CERTIFICAZIONE UNICA (CU)
Recupero delle ritenute su provvigioni e correzione della CU
Ritenute alla fonte non operate - Certificazione Unica
Il sostituto d'imposta che ha versato le somme può recuperare le ritenute non operate, riaddebitandole agli agenti (percepienti) e utilizzando una dichiarazione integrativa a favore
L'Agenzia Entrate chiarisce come recuperare le ritenute su provvigioni non operate e successivamente versate dal sostituto d'imposta a seguito di riqualificazione in sede di verifica.Principio centrale è che la ritenuta ex art. 25-bis D.P.R. 600/1973 deve essere operata nel periodo in cui la provvigione è percepita. La Certificazione Unica deve quindi riflettere l'anno di effettiva percezione; eventuali errori impongono l'emissione di CU corrette. Ricevute le nuove CU, la società di persone deve presentare dichiarazioni integrative per gli anni interessati (colonna 2 del rigo RN2), attribuendo le ritenute ai soci pro quota. I soci, a loro volta, presentano nei quadri RH dei modelli Redditi PF integrativi per far emergere il credito derivante dalla doppia imposizione. Trattandosi di dichiarazioni integrative "ultrannuali", il credito può essere utilizzato in compensazione solo dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'integrativa. In pratica, se le integrative sono inviate nel 2026, il credito sarà compensabile dal 2027.
LAVORO AUTONOMO
Regime fiscale degli emolumenti corrisposti ai medici
Reddito di lavoro autonomo - Medici con solo incarico di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non aderiscono al Ruolo unico - Regime fiscale emolumenti
Gli emolumenti corrisposti dall'Azienda sanitaria locale ai medici di Ruolo unico di assistenza primaria, che svolgono attività a ciclo di scelta ed attività oraria, sono da inquadrare fra i redditi di lavoro autonomo
L'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria, chiarendo, in particolare, l'inquadramento dei compensi ai sensi dell'art. 49 del TUIR. A tal fine le Entrate rilevano che gli emolumenti corrisposti dall'Azienda sanitaria locale ai medici di Ruolo unico di assistenza primaria, che svolgono attività a ciclo di scelta ed attività oraria, sono da inquadrare fra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 TUIR. Tuttavia, se sussistono rapporti convenzionali a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria dei medici che non aderiscono al Ruolo unico ex ACN 2024, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano a essere inquadrati fra i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 TUIR, come chiarito nella Risoluzione 14 del 1999.
SPETTACOLO
Compensi dell'artista non residente, trattamento fiscale
Lavoratori dello spettacolo - Prestazione artistica in qualità di cantante lirico - Prestazioni artistiche rese in Italia - Trattamento fiscale dei compensi percepiti - Iva
Sono imponibili in Italia i compensi percepiti da un artista residente all'estero per la prestazione resa sul territorio italiano
L'Agenzia Entrate ha richiamato innanzitutto l'art. 23 del TUIR secondo cui si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e quelli corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, per prestazioni artistiche o professionali effettuate per conto di imprese, società o enti non residenti nel territorio dello Stato. Infatti, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano è costituito dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia. La normativa nazionale deve però essere coordinata con il diritto internazionale contenuto negli accordi conclusi dall'Italia con i Paesi stranieri. La disposizione convenzionale (art. 17) attribuisce potestà impositiva concorrente allo Stato di residenza e allo Stato dove è svolta la prestazione artistica. Le Entrate ricordano anche che le disposizioni convenzionali attribuiscono allo Stato di residenza la facoltà di intervenire al fine di risolvere l'eventuale doppia imposizione derivante dal riconoscimento della potestà impositiva concorrente. Ne deriva che il compenso per la prestazione artistica svolta in Italia può essere tassato dal nostro Stato, mentre spetta allo Stato estero, dove l'artista ha la residenza, risolvere l'eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare. Dal momento che la Convenzione preserva la potestà impositiva dello Stato italiano, l'artista straniero non può richiedere il rimborso delle ritenute già applicate, né, in relazione alle eventuali future prestazioni artistiche che dovesse svolgere nel nostro Stato, potrà chiedere la disapplicazione ex ante di dette ritenute.
IRPEF
Regime forfetario e compensi percepiti per errore
Regime forfetario - Compensi erroneamente percepiti - Determinazione reddito imponibile - Restituzione compensi - Imposta sostitutiva versata - Rimborso
I compensi percepiti per errore e successivamente restituiti (anche nell'anno successivo) non concorrono al superamento della soglia di 85.000 euro per il regime forfetario
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 1, cc. da 54 a 89, L. 190/2014 (Regime Forfetario). In particolare, qualora il soggetto riceva compensi non dovuti e successivamente restituiti. A tal fine, l'Agenzia Entrate ha chiarito che le somme erroneamente percepite ed effettivamente restituite in toto nell'anno successivo non concorrono a formare l'importo della soglia prevista ai fini del regime forfetario. Conseguentemente, il superamento di tale soglia per effetto esclusivamente di tali somme restituite nell'anno successivo a quello della loro percezione non comporta la fuoriuscita dal regime forfetario, ai sensi dell'art. 1, c. 71, L. 190/2014, per il 2025. Con tale Risposta, l'Agenzia procede alla rettifica della risposta a interpello 26/2026, confermando la permanenza nel regime se lo sforamento è causato solo da tali somme.
PROFESSIONISTI
Professionista non residente e cessione del credito
Cessione credito di prestazione professionale - Importo ricevuto dal cessionario subentrato in seguito al mancato pagamento da parte di società cancellata dal registro delle imprese - Momento impositivo
La cessione del credito relativo a una prestazione professionale non modifica la natura reddituale (lavoro autonomo) delle somme percepite, né il momento impositivo
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale di un compenso professionale incassato molti anni dopo la prestazione da un avvocato non residente, tramite il cessionario del credito. L'importo mantiene la natura di reddito di lavoro autonomo e, in base al principio di cassa, è imponibile nel 2025, anno di effettiva percezione. Per il professionista residente negli Stati Uniti, la tassazione in Italia dipende dal fatto che l'attività sia stata svolta nel territorio italiano tramite una base fissa; in assenza di tale presupposto, il reddito resta imponibile solo nello Stato di residenza. Ai fini IVA, la cessione del credito non anticipa il momento impositivo: l'imposta diventa esigibile solo quando il debitore paga il cessionario. Resta inoltre obbligatoria l'emissione della fattura verso la società committente originaria, anche se nel frattempo è stata cancellata dal registro delle imprese.
LAVORO ALL'ESTERO
Cambio di regione con effetti sull'impatriato
Agevolazioni e incentivi - Regime speciale per lavoratori impatriati - Successivo trasferimento della residenza in altra Regione
Ai fini dell'accesso al regime agevolato inpatriati che comporta la tassazione del solo 10% del reddito, rileva il luogo di acquisizione della residenza al momento dell'impatrio e il suo permanere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione. Il successivo trasferimento della residenza in un'altra Regione, preclude quindi la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% fin dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime speciale per i lavoratori impatriati e successivo trasferimento della residenza in una altra regione. In applicazione dei chiarimenti forniti dalla circolare 33/E del 2020, tenuto conto della ratio della disposizione, finalizzata ad agevolare la permanenza del lavoratore in alcune regioni del Centro Sud Italia, espressamente individuate dal comma 5¬-bis, dell'art. 16 del D.Lgs. 147 del 2015, il successivo trasferimento della residenza in un'altra regione, diversa da quelle richiamate dalla norma, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento fin dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia. In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene, tuttavia, che è possibile fruire dell'agevolazione in commento nella misura ordinaria, con conseguente recupero a tassazione dell'eventuale differenza originatasi in applicazione della riduzione del 10% dei redditi agevolabili.Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia trasferito, nel corso del quinquennio agevolabile, la propria residenza dalla regione Puglia alla regione Lazio, potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria, applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70% a partire dal periodo d'imposta di trasferimento in Italia.
LAVORO ALL'ESTERO
Incentivi per il rientro in italia di ricercatori residenti all'estero
Agevolazioni e incentivi - Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero - Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del periodo d'imposta 2020 - Opzione per estensione periodo agevolabile
Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, il meccanismo di estensione del regime agevolato non opera automaticamente, ma richiede l'esercizio di una specifica opzione, da perfezionarsi con il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati del periodo d'imposta precedente, a seconda del numero dei figli e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2023. A tal fine, l'Agenzia ha chiarito che l'opzione per la proroga del regime dei docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d'imposta 2020 deve essere esercitata in occasione di ciascun evento rilevante (ad esempio la nascita di un figlio), attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva (del 10% o del 5%). In sostanza, la nascita di ogni figlio comporta un nuovo versamento ai fini dell'accesso alla proroga del regime, ad eccezione del caso in cui il figlio successivo nasca prima della scadenza del termine del 30 giugno, data di scadenza del versamento dell'imposta relativa alla proroga già spettante.
LAVORO ALL'ESTERO
Regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e smart working
Agevolazioni e incentivi - Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati - Continuità rapporto di lavoro con datore di lavoro estero - Ulteriore riduzione base imponibile
Il lavoratore dipendente di un'azienda estera, che svolge la propria opera in Italia esclusivamente da remoto, può accedere al regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati
L'Agenzia delle Entrate, in tema regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, ha chiarito che il contribuente che trasferirà la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2026 e svolgerà l'attività lavorativa in smart working alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero presso il quale lavorava prima del trasferimento, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fruire del nuovo regime a decorrere dal 2026 e per i successivi 4 periodi di imposta, a nulla rilevando, nel caso di specie, la continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero, essendo fiscalmente residente in Finlandia ben oltre il periodo minimo di residenza all'estero richiesto dalla norma. La continuità del rapporto con il datore estero non rappresenta, di per sé, un elemento impeditivo, purché risultino rispettati gli altri requisiti normativi previsti per l'accesso al regime di favore e, in particolare, quello della prestazione dell'attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato. In altri termini, il fulcro dell'agevolazione resta il luogo di svolgimento della prestazione e la produzione di reddito da lavoro dipendente in Italia, non la localizzazione del datore di lavoro.
PROFESSIONISTI
Trasformazione di un'associazione professionale in STP
Riorganizzazione studio professionale - Trasformazione in stp - Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati in favore dell'associazione - Utilizzo delle stesse da parte della stp
Le ritenute attribuite ai soci dell'associazione tra professionisti e non utilizzate possono essere riattribuite all'associazione anche se questa, nel frattempo, si è trasformata in una società tra professionisti
L'istante è un'associazione professionale per l'esercizio in forma associata della libera professione di consulente del lavoro, che dal 1° gennaio 2026 si è trasformata in STP in forma di Srl. Nel periodo d'imposta 2025 lo studio ha determinato il proprio reddito secondo le regole del lavoro autonomo e, in sede di modello Redditi SP, lo ha attribuito pro quota ai soci, ex art. 5 TUIR, attribuendo secondo lo stesso principio le ritenute d'acconto operate sui compensi percepiti. A partire dal 1° gennaio 2026, a seguito della trasformazione, il reddito prodotto si qualifica come reddito d'impresa e non più come reddito di lavoro autonomo. L'Agenzia Entrate chiarisce che, in base all'art. 177 bis, TUIR, che disciplina le operazioni straordinarie degli studi professionali, i soci, nel modello Redditi PF 2026 periodo d'imposta 2025, possono continuare a riattribuire allo studio associato le ritenute eccedenti rispetto all'imposta personale dovuta. Lo studio associato, che deve presentare il modello Redditi SP 2026 per il 2025, dovrà riportare nella propria dichiarazione le ritenute così riattribuite. Ne segue che, se l'importo complessivo delle ritenute supera l'imposta dovuta dall'associazione, la quota eccedente è recuperabile e viene trasferita direttamente alla STP, affinché la utilizzi come credito mediante modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830.
LAVORO ALL'ESTERO
Deducibilità Irap del costo del personale all'estero
Irap - Costo personale assunto in Italia e impiegato all'estero - Assenza di stabile organizzazione all'estero - Deducibilità
Se la società si avvale di personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ma impiegato stabilmente all'estero, in assenza di una stabile organizzazione all'estero, ai fini IRAP può dedurre il costo complessivo del personale assunto sul territorio nazionale con contratto a tempo indeterminato ma impiegato all'estero, anche in assenza di una stabile organizzazione, ma nel rispetto del principio di inerenza.
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile dedurre dalla base imponibile dell'IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato all'estero (senza una stabile organizzazione), sempre nel rispetto del principio di inerenza che presidia la determinazione della base imponibile del tributo regionale. Il personale della società interpellante, operante all'estero, risultava regolarmente inquadrato ai fini lavoristici e contributivi in Italia. Come sottolinea la Risposta, non disponendo la società di una stabile organizzazione all'estero, l'intero valore della produzione netta dalla stessa prodotto risultava imponibile in Italia. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 11, c. 4-octies, D.Lgs. 446/1997, anche il costo del personale impiegato all'estero era deducibile ai fini dell'imposta, sempre nel rispetto del principio di inerenza.
IRPEF
Borse di studio a figli di dipendenti iscritti alla gestione unitaria
Dipendenti o pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione assistenza magistrale e al fondo ex ipost - Borse di studio in favore di figli e orfani - Trattamento fiscale
Le somme di cui trattasi devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, soggette a tassazione
L'Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale delle borse di studio erogate da enti pubblici in favore dei figli e degli orfani di dipendenti o pensionati iscritti a specifiche gestioni assistenziali, fornendo chiarimenti puntuali sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP. A tal fine l'Agenzia ha chiarito che le borse di studio erogate ai figli e agli orfani dei dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost sono imponibili IRPEF, confermando che tali somme rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, lett. c), TUIR. È esclusa quindi l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, riservata alle borse di studio erogate dal datore di lavoro ai familiari dei dipendenti nell'ambito del welfare aziendale.


