TRASFERTA DEL LAVORATORE
Deduzione spese forfettarie in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale
Trasferta - Trasferte dipendenti fuori dal territorio comunale - Deduzione spese forfettarie
Un'impresa di autotrasporto merci per conto terzi per poter dedurre gli importi forfettari per le trasferte dei propri dipendenti fuori dal territorio comunale deve aver sostenuto, o aver rimborsato, le relative spese di vitto e/o alloggio
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione forfettaria prevista dall'art. 95, comma 4, del TUIR ("Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto") per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l'impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l'onere della trasferta. In particolare, l'Agenzia Entrate evidenzia nella Risposta che la norma in esame fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell'impresa. Sebbene sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell'art. 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma de qua conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell'ipotesi di effettivo "sostenimento" delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti".
DISTACCO DEL LAVORATORE
Distacco personale "di comando" da assoggettare a IVA
IVA - Somme erogate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando - Trattamento IVA
È dovuta l'IVA sulle somme che la società distaccante percepisce a titolo di rimborso dei costi dei dipendenti in posizione di "comando" a prestare temporaneamente servizio presso una struttura della Pubblica Amministrazione
L'Agenzia delle Entrate esamina il trattamento, agli effetti dell'IVA, delle somme erogate da una struttura commissariale a una società pubblica, a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando, nell'ambito della Pubblica Amministrazione. La struttura commissariale, priva di personale proprio, opera esclusivamente con personale, posto in posizione di comando, proveniente da altre Amministrazioni dello Stato, previo rimborso della retribuzione principale all'ente di appartenenza. Secondo le Entrate, le somme erogate costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dalla società datrice di lavoro e sono, pertanto, soggette a IVA ordinaria, anche quando il rimborso coincide esattamente con il costo delle retribuzioni e degli oneri sostenuti. La denominazione "comando", anziché "prestito" o "distacco", non modifica il trattamento fiscale: esiste un rapporto diretto tra la messa a disposizione del personale e il rimborso ricevuto dalla società datrice di lavoro. La conclusione vale per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16-ter del D.L. 131/2024 (L. 166/2024), che ha abrogato il precedente regime di esclusione da IVA previsto dall'art. 8, c. 35, L. 67/1988.
LAVORO ALL'ESTERO
Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente
Interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente – Residenza continuativa in un paese white list – Trattamento fiscale
I buoni postali fruttiferi detenuti da soggetti non residenti beneficiano dell'esenzione fiscale se sono depositati presso l'emittente e la giurisdizione di riferimento consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Quest'ultima condizione deve sussistere per l'intero periodo di titolarità dei buoni medesimi.
L'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli interessi maturati su buoni fruttiferi postali, detenuti da un cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera e ancor prima in Germania, non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sostitutiva italiana del 12,50% al momento della riscossione, a condizione che il trasferimento della residenza estera in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (appartenenti alla white list del 4 settembre 1996) non sia successiva alla data di emissione dei titoli. A tal fine, l'intermediario residente in Italia (cioè Poste italiane) è tenuto ad acquisire l'attestazione della residenza in un Paese white list rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato in cui il beneficiario ha la residenza oppure, in alternativa, l'autocertificazione di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001. La documentazione può essere presentata anche al momento del pagamento, purché attesti che le condizioni richieste per l'esenzione (cioè la residenza in un Paese white list) non siano mutate durante l'intero periodo di possesso dei buoni postali fruttiferi. Qualora il beneficiario abbia mutato residenza durante il predetto periodo, l'attestazione deve riguardare ciascuno degli Stati esteri interessati.
LAVORO ALL'ESTERO
Tassazione redditi di dipendente della banca d'Italia residente in Francia
Rettifica risposta 2 luglio 2026, n. 132 - Reddito erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d'Italia - Assoggettamento ad imposizione
Le retribuzioni corrisposte dalla Banca d'Italia al dipendente che ha trasferito la residenza in Francia mantenendo l'attività lavorativa presso una sede dell'istituto situata in una regione italiana al confine con lo Stato francese vanno sottoposte a tassazione in Italia.
L'Agenzia delle Entrate rettifica la precedente Risposta 2 luglio 2026, n. 132, fornendo chiarimenti circa l'assoggettamento ad imposizione di un reddito erogato dalla Banca d'Italia ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia. In particolare, in tema di Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, le remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia a un lavoratore dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell'art. 19 della Convenzione, poiché la Banca d'Italia, pur essendo istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Gli emolumenti devono pertanto essere ricondotti all'art. 15 della Convenzione. Il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui al par. 4 del medesimo articolo opera solo se il lavoratore si reca quotidianamente nell'altro Stato per svolgere la prestazione. In mancanza, la quota di reddito maturata nei giorni di lavoro svolti in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, con eliminazione dell'eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza; la quota riferita al lavoro svolto da remoto in Francia è imponibile esclusivamente in Francia.
IRPEF
RIsarcimenti per pausa e buoni pasto non fruiti
Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa - Rilevanza reddituale
Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa non rientrano nell'imponibile ai fini della tassazione.
Nel caso di specie, la base normativa è l'art. 6, comma 2, del TUIR, che disciplina il trattamento dei proventi e delle indennità percepiti in sostituzione di redditi, il quale prevede, in particolare, che le somme riconosciute per compensare una perdita di reddito assumano la stessa natura fiscale del reddito sostituito. Occorre quindi distinguere tra:- lucro cessante, quando l'indennizzo compensa un reddito o un guadagno che il soggetto avrebbe percepito: la somma è fiscalmente rilevante;- danno emergente, quando il risarcimento reintegra una perdita economica o patrimoniale effettivamente subita: la somma non assume rilevanza reddituale.Non è, dunque, sufficiente che un importo venga qualificato genericamente come "risarcimento"; per stabilirne il regime fiscale è necessario individuare quale pregiudizio la somma è destinata concretamente a compensare.Secondo l'Agenzia delle Entrate, le somme corrisposte a titolo di "risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia" e di "risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo" integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.Viene altresì affermato che, in considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall'art. 6, comma 2, ultimo period, del TUIR, non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.
SPORTIVI
Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo
Chiarimenti delle entrate in merito al riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo
L'Agenzia delle Entrate interviene su una serie di profili fiscali collegati alla riforma dello sport, fornendo agli Uffici indicazioni destinate a uniformarne l'attività. Il documento affronta sette temi specifici che hanno ricadute immediate sulla gestione fiscale di associazioni e società sportive dilettantistiche.
L'Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta a quesiti, ha fornito chiarimenti sul D.Lgs. 36/2021, di attuazione dell'art. 5 della legge 86/2019, riguardante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Sette chiarimenti per definire il trattamento fiscale degli enti sportivi e dei lavoratori del settore dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021. Dall'accesso alle agevolazioni per le società sportive dilettantistiche alla tassazione dei compensi e dei rimborsi, fino ai profili IVA, IRAP e IRES, l'Agenzia delle Entrate interviene sui principali dubbi applicativi emersi nella pratica. Con la circolare in esame, le Entrate forniscono istruzioni operative agli uffici per garantire uniformità di comportamento e risponde a sette questioni interpretative relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici, con particolare attenzione a SSD, lavoro sportivo, volontari, rimborsi e agevolazioni fiscali.
WELFARE
Welfare aziendale e rimborsi spese di istruzione pagate dal coniuge
Welfare aziendale - Credito welfare - Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari - Spese pagate dal coniuge del dipendente
Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro a copertura delle spese di educazione dei figli del dipendente, anche se sostenute dal coniuge.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce la non imponibilità dei rimborsi di spese di istruzione sostenute nell'interesse dei figli di cui all'art. 12 del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente. Nel caso, l'istante ha riferito che alcuni dipendenti beneficiari del credito welfare intendevano richiedere il rimborso di spese di istruzione sostenute dal proprio coniuge nell'interesse dei figli, per cui si chiede alle Entrate se l'esenzione fosse applicabile anche in tale circostanza. L'Agenzia Entrate, in coerenza con quanto precedentemente ribadito con diversi documenti di prassi (v. circ. 28/E/2016; ris. 55/E/2020; circ. 35/E/2022), chiarisce che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione sostenute nell'interesse dei familiari ex art. 12 TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche nel caso in cui sia stato il coniuge del dipendente a farsi carico della spesa. Resta necessario conservare la documentazione che attesti chi abbia beneficiato del servizio o della prestazione, al fine di verificare la spettanza del beneficio in relazione a un familiare, nonché la tipologia di servizio fruito. Il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le fatture non siano state oggetto di ulteriori richieste di rimborso, né da parte del dipendente stesso né da parte del coniuge. Inoltre, le medesime spese non potranno essere oggetto di deduzione o detrazione fiscale.


