SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il solo possesso del DURC non costituisce prova definitiva della regolarità contributiva
Somministrazione di lavoro - Violazioni contributive – Contestazione degli addebiti alla somministratrice - Revoca degli sgravi contributivi - Possesso del DURC - Prova definitiva della regolarità contributiva - Limiti e condizioni
Il possesso di un DURC regolare non ha valore costitutivo, in quanto tale documento, quale atto di certificazione, non preclude la valutazione da parte del giudice circa la reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto che ne sono oggetto, qualora il contenuto del DURC venga contestato. Il solo possesso del DURC non costituisce prova definitiva della regolarità contributiva, né può essere considerato un elemento impeditivo per l'INPS nel procedere al recupero di sgravi indebitamente fruiti, giacché per l'accesso agli sgravi è altresì richiesta l'assenza di violazioni in materia di contribuzione, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva.
La vicenda trae origine dalla somministrazione di 21 lavoratori. A seguito di un controllo dell'INPS prezzo la società utilizzatrice, sono state rilevate una serie di violazioni previdenziali per sotto-inquadramento, assenze, trasferte e rimborsi chilometrici ingiustificati per i 21 lavoratori somministrati negli anni dal 2012 al 2014. Gli addebiti rilevati sono stati contestati anche alla società somministratrice. A seguito di ciò sono stati revocati gli sgravi goduti dalla somministratrice per tutti i lavoratori assunti con regime agevolato, oltre che per i 21 lavoratori in questione. La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato la responsabilità della somministratrice e in solido dell'utilizzatore per le obbligazioni previdenziali, ritenendo la somministratrice quale obbligato principale in quanto datore di lavoro. Ai fini della decisione, la Corte d'appello ha evidenziato che tutti gli aspetti contestati in sede ispettiva erano noti o comunque agilmente controllabili dalla somministratrice, in relazione alle diverse voci oggetto delle contestazioni avanzate nel verbale ispettivo. In aggiunta, la Corte d'appello ha confermato la valutazione dell'INPS circa il venire meno della regolarità contributiva della Società con conseguente perdita degli sgravi fruiti per tutti i dipendenti della società.La società somministratrice ha ricorso in Cassazione lamentando l'errore del giudice territoriale per non aver ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore a seguito della violazione dell'obbligo di informazione a lui in capo e in relazione a differenze contributive derivanti dalla fase esecutiva del rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha dapprima analizzato l'istituto della somministrazione ribadendo che la titolarità formale del rapporto resta in capo al somministratore mentre l'utilizzatore è formalmente estraneo al rapporto di lavoro tra il somministrato e l'agenzia. Ancora, la Corte di cassazione riprende l'art. 25, co. 1 del D.lgs 276/2003 secondo cui gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, sono a carico del somministratore. In aggiunta, la Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 23 co. 6 del D.lgs 276/2003, in caso di adibizione dei somministrati a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive e per il risarcimento del danno se non ha adempiuto agli obblighi di informazione nei confronti del somministratore. La Corte di Cassazione riteneva non sussistente la responsabilità esclusiva ai sensi del citato art. 23 co. 6 per i contributi in quanto la citata norma prevede la responsabilità solo per le differenze retributive e dunque non per la contribuzione. Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice territoriale e ha ritenuto il motivo infondato. In aggiunta, la somministratrice lamentava l'errore del giudice territoriale nell'aver ritenuto legittimo il disconoscimento, da parte dell'INPS, del diritto a fruire degli sgravi contributivi per tutti i lavoratori, in luogo dei soli 21 lavoratori oggetto del contratto di somministrazione, nonostante l'emissione del DURC regolare. Ai fini della decisione, la Suprema Corte riprendeva la normativa applicabile ratione temporis secondo cui la fruizione dei benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso di un DURC regolare nonché degli altri obblighi di legge. Secondo la Corte di cassazione le violazioni rilevate dall'INPS incidono sugli obblighi contributivi della società e, secondo la consolidata giurisprudenza, il DURC è indispensabile per poter accedere a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo. Ancora, riprendendo la giurisprudenza consolidata, la Suprema Corte afferma che il DURC regolare non ha valore costitutivo e in quanto atto di certificazione spetta al giudice valutare la reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto certificati nel caso in cui il contenuto del DURC sia contestato. La Suprema Corte ha ribadito che il mero possesso del DURC non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all'INPS di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, tenendo conto che per gli sgravi è richiesta anche l'assenza di violazioni in tema di contribuzione nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e della contrattazione collettiva. Alla luce di quanto sopra, accertata l'irregolarità contributiva, secondo la Suprema Corte, il giudice territoriale aveva correttamente ritenuto legittima la richiesta del pagamento degli sgravi fruiti. In relazione all'estensione della richiesta circa gli sgravi anche per gli altri dipendenti della somministratrice, la Corte di Cassazione ha rilevato che essendo stata accertata l'irregolarità contributiva della somministratrice, la decadenza dagli sgravi opera necessariamente per tutti i dipendenti della stessa.Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Autonomia del secondo licenziamento e onere di autonoma impugnazione
Primo recesso datoriale – Licenziamento orale – Nullità – Secondo licenziamento in forma scritta fondato sui medesimi fatti – Autonomia del recesso successivo – Onere di impugnazione – Sussistenza – Mancata impugnazione – Decadenza – Definitività del licenziamento – Configurabilità – Indennità risarcitoria minima ex art. 18, comma 2, l. n. 300/1970 – Applicazione
In tema di licenziamento, ove il lavoratore, sospeso cautelarmente, impugni un primo recesso datoriale intimato oralmente – desunto dalla cessazione del rapporto risultante dalla busta paga – ottenendone la declaratoria di nullità per difetto di forma scritta, e il datore di lavoro proceda successivamente all'intimazione di un secondo licenziamento in forma scritta fondato sulla medesima vicenda disciplinare, tale secondo atto, ancorché sostanzialmente collegato al primo, integra un autonomo recesso che deve essere specificamente impugnato nel termine di legge; in difetto, esso diviene definitivo, determinando la cessazione del rapporto alla data della sua comunicazione e precludendo ogni sindacato sui relativi vizi, con la conseguenza che la nullità del primo licenziamento comporta esclusivamente il riconoscimento dell'indennità risarcitoria minima ex art. 18, comma 2, l. n. 300/1970, limitata al periodo antecedente al secondo recesso non impugnato.
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la datrice di lavoro, a fronte della nullità del licenziamento intimato in forma orale, al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, in luogo di quella – di importo inferiore – liquidata dal giudice di prime cure, limitata alle sole retribuzioni maturate dalla data del licenziamento orale sino al secondo licenziamento.In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato che, a seguito della declaratoria di nullità del licenziamento orale, il successivo licenziamento intimato per iscritto non era stato impugnato nel termine di legge e doveva, pertanto, ritenersi pienamente efficace e definitivo. Ne conseguiva che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970, la nullità del primo licenziamento comportava la condanna della datrice di lavoro al pagamento della sola indennità risarcitoria nella misura minima prevista.Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione.Con il primo motivo veniva dedotta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per non avere la Corte d'appello chiarito le ragioni per le quali il secondo licenziamento dovesse ritenersi autonomo rispetto al precedente recesso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, evidenziando come il percorso argomentativo della decisione impugnata fosse chiaro e fondato sull'assunto che la mancata impugnazione del secondo licenziamento aveva determinato il consolidarsi dell'effetto risolutivo del rapporto, con conseguente irrilevanza dei vizi a esso relativi.Con il secondo motivo veniva denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che la seconda comunicazione di licenziamento riproduceva il contenuto di una precedente lettera. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e, comunque, non decisivo, in quanto tale circostanza non incideva sulla ratio decidendi, fondata sulla mancata impugnazione del secondo recesso.Con il terzo motivo si deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare anche la domanda subordinata relativa all'insussistenza dei fatti contestati. La Suprema Corte ha respinto la censura, ribadendo che: « il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima (Cass. n. 19304/2014, Cass. n. 15629/2015)».Con il quarto motivo veniva denunciata la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto necessaria una autonoma impugnazione del secondo licenziamento, nonostante esso avesse ad oggetto, secondo la prospettazione difensiva, il medesimo recesso già impugnato. Anche tale motivo è stato respinto, sul rilievo che il giudizio era circoscritto alla domanda proposta, avente ad oggetto il primo licenziamento, senza che potesse estendersi, in difetto di specifica impugnazione, al secondo atto espulsivo.Sulla base di tali considerazioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, con conseguente condanna alle spese.
DISABILITÀ
Tutela antidiscriminatoria dei lavoratori caregivers
Caregivers - Tutela antidiscriminatoria – Obbligo del datore di adottare accomodamenti ragionevoli - Misure temporanee - Insufficienza - Limiti - Onere organizzativo ed economico sproporzionato - Prova del datore di lavoro - Necessità
In tema di tutela antidiscriminatoria, grava sul datore di lavoro l'obbligo di approntare soluzioni organizzative idonee e stabili che consentano al lavoratore caregiver di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, non potendo ritenersi sufficienti misure meramente temporanee o provvisorie, ovvero l'onere di dimostrare che l'adozione di soluzioni definitive comporti un sacrificio organizzativo o economico sproporzionato, dovendosi altrimenti qualificare la relativa omissione come discriminazione indiretta. In tal senso è discriminatoria la condotta del datore di lavoro che non conceda stabilmente turni mattutini alla lavoratrice caregiver di minore disabile ovvero che ometta di valutare la sua disponibilità all'adibizione a mansioni inferiori, qualora tali soluzioni costituiscano accomodamenti ragionevoli idonei a garantire la conciliazione tra prestazione lavorativa e obblighi di assistenza, in assenza della prova di un onere organizzativo o economico sproporzionato.
Una lavoratrice agiva in giudizio chiedendo l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto nei suoi riguardi dalla società datrice di lavoro, consistito nel rifiuto di assegnarla ad un turno fisso di mattina o anche a diverse mansioni, pure inferiori, al fine di consentirle di assistere il proprio figlio minore affetto da disabilità.Sia il Tribunale che la Corte d'appello rigettavano il ricorso. La Corte d'appello, in particolare, riteneva che la ricorrente non fosse stata trattata dal datore in maniera più sfavorevole rispetto ad altri dipendenti in considerazione del suo stato di caregiver e che, comunque, la società avesse adottato misure appropriate per consentirle di svolgere la prestazione, seppure in via temporanea. Per l'annullamento della sentenza d'appello proponeva ricorso alla Suprema Corte la lavoratrice, lamentando l'erroneità della decisione impugnata per violazione della disciplina antidiscriminatoria. A fonte di tale censura, la Cassazione ha disposto, anzitutto, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in punto interpretazione della disciplina in esame. Quest'ultima, in particolare, ha chiarito che è legittimato ad agire azionando la tutela antidiscriminatoria non solo il lavoratore disabile ma anche il c.d. caregiver, qual è il genitore di un figlio con disabilità; in tali casi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli onde consentire al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e al contempo di prestare le necessarie cure al portatore di disabilità, purché ciò non richieda un onere sproporzionato. In questo senso, secondo la Corte di Giustizia può costituire un accomodamento ragionevole anche la riduzione dell'orario di lavoro nonché l'assegnazione ad altre mansioni qualora vi sia un posto vacante che il lavoratore interessato può occupare. Ad ogni modo, per determinare se le misure in questione diano luogo a oneri sproporzionati per il datore di lavoro, è necessario tener conto dei costi finanziari che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'impresa, nonché della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.A fronte di tale chiarimento, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso della dipendente. A fondamento della propria pronuncia, la Suprema Corte ha, in particolare, reputato che nella fattispecie fosse possibile adottare gli accomodamenti richiesti dalla lavoratrice, come dimostrava la circostanza che analoghe soluzioni fossero previste in azienda a favore del personale ritenuto definitivamente inidoneo, rispetto a cui, dunque, la ricorrente non poteva essere discriminata, anche tenuto conto che la permanente disabilità del figlio richiedeva l'adozione di misure stabili e non temporanee. Inoltre, non risultava che la società avesse preso in alcun modo in considerazione la disponibilità manifestata dalla dipendente di essere adibita a mansioni diverse, pure inferiori. Così, in definitiva, non risultava provato che l'organico aziendale impedisse in assoluto di escludere la ricorrente dalla turnazione o che non fossero disponibili altre posizioni lavorative, richieste dall'interessata, che consentissero di contemperare le opposte esigenze delle parti.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Illegittimo il licenziamento disciplinare fondato sulla simulazione dello stato di malattia se vi è un certificato medico
Licenziamento disciplinare - Giusta causa - Simulazione dello stato di malattia - Onere della prova datoriale - Presunzioni – Ammissibilità – Limite - Certificazione medica attestante una patologia - Valenza probatoria qualificata, idonea ad escludere la simulazione - Accertamenti medico-legali contrari - Necessità
In tema di licenziamento disciplinare fondato sulla simulazione dello stato di malattia (sindrome ansioso-depressiva) , ove il datore di lavoro contesti al lavoratore l'assenza ingiustificata finalizzata ad evitare lo svolgimento di nuove mansioni non gradite, grava integralmente sul datore, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa, potendo tale prova essere anche presuntiva purché fondata su elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.; tuttavia, la presenza di certificazione medica (anche se proveniente dal medico di base e non specialistico) attestante una patologia, specie se accompagnata da prescrizione farmacologica e assunzione di responsabilità del sanitario, costituisce elemento di rilevante valenza probatoria idoneo a escludere, in difetto di adeguati accertamenti medico-legali contrari, la gravità e concordanza del quadro indiziario posto a base della presunzione di simulazione, con conseguente illegittimità del ragionamento presuntivo che, svalutando apoditticamente tale certificazione, conduca a ritenere integrato l'inadempimento disciplinare.
La Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dalla società, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del lavoratore volta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver simulato uno stato di malattia al fine di non svolgere le nuove mansioni assegnategli, a lui non gradite.Avverso la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.La Corte di cassazione ricorda preliminarmente che, in materia di licenziamento, l'art. 5 della L. n. 604 del 1966 detta la regola generale in base alla quale: « L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro».Tale onere probatorio è tradizionalmente inteso con rigore: il datore di lavoro ha, infatti, l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire "indizi" delle asserite violazioni, ed il lavoratore ha l'onere di fornire la prova contraria, poiché, diversamente, si verificherebbe una ingiustificata inversione dell'onere probatorio.Fermo quanto sopra, la Suprema Corte precisa che l'assolvimento dell'onere facente carico alla parte datoriale « non richiede necessariamente la diretta dimostrazione del fatto oggetto di contestazione, potendo la prova richiesta avere ad oggetto anche solo elementi idonei a consentire, in via presuntiva, l’accertamento della sussistenza della causa legittima di licenziamento».Nel caso che ci occupa, il giudice del reclamo ha riconosciuto, in ragione della tipologia di natura psichica della malattia, la compatibilità della stessa con le attività di svago poste in essere dal lavoratore nel periodo di assenza per malattia e ha fondato il ragionamento decisorio in ordine al carattere simulato della stessa sulla base di considerazioni attinenti alla provenienza della certificazione sanitaria da medico generico, all'asserita superficialità di tale diagnosi, al fatto che il lavoratore non aveva mai inteso sottoporsi a vista psichiatrica, come richiesto dal medico generico, al mancato acquisto dei farmaci prescritti, oltre che alla forte contrarietà dallo stesso espressa allo svolgimento delle nuove mansioni di assegnazione.Ciò precisato, la Suprema Corte ritiene che il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso - depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, « si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell’accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medicolegale, che non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito; in questa prospettiva, del tutto incongrua si rivela la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo “visivo” del paziente) traducendosi tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia».In altri termini, conclude la Cassazione " l’esistenza di un certificato medico attestante la malattia che si asserisce, viceversa, essere simulata, si configura quale fattore di per sé solo idoneo a incrinare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sotto il profilo del difetto di gravità e di concordanza del complesso dei diversi elementi sulla base dei quali è stata tratta l’inferenza probabilistica della natura simulata della malattia".La Cassazione accoglie pertanto il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche con riferimento alle spese di lite.
APPALTO
Nel settore pubblici esercizi è nullo il patto di prova apposto ai contratti di lavoro stipulati in adempimento della clausola sociale
Successione appalto – CCNL Pubblici Esercizi – Clausola sociale – Obbligo di assunzione personale – Continuità occupazionale - Patto di prova - Nullità – Recesso datoriale ad nutum – Illegittimità
In caso di successione nell'appalto nel settore dei pubblici esercizi, poichè il contratto collettivo (art. 338 CCNL Pubblici Esercizi) prevede, in funzione di garanzia della continuità occupazionale, l'obbligo di assunzione del personale già impiegato e l'instaurazione ex novo dei rapporti di lavoro senza periodo di prova, è nullo il patto di prova apposto dal datore di lavoro subentrante anche con riferimento a servizi di bar-caffetteria, dovendosi interpretare la disciplina collettiva in senso estensivo alla luce della sua ratio di tutela della stabilità lavorativa in relazione ai frequenti cambi di gestione tipici del settore. Ne consegue l'illegittimità del recesso datoriale intimato ad nutum in base a tale patto.
Patto di prova nullo – Recesso ad nutum - Licenziamento illegittimo - Insussistenza del fatto – Tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015) – Applicazione
Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto e comporta l'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nei limiti di legge.
Una lavoratrice, assunta in adempimento della clausola sociale contenuta nel CCNL Pubblici Esercizi dalla nuova società appaltatrice del servizio di gestione di un bar caffetteria, cui era addetta alle dipendenze dell'uscente, veniva licenziata durante il periodo di prova. L'impugnativa di licenziamento veniva accolta in primo grado, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. 23/2015. La Corte di appello confermava la sentenza del tribunale, ritenendo che, poiché in giudizio era emerso che le mansioni svolte dalla ricorrente alle dipendenze della nuova appaltatrice erano identiche a quelle dalla stessa svolte alle dipendenze della appaltatrice uscente, dovesse applicarsi l'art. 338 del CCNL Pubblici Esercizi, che dispone che l'assunzione del personale della ditta uscente da parte dell'azienda subentrante debba avvenire senza l'effettuazione del periodo di prova.Avverso la sentenza della Corte territoriale, il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, eccependo che, poiché l'art. 338 del CCNL Pubblici Esercizi è contenuto nel Titolo XII («Pubblici esercizi»), Capo XII, intitolato «Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)», erroneamente il giudice di appello lo avrebbe ritenuto applicabile anche alla fattispecie sottopostagli, in cui oggetto dell'appalto era la gestione non già di una mensa aziendale ma di un bar caffetteria. La Cassazione ritiene il motivo infondato. Sebbene il dato letterale della disciplina richiamata paia riferirsi alla «ristorazione collettiva» intesa quale servizio organizzato per preparare e distribuire pasti su larga scala, in contesti quali le mense aziendali o istituzionali, occorre valorizzarsi, nell'interpretazione della norma in questione, l'intenzione delle parti che è quella di regolare tutti i fenomeni caratterizzati dai subentri e dai cambi di appalto nell'intera area dei pubblici esercizi.Detta interpretazione è del resto confermata dall'art. 332 del citato CCNL, rubricato «Finalità», in cui le parti espressamente individuano lo scopo della disciplina ivi dettata nel «garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro». Se questo è lo scopo della disciplina contrattuale collettiva, ovvero garantire la continuità occupazionale, la regola sull'esclusione del patto di prova contenuta nell'art. 338 deve trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui vi sia un affidamento di un servizio di ristorazione in regime di appalto, con obbligo di assumere, mediante clausola sociale, i lavoratori che operavano presso la precedente gestione. Del resto, se così non fosse, sarebbe pregiudicata la finalità stessa della clausola sociale, potendo l'impresa subentrante in un appalto, diverso da quello della ristorazione collettiva, liberarsi dei dipendenti assunti in forza della clausola sociale proprio mediante il recesso durante il periodo di prova.Del pari infondato l'ulteriore motivo di gravame secondo cui la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile nel caso di specie la tutela reintegratoria ex art. 3 co. 2 Dlgs. 23/2015, in luogo di quella indennitaria. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il proprio precedente orientamento, in ragione del sopravvenire della pronuncia della Corte costituzionale n. 128/2024, ha affermato il seguente principio di diritto: " Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024".Correttamente, pertanto, la Corte di appello, ritenuta la nullità del patto di prova ha annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento della indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, co. 2 Dlgs. 23/2015.La Cassazione pertanto rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.


