DIRIGENTI

Licenziamento del dirigente medico per grave negligenza professionale

Cass. Sez. Lav., 11 marzo 2026, n. 5483 - Pres. Pagetta; Rel. Amendola; Ric. O.B.; Controric C.B.H. S.p.A

Dirigente medico – Omessa registrazione degli interventi nella cartella clinica, mancata attesa dell' esito degli esami diagnostici, omessa informazione al primario e alterazione della cartella clinica – Violazione di doveri professionali e obblighi di diligenza - Lesione del vincolo fiduciario - Sussistenza - Licenziamento per giusta causa – Legittimità

È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente medico che, nella gestione di una paziente, ometta di registrare nella cartella clinica gli interventi eseguiti, non attenda l'esito degli esami diagnostici, non informi il primario né assicuri il passaggio di consegne ai colleghi e successivamente intervenga sulla cartella clinica alterandone il contenuto. Tali condotte, valutate nel loro complesso, integrano una manifesta violazione dei doveri professionali e degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul sanitario con pluriennale esperienza, esprimendo un approccio alle mansioni connotato da grave negligenza operativa e determinando una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, con conseguente proporzionalità della sanzione espulsiva.

Nota

La fattispecie in oggetto trae origine dal licenziamento disciplinare di un dirigente medico per aver egli omesso di registrare nella cartella clinica di una paziente gli interventi eseguiti. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale aveva escluso la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento e aveva evidenziato la gravità della condotta del medico, come idonea a configurare una giusta causa di licenziamento, dichiarando che è legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente medico che, nella gestione di una paziente, ometta di registrare nella cartella clinica gli interventi eseguiti, non attenda l'esito degli esami diagnostici, non informi il primario, né assicuri il passaggio di consegne ai colleghi e, successivamente, intervenga sulla cartella clinica alterandone il contenuto. Tali condotte, valutate nel loro complesso, integrano una manifesta violazione dei doveri professionali e degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul sanitario con pluriennale esperienza, esprimendo un approccio alle mansioni connotato da grave negligenza operativa e determinando una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, con conseguente proporzionalità della sanzione espulsiva. La Corte d'appello aveva ribadito tali argomentazioni, sottolineando le gravi negligenze del medico nella gestione di una cartella clinica e l'omissione di atti dovuti nella cura della paziente. Inoltre, la Corte aveva respinto la rilevata incapacità a testimoniare, dovuta al conflitto di interesse tra il ricorrente e il teste, considerando il licenziamento conforme alla normativa del contratto collettivo nazionale del settore. Il dirigente promuoveva ricorso presso la Corte di cassazione con motivi che riguardavano, principalmente, la presunta violazione di norme di diritto in materia di licenziamento, l'insufficienza della motivazione per quanto riguardava, sotto il profilo penale, la valutazione della manomissione della cartella clinica e, in ambito civilistico, la valutazione delle testimonianze. La Corte di cassazione ha evidenziato come il ricorso difetti di specificità, rendendo di fatto impossibile individuare le effettive violazioni di legge denunciate. Tale mancanza configura l'inosservanza di un preciso dovere processuale del ricorrente, determinando così l'inammissibilità dell'impugnazione. Successivamente, la Cassazione ha ribadito che la valutazione delle prove testimoniali e dei fatti di causa è riservata al giudice di merito, concludendo che le critiche relative all'attendibilità dei testimoni non erano ammissibili in quanto, la valutazione delle risultanze probatorie, comprese le dichiarazioni testimoniali, non può essere riconsiderata in Cassazione se non per vizi di motivazione. In conclusione, la Corte ha respinto il ricorso, ribadendo l'importanza del rispetto delle norme processuali e della chiarezza nelle impugnazioni, con particolare attenzione alla differenziazione tra vizi di legittimità e riesame del merito.

ORARIO DI LAVORO

Posizione apicale, autonomia relativa e prova del lavoro straordinario

Cass. Sez. Lav., ord. 26 marzo 2026, n. 7293, Pres. Leone; Rel. Caso; Ric. A.A.; Controric./Ric. Inc. O. S.p.A.

Responsabile punto vendita –– Posizione apicale e autonomia organizzativa relativa – Lavoro straordinario – Diritto alle maggiorazioni – Possibilità – Prova tramite timbrature di ingresso e uscita – Insufficienza

In tema di lavoro straordinario, la mera collocazione del lavoratore in posizione apicale e lo svolgimento dell'attività con autonomia organizzativa non escludono, di per sé, il diritto alle relative maggiorazioni retributive, in difetto di accertamento della riconducibilità alle categorie direttive o dirigenziali. La prova dello straordinario non può ritenersi integrata dalla sola timbratura di ingresso e uscita, la quale costituisce mero elemento indiziario, rimesso alla valutazione complessiva del giudice di merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al "minimo costituzionale", con conseguente inammissibilità delle censure volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

Nota

La pronuncia in esame trae origine da una controversia promossa da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive per prestazioni di lavoro straordinario. In primo grado, il Tribunale accoglieva in larga parte la domanda attorea, liquidando in favore del lavoratore una somma superiore a euro 50.000.La decisione veniva tuttavia parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna, la quale riduceva sensibilmente il quantum debeatur.Il giudice di secondo grado, pur riconoscendo in astratto la fondatezza della pretesa, riteneva non pienamente attendibile la ricostruzione delle ore di lavoro straordinario operata dal lavoratore. In particolare, la Corte territoriale esprimeva riserve circa il valore probatorio delle sole dichiarazioni dell'attore, non adeguatamente corroborate, nonché delle timbrature, considerate di per sé insufficienti a dimostrare con precisione l'effettivo svolgimento di lavoro eccedente l'orario ordinario.Avverso tale decisione, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione; la società convenuta, costituendosi con controricorso, proponeva a sua volta ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando integralmente la decisione della Corte d'appello.In prima battuta, la Corte ha escluso la dedotta contraddittorietà della motivazione, chiarendo che la qualificazione dell'attività come "facere di concetto" attiene al piano dell'an debeatur, in quanto consente di ritenere sussistente, in astratto, il diritto al compenso per lavoro straordinario. Diversamente, la valorizzazione della posizione apicale e dell'autonomia operativa rileva sul distinto piano del quantum debeatur, incidendo sulla concreta determinazione del credito. In tale prospettiva, la Corte precisa che la posizione apicale non è di per sé sovrapponibile a quella di personale direttivo, né implica automaticamente l'esclusione dal diritto allo straordinario, soprattutto quando l'autonomia non si accompagni all'effettivo esercizio di poteri decisionali tipici delle figure direttive o dirigenziali.Sotto un secondo e più rilevante profilo, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'idoneità della sola timbratura in entrata e in uscita a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa per tutte le ore registrate, valorizzando invece elementi quali la fisiologica pausa pranzo, le modalità concrete di rilevazione delle presenze e le osservazioni del consulente tecnico di parte datoriale.Quanto al sindacato di legittimità, la Corte ha ribadito, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite, che il controllo sulla motivazione è ormai circoscritto al "minimo costituzionale", con conseguente inammissibilità delle censure volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, nonché di quelle relative al travisamento della prova, deducibile nei limiti propri della revocazione.Infine, la Corte ha rigettato il ricorso incidentale proposto dalla società, ritenendo, da un lato, inammissibile il primo motivo perché introduce una questione nuova e, sotto forma di violazione di legge, deduce in realtà vizi motivazionali; dall'altro, infondato il secondo, non ravvisandosi le denunciate anomalie della motivazione.

DISOCCUPAZIONE

Non ha diritto alla Naspi la lavoratrice madre che non convalida le dimissioni

Cass. Sez. Lav., ord. 24 marzo 2026, n. 6979 - Pres. Marchese; Rel. Casola; Ric. I.N.P.S.; Controric. G.I.

Lavoratrice madre – Dimissioni – Mancata convalida – Effetti – Cessazione del rapporto – Esclusione - Inefficacia delle dimissioni limitata al periodo protetto – Esclusione – Diritto alla Naspi – Esclusione

In mancanza di convalida delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in maternità, è escluso il diritto alla Naspi, che presuppone l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro; la tutela antiabusiva della norma che impone la convalida delle dimissioni opera a prescindere dal divieto di licenziamento della lavoratrice madre, cosicché è escluso che le dimissioni non convalidate acquistino efficacia alla scadenza del periodo "protetto".

Nota

La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'INPS a pagare la Naspi ad una lavoratrice che aveva rassegnato le dimissioni durante il periodo "protetto" per maternità e che non aveva successivamente provveduto a convalidarle presso l'Ispettorato del Lavoro.L'INPS ha proposto ricorso per cassazione lamentando la contraddittorietà della pronuncia della Corte di merito, la quale, pur avendo ritenuto l'inefficacia del recesso in mancanza di convalida delle dimissioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro, aveva comunque riconosciuto la Naspi in favore della lavoratrice.La Corte Suprema ha accolto il ricorso (cassando la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione) rilevando che l'inefficacia delle dimissioni non convalidate escludeva l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, lo stato di disoccupazione involontaria della lavoratrice, che rappresentava l'elemento costitutivo del diritto alla Naspi.Secondo la Corte, non era condivisibile l'assunto secondo cui l'inefficacia delle dimissioni non convalidate doveva ritenersi limitata alla durata del periodo "protetto", con conseguente differimento dell'effetto estintivo del rapporto al venir meno del divieto di licenziamento della lavoratrice madre: una siffatta interpretazione, non sorretta dal dato testuale della norma, finirebbe per vanificarne la ratio antiabusiva, volta a salvaguardare la genuinità della volontà di recedere dal rapporto espressa dalla lavoratrice in un periodo particolarmente delicato qual è quello della maternità, a prescindere dall'operatività del divieto di licenziamento.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Licenziamento disciplinare, condizione psichica del lavoratore e proporzionalità della sanzione

Cass. Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6150, Pres. Pagetta; Rel. Michelini; Ric. C.C.; Controric. P.C.G.d'A. S.r.l.

Licenziamento disciplinare - Condizione psichica del lavoratore - Coscienza e volontà al momento dei fatti - Necessità - Accertamento mediante CTU - Proporzionalità della sanzione - Giudizio di merito - Sindacabilità in sede di legittimità soltanto in presenza di vizi della motivazione

In tema di responsabilità disciplinare, il giudice di merito, prima ancora di indagare sul grado della colpa, deve accertare se il lavoratore abbia agito con coscienza e volontà, qualora risultino allegate circostanze idonee a mettere in discussione la riferibilità soggettiva della condotta. Qualora la decisione si fondi sulle conclusioni del CTU, affinché i vizi della consulenza integrino un vizio di motivazione è necessario che essi si traducano in carenze diagnostiche o affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente la mera difformità valutativa tra consulente e parte. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.

Nota

La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al dipendente a seguito di gravi minacce rivolte ai vertici aziendali in occasione della contestuale ricezione di due lettere di contestazione. Il lavoratore impugnava il recesso, deducendone la nullità per discriminazione indiretta e sostenendo di trovarsi in uno stato di alterazione psicofisica riconducibile a una cronica intossicazione da alcol, tale da integrare una condizione di handicap ai sensi della Direttiva 2000/78/CE. Il Tribunale di Napoli rigettava l'impugnativa e la Corte d'Appello, all'esito di una consulenza tecnico-medico-legale, confermava la decisione, accertando che il lavoratore fosse affetto da ubriachezza abituale e non da cronica intossicazione e che al momento dei fatti fosse lucido. Sulla base di tali risultanze, escludeva quindi la natura discriminatoria del licenziamento e ne riteneva la legittimità e proporzionalità.Avverso tale decisione il dipendente proponeva ricorso per cassazione, che la Suprema Corte ha rigettato ribadendo che la condizione psichica del lavoratore rileva nel giudizio di proporzionalità e che il giudice di merito è tenuto a verificare la sussistenza di coscienza e volontà della condotta ove siano allegati elementi idonei a metterne in discussione la riferibilità soggettiva. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso, sulla base della CTU, qualsiasi compromissione delle facoltà intellettive e volitive al momento dei fatti. Le censure mosse alla consulenza sono state dichiarate inammissibili in quanto riconducibili a un mero dissenso diagnostico, non integrando vizi rilevanti della motivazione, che sussistono solo in presenza di carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate. Quanto, infine, alla proporzionalità della sanzione, la Corte ha confermato che il relativo giudizio è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto in presenza di motivazione assente o manifestamente illogica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una diversa valutazione degli elementi già esaminati.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Dell'erronea valutazione del medico competente risponde il datore di lavoro

Cass. Sez. Lav., 2 marzo 2026, n. 4624, Pres. Manna; Rel. Ponterio; Ric. M.A.; Controric. G.S.A. S.p.A.

Licenziamento per inidoneità alla mansione - Erroneità dell'accertamento sanitario effettuato dal medico competente - Responsabilità del datore per fatto dell'ausiliario ex art. 1228 c.c. - Configurabilità - Imputabilità al datore di lavoro del danno subito dal lavoratore - Sussiste

Nel caso di licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni in ragione di un'errata valutazione del medico competente, la colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa per il solo fatto di aver confidato nel giudizio del medico competente, a differenza dei casi in cui la decisione si fondi su accertamenti di strutture sanitarie pubbliche. Di conseguenza, se il licenziamento per sopravvenuta inidoneità viene dichiarato illegittimo perché basato su una valutazione medica errata, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno, poiché l'errore del suo ausiliario gli è direttamente imputabile.

Nota

La pronuncia in commento è riferita ad un'ipotesi di licenziamento intimato all'esito di un giudizio di sopravvenuta inidoneità permanente alle mansioni, il cui contenuto è stato successivamente rivisto nell'ambito del giudizio di merito. In particolare, il lavoratore, assunto con mansioni di sorvegliante antincendio, veniva licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dopo essere stato giudicato inidoneo alle mansioni dal medico competente. Nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento, all'esito della consulenza tecnico legale, veniva tuttavia appurata l'idoneità del lavoratore alle mansioni assegnate. Conseguentemente il Tribunale e in seguito la Corte d'appello di Venezia giudicavano illegittimo il licenziamento. La condanna della datrice di lavoro aveva però ad oggetto esclusivamente l'ordine di reintegrazione del lavoratore, mentre veniva escluso ogni obbligo risarcitorio, giacché il datore di lavoro veniva ritenuto estraneo da responsabilità, avendo fatto affidamento sul giudizio (poi rivelatosi errato) del medico competente. Il lavoratore proponeva quindi ricorso in Cassazione. La decisione verte, pertanto, sull'applicabilità, al caso di specie, del principio giurisprudenziale che esclude l'imputabilità del datore di lavoro per aver intimato un licenziamento sulla base di un giudizio effettuato da terzi, rivelatosi successivamente errato. Tale principio è stato affermato in una pluralità di pronunce che hanno ad oggetto licenziamenti intimati sulla base di certificazioni mediche emesse da strutture sanitarie pubbliche. Ipotesi queste, in cui, conferma la Cassazione, detto principio continua a trovare applicazione. Nel caso di specie, invece, la Corte di cassazione ritiene che la citata giurisprudenza non sia applicabile. Ciò per due ragioni: da un lato il fatto che il giudizio di inidoneità non determina un obbligo di licenziare il lavoratore ma un obbligo, prioritario, di assegnarlo a mansioni diverse, compatibili con il suo stato di salute; dall'altro il fatto che il ruolo del medico competente è completamente diverso da quello delle strutture sanitarie terze di cui alla giurisprudenza sopra menzionata. Il medico competente ha, infatti, il ruolo di coadiuvare il datore di lavoro che, di conseguenza, risponde del suo operato, sulla base del generale principio secondo cui chi si avvale dell'opera di ausiliari ne risponde. Ciò comporta che il datore di lavoro non si possa ritenere estraneo al danno causato dal giudizio errato del medico competente.La Suprema Corte cassa pertanto la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

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