LAVORO ALL'ESTERO
REGIME IMPATRIATI E NEORESIDENTI
Regime speciale per lavoratori impatriati - Soggetto che al rientro ha beneficiato del regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti di cui all'art. 24–bis Tuir
Possibile revocare il regime dei neo domiciliati e al regime degli impatriati e alla relative proroga per un ulterior quinquellio
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito alla possibilità di beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024 (mediante l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, c. 2bis, D.L. 34/2019) anche se al 31 dicembre 2019 non beneficiava di tale regime speciale pur avendone i requisiti, in quanto fruiva del regime per neo¬residenti di cui all'art. 24bis del Tuir. Nella tisposta, le Entrate affermano che i soggetti beneficiari del regime dei neoresidenti, disciplinato dall'art. 24bis Tuir, rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, che abbiano successivamente optato per il regime degli impatriati, disciplinato dall'art. 16, D.Lgs. 147/2015, possono beneficiare della proroga di 5 anni dell'agevolazione fiscale, anche se nel corso del periodo d'imposta 2019 hanno applicato il regime dei neoresidenti pur avendo I requisiti per applicare il regime degli impatriati.
LAVORO ALL'ESTERO
REGIME IMPATRIATI: INCENTIVO ALL'ESODO E TRANSAZIONE
Indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di importo transattivo – Applicabilità del ''regime speciale per lavoratori rimpatriati"
Il contribuente ha la possibilità di optare per il regime ordinario se più conveniente; il riconoscimento dell'incentivo è in ogni caso applicabile alle somme eccedenti 1 milione di euro
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito alla erogazione di somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e di "importo transattivo" a soggetti che beneficiano del "regime speciale per lavoratori impatriati", ex art. 16, D.Lgs. 14/2015. Come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 29/E/2001, tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo. Nel caso di specie, una banca, in seguito a un accordo raggiunto, deve versare a tre dipendenti, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, alcune somme a titolo di incentivo all'esodo e di generale transazione (importo transattivo). Posto che secondo la normativa sono esclusi dal regime degli impatriati gli importi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (art. 17, D.P.R. 917/1986), i redditi in questione sono tassati in via provvisoria dal sostituto d'imposta; successivamente i lavoratori possono rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
PAESI BASSI: TFR PERCEPITO DA SOGGETTO ITALIANO FISCALMENTE NON RESIDENTE
Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e i Paesi bassi - Tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente e del trattamento di fine rapporto
Se un lavoratore non residente in Italia ha svolto l'attività lavorativa subordinata sul territorio italiano a favore di un soggetto straniero (nel caso di specie olandese), le retribuzioni non saranno imponibili in Italia se non sono soddisfatte le condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni
L'interpello parte dall'art. 23 del Tuir secondo cui le retribuzioni che un soggetto non residente riceve a fronte di un'attività di lavoro dipendente, ivi compreso il Tfr, il quale ha natura di retribuzione maturata nel corso del rapporto di lavoro ma differita alla sua cessazione, costituiscono reddito soggetto a imposizione in Italia se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano. Secondo l'Agenzia, però, la disposizione del Tuir non può prescindere dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Paesi Bassi, che prevale sul diritto interno, ed in particolare dall'art. 15. In base alla suddetta disposizione convenzionale (ed in particolare il par. 1), le retribuzioni relative ad un'attività di lavoro dipendente possono essere tassate anche nel Paese in cui tale attività è svolta, se diverso da quello di residenza. Tuttavia, aggiunge l'Agenzia, la potestà impositiva dello Stato di residenza (nel caso in esame l'Olanda) viene ripristinata se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni, contenute nel par. 2 del detto art. 15: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Poiché nella specie le citate condizioni si ritengono soddisfatte, la tassazione delle retribuzioni deve avvenire esclusivamente in Olanda. Riguardo al TFR , invece, si precisa che devono essere distinti due periodi. In particolare, la parte di TFR maturata nel periodo in cui l'attività lavorativa è stata svolta in Italia, quando la residenza era ancora in Italia, seppure a favore di un datore di lavoro straniero, sarà sottoposta a tassazione in Italia. Invece, la parte di TFR maturata nel periodo d'imposta durante il quale la residenza è stata trasferita all'estero, la tassazione sarà esclusivamente in Olanda.
FRINGE BENEFITS
PREMI A CONCLUSIONE DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE SOGGETTI A IVA E A RITENUTA D'ACCONTO
Premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi - Trattamento fiscale
Sono soggetti a IVA e a ritenuta d'acconto i premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi. Inoltre, è soggetta all'imposta di bollo la domanda di partecipazione
Con la risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai premi riconosciuti al termine di un concorso di progettazione. In particolare, per quanto riguarda i premi riconosciuti in relazione al concorso di progettazione per il primo classificato e per i classificati dal secondo al quinto posto, l'Agenzia ha chiarito innanzitutto che la disciplina dei concorsi di progettazione (e di idee) è contenuta agli artt. da 152 a 157, del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici). Ai fini IVA, nel caso in esame, la corresponsione dei premi avviene nell'ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione che ha indetto il concorso e i professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell'Amministrazione, realizzandosi, quindi, una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire alle somme erogate la natura di corrispettivo. Motivo per cui i premi ricadono nell'applicazione dell'IVA ex art. 3 D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue, in capo ai destinatari dei premi, l'assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell'aliquota IVA in misura ordinaria. Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in questione si configurano compensi di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 del TUIR), l'istante, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto del 20% (art. 29, comma 5, D.P.R. n. 600/1973).


