La Corte di cassazione torna sul tema della legittimazione ad agire ex art. 28 St. lav. delle organizzazioni sindacali, precisando il rapporto tra tale disposizione e l'art. 19 dello Statuto dopo Corte cost. n. 156/2025. La Suprema Corte esclude che la legittimazione all'azione antisindacale richieda anche il requisito della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale: per l'art. 28 resta necessario e sufficiente il carattere nazionale dell'organizzazione, da accertarsi sulla base dell'effettiva diffusione e attività sindacale nel settore produttivo di riferimento. Diversa è la funzione dell'art. 19, che seleziona i soggetti ammessi alle più intense prerogative del Titolo III. La pronuncia conferma così l'autonomia dei due piani: un sindacato può essere legittimato ad agire contro una condotta antisindacale pur non possedendo i requisiti necessari per la costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale.
I fatti di causa e la fase di merito
Un'organizzazione sindacale operante nel comparto dei trasporti pubblici, degli appalti e dei servizi adiva il Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 28 st. lav., deducendo di essere presente con circa settanta sedi distribuite sul territorio nazionale e di svolgere attività sindacale attraverso assemblee, scioperi, manifestazioni e convegni.
Il sindacato esponeva di avere sottoscritto, sin dal 2014, numerosi accordi aziendali con una società di trasporto pubblico locale e di essere stato costantemente...


