LAVORO ALL'ESTERO
Emolumenti a ricercatore non residente
Convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia e i Paesi Bassi – Applicabilità ai ricercatori
I redditi da ricerca prodotti in Italia da una ricercatrice iscritta all'AIRE e residente nei Paesi Bassi non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore ai due anni
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità ai compensi percepiti da un ricercatore presso un'università in Italia e fiscalmente residente nei Paesi Bassi dell'esenzione prevista dall'art. 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi. In particolare, le Entrate hanno stabilito che gli emolumenti percepiti da un ricercatore di cittadinanza italiana, iscritto all'AIRE e residente nei Paesi Bassi per l'attività scientifica biennale svolta presso un Ateneo italiano in forza di un rapporto di lavoro dipendente a termine con quest'ultimo, non sono tassabili in Italia. Sulla scorta del primato del diritto internazionale sulla disciplina nazionale (artt. 75, D.P.R. 600/1973 e 169 TUIR), la fattispecie ricade, infatti, nell'art. 20 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e i Paesi Bassi.
PROFESSIONISTI
Compensi professionali percepiti dagli eredi
IVA – Compensi professionali percepiti dagli eredi – Obblighi di certificazione
I compensi professionali percepiti dagli eredi sono da assoggettare ad IVA con obbligo di fatturazione anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, solo laddove l'istante rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorgerà per quest'ultimo l'obbligo di ''regolarizzare'' l'operazione, come prescritto dall'art. 6, c. 8, D.Lgs. 471/1997, al fine di evitare la sanzione ivi prevista. Al riguardo, detto art. 6, come riformulato dall'art. 2, c. 1, lett. d), n. 7), D.Lgs. 87/2024, prevede che, il cessionario/committente, in caso di omessa od irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, per evitare l'applicazione della sanzione ivi prevista, non deve più emettere autofattura (o regolarizzare la fattura ricevuta) e versare l'imposta (o la maggiore imposta) all'erario, ma deve solo comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura regolare. Ragione per cui il compenso andrà corrisposto all'istante al lordo dell'imposta e sarà onere dello stesso chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento. Solo laddove l'istante rimanga inerte, la controparte dovrà effettuare la comunicazione disposta dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prevista.
TRIBUTI E IMPOSTE
Confisca ed estinzione per confusione dei debiti erariali
Confisca dei beni – Estinzione per confusione dei crediti erariali – Effetti fiscali
In caso di confisca, i debiti relativi all'IRES, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria e catastale e alla tassa sulle concessioni governative, maturati nei periodi ante e post sequestro, si estinguono per confusione, venendo meno la pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio
Premesso che la confisca di beni e patrimoni da parte dello Stato non comporta solamente il trasferimento della proprietà, ma determina anche l'estinzione di determinati debiti erariali legati ai beni confiscati, con la risposta all'interpello in esame, in tema di confisca dei beni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i debiti erariali maturati con riferimento ai periodi d'imposta ante sequestro (e fino al periodo d'imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la misura cautelare), qualora non onorati, si estinguono per confusione e non sono più dovuti, sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro valore (mentre i restanti debiti restano a carico del soggetto che ha subito il sequestro). Fanno parte di questa tipologia di imposte l'IRPEF, l'IRES, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale e la tassa sulle concessioni governative. Al contrario, imposte come l'IVA, l'IRAP, le ritenute alla fonte e i diritti camerali restano esclusi dal beneficio dell'estinzione, permanendo inoltre gli obblighi dichiarativi e di versamento, anche a seguito di confisca definitiva.
LAVORO AUTONOMO
Prestazione della guida ambientale: trattamento IVA
Guida ambientale escursionistica - Attività di accompagnamento e prestazioni di concessioni in uso degli strumenti funzionali all'attività - Trattamento Iva
La prestazione fornita dalla guida ambientale che accompagna gli escursionisti nelle aree protette ad accesso libero è imponibile IVA; in mancanza del rilascio di un biglietto di ingresso per la visita al parco tale prestazione non è riconducibile tra quelle esentate dall'imposta
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica può rientrare nel regime di esenzione IVA (art. 10, c. 1, n. 22), D.P.R. 633/1972) se inerente alla prestazione principale di visita al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili). Pertanto, in assenza dell'emissione di un ticket di ingresso, il servizio rileva ai fini IVA come autonoma prestazione. In particolare, l'agevolazione riguarda la mera visita, comprensiva pertanto di cuffia e accompagnatore, in quanto inerenti alla visita stessa, con esclusione di altre possibili prestazioni come, ad esempio, la vendita di cataloghi, stampe o altri beni che vanno assoggettati a imposta con aliquota propria (22%).
IRPEF
Istruzioni delle entrate sulle novità IRPEF 2025
D.Lgs. 192/2024 e legge 207/02024 – Novità in materia di IRPEF e tassazione dei redditi di lavoro dipendente
La Circolare in oggetto fa il punto sulle tante novità che riguardano la tassazione delle persone fisiche. I chiarimenti riguardano principalmente l nuova curva delle aliquote IRPEF, le detrazioni per lavoro e per carichi di famiglia, nonché i nuovi trattamenti integrativi e bonus per i lavoratori dipendenti. Segue l'approfondimento sulle nuove disposizioni che riguardano specificamente i lavoratori dipendenti come introdotte decreto di riforma fiscale
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su varie novità normative riguardanti l'IRPEF e la tassazione sui redditi di lavoro dipendente. Fra gli svariati passaggi del documeno di prassi in esame, si segnalano le precisazioni dell'Amministrazione finanziaria riguardanti le modifiche alle detrazioni per i familiari a carico. In particolare, è stato specificato che la detrazione per i carichi familiari spetti, nel rispetto dei limiti reddituali, solo ai seguenti soggetti:- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;- figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della legge 104/1992;- ascendenti (ad es. genitori) conviventi.Tali modifiche esplicano effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai familiari a carico. Le misure di welfare previste dall'art. 51 del TUIR e da altre disposizioni, quindi, devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all'art. 12 nella nuova formulazione; al contrario, le misure di welfare laddove erogate in favore di soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad es. coniuge legalmente ed effettivamente separato o fratelli conviventi) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Per effetto dell'art. 12, comma 4-ter, del TUIR, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici (età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni) previsti solo per le detrazioni per carichi familiari, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale (2.840,51 euro i figli di età superiore a ventiquattro anni, 4.000 euro per i figli di età fino a ventiquattro anni).
DISTACCO
Codatorialità – contratto di rete – trattamento IVA
IVA, rimborso del personale in regime di codatorialità
Nella codatorialità non è rinvenibile un nesso sinallagmatico in quanto le imprese che accettano le regole di ingaggio fissate nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di propria competenza del pagamento dello stipendio al lavoratore
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la codatorialità comporta il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete in veste di datore di lavoro, al fine di soddisfare un interesse, non di una singola impresa bensì della rete, rappresentato dal programma comune alla cui realizzazione provvedono in modo stabile tutte le imprese retiste con i rispettivi dipendenti. Così inteso, il requisito della temporaneità, proprio del distacco, esula dalla codatorialità come del resto la bilateralità del rapporto datore di lavoro dipendente, potendo il dipendente avere più datori di lavoro. Pertanto si può parlare di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall'impresa referente. Il rimborso ha in sostanza la funzione di imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale dipendente in proporzione all'effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore. Si tratta di una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA, ex art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/1972.
SPORTIVI
Ambito di applicazione del regime speciale per lavoratori sportivi
Regime speciale lavoratori impatriati - Contratto di lavoro stipulato tra un dirigente e una società calcistica sulla base di un ccnl
Il dirigente straniero che si è trasferito in Italia nel 2023 per lavorare presso una società calcistica professionistica, assunto con contratto basato sul CCNL Dirigenti Industria e non con la qualifica di lavoratore sportivo professionista, può accedere al regime impatriati, qualora rispetti le condizioni richieste dalla relativa normativa
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'accesso al regime degli impatriati ordinario (art. 16, c. 1, D.Lgs. 147/2015) da parte di un soggetto trasferitosi in Italia nel 2023 e assunto da una società sportiva con contratto regolato dal CCNL "Dirigenti Industria". L'Agenzia Entrata ha osservato che, nel caso specifico, il contratto non è stato stipulato ai sensi della legge n. 91/1981 (abrogata dal 1° luglio 2023), bensì nell'ambito di un diverso contratto collettivo, con conseguente inapplicabilità del comma 5-quater dell'art. 16. In assenza dei requisiti richiesti è possibile, nel rispetto di ogni altra condizione di legge, applicare il regime speciale per lavoratori impatriati previsto: - dal comma 1 del medesimo art. 16 del D.Lgs. 147 del 2015 per i contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023; - dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 2023 per i contribuenti che hanno trasferito la residenza dopo tale data.
RETRIBUZIONE
Compensi per lavoro straordinario degli infermieri e imposta sostitutiva
Lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del ssn - Imposta sostitutiva del 5 per cento
L'imposta sostitutiva del 5% non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale universitario assegnato all'azienda ospedaliera, anche se svolge attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'art. 1, comma 354, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera e svolgente attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche. L'imposta sostitutiva in argomento si applica esclusivamente ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità, ai dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, ossia al personale giuridicamente dipendente da aziende ed enti pubblici del settore sanitario.In sostanza, si sottolinea che, in base al tenore letterale della legge, l'agevolazione fiscale si limita ai compensi erogati a infermieri dipendenti del SSN, e non si estende al personale universitario assegnato all'azienda ospedaliera, anche se svolge attività infermieristica o assistenziale sanitaria.


