APPALTO

Subentro nell'appalto e orario di lavoro: vincoli dell'accordo sindacale e limiti all'interpretazione in sede di legittimità

Cass. Sez. Lav., 17 dicembre 2025, n. 32957 - Pres. Manna; Rel. Ponterio; Ric. I.R.I S.r.l..; Controric C.G. e F.M. e G.P.

Successione nell'appalto - Mantenimento del regime orario - Instaurazione di rapporti part time - Accordo sindacale - Deroga temporanea al regime full time - Legittimità - Proroga - Illegittimità

In caso di successione nell'appalto, qualora il nuovo gestore del servizio subentri alle stesse condizioni contrattuali previste dalla precedente gestione, l'accordo sindacale che gli consenta solo temporaneamente di regolare le condizioni di lavoro durante la fase iniziale della nuova gestione mediante l'instaurazione di rapporti part-time in deroga al regime di orario full time può ritenersi legittimo solo se chiaramente limitato nel tempo. La deroga temporanea, pattuita con le rappresentanze sindacali aziendali e subordinata al ripristino dell'orario pieno entro un termine specifico, non legittima il mantenimento della riduzione oraria oltre tale limite.

Nota

La fattispecie in esame trae origine dalla domanda proposta dai lavoratori, volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'asserito illegittimo mantenimento di un regime di lavoro part-time, in violazione dell'art. 6 del CCNL 5 aprile 2008 per i dipendenti di imprese esercenti servizi ambientali. I lavoratori, già alle dipendenze del precedente gestore del servizio, erano stati assunti dalla società datrice di lavoro in occasione del subentro nell'appalto, con orario ridotto a cinque ore giornaliere, anziché a tempo pieno (sei ore), come previsto dal contratto collettivo. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda dei lavoratori, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello di Catania, con sentenza riformata solo in parte, ha confermato la responsabilità datoriale, dichiarando cessata la materia del contendere quanto alla domanda di ripristino del full-time — in ragione della cessazione della gestione dell'appalto — e condannando la società datrice di lavoro al risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive maturate per un'ora giornaliera di lavoro non corrisposta, dalla notifica del ricorso introduttivo fino al 30 settembre 2016, data di cessazione dell'appalto da parte della società datrice di lavoro. La società proponeva ricorso in Cassazione censurando l'interpretazione dell'accordo sindacale del 5 luglio 2011 operata dai giudici di merito, che avevano attribuito valore decisivo ad alcune dichiarazioni rese in premessa da componenti della RSA, estrapolandole dal contesto complessivo dell'accordo e traendone conseguenze ritenute illogiche e incoerenti. La Corte di cassazione ribadisce il consolidato principio secondo cui l'interpretazione degli atti negoziali, ivi inclusi gli accordi aziendali, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della violazione dei canoni ermeneutici o della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ne consegue che il ricorrente, per far valere una violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., deve indicare puntualmente il modo in cui il giudice di merito si sia discostato dalle regole legali di interpretazione, non essendo sufficiente prospettare una diversa e alternativa lettura dell'atto negoziale. Nel caso di specie, i giudici di merito, infatti, avevano fornito un'interpretazione ritenuta plausibile e coerente dell'accordo sindacale, valorizzando il significato letterale delle dichiarazioni rese dalle RSA, le quali avevano manifestato la disponibilità ad accettare temporaneamente l'impiego part-time, subordinandolo però alla condizione del ripristino del full-time entro tre mesi. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente anche con la clausola conclusiva dell'accordo, che prevedeva una successiva verifica dell'organizzazione del lavoro e gli eventuali adeguamenti necessari. La censura proposta dalla società datrice di lavoro si è dunque risolta nella richiesta di una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Scarso rendimento e malattia simulata, legittimo il licenziamento

Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1161 - Pres. Manna; Rel. Amendola; Ric. A.A.; Controric. A. S.p.A.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Assenteismo - Malattia simulata - Scarso rendimento ex art. 27, lett. d), All. A R.D. n. 148/1931 (disposizione per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) - Sussistenza

In materia di licenziamento per scarso rendimento ai sensi dell'art. 27, lett. d), All. A R.D. n. 148/1931, le assenze per malattia possono rilevare ai fini disciplinari solo ove ne sia accertata la simulazione o comunque la riconducibilità a colpa del lavoratore, in tal caso, esse concorrono a integrare un inadempimento idoneo a giustificare il recesso. L'accertamento della non veridicità delle malattie e della conseguente imputabilità soggettiva costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e non apparente.

Nota

La vicenda trae origine dal licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato a una lavoratrice, fondato su un fenomeno di micro assenteismo che la società riteneva artificiosamente costruito mediante reiterate certificazioni mediche di breve durata, frequentemente collocate in prossimità di giorni di riposo o ferie. Secondo la datrice di lavoro, tale condotta aveva determinato un rendimento significativamente inferiore rispetto a quello dei colleghi addetti alle medesime mansioni. In primo grado, il Tribunale aveva accolto le domande della lavoratrice relative alla contestazione del licenziamento. La Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece accertato, anche mediante il ricorso a presunzioni, la non veridicità di numerosi episodi morbosi e aveva qualificato la condotta come inadempimento imputabile a colpa, ravvisando sia il profilo oggettivo dello scarso rendimento sia quello soggettivo della responsabilità della lavoratrice ai sensi dell'art. 27, lett. d), dell'Allegato A al R.D. n. 148/1931 (disposizione specifica per il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). Avverso tale sentenza la dipendente aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando, tra l'altro, la violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita carenza di prova della simulazione. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ribadendo che lo scarso rendimento, ai sensi della disposizione richiamata, presuppone la concorrente sussistenza di un rendimento inferiore alla media esigibile e della sua imputabilità a colpa del lavoratore, non potendo rilevare, ai fini del recesso, le assenze per malattia effettive e non colpevoli. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse accertato in fatto la simulazione delle assenze, qualificandole come condotta colposa rilevante in sede disciplinare. Tale accertamento, fondato su una valutazione delle risultanze istruttorie e su un percorso presuntivo ritenuto logico e coerente, integrava infatti una tipica valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. La Cassazione ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile esclusivamente nell'ipotesi di erronea ripartizione dell'onere della prova e non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio, e che il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c. ricorre solo in presenza di motivazione apparente o radicalmente incomprensibile, ipotesi non ravvisabili nel caso di specie.

GIORNALISTI

Nel lavoro giornalistico non è sufficiente la continuità del rapporto per dedurre l'esistenza del vincolo di dipendenza

Cass. Sez. Lav. ord. 20 gennaio 2026, n. 1222 - Pres. Pagetta; Rel. Panariello; Ric. C.G.; Controric. G.G.E. S.p.A.

Lavoro giornalistico - Subordinazione - Continuità del rapporto - Insufficienza - Obbligo di disponibilità negli intervalli tra una prestazione e l'altra ed assoggettamento all'esercizio dei poteri datoriali - Necessità

Ai fini della configurazione di un rapporto di subordinazione nell'ambito del lavoro giornalistico è necessario dimostrare che, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, il lavoratore rimane assoggettato al potere del datore di lavoro, oltre che all'esercizio dei diversi poteri datoriali (direttivo, disciplinare e organizzativo).

Nota

La pronuncia in commento ha ad oggetto il lavoro giornalistico ed in particolare i presupposti per l'accertamento della subordinazione. Il ricorrente conveniva in giudizio la società, per la quale asseriva di aver lavorato in modo continuativo, quale corrispondente di un quotidiano nazionale, chiedendo di vedersi riconosciuta la natura subordinata del rapporto.Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Milano rigettavano la domanda ritenendo che non fossero stati provati i presupposti alla base della subordinazione. I giudici di merito ritenevano, infatti, che il lavoratore non avesse dimostrato né il vincolo di dipendenza, prova del quale sarebbe stato l'obbligo di rimanere a disposizione del committente tra una prestazione e l'altra, né di aver subito iniziative di carattere disciplinare, né di essere stato soggetto ad un obbligo di aderire a turnazioni, ovvero di giustificare le assenze. Veniva ritenuto, viceversa, che le indicazioni ricevute dal committente, concernenti la lunghezza, il contenuto e il taglio degli articoli, fossero coerenti con la natura autonoma del rapporto. La Corte di cassazione, decidendo il ricorso del lavoratore, afferma che nel rapporto di lavoro giornalistico gli estremi della subordinazione sono configurabili «allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell'impegno» e «nell'intervallo tra una prestazione di lavoro ed un'altra, dell'obbligo di permettere al datore di lavoro di disporre dell'opera del prestatore, il quale è quindi tenuto […] ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l'esecuzione delle direttive impartitegli dal datore», fermo il necessario assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del medesimo.Per tali ragioni, la decisione della Corte d'appello viene ritenuta immune da vizi e il ricorso del lavoratore viene rigettato.

RETRIBUZIONE

La mancata assegnazione degli obiettivi non determina il diritto al risarcimento da perdita di chance se il lavoratore non prova che avrebbe avuto la concreta possibilità di raggiungerli

Cass. Sez. Lav. ord. 20 gennaio 2026, n. 1235 - Pres. Pagetta; Rel. Amendola; Ric. B.F., B.D., D.C., L.M., P.A., R.R.; Controric. C. S.p.a.

Premio di risultato - Mancata assegnazione degli obiettivi individuali - Danno da perdita di chance - Condizioni - Mero inadempimento datoriale - Insufficienza - Prova dell'effettiva possibilità di conseguire gli obiettivi - Necessità

Il lavoratore che lamenti il danno da perdita di chance conseguente alla mancata assegnazione degli obiettivi individuali da parte del datore di lavoro ha l'onere di allegare circostanze idonee a dimostrare che, qualora gli obiettivi fossero stati prefissati, egli avrebbe avuto la concreta possibilità di raggiungerli, avuto riguardo, ad esempio, alle modalità lavorative adottate, alla tipologia di incarico svolto ed alle proprie capacità professionali.

Nota

La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance proposta da un gruppo di lavoratori nei confronti del datore di lavoro, il quale, per due anni consecutivi, non aveva adempiuto all'obbligo di fissare gli obiettivi individuali e, pertanto, non aveva corrisposto ai ricorrenti il premio di risultato previsto dalla contrattazione collettiva aziendale.Secondo la Corte d'appello, i lavoratori, pur avendone l'onere, non avevano dimostrato in giudizio che, qualora gli obiettivi fossero stati loro assegnati dal datore di lavoro, avrebbero avuto la concreta possibilità di raggiungerli.I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte d'appello nella parte in cui, escludendo che i ricorrenti avessero allegato, oltre all'inadempimento datoriale, anche la chance perduta di percepire la retribuzione di risultato, aveva addossato ai lavoratori l'onere di provare gli obiettivi che il datore di lavoro avrebbe loro presumibilmente assegnato.La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dai lavoratori, rilevando che tutte le censure ivi prospettate quali errores in iudicando ed in procedendo non risultavano idonee a confutare l'assunto dei giudici di merito, secondo cui la mancata assegnazione degli obiettivi non determinava automaticamente il diritto al risarcimento del danno: invero, i lavoratori non avevano dimostrato che, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di conseguirli, in ragione, ad esempio, delle modalità lavorative adottate, della tipologia dell'incarico svolto, delle proprie caratteristiche e capacità professionali.Per ottenere la corresponsione del premio annuo, infatti, era necessario che il datore di lavoro verificasse i risultati individualmente conseguiti, nonché il raggiungimento degli obiettivi di performance prefissati a livello aziendale; la necessità di una siffatta verifica, ai fini dell'erogazione del premio, escludeva che la pretesa risarcitoria azionata dai lavoratori potesse fondarsi esclusivamente sul mero inadempimento datoriale dell'obbligo di prefissare gli obiettivi secondo l'accordo aziendale.

DIRITTI SINDACALI

La condotta antisindacale si misura sul piano concreto e non solo su quello formale

Cass. Sez. Lav., ord. 14 gennaio 2026, n. 787 - Pres. Tricomi; Rel. Bellé

Condotta antisindacale – Forma del confronto sindacale – Irrilevanza – Incontro – Esclusione – Scambio di email – Sufficienza – Fattispecie: modifica degli orari di lavoro del personale di polizia

In tema di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, la sostituzione dell'incontro sindacale previsto dalla contrattazione collettiva con uno scambio di comunicazioni via e-mail non integra di per sé violazione delle prerogative sindacali, qualora, nel caso concreto, risulti accertato che la trattativa sia stata effettiva e che siano stati pienamente salvaguardati i diritti di informazione e partecipazione dell'organizzazione sindacale, non rilevando la mera inosservanza formale delle modalità procedurali in assenza di una concreta lesione degli interessi collettivi tutelati..

Nota

La Corte d'appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale resa sia nella fase sommaria che in sede di opposizione, respingeva il ricorso ex art. 28 Legge n. 300 del 1970 avanzato dal Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia per censurare il comportamento del Questore nella modifica degli orari di lavoro del personale di polizia. In particolare, sotto il profilo procedurale, secondo il sindacato ricorrente era stata violata la procedura di cui all'art. 7, co. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro per essere stato sostituito con uno scambio di e-mail l'incontro in contraddittorio che era prescritto con le sigle sindacali in caso di modifica oraria resa necessaria da comprovate e specifiche esigenze. Sul punto, la Corte d'appello ha ritenuto che la condivisione del tema delle modifiche orarie mediante scambio di e-mail e non mediante l'incontro previsto dall'accordo collettivo non realizzasse un vulnus alle prerogative sindacali e che il diritto di informazione e partecipazione era stato salvaguardato, essendo stata effettiva la trattativa sindacale.Contro tale decisione il sindacato ha proposto ricorso in cassazione lamentando, inter l'alia, che una e-mail non è idonea a sostituire un incontro o una riunione, perché, a suo dire, è l'effettivo contraddittorio a contraddistinguere l'essenza dell'attività sindacale, sicché, prevedendo la contrattazione collettiva quella modalità, ovverosia un effettivo incontro, non si potevano ammettere surrogati.La Corte di cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso e lo rigetta. La Suprema Corte evidenzia come la Corte territoriale abbia accertato l'effettività della trattativa sindacale sul presupposto che non solo lo scambio di mail era stato idoneo alla trasmissione reciproca di informazioni, ma che la stessa organizzazione ricorrente lo aveva utilizzato per le interlocuzioni con la controparte datoriale, desumendosi da ciò il pieno rispetto dei diritti di «informazione e partecipazione». Condividendo l'assunto della Corte territoriale, la Suprema Corte sottolinea infatti che «il tema non è quello dell'intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva (Cass., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295), ma, nella logica di un'aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un effettivo oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi» (Cass. 3 febbraio 2004 n. 1968; Cass. 9 maggio 2005, n. 9589).Tale contrasto, evidenzia la Corte di Cassazione, «non si misura in modo dirimente sulla formale violazione di previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma in concreto nell'essersi realizzata la lesione degli interessi che sono tutelati da quelle previsioni, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l'asserito vulnus si sarebbe realizzato». Ciò è in linea, rileva la Suprema Corte, con l'indirizzo per cui la definizione della condotta antisindacale, anche nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, «va intesa in senso teleologico, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti» (Cass. 18 aprile 2007, n. 9250) ed è altresì coerente «con la natura del confronto sindacale, destinato a muoversi sul terreno dell'osservanza di fatto delle reciproche sfere di libertà e di confronto e non sulla base del rispetto o meno di forme». Conclude quindi la Corte di cassazione stabilendo che «senza dubbio la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto – come è nel caso di specie – risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non vi è luogo ad assumere alcun rimedio».

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