MARITTIMI
Tassazione del reddito dei marittimi imbarcati su navi estere
Redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – Regime impositivo
Ai fini dell'esclusione dalla base imponibile per i lavoratori marittimi, nel computo del lavoro all'estero, non possono essere prese in considerazione le prestazioni a cavallo di più anni solari
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la tassazione dei redditi derivanti dal lavoro marittimo svolto su nave battente bandiera estera. In particolare, l'art. 5, c. 5, L. 88/2001, stabilisce che il reddito derivante dall'attività prestata da lavoratori marittimi italiani su navi battenti bandiera estera è escluso dalla base imponibile fiscale, a condizione che l'attività sia svolta per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi. La norma opera a prescindere dalla residenza fiscale del lavoratore e dal luogo di effettiva prestazione dell'attività lavorativa. In presenza del requisito temporale, viene meno anche l'obbligo di dichiarazione del reddito in Italia. Ai fini dell'esclusione dalla base imponibile prevista per i lavoratori marittimi, per ciascun periodo d'imposta, l'Agenzia Entrate sottolinea che occorre verificare il rispetto del requisito temporale, tenendo conto della presenza di uno o più contratti di lavoro eventualmente anche aventi durata a cavallo di più anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all'estero del lavoratore superiore a 183 giorni. Da ciò discende la conclusione secondo cui, in assenza del requisito temporale, il reddito derivante dall'attività lavorativa svolta nel 2024 su nave battente bandiera estera non può beneficiare dell'esclusione dalla base imponibile prevista dall'art. 5, c. 5, L. 88/2001. Tale reddito deve quindi essere assoggettato a tassazione in Italia e determinato secondo le regole ordinarie dell'art. 51 TUIR.
LAVORO ALL'ESTERO
Lavoratori impatriati: regime agevolativo per l'ex frontaliere
Lavoratori impatriati - Contribuente rientrato dall'estero dove aveva lavorato come ''frontaliere''- Fruizione del nuovo regime agevolativo
L'ex "frontaliere" può rientrare in Italia accedendo al nuovo regime dei lavoratori rimpatriati, al rispetto di determinati requisiti
Il caso è quello di un lavoratore frontaliere, che, residente all'estero, si reca da anni a lavorare in Italia e ora vorrebbe riportare quivi la residenza continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro. Quest'ultimo, inoltre, è il nedesimo datore per cui era stato impiegato in Italia prima dell'espatrio.Il regime speciale per lavoratori rimpatriati di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2023, non pone condizioni riguardo al luogo in cui l'attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all'estero che precede il rientro in Italia. Pertanto, il lavoratore frontaliere, che, residente all'estero, si reca da anni a lavorare in Italia e ora riporta la residenza nel nostro Paese, continuando a lavorare per il medesimo datore di lavoro (coincidente con quello per cui era stato impiegato in Italia prima dell'espatrio), può - in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente richiesti - applicare l'agevolazione al reddito di lavoro dipendente derivante dall'attività lavorativa svolta in Italia, risultando rispettato il periodo minimo di pregressa residenza all'estero, in questo caso pari a 7 periodi d'imposta.
IRPEF
Regime fiscale delle provviste e dei proventi da diritti d'autore
Somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali - Regime fiscale
Le somme percepite da un artista a titolo di provvista per le opere d'autore prodotte, riconosciute da una società, non sono imponibili ai fini IRPEF in capo all'istante. I relativi proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle medesime opere musicali per il tramite della società costituiscono, per l'istante, redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo
I redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico - non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali – sono classificati dall'art. 53, c. 2, lett. b), TUIR tra i redditi assimilati al lavoro autonomo. Ai fini del regime fiscale dei proventi generati dallo sfruttamento economico delle opere, non assume rilievo il fatto che vengano materialmente versati ad un soggetto terzo, in virtù di «un mero diritto all'incasso delle somme spettanti agli autori»: tali compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, soggetti a tassazione secondo il principio di cassa, in quanto i diritti d'autore – di cui una società terza ha l'incarico di gestire l'amministrazione – restano nella piena proprietà e disponibilità dell'autore. Tali compensi, se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, dovranno essere assoggettati, al momento del pagamento, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF ex art. 25, c. 1, D.P.R. 600/1973. La "provvista" di denaro, erogata dalla società all'artista che le ha affidato l'amministrazione e l'incasso dei propri diritti d'autore, non assume rilevanza fiscale, trattandosi di un'anticipazione di liquidità destinata a essere restituita.
FRINGE BENEFITS
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Importi corrisposti mediante trattenuta a cedolino dal dipendente al datore di lavoro per l'utilizzo di un'auto ad uso promiscuo - Trattamento fiscale
In materia di fringe benefit auto il lavoratore dipendente può concorrere all'onere complessivo sostenuto dall'azienda per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit anche tramite trattenute mensili, nell'arco temporale di dodici mesi
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la correttezza fiscale di una nuova car policy ("Car Flexi") rivolta a manager, che prevede l'assegnazione di auto in uso promiscuo a basse emissioni. Il modello stabilisce che il dipendente sostenga l'intero costo dell'auto, tramite una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit e tramite la riduzione della retribuzione variabile, calcolata tenendo conto del residuo onere a carico dell'azienda. Con riferimento all'assegnazione di un auto ad uso promiscuo, il dipendente può concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla società azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell'arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell'art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR. Tuttavia, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società dovranno essere trattenute dall'importo netto della retribuzione variabile, in quanto il valore eccedente il fringe benefit deve concorrere alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR.
IRPEF
Regime fiscale delle misure coercitive indirette
Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. – Regime fiscale
Non imponibili le somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale delle somme a titolo di misura coercitiva indiretta, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. (Misure di coercizione indiretta). Nel fornire i propri chiarimenti, l'Agenzia Entrate ha chiarito che devono essere assoggettate a tassazione le somme aventi natura risarcitoria quando svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente (cfr. art. 6, c. 2, TUIR), in quanto dirette a compensare mancati guadagni, sia presenti che futuri (lucro cessante). Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità corrisposte al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ossia quelle volte a risarcire una perdita economica effettivamente subita (danno emergente). Con specifico riferimento alle somme previste dall'art. 614-bis c.p.c., le Entrate hanno evidenziato che tale misura si configura come una sanzione civile indiretta, finalizzata a sanzionare la disobbedienza all'ordine del giudice e a sollecitare l'adempimento dell'obbligazione imposta. In ragione della loro natura e finalità, le somme corrisposte a titolo di misura coercitiva indiretta non possono essere considerate come proventi sostitutivi di redditi non percepiti, né come indennità risarcitorie aventi funzione reddituale. Ne consegue che tali importi non assumono rilevanza ai fini fiscali e non devono essere assoggettati a tassazione.
ASSISTENZA SANITARIA
Trattamento fiscale dell'assistenza sanitaria integrativa
Assistenza sanitaria integrativa – Regime fiscale
I contributi per l'assistenza sanitaria integrativa, versati dal datore di lavoro in conformità al CCNL, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche se la copertura assicurativa effettiva decorre in un momento in cui il rapporto di lavoro è terminato
L'Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale dei contributi per l'assistenza sanitaria integrativa versati da un datore di lavoro in base a un contratto collettivo rinnovato nel 2024. L'Agenzia Entrate ha richiamato l'art. 51, c. 2, lett. a), del TUIR, il quale stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di euro 3.615,20. Secondo l'Agenzia delle Entrate a nulla rileva la circostanza che il rapporto di lavoro non sia più attivo alla data di decorrenza della copertura assicurativa dato che ciò che importa è che sussistano i requisiti previsti dalla citata norma del TUIR ossia che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera in base al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Alla luce del chiarimento fornito, datori di lavoro e consulenti del lavoro possono applicare l'esclusione dal reddito ai contributi di assistenza sanitaria integrativa anche nei casi di rapporti discontinui, a condizione che la struttura del sistema rispetti i requisiti normativi.
PROFESSIONISTI
STP e compensi professionali da associazione scissa
Scissione totale di un'associazione professionale con costituzione di una STP – ritenuta d'acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall'associazione professionale, ma incassati dalla STP
Non devono essere assoggettati a ritenuta i compensi professionali maturati in capo a un'associazione professionale, incassati da parte della STP, sorta quale beneficiaria della scissione totale dell'associazione nel frattempo avvenuta
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, considerati gli obblighi del sostituto d'imposta di cui all'art. 64, D.P.R. 600/1973, in caso di scissione trasformativa di un'Associazione tra Professionisti in Società tra Professionisti (STP), i crediti per compensi professionali, relativi a prestazioni rese dalla scissa e trasferiti alla beneficiaria, non devono essere assoggettati dai clienti/sostituti (al momento del pagamento) alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25, D.P.R. 600/1973. Il soggetto percipiente, infatti, mutando la propria veste giuridica in società di capitali, non produce più redditi di lavoro autonomo, ma redditi d'impresa non assoggettabili a ritenuta. La STP dovrà informare i propri clienti/sostituti del mutamento soggettivo ed eventualmente, nel caso in cui siano state operate le ritenute dai clienti, la STP può scomputare tali importi dall'IRES dovuta a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le ritenute sono state subite.


