IRPEF

Premi per conseguimento di master, regime fiscale

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 16 settembre 2024, n. 184

Premio erogato da una università a studenti dopo il conseguimento di un master di cui sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale - Trattamento fiscale

Le erogazioni di denaro assegnate ai migliori studenti di master o corsi di formazione non hanno natura di borsa di studio, ma di premi soggetti a tassazione sostitutiva al 25%

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi erogati dall'Università dopo il conseguimento di un master non risultano finalizzati alla frequenza del corso, in quanto perseguono la finalità di premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo. Tali premi non producono, quindi redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. C), D.P.R. 917/1986), ma sono riconducibili ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari ''meriti artistici, scientifici o sociali'', trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Per questi motivi, l'Agenzia ha concluso che, nella fattispecie prospettata, alle somme che l'Università ha erogato a titolo di premio all'istante, riconducibile ai redditi diversi, deve applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 25% prevista dall'art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973.

TRIBUTI E IMPOSTE

Rideterminazione della base imponibile IRAP a seguito di sentenza

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 26 settembre 2024, n. 186

Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso irap

Nel caso in cui un ente pubblico si veda riconoscere in sede di giudizio il diritto alla restituzione di somme precedentemente corrisposte a un dipendente, il credito per la maggiore IRAP versata pro tempore è rimborsabile entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza

Nota

L'interpello in esame riguarda l'applicabilità dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, in merito al rimborso dell'IRAP a seguito di sentenza che ha determinato la restituzione di somme percepite indebitamente da un ex dipendente dirigenziale. La sentenza ha stabilito che le somme debbano essere restituite al netto delle imposte e dei contributi previdenziali. In tema di IRAP, l'art. 50 D.Lgs. 446/97, stabilisce che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'IRPEF. Pertanto, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro quattro anni dalla data del versamento, qualora sussistano i presupposti di errore materiale, duplicazione o inesistenza dell'obbligo di versamento. Nell'istanza si specifica che il versamento dell'IRAP era in origine dovuto, ma il presupposto per la parziale restituzione è sorto in data posteriore con la sentenza della Corte d'Appello. In questo caso, l'Agenzia fa riferimento al "rimborso anomalo" di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, che consente di presentare la domanda di restituzione entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. Il contribuente ha quindi due anni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva per presentare la richiesta di rimborso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

IRPEF

Erogazioni alle fondazioni: attività ammesse all'art. bonus/1

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 3 ottobre 2024, n. 191

Credito di imposta art bonus – erogazioni liberali finalizzate al sostegno delle attività di una fondazione di partecipazione

Sono escluse dal beneficio fiscale le somme corrisposte per le attività di formazione che, nonostante siano correlate ad attività artistiche, non integrano i requisiti richiesti dalla normativa di favore

Nota

L'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 1 del D.L. 83/2014, ha chiarito che il credito d'imposta "Art bonus", previsto nella misura del 65% delle erogazioni effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, debba essere riconosciuto:- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nella misura del 15% del reddito imponibile;- ai soggetti titolari di un reddito d'impresa nella misura del 5 per mille dei ricavi annui, da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo.L'Agenzia ha inoltre specificato che il credito d'imposta possa essere destinato alle seguenti attività, incluse le spese di progettazione relative a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che svolgano attività di spettacolo senza scopo di lucro; interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici, qualora i beni siano ceduti o affidati.Nel caso in cui un soggetto sia titolare di diverse attività, alcune delle quali non rispettino i requisiti per l'ammissibilità del beneficio, "nella causale dell'erogazione liberale deve essere esplicitamente indicata l'attività che si intende sostenere".

RETRIBUZIONE

Bonus natale, indennità a favore dei lavoratori dipendenti

Agenzia delle Entrate – Circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E

D.l. 113/2024 (legge n. 143/2024) – disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (Art. 2-BIS)

Pubblicate le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sul "Bonus Natale", un'indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri

Nota

L'Agenzia delle Entrate detta le indicazioni sul cd. "Bonus Natale", l'indennità prevista per il 2024 dal decreto Omnibus (D.L. 113/2024, legge 143/2024) in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti sia reddituali che familiari. Tale disposizione, in particolare, ha stabilito che venga erogata, una tantum per l'anno 2024, un'indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. I requisiti necessari sono: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico; avere "capienza fiscale", ovvero un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.Con riguardo al limite dei 28.000 euro, la Circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto al secondo requisito, si precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Il bonus si ottiene con richiesta scritta del dipendente al proprio datore di lavoro, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). Il sostituto d'imposta dovrà riconoscere l'indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

IRPEF

Investimenti peer to peer lending: regime fiscale dei redditi derivanti

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 10 ottobre 2024, n. 196

Redditi derivanti da investimenti peer to peer lending - trattamento fiscale

Solo i gestori della piattaforma applicano la ritenuta del 26% sui peer to peer lending

Nota

L'Agenzia delle Entrate ha osservato che l'istituto di pagamento che, in virtù di un contratto di collaborazione con il gestore primario, assuma la qualifica di co-gestore di una piattaforma di c.d. "peer to peer lending", non soddisfa i requisiti legali per operare la ritenuta a titolo di imposta sui proventi derivanti agli utenti privati dagli investimenti operati sulla piattaforma. Infatti, dall'art. 44, comma 1, lett. d-bis), del TUIR in combinato con l'art. 1, comma 44, legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), le Entrate desumono che, ai fini della possibilità di operare la ritenuta alla fonte del 26%, devono verificarsi le condizioni che il soggetto finanziatore deve essere una persona fisica al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa e che il gestore della piattaforma deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia. Quindi, l'Agenzia ha precisato che detto soggetto non può considerarsi gestore, perché le sue prestazioni sulla piattaforma sono solo eventuali e facoltative per gli utenti della stessa e i suoi poteri di azione sono specificamente delineati dal contratto con il gestore primario. Viene, dunque, esclusa la possibilità dell'istituto di pagamento di operare la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Riproduzione riservata Ⓒ