IRPEF
Tassati i rimborsi ai sottosegretari regionali non eletti
Rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali non eletti - Trattamento fiscale
Alle somme corrisposte ai sottosegretari non consiglieri regionali a titolo di rimborso spese non è applicabile il regime di esclusione dalla formazione del reddito per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi spese erogati ai sottosegretari non eletti, ma nominati dal Presidente della Giunta regionale, non beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 52 comma 1, lett. b), TUIR, la quale dispone che non concorrono a formare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. g), TUIR le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 105, 114 e 135 Cost., a titolo di rimborso di spese purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. A tal fine viene precisato che rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui, tra l'altro, all'art. 114 Cost. Il riferimento alle "funzioni" deve intendersi inscindibilmente collegato all'esercizio di "cariche elettive", con la conseguente inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle sole indennità percepite da coloro che svolgono le funzioni indicate in virtù di una carica elettiva. Per quanto riguarda il comparto regionale, vi rientrano le indennità per i consiglieri regionali, ma non anche quelle dovute a componenti non eletti, la cui investitura non discende da una carica elettiva, ma da una nomina. Con la conseguenza che le somme percepite dai sottosegretari regionali non eletti, non essendo riconducibili alle cariche elettive tassativamente individuate, non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 50, comma 1, lett. g), TUIR e, di conseguenza, non possono applicare il regime di esclusione per i rimborsi spese che ha carattere agevolativo e non estensibile a fattispecie diverse da quelle normativamente previste.
LAVORO ALL'ESTERO
Polizza sanitaria per il personale all'estero
Assicurazione sanitaria per personale dipendente in servizio all'estero - Contributi assistenziali - Esclusione
Il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) non può essere ricondotto alla categoria dei "contributi assistenziali", laddove non si riscontri alcuna finalità di "solidarietà collettiva" nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei "contributi previdenziali"
Il caso in oggetto riguarda un ente pubblico che, per il personale di ruolo, ha sottoscritto una copertura sanitaria (malattia, infortunio, maternità) con premio interamente a proprio carico. Per i dipendenti in Italia, l'estensione della polizza al nucleo familiare è facoltativa e a carico del lavoratore, mentre per quelli in servizio all'estero è prevista l'estensione ai familiari conviventi a carico, qualora nel Paese non sia disponibile assistenza diretta. L'Agenzia delle Entrate, richiamando il principio di onnicomprensività ex art. 51, comma 1, TUIR, ha ribadito che tutti i compensi, in denaro o natura, percepiti dal dipendente concorrono al reddito, salvo specifiche eccezioni. La deroga relativa ai "contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge" non è applicabile, poiché la polizza sanitaria aziendale non ha finalità assistenziali in senso stretto né integra un contributo previdenziale tipizzato. Pertanto, i premi delle polizze sanitarie – anche se previsti per il personale in servizio in Stati privi di assistenza diretta – devono essere considerati imponibili, con i conseguenti riflessi fiscali e contributivi in busta paga. Quindi, gli enti e i datori di lavoro che sostengono tali costi devono assoggettare a tassazione gli importi corrisposti, distinguendo la gestione interna: in Italia l'eventuale estensione ai familiari rimane a carico del dipendente; all'estero l'ente copre anche i familiari conviventi, ma il relativo premio resta fiscalmente rilevante in capo al lavoratore.
IRPEF
Compensi da noleggio senza ritenuta
Provvigioni agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari - Applicazione della ritenuta d'acconto
I compensi percepiti da una società per la gestione di piattaforme digitali finalizzate al noleggio di beni non rientrano tra le provvigioni soggette alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto, vista la diversità del rapporto contrattuale in esame da quelli di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti in relazione all'attività di noleggio di beni non devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, poiché il riferimento ai compensi relativi al noleggio non è incluso tra quelli elencati dallo stesso art. 25-bis. Infatti:- l'art. 25-bis D.P.R. 600/1973 ha natura tassativa: la ritenuta si applica solo alle provvigioni derivanti dai rapporti espressamente indicati dalla norma;- attività diverse, pur analoghe, non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione.In particolare, secondo la circolare del Ministero delle finanze 24/1983, "La ritenuta non si applica sui compensi relativi ai contratti di mandato, spedizione o figure similari, né su compensi per servizi logistici o amministrativi, anche se svolti nell'interesse di terzi". Di conseguenza, la ritenuta d'acconto non sarebbe applicabile ai compensi percepiti per l'attività di noleggio.
RETRIBUZIONE
Senza iva i rimborsi per permessi retribuiti per mandato amministrativo
Rimborsi per permessi retribuiti fruiti da lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, per l'espletamento del mandato amministrativo - Trattamento IVA
Le somme rimborsate da un Comune al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore per l'espletamento del mandato amministrativo, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e non costituiscono prestazioni di servizi. Il Comune chiede di sapere se i permessi retribuiti di cui usufruiscono i dipendenti, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale e, in tal caso, la tempistica applicativa della nuova disciplina IVA. Richiamando gli artt. 79 e 80 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), la risposta evidenzia che il datore di lavoro anticipa la retribuzione del dipendente eletto, salvo poi essere rimborsato dall'ente pubblico. Tale rimborso non rappresenta un pagamento per un servizio, ma un mero trasferimento compensativo, volto a garantire il diritto dell'amministratore locale a svolgere il mandato senza subire penalizzazioni economiche. L'Agenzia sottolinea inoltre che, per qualificare un'operazione come prestazione di servizi soggetta a IVA, deve sussistere un nesso diretto tra il pagamento e un vantaggio economico ottenuto dal soggetto che lo riceve. Nel caso in esame, tale nesso è assente: il datore di lavoro non trae alcun beneficio economico dall'assenza del dipendente e non presta alcuna attività a favore del Comune. In conclusione, i rimborsi per permessi retribuiti concessi ai dipendenti eletti in cariche pubbliche non sono imponibili IVA, poiché privi dei presupposti oggettivi e soggettivi che configurano una prestazione di servizi.
LAVORO ALL'ESTERO
Regime impatriati in caso di più rapporti di lavoro
Nuovo regime agevolativo lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all'estero e svolgimento contestuale di più attività
Il beneficio si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024 e che producono redditi di lavoro dipendente, assimilati o autonomi svolti nel territorio italiano
L'Agenzia Entrate è intervenuta per chiarire i requisiti di accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati di cui all'art. 5, D.Lgs. 209/2023, con riferimento al caso di un cittadino italiano che, dopo un periodo di lavoro all'estero, intende rientrare in Italia nel 2026 per prestare attività lavorativa dipendente per una nuova società, mantenendo nel contempo una collaborazione coordinata e continuativa con un'Università italiana. Le Entrate hanno ricordato che il beneficio de quo (consistente nella tassazione del 50% dei redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti in Italia entro un limite di 600.000 euro annui) spetta ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato e rispettano una serie di condizioni (assenza di residenza fiscale in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, impegno a permanere in Italia per almeno 4 anni e prestazione dell'attività lavorativa prevalentemente in Italia). Inoltre, se il lavoratore, al rientro, presta la propria attività per lo stesso datore di lavoro (o per una società appartenente allo stesso gruppo) per cui aveva operato all'estero, il periodo minimo di residenza all'estero si estende a sei o sette anni, a seconda che vi fosse o meno un precedente impiego in Italia con lo stesso soggetto prima dell'espatrio. Quindi, secondo l'Agenzia, l'istante potrà beneficiare del regime agevolativo limitatamente ai redditi prodotti in Italia come dipendente della nuova società non collegata a quella estera, non rilevando il fatto che continui la collaborazione con l'Università. Tuttavia, i compensi derivanti da tale collaborazione non potranno fruire dell'agevolazione, poiché il rapporto con l'Ateneo costituisce continuità con un datore di lavoro già coinvolto prima e durante il periodo di espatrio, rendendo non rispettato il requisito dei 7 anni minimi di residenza all'estero.
LAVORO ALL'ESTERO
Regime impatriati e applicazione della preclusione per gli agenti Ue
Impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente che prima del rientro ha lavorato all'estero per la banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
La prassi, già applicata per il vecchio regime agevolativo impatriati nei confronti dei funzionari e altri agenti dell'UE è ancora valida. Di conseguenza, tali soggetti sono considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche qualora iscritti all'AIRE, e pertanto non possono accedere al regime
L'Agenzia Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del regime rimpatriati al quesito di un cittadino italiano che, avendo lavorato da gennaio 2021 a ottobre 2022 in Lussemburgo alla BEI e dal 2023 al 2025 a Londra presso la BERS, chiede se può usufruire del regime agevolativo, avendone i requisoti, considerando che da ottobre 2025 si trasferirà in Italia, o se al suo caso viene applicata la preclusione prevista per i funzionari europei. Il Protocollo n. 7 sui Privilegi e sulle immunità dell'UE prevede che funzionari e agenti UE siano considerati "ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell'iscrizione all'Aire nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l'accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, deve considerarsi precluso", come precisato anche nella Circolare n. 33/E/2020. L'Agenzia chiarisce che l'istante potrà fruire del regime di favore, non dovendosi applicare la preclusione prevista per i funzionari europei, in quanto la BERS non rientra fra le istituzioni e gli organi dell'UE e, quindi, non è soggetta al citato protocollo. Di conseguenza, al rientro in Italia, il dipendente potrà fruire del nuovo regime a partire dal 2026, sempre che non ricorrano le circostanze indicate dalla normativa che prevedono un allungamento dei tempi di permanenza all'estero da 3 a 7 periodi d'imposta.
SPORTIVI
Ritenute sui premi per risultati nelle competizioni sportive
Premi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive - applicazione delle ritenute
Le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente
Nella fattispecie in esame, una ASD eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive (ex art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 360/2021). A tal fine la ASD chiede:- conferma che per il periodo d'imposta 2025 si debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta alle scadenze normativamente previste, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;- se sia tenuta ad effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, dato che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del TUVR (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. Testo Unico Versamenti e Riscossione);- lo stesso dubbio sorge in merito al versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta che sarebbe effettuato nel 2026 avvalendosi del ravvedimento operoso in relazione alle scadenze del periodo d'imposta 2025.Sulla scorta di quanto precede, l'Agenzia delle Entrate ritiene che: - con riguardo al primo quesito, si può applicare per il periodo d'imposta 2025 la previsione di cui all'art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'art. 30 D.P.R. n. 600/1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro).- circa il secondo quesito, per l'annualità 2025, la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale annualità.- con riferimento al terzo quesito, fatte salve ulteriori modifiche normative, a far data dal 1° gennaio 2026, si possono assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se detti premi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, siano superiori a 300 euro, in conformità con quanto prescritto dall'art. 45, comma 9, del TUVR.


