Pubblico impiego
PUBBLICO IMPIEGO E LICENZIAMENTO
Pubblico impiego - Abbandono del posto di lavoro - Autorizzazione del superiore - CCNL sanzione conservativa - Licenziamento - Illegittimità
È illegittimo il licenziamento del dipendente che, autorizzato dal superiore a recarsi a casa per cambiare i propri abiti bagnati, si fermi al mercato a comprare verdura venendo fotografato e pubblicato su facebook in quanto è integrata la condotta dell’abbandono non autorizzato del lavoro punibile con la sanzione conservativa sulla base del CCNL applicato.
Il caso riguarda il licenziamento per giusta causa di un lavoratore dipendente di un Agenzia Regionale che, autorizzato dal superiore a recarsi a casa per cambiarsi gli abiti, si recava a casa della madre con l’auto aziendale e in seguito veniva fotografo mentre acquistava della merce presso un mercato.La Corte d’appello di Catanzaro riformava la sentenza di primo grado e dichiarava illegittimo il licenziamento.In particolare, la Corte di merito riteneva che la condotta del lavoratore non rientrasse negli atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda, ma in quella di abbandono non autorizzato del posto di lavoro per la quale il CCNL applicato prevedeva una sanzione conservativa.Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.La Suprema Corte rigetta il ricorso.Nello specifico la Cassazione ritiene che «l’integrazione della fattispecie del fatto doloso e colposo con danno per l’azienda richiede, sia nella variante dolosa sia in quella colposa, che il pregiudizio fosse prevedibile come conseguenza della condotta, non potendosi imputare un evento all’agente, neanche come rimprovero per colpa, se si tratti di un fatto non prevedibile come conseguenza verosimile del comportamento tenuto. Ciò posto, è evidente che la ripresa fotografica dell’auto aziendale da parte di un terzo estraneo, nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiata presso il mercato e poi la pubblicazione della foto su un “social” sono circostanze del tutto imprevedibili sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente.»Pertanto, anche la Suprema Corte ritiene integrata solamente la condotta di abbandono non autorizzato del lavoro per i minuti della spesa al mercato, sanzionata dal CCNL con una misura conservativa e non con il licenziamento.
Procedure concorsuali
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA FALLITA E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/1
Fallimento - Esercizio provvisorio dell’impresa fallita - Licenziamento intimato dalla curatela - Indennità di preavviso - Credito contributivo - Insinuazione - Prededuzione - Ammissibilità
La dichiarazione di fallimento dell’imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, in quanto l’azienda, nella sua universalità, sopravvive e l’impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere portata avanti o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione. In tal senso, posto che il credito contributivo derivante dalla erogazione dell’indennità di preavviso correlata al licenziamento intimato dalla curatela è legato ex lege all’obbligazione lavorativa assunta dalla curatela, il credito deve essere ammesso al passivo in prededuzione, essendo insorto dopo la cessazione dell’esercizio provvisorio cui il curatore era stato autorizzato per la continuazione dell’esercizio dell’impresa.
Il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della società proposta dall’INPS, confermando l’ammissione in privilegio, anziché in prededuzione, del credito contributivo vantato dall’Ente sulle somme erogate ai lavoratori licenziati dalla curatela fallimentare a titolo di indennità di preavviso. Secondo il Tribunale era da rigettare la richiesta dell’INPS di ammissione in prededuzione della contribuzione riferita all’indennità di preavviso, in quanto la curatela, dopo aver proseguito i rapporti di lavoro in via di gestione provvisoria, aveva ritenuto di non subentrare nei medesimi rapporti ed aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con unico motivo, l’erroneità del provvedimento impugnato perché la contribuzione riferita all’indennità sostitutiva del preavviso doveva considerarsi un debito della curatela, che aveva dapprima continuato e poi cessato l’esercizio dell’attività, e non della società fallita.La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato.La Suprema Corte ribadisce, innanzitutto, il proprio consolidato orientamento favorevole alla inclusione, fra i crediti da ammettere in prededuzione, del credito del lavoratore per l’indennità di preavviso a seguito di licenziamento intimato dal curatore dopo l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita. Ricorda infatti la Corte di Cassazione che «il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro sia continuato con l’amministrazione fallimentare, per le esigenze del fallimento, dopo la dichiarazione di questo, va integralmente soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, n. 1, legge fall., e non è consentito il frazionamento dell’indennità ai fini della sua parziale collocazione tra i crediti concorrenti nel passivo fallimentare, atteso che il diritto all’indennità in questione, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., trova esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore» (Cass. nn. 1832/2003, 253/84, 2561/77). Rileva inoltre la Corte di cassazione che «l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, costituisca circostanza irrilevante e che la relativa contribuzione debba concorrere a formare la base imponibile e pensionabile» (Cass. nn. 13959/2009, 12095/2013) e quindi «può ritenersi che l’assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell’indennità» (Cass. nn. 5974/1984, 13395/1999, 9895/2016).Per quanto sopra, e sulla base dei princìpi indicati nelle massime sopra riportate, la Suprema Corte cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara l’ammissione in prededuzione del credito insinuato dall’Ente.
Procedure concorsuali
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA FALLITA E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/2
Licenziamento - Indennità sostitutiva del preavviso - Obbligazione contributiva - Sussistenza - Rinuncia del lavoratore all’indennità - Irrilevanza
È nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: ne discende che se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS).
Il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della società proposta dall’INPS, confermando l’ammissione in privilegio, anziché in prededuzione, del credito contributivo vantato dall’Ente sulle somme erogate ai lavoratori licenziati dalla curatela fallimentare a titolo di indennità di preavviso. Secondo il Tribunale era da rigettare la richiesta dell’INPS di ammissione in prededuzione della contribuzione riferita all’indennità di preavviso, in quanto la curatela, dopo aver proseguito i rapporti di lavoro in via di gestione provvisoria, aveva ritenuto di non subentrare nei medesimi rapporti ed aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con unico motivo, l’erroneità del provvedimento impugnato perché la contribuzione riferita all’indennità sostitutiva del preavviso doveva considerarsi un debito della curatela, che aveva dapprima continuato e poi cessato l’esercizio dell’attività, e non della società fallita.La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato.La Suprema Corte ribadisce, innanzitutto, il proprio consolidato orientamento favorevole alla inclusione, fra i crediti da ammettere in prededuzione, del credito del lavoratore per l’indennità di preavviso a seguito di licenziamento intimato dal curatore dopo l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita. Ricorda infatti la Corte di Cassazione che «il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro sia continuato con l’amministrazione fallimentare, per le esigenze del fallimento, dopo la dichiarazione di questo, va integralmente soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, n. 1, legge fall., e non è consentito il frazionamento dell’indennità ai fini della sua parziale collocazione tra i crediti concorrenti nel passivo fallimentare, atteso che il diritto all’indennità in questione, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., trova esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore» (Cass. nn. 1832/2003, 253/84, 2561/77). Rileva inoltre la Corte di cassazione che «l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, costituisca circostanza irrilevante e che la relativa contribuzione debba concorrere a formare la base imponibile e pensionabile» (Cass. nn. 13959/2009, 12095/2013) e quindi «può ritenersi che l’assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell’indennità» (Cass. nn. 5974/1984, 13395/1999, 9895/2016).Per quanto sopra, e sulla base dei princìpi indicati nelle massime sopra riportate, la Suprema Corte cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara l’ammissione in prededuzione del credito insinuato dall’Ente.
Crediti di lavoro
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO
Crediti di lavoro - Prescrizione - Decorrenza
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La fattispecie oggetto dell’ordinanza in commento concerne la domanda di un lavoratore di riconoscimento di un livello superiore e il pagamento delle conseguenti differenze retributive dal 2007. Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Napoli poi, accoglievano il ricorso del lavoratore e nello specifico ritenevano che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto. Pertanto, condannarono la società al pagamento delle differenze retributive sin dal 1° maggio 2007.Avverso tale sentenza proponeva ricorso la società datrice di lavoro.La Corte di Cassazione, richiama, innanzitutto il principio sancito dalla medesima Corte con la sentenza del 06 settembre 2022 n. 26246 secondo cui «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.»Nel caso di specie, prosegue la Suprema Corte, incontroversa l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al deposito del ricorso di primo grado (del 15.3.2017), va preso atto del fatto che i ratei più risalenti di maggio e giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) si erano oramai prescritti.Pertanto, il ricorso della società datrice di lavoro viene accolto dalla Corte di Cassazione e la sentenza impugnata «in tali ristretti limiti» viene cassata. La Suprema Corte poi, ritenendo che sia possibile procedere alla decisione nel merito della causa poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, accerta, come detto, l’intervenuta prescrizione dei ratei di maggio e giugno del 2007, e la datrice di lavoro resta tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° luglio 2007.
Appalto
APPALTO ILLECITO E LICENZIAMENTO
Appalto illecito - Art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. 276/2003 - Somministrazione irregolare di manodopera (art. 38, comma 3, D.Lgs. 276/2003) - Art. 80-bis DL 34/2020 - Licenziamento da parte del somministratore/appaltatore - Irrilevanza per l’utilizzatore - Norma di interpretazione autentica - Conseguenza - Applicabilità anche alle fattispecie sorte ante 2020
L’art. 80 bis d.l. n. 34 del 2020, che esclude che il licenziamento sia compreso tra gli atti di gestione compiuti dal datore di lavoro formale che sono automaticamente imputati all’utilizzatores (datore di lavoro effettivo), trova applicazione anche nelle ipotesi di appalto non genuino, con la conseguenza che il licenziamento intimato dal datore di lavoro-appaltatore deve ritenersi inefficace.
Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione affronta il tema della legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale nei confronti di un lavoratore impiegato nell’ambito di un appalto non genuino.Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli accertava che la lavoratrice, ricorrente, era stata impiegata nell’ambito di un appalto che, per svariate ragioni, risultava essere non genuino. Per tale ragione, la Corte d’appello, confermando quanto statuito dal Tribunale in primo grado, dichiarava inefficace il licenziamento intimato dall’appaltatore e condannava la società che aveva goduto delle prestazioni della lavoratrice a riammetterla in servizio.La Corte afferma, infatti, che al caso di specie - e in genere nel caso di appalti non genuini - trovi applicazione la disposizione di cui all’art. 80-bis del D.L. n. 34 del 2020.Detta disposizione era intervenuta a chiarire che la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’art. 38, co. 3 bis, del d.lgs. n. 81 del 2015, che prevede che “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”, vada interpretata nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento, questione sulla quale vi era stata in precedenza qualche incertezza, soprattutto nella giurisprudenza di merito.La Corte giunge a questa conclusione offrendo una motivazione articolata.In primo luogo, si esamina la normativa di riferimento.La disposizione che disciplina le conseguenze dell’appalto non genuino, l’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, rinvia all’art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003, oggi abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015.Tale ultima norma disciplinava anch’essa le conseguenze della somministrazione irregolare e aveva un contenuto identico all’art. 38, co. 3, d.lgs. n. 81 del 2015, ossia la disposizione rispetto a cui è intervenuta la norma di interpretazione autentica.La Corte rileva, inoltre, che secondo la propria costante giurisprudenza, nell’ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, il potere di recesso dev’essere esercitato dal contraente reale, e non da quello fittizio, a pena di inefficacia del recesso. Di tale principio si è fatta portatrice la disposizione di cui all’art. 80-bis, D.L. n. 34 del 2020, che dev’essere qualificata quale norma di interpretazione autentica - ed in quanto tale destinata a disciplinare anche le controversie instaurate prima dell’introduzione della stessa.Sulla base di tali premesse, la Corte afferma che il principio consacrato nell’art. 80 bis, ossia quello per il quale il licenziamento intimato da un soggetto che riveste esclusivamente il ruolo di datore di lavoro formale non può essere automaticamente imputato al datore di lavoro effettivo, ed è, viceversa, di regola inefficace, si applica in presenza di “patologie di contratti di lavoro interpositori assimilabili quanto al divieto di interposizione al di fuori delle ipotesi previste e quanto alle tutele apprestate dall’ordinamento per il lavoratore”, e così anche al caso di specie, concludendo così per il rigetto del ricorso promosso dalla società.
Retribuzione
RETRIBUZIONE DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE
Macchinisti - Retribuzione dovuta durante le ferie - Indennità di condotta ed indennità di riserva ex contratto aziendale Trenord - Inclusione - Sussiste - Nozione comunitaria di retribuzione feriale - Rilevanza
La nozione cd. europea di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che, nell’ambito del settore ferroviario, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto - alla luce di un’interpretazione del diritto nazionale conforme alle finalità perseguite dall’Unione Europea - degli importi erogati ai macchinisti a titolo di incentivo per attività di condotta e indennità di riserva che sono parimenti connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo aziendale Trenord.
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto dei lavoratori, con qualifica di macchinisti, al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dei compensi spettanti a titolo di incentivo per attività di condotta oraria e di attività di riserva previsti dall’art. 54.2 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012, nonché dei compensi correlati all’assenza dalla residenza, prevista dall’art. 77 del contratto aziendale, condannando la società al pagamento degli importi calcolati per ciascun dipendente.Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c. in relazione alla definizione ed al concetto di “ferie retribuite”, la cui nozione è rimessa alla contrattazione collettiva che, nel caso di specie, ha escluso dette voci dalla retribuzione feriale.La Suprema Corte ritiene il ricorso infondato.Innanzitutto, la Suprema Corte ribadisce l’efficacia vincolante diretta e prevalente delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell’UE sull’ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984.Nella fattispecie l’analisi della Corte d’appello muove dalla corretta applicazione della nozione di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprensiva di qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.Con riferimento al caso di specie, dunque, la Suprema Corte ritiene immune da censure l’iter-logico giuridico seguito dai giudici di merito in quanto conforme ai sopra richiamati principi e sottolinea che «Del pari, con riguardo all’indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore».Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.


