IRPEF
Concordato preventivo biennale e inizio attività
Inizio attività – Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Adesione al concordato preventivo (CPB) per il biennio 2025/2026
L'inizio di attività, anche se derivante da eventi straordinari come donazioni d'azienda o successioni, impedisce ai contribuenti l'accesso al concordato preventivo biennale, nonostante ci sia una continuità economica. Al concordato, infatti, possono accedere solo i contribuenti che applicano gli ISA e, tra le cause di esclusione, rientra anche l'inizio di attività.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole sull'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e sull'accesso al concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti che hanno avviato l'attività nel 2023 (D.Lgs. 13/2024). Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituisca mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponga la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi. In caso di subentro in un'attività d'impresa mediante donazione d'azienda, la prosecuzione dell'attività da parte del donatario è assimilata, ai fini degli ISA, a un nuovo inizio attività. L'attribuzione della partita IVA nel periodo d'imposta antecedente agli effetti giuridici della donazione determina l'esclusione dall'applicazione degli ISA per tale periodo, con la conseguente impossibilità di accedere al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta successivi, in assenza di applicazione degli ISA nell'anno precedente.
LAVORO ALL'ESTERO
Licenziamento all'estero e indennità dopo la cessazione
Somme riconosciute in sede di conciliazione a seguito del licenziamento e individuazione del paese avente la potestà impositiva - Trattamento fiscale
Le indennità erogate, in base a un accordo, a un dirigente per la cessazione del rapporto di lavoro e corrisposte in parte dalla società italiana che lo ha assunto e in parte dalla società finlandese presso cui è stato distaccato, sono imponibili nei due Paesi in base al periodo in cui l'interessato ha svolto l'attività.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle somme corrisposte a un dirigente non fiscalmente residente in Italia, in esecuzione di un accordo di conciliazione a seguito di licenziamento, distinguendo tra indennità sostitutiva del preavviso e indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco. L'indennità sostitutiva del preavviso, corrisposta da una società italiana ad un soggetto non residente dopo un distacco all'estero, è imponibile anche in Italia nella misura in cui risulta riconducibile a prestazioni lavorative svolte in Italia. Infatti, dato che le indennità di fine rapporto si considerano prodotte e tassate in Italia laddove vengano pagate da un soggetto residente nel territorio dello Stato (art. 23, c. 2, lett. a, TUIR), la società italiana è tenuta ad effettuare un prelievo alla fonte in qualità di sostituto d'imposta. Inoltre, occorre anche tenere presente che l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Finlandia (Stato di residenza del percettore) riconosce allo Stato in cui è svolta l'attività lavorativa (cioè all'Italia) il potere di tassare i redditi derivanti dalle prestazioni ivi svolte, compresi gli elementi che rappresentano forme di retribuzione differita. Al contrario, le somme versate direttamente dalla distaccataria finlandese al soggetto non residente per il periodo di attività svolto fuori dai confini nazionali non sono soggette a tassazione in Italia, poiché la società estera non è residente in Italia né possiede una stabile organizzazione.
LAVORO ALL'ESTERO
Rientro con lavoro da remoto e nuovo regime impatriati
Contribuente rientrato dall'estero - Svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia e possibilità di lavoro da remoto, per una società estera - Fruizione del beneficio nuovo regime impatriati
Il telelavoro non costituisce un ostacolo al regime fiscale agevolativo degli impatriati
L'Agenzia delle Entrate esamina il caso di un contribuente che nel dicembre 2020 si era trasferito per lavoro nel Regno Unito e poi a fine 2025 è rientrato in Italia presso una nuova società pattuendo col datore di lavoro la possibilità di effettuare appunto lo smart working. Ricorrendo però tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa (art. 5, D.Lgs. 209/2023), potrà lo stesso beneficiare del nuovo regime sugli impatriati a partire proprio dal periodo d'imposta 2026 e per i successivi 4 anni. In conclusione, l'interpellante che dopo aver lavorato nel Regno Unito rientra in Italia nel 2025 e presta la sua attività in smart per un datore di lavoro diverso da quello precedente, potrà accedere al nuovo regime agevolato a partire dal 2026 (e per i successivi 4 anni), purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
LAVORO ALL'ESTERO
Deducibilità dei contributi in caso di retribuzioni convenzionali
Contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base a retribuzioni convenzionali - Deducibilità
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all'estero da un lavoratore residente fiscalmente in Italia, sono deducibili dal reddito complessivo, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
L'Agenzia delle Entrate definisce la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali (artt. 51, comma 8–bis e 10, c. 1, lett. e), TUIR). I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati all'estero da un lavoratore fiscalmente residente in Italia sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti previsti dall'art. 10, c. 1, lett. e), del TUIR, anche se non scomputabili, già in fase di sostituzione d'imposta, dalle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell'art. 51, c. 8-bis, in base ad una rigorosa interpretazione letterale della norma. A tal fine, il contribuente ha la possibilità di dedurre i contributi versati all'estero, risultanti dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro, in sede di dichiarazione dei redditi, indicandoli nel rigo E21 del modello 730 (o, in alternativa, nel quadro RP del modello Redditi PF).
LAVORO AUTONOMO
Attività professionale e differenziale da cessione di bonus edilizi
Differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e IRAP - Regime fiscale
La riforma che ha cambiato i criteri di determinazione dell'imponibile del reddito di lavoro autonomo non ha effetti per i bonus edilizi acquistati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'impatto della riforma 2024 del reddito di lavoro autonomo sul trattamento fiscale dei crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (come il Superbonus 110%) acquistati da professionisti e studi associati. A tal fine, in caso di acquisto di bonus edilizi ad un prezzo inferiore al valore nominale, la differenza positiva costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini IEPEF e IRAP a partire dal periodo d'imposta 2024, cioè dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 che ha modificato il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo, introducendo il principio di onnicomprensività. Più specificatamente, il costo sostenuto e il valore nominale concorrono alla determinazione del reddito secondo il principio di cassa: il costo d'acquisto è deducibile nel periodo d'imposta in cui viene sostenuto l'esborso e il valore nominale è imponibile nel periodo d'imposta in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione nel modello F24. Al contrario, i crediti acquistati negli anni precedenti sono privi di rilevanza reddituale sia ai fini IRPEF che ai fini IRAP, anche se utilizzati in compensazione a partire dal 2024.
RETRUBUZIONE
Detrazione da lavoro dipendente: calcolo dei giorni di lavoro
Determinazione del reddito annuale teorico - Individuazione dei giorni di lavoro dipende ai fini della determinazione dell'importo spettante
Ai fini del calcolo della ''retribuzione teorica annuale'', i ''giorni di lavoro dipendente'' da considerare devono essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione
L'Agenzia delle Entrate specifica che l'art. 1, cc. 4 e 5, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Con riguardo alla percentuale da applicare al reddito effettivo (7,1% per importi fino a 8.500 euro, 5,3% per redditi oltre 8.500 e fino a 15 mila euro e 4,8% per importi oltre 15 mila e fino a 20 mila euro), è necessario rapportare il reddito percepito all'intero anno, ottenendo il cosiddetto "reddito annuale teorico". A tal fine, il calcolo dei giorni deve comprendere solo quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione (ad esempio, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi compresi nel periodo retribuito), escludendo, invece, i giorni di assenza non retribuita e quelli per i quali non spetta alcun reddito, nemmeno sotto forma di retribuzione differita (come l'aspettativa senza assegni o i permessi non pagati). Nell'ipotesi in cui, pur in assenza totale di giorni lavorati, vengano corrisposti al dipendente arretrati o competenze accessorie non correlate alla presenza in servizio, il bonus non compete, dal momento che tali somme non si riferiscono a prestazioni lavorative effettuate nell'anno di riferimento. Infine, il datore di lavoro deve determinare l'importo del bonus sulla base del reddito previsionale e sui dati eventualmente forniti dal lavoratore (come il modello CU relativo ad altri rapporti di lavoro intrattenuti nell'anno). In caso di più redditi, i giorni compresi in periodi contemporanei vanno conteggiati una sola volta.
LAVORO ALL'ESTERO
Gestione fiscale dei premi in denaro percepiti in Italia ma maturati all'estero
Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all'estero, in uno o più stati, mentre era ivi residente – Regime fiscale
Ai fini della tassazione di azioni gratuite (piani di stock-option) e premi in denaro maturati all'estero, la residenza fiscale del beneficiario al momento della percezione è l'elemento discriminante per l'applicazione della ritenuta alla fonte da parte del sostituto d'imposta italiano
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all'estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente. In dettaglio, l'Agenzia chiarisce che i premi e le azioni assegnati a lavoratori trasferitisi in Italia vanno tassati solo per la quota parte maturata nel territorio nazionale. L'imposizione deve essere ripartita in base al luogo di effettiva prestazione lavorativa durante il periodo di maturazione (vesting period), superando in parte il principio di cassa a favore della territorialità. Con riguardo alle azioni attribuite ai dipendenti, la società italiana deve agire da sostituito d'imposta e applicare le ritenute IRPEF per i percettori fiscalmente residenti in Italia; invece, per i lavoratori fiscalmente residenti all'estero che, al momento della percezione, si trovano in Italia, il datore di lavoro italiano è tenuto ad effettuare il prelievo alla fonte solo per la parte maturata in relazione all'attività lavorativa svolta in Italia. Da ultimo, con riferimento ai premi in denaro, la società non assume il ruolo di sostituto d'imposta per le somme erogate dalla società estera in relazione al periodo di lavoro svolto nell'altro Stato; in tale ipotesi, il percettore fiscalmente residente in Italia è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, fruendo eventualmente del credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR per le eventuali imposte pagate all'estero.


