IRPEF
Indennità risarcitoria per perdita di redditi da lavoro: trattamento fiscale
Indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente – Valenza sostitutiva del reddito non conseguito
L'indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di indennità connessa a perdita di redditi da lavoro dipendente. La fattispecie in oggetto prende spunto da una situazione nella quale l'istante – un'ex lavoratrice somministrata di un datore che a seguito di operazioni societarie è stata incorporata presso un altro ed attuale azienda – chiede di conoscere il regime di imposizione fiscale rispetto a somme riconosciute a titolo di indennità risarcitoria omnicomprensiva. In tal senso, nel fornire il proprio chiarimento, l'Agenzia Entrate parte dalla ricognizione del lucro cessante, ovvero di danno emergente, che presuppongono un trattamento fiscale, e più in generale un obbligo di assoggettamento diverso a seconda della suddetta qualificazione. In particolare, le somme che rappresentano lucro cessante sono assoggettate a imposizione fiscale, mentre quelle che rappresentano lucro cessante sono escluse. All'interno della definizione di lucro cessante si collocano anche le somme che sono di fatto hanno la finalità di sostituire importi non percepiti e che avrebbero avuto la natura di reddito. Per tale motivo, l'Agenzia ascrive a tale tipologia (con conseguente assoggettamento a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR) le somme in questione.
TRASFERTA
Note spese e documenti giustificativi: dematerializzazione e conservazione
Trasferta - Note spese e documenti giustificativi - Dematerializzazione – Conservazione - Requisiti
Il datore di lavoro può adottare una procedura digitalizzata di generazione della nota spese per i lavoratori in trasferta sempreché la stessa sia caratterizzata dai requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in generale, i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai sensi dell'art. 1, lettera v), del CAD, in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2014 con conseguente, successiva possibilità di distruzione dell'originale senza necessità dell'intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all'originale delle copie informatiche. Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
IRPEF
Rimborso spese per attività sportiva dei figli: regime impositivo
Spese sostenute dai dipendenti per l'attività sportiva praticata dai figli - Rimborso - Regime impositivo
Le spese per l'attività sportiva svolta dai figli dei dipendenti non possono essere oggetto di rimborso, a meno che la stessa attività non sia inclusa nei piani dell'offerta formativa scolastica
Una società ha dichiarato di voler rimborsare le spese per attività sportive dei figli dei dipendenti, svolte presso circoli sportivi, palestre o istituti scolastici, con servizi erogati da associazioni sportive. Poiché queste attività non sono parte di iniziative scolastiche, l'Agenzia chiarisce che sono escluse dall'imposta sul reddito delle persone fisiche solo le somme relative alle spese sostenute nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica". Infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF i rimborsi spese per iniziative di offerta didattica. Tuttavia, il rimborso erogato dall'azienda per coprire le spese sostenute dai dipendenti per l'attività sportiva praticata dai figli, se tali servizi non sono resi nell'ambito scolastico ed educativo, è soggetto all'IRPEF. In questi casi, l'attività sportiva non è svolta nell'ambito delle "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" e, pertanto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere tassate ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR.
LAVORO ALL'ESTERO
Tirocini retribuiti e regime per i lavoratori impatriati
Regime speciale lavoratori impatriati – Rientro in Italia svolgendo un tirocinio per il quale è riconosciuta un'indennità di partecipazione
Accesso vietato al regime impatriati per coloro che dopo un periodo all'estero svolgono un tirocinio in Italia
L'istante è un cittadino italiano che dopo aver lavorato in Germania dal maggio 2020 ad agosto 2023, si è iscritto a un master presso un'università in Italia (da settembre 2023 a metà aprile 2024), nell'ambito del quale ha svolto anche un tirocinio retribuito promosso dall'ateneo.L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme generate da attività di studio o da tirocini non possono rientrare nel regime speciale per i lavoratori impatriati in quanto l'agevolazione fiscale è riconosciuta solo per i redditi corrisposti a seguito di un'attività lavorativa e non anche per gli indennizzi percepiti nell'ambito della formazione. Anche se compresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non rientrano nell'agevolazione in quanto legati alla formazione e non all'attività lavorativa
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Conversione dei premi di risultato in contributi pensionistici
Conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari – Comunicazione
Quando il datore di lavoro versa direttamente contributi a un fondo pensione in base a un piano di welfare aziendale, il dipendente non è tenuto a comunicare questa informazione alla forma di previdenza complementare
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari. In particolare l'Agenzia delle Entrate conferma che i contributi versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. La comunicazione all'ente previdenziale dei contributi non dedotti è necessaria per evitare la tassazione al momento della liquidazione della prestazione. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che se il datore di lavoro provvede alla comunicazione dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato al fondo di previdenza complementare, i dipendenti possono essere esonerati da tale obbligo, a condizione che la procedura sia conforme alla normativa e alla prassi vigente.


