DIRIGENTI

Nullità della transazione novativa tra dirigente e istituto di credito per assenza delle clausole di malus e claw back obbligatorie

Cass. Sez. Lav., 1° febbraio 2026, n. 2117 - Pres. Doronzo; Rel. Leone; Ric. P.D.; Controric B.P. S.p.A

Dirigente - Settore bancario – Transazione – Incentivo all'esodo - Disciplina di vigilanza bancaria – Clausole di malus e claw back – Richiamo per relationem – Insufficienza – Necessaria previsione espressa – Sostituzione automatica delle clausole – Inoperatività

É nulla la transazione novativa intercorsa tra dirigente e un istituto di credito avente ad oggetto la corresponsione al medesimo di un importo in occasione della cessazione del rapporto, qualora l'accordo non contenga espressamente le clausole di malus e claw back previste come obbligatorie dalla disciplina di vigilanza bancaria dettata dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, adottata in attuazione degli artt. 53 e 67 TUB, non essendo sufficiente il mero richiamo per relationem alle disposizioni di vigilanza, trattandosi di pattuizioni che incidono direttamente sul diritto al compenso e che devono essere specificamente inserite in ogni accordo individuale. In tal senso non può operare il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole contrattuali ex artt. 1419 c.c. e 53 TUB posto che nell'accordo risultano completamente assenti tali previsioni, potendo siffatta sostituzione operare esclusivamente a fronte di clausole esistenti ma illegittime, e non anche quando le pattuizioni richieste dall'ordinamento risultino del tutto mancanti.

Nota

La fattispecie in oggetto trae origine dall'appello proposto dal lavoratore avverso la decisione del Tribunale di Milano che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato nulla la transazione generale novativa intervenuta tra il ricorrente e la Banca Progetto S.p.A. La nullità era stata motivata dalla carenza delle clausole di claw back e malus, ritenute indispensabili in virtù della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, che recepisce le normative europee in materia di compensi variabili per i dirigenti bancari, con specifico riferimento agli artt. 53 e 67 del TUB (Testo Unico Bancario). La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, sottolineando che le clausole di claw back e malus sono meccanismi correttivi obbligatori, previsti per riequilibrare ex post la retribuzione variabile del dirigente, con l'intento di garantire il rispetto della disciplina bancaria. In particolare, il malus riduce o impedisce la maturazione del bonus, mentre il claw back permette la restituzione di quanto già erogato. La Corte ha accertato che la transazione in esame non prevedeva espressamente tali clausole, pur facendo riferimento alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, e ha ritenuto che la loro assenza costituisse una violazione delle normative obbligatorie. L'appello del ricorrente ha anche sollevato la questione della sostituzione delle clausole, ritenute illegittime, con clausole valide, ma la Corte ha respinto tale richiesta, affermando che la sostituzione è prevista solo in caso di presenza di clausole illegittime e non in caso di totale assenza delle pattuizioni richieste. Tale approccio, conforme ai principi di diritto, ha avuto come fondamento l'assenza di una specifica previsione contrattuale, necessaria per l'integrazione delle clausole richieste. Inoltre, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla Banca, il quale faceva riferimento alla domanda risarcitoria per danni derivanti dalle negligenze imputate al dipendente D'Anzi, che avrebbe stipulato contratti in carenza di poteri e superato i limiti di impegno spese. Il lavoratore ricorreva presso la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Il primo motivo, riguardante l'interpretazione della transazione, è stato respinto poiché l'interpretazione dei contratti è riservata al giudice di merito e il ricorrente non ha specificato la violazione dei canoni ermeneutici. Il secondo motivo, sulla mancata applicazione delle disposizioni normative, è stato rigettato in quanto la valutazione della Corte d'Appello non è riesaminabile in Cassazione. Il terzo motivo, riguardante la sostituzione delle clausole, è stato ritenuto infondato, poiché il meccanismo si applica solo a clausole già presenti. Il quarto motivo, relativo all'art. 112 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per mancanza di chiarezza nella domanda originaria. Il ricorso incidentale è stato respinto, confermando la valutazione del giudice del merito sulla condotta del dipendente e la tardiva produzione di documenti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso.

SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione di manodopera: temporaneità dell'utilizzazione, ragioni giustificatrici e intento elusivo

Cass. Sez. Lav., ord. 6 febbraio 2026, n. 2637 - Pres. Riverso; Rel. Est. Panariello

Successione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato (29 mesi) – Medesime mansioni (call center/back office) – Mancanza di specifiche esigenze temporanee – Violazione del requisito della temporaneità – Frode alla legge – Configurabilità – Nullità dei contratti di somministrazione – Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatrice – Sussistenza

In materia di somministrazione di manodopera a tempo determinato, anche nel regime normativo di cui al d.lgs. n. 276/2003 e, successivamente, al d.lgs. n. 81/2015, il requisito della temporaneità dell'utilizzazione, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce elemento immanente e strutturale dell'istituto, sicché la protrazione ininterrotta delle missioni del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, nelle medesime mansioni e sulla medesima commessa, per un arco temporale significativo (nella specie, 29 mesi), in assenza di rituale e tempestiva allegazione di specifiche ragioni giustificatrici, integra frode alla legge ex artt. 1344 e 1418 c.c., desumibile anche da indici rivelatori quali l'individuazione intuitu personae del lavoratore e il costante ricorso al lavoro supplementare; ne consegue la nullità dei contratti di somministrazione e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in interpretazione conforme alla direttiva 2008/104/CE come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nota

Il caso riguarda la domanda avanzata da una lavoratrice per la declaratoria di nullità del termine finale apposto ai vari contratti di somministrazione a tempo determinato (in forza dei quali aveva lavorato continuativamente per 29 mesi presso la medesima utilizzatrice, espletando sempre le stesse mansioni con costante svolgimento di lavoro supplementare) e di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendente dell'impresa utilizzatrice.La Corte d'appello di Lecce, confermando, seppur con diversa motivazione, la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda della lavoratrice, rilevando in particolare l'assenza del requisitito della temporaneità, stante la protazione delle missioni, disciplinate ratione temporis dal d.lgs. n. 276/2003 e poi dall'art. 30 ss. d.lgs. n. 81/2015, e il loro discostamento dai principi fondanti la direttiva 2008/104/CE nell'interpretazione datane dalla Corte G.U.E. Secondo la Corte territoriale, l'utilizzazione della lavoratrice (presso la stessa sede dell'utilizzatrice, nelle stesse mansioni, per 29 mesi) non aveva avuto alcuna giustificazione, né l'utilizzatrice aveva allegato le ragioni giustificatrici della protrazione di tali missioni con mansioni invariate, peraltro dirette a soddisfare la medesima clientela. Forti indici della finalità elusiva, secondo la Corte d'appello, erano rappresentati sia dall'individuazione intuitu personae della lavoratrice somministrata (come emerso dall'istruttoria), sia dal costante impiego della stessa in orario di lavoro supplementare (che rilevava un utilizzo costante assai prossimo al full time). Quanto all'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010 (liquidata in misura pari a sei mensilità), la Corte territoriale ha valorizzato la durata complessiva della missione, il comportamento fraudolento dell'utilizzatrice, nonché della sua dimensione (ossia la sua dislocazione su tutto il territorio nazionale in diciotto sedi, con un numero di mille lavoratori nella sola sede di Lecce).Contro tale decisione l'impresa utilizzatrice ha proposto ricorso in cassazione lamentando, inter l'alia, che i- nel ricorso introduttivo, la lavoratrice non aveva allegato la mancanza del requisito della temporaneità̀, ii- l'utilizzazione era durata un periodo complessivo inferiore ai 36 mesi, previsto dall'art. 47 CCNL di settore, applicato analogicamente e iii- la Corte territoriale ha (erroneamente) ritenuto costituito il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatrice in caso di frode alla legge, laddove l'art. 27 del d.lgs. n. 276/2003 prevede tale "sanzione" solo per il caso in cui l'utilizzatrice non abbia effettuato la valutazione dei rischi. La Corte di cassazione ritiene infondati tutti i suddetti motivi e rigetta il ricorso.Quanto al primo motivo sopra indicato la Suprema Corte osserva che – diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente – la lavoratrice, nel ricorso di primo grado, aveva dedotto che "... nel corso dei citati rapporti di lavoro non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine ..". A fronte di tali deduzioni, secondo la Corte di Cassazione, erano stati quindi allegati e prospettati, sia il fatto costitutivo rappresentato dalla mancanza della temporaneità dell'utilizzazione, sia la volontà dell'utilizzatrice di eludere la norma imperativa sulla necessaria temporaneità dell'impiego di manodopera somministrata e quindi l'intento elusivo.Quanto al secondo motivo sopra indicato, la Corte di cassazione ricorda che «in materia di rapporto di lavoro interinale, tanto ai sensi della l. n. 196 del 1997 quanto del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o di somministrazione di manodopera conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa, è sempre possibile una valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all'art. 1344 c.c., quando essa costituisca il mezzo per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro che connota tale disciplina. La finalità fraudolenta può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni e di utilizzazioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascuno dei singoli contratti, delle indicazioni relative alla sussistenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative» (Cass. ord. n. 7702/2018). Secondo la Suprema Corte, inoltre, «la frode alla legge rileva proprio per quei casi – come quello in esame – in cui il periodo complessivo sia inferiore al limite massimo di durata, peraltro previsto dal CCNL per la diversa ipotesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato».Rispetto, infine, al terzo motivo sopra indicato, la Corte di cassazione, ricorda il principio – applicabile a suo dire anche alla somministrazione come disciplinata ratione temporis dall'art. 27 del d.lgs. n. 276/2003 – secondo cui «in tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto dilavorocon l'utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, co. 1 lett. a), b) e c), d.lgs. cit., non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell'immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell'Unione europea» (Cass. n. 5332/2025). Sottolinea poi la Corte di cassazione che in caso di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato «il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo o elusivo ricorso all'istituto della somministrazione» (Cass. n. 23495/2022). Osserva peraltro la Suprema Corte che «la somministrazione (regolare) è un caso tipizzato di dissociazione – sul versante del datore di lavoro – fra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa, che invece nel rapporto di lavoro subordinato normalmente coincidono. Di conseguenza, qualora i contratti che realizzano la somministrazione (quello commerciale e quello collegato di lavoro) sono dichiarati nulli, ad esempio per frode alla legge, viene meno lo speciale regime della somministrazione, sicché torna in tutto il suo vigore il principio generale della necessaria coincidenza fra la titolarità del rapporto di lavoro subordinato e l'utilizzazione della prestazione lavorativa. In tal caso, quindi, a maggior ragione rispetto alla previsione dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003, si impone l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice delle prestazioni lavorative».

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Nullità del secondo licenziamento per motivo illecito determinante

Cass. Sez. Lav. ord., 7 gennaio 2026, n. 338 - Pres. MAnna; Rel. Caso; Ric. C. s.p.a.; Controric. G.R.

Lavoro subordinato - Licenziamento collettivo - Violazione dei criteri di scelta - Ordine di reintegra dei lavoratori - Mancata esecuzione della reintegra – Secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Assunzione di lavoratori a termine per le stesse mansioni - Nullità del licenziamento – Motivo illecito determinante

Integra un'ipotesi di motivo illecito e di conseguente nullità del licenziamento il comportamento di un datore di lavoro che, dichiarato invalido un licenziamento collettivo, non reintegra il lavoratore ed intima un secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sul presupposto della soppressione delle mansioni, in realtà assegnate a dipendenti assunti medio tempore a tempo determinato,

Nota

La pronuncia in commento pone fine ad una complessa vicenda giudiziaria che aveva visto susseguirsi diversi procedimenti, promossi dalla lavoratrice. In particolare, la stessa era stata licenziata nell'ambito di un licenziamento collettivo che, impugnato in giudizio, era stato dichiarato invalido per la violazione dei criteri di scelta, con conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro dei lavoratori interessati. La datrice di lavoro, tuttavia, non ottemperava all'ordine di reintegra e procedeva nei suoi confronti con un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, adducendo come motivazione la soppressione, risalente nel tempo (cioè da riferirsi al momento del licenziamento collettivo), del suo posto di lavoro. In epoca più o meno coeva al licenziamento collettivo, inoltre, la Società assumeva alcuni lavoratori con contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La lavoratrice impugnava il licenziamento e il suo ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Nola; successivamente, la Corte d'appello di Napoli, decidendo sul reclamo della lavoratrice, dichiarava la nullità del licenziamento perché intimato per motivo illecito determinante. Avverso a tale pronuncia proponeva ricorso in Cassazione la società datrice di lavoro. La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso ritenendo esente da vizi la motivazione della pronuncia di appello nella parte in cui afferma l'esistenza di alcuni indici rivelatori dell'intento illecito della Società. Tali indici, essenzialmente, sono tre: il fatto che il secondo licenziamento fosse stato intimato per gli stessi motivi alla base del licenziamento collettivo annullato, il fatto che l'ordine di reintegra non fosse stato eseguito e fosse stato intimato il licenziamento individuale e il fatto che le mansioni svolte dalla lavoratrice fossero state attribuite a dipendenti a tempo determinato, prova del fatto che la posizione non era stata effettivamente soppressa.

DIRITTI SINDACALI

Il diritto di critica sindacale non legittima dichiarazioni consistenti in mere illazioni e giudizi offensivi privi di riscontro fattuale

Cass. Sez. Lav., ord. 9 febbraio 2026, n. 2844 - Pres. Tricomi; Rel. Bellè; Ric. D.F.P.I.; Controric. A.D.M.

Dirigente sindacale – Sanzione disciplinare – Condotta antisindacale - Diritto di critica sindacale - Limiti – Rispetto dei principi di continenza e di pertinenza – Necessità – Giudizi offensivi e privi di riscontro – Illegittimità

La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano "politico" delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l'esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.

Nota

La Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di opposizione ed il decreto reso in fase sommaria ex art. 28 St. Lav., ha rigettato l'impugnazione proposta da un sindacato avverso la sanzione del rimprovero verbale irrogata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad una propria dipendente, dirigente della medesima organizzazione sindacale, la quale, nel corso di un'intervista televisiva, riferendosi ad un contenzioso penale relativo ad irregolarità emerse nello svolgimento di una procedura concorsuale interna all'Amministrazione, aveva dichiarato che i concorsi venivano truccati per formare una classe dirigente favorevole ad attuare politiche volte a vessare esclusivamente i piccoli contribuenti e a non perseguire i grandi evasori fiscali. Secondo la Corte d'appello l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice, anche se sindacalista, non comportava di per sé la violazione della libertà sindacale tutelata dall'art. 28 St. Lav.; inoltre, anche se le irregolarità del concorso erano state accertate in sede penale, le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in ordine ad una connessione fra dette irregolarità ed una asserita politica di vessazione a danno dei piccoli contribuenti e di favoritismo nei confronti dei grandi evasori fiscali erano denigratorie e non scriminate dal diritto di critica sindacale, perché non vi era riscontro della relativa veridicità, anche solo putativa. Il sindacato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d'appello aveva trascurato che il datore di lavoro, esercitando il potere disciplinare nei confronti della sindacalista che aveva denunciato le irregolarità del concorso, aveva inteso intimidire l'organizzazione sindacale, per dissuaderla da analoghe iniziative; inoltre, secondo il sindacato ricorrente, le affermazioni relative all'iniquità del sistema fiscale erano legittime manifestazioni di pensiero che non violavano il principio di continenza sostanziale. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del sindacato, rilevando che la continenza sostanziale non presuppone la veridicità assoluta dell'informazione trasmessa, ma la veridicità putativa della stessa, secondo il prudente apprezzamento soggettivo del dichiarante; atteso che oggetto di prova può essere solo l'esistenza di un fatto, l'espressione di un'opinione, che implica un giudizio di valore, è legittima solo se consiste in una manifestazione del pensiero non puramente offensiva, ma ragionata in base a deduzioni soggettive e secondo parametri di razionalità. Il requisito della pertinenza, d'altra parte, presuppone che la critica risponda ad un interesse meritevole di tutela, di talché non sono legittime le critiche rivolte al datore di lavoro che risultino avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente volte a ledere la sua onorabilità. È vero, precisa la Corte, che l'esercizio dell'attività sindacale si esplica anche attraverso l'espressione di giudizi critici che superano lo stretto ambito lavoristico e si estendono al piano politico, concernente l'assetto democratico della società; tuttavia, i limiti della continenza formale e sostanziale e della pertinenza devono essere rispettati, nell'esercizio del diritto di critica, tanto dal lavoratore quanto dal sindacalista. Ciò posto, la Corte ha ravvisato, nella specie, l'intervenuto superamento dei limiti del diritto di critica sindacale, atteso che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice, nel corso dell'intervista, in ordine alla sussistenza di politiche d'Istituto volte a danneggiare i piccoli contribuenti e ad agevolare i grandi evasori consistevano in mere illazioni prive di riscontro anche solo indiziario e risultavano altresì idonee – come rilevato dalla Corte d'appello - a minare il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato, su un tema particolarmente sentito come quello dell'imposizione fiscale.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Licenziamento del lavoratore tossicodipendente e diritto alla conservazione del posto

Cass. Sez. Lav., 4 febbraio 2026, n. 2375 - Pres. Manna; Rel. Cinque; Ric. A.A.; Controric. A. S.p.A.

Autista di mezzo pubblico - Tossicodipendenza - Licenziamento per giusta causa - Artt. 124 e 125 D.P.R. 309/1990 - Conservazione del posto - Illegittimità del recesso

In tema di lavoratori adibiti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza di terzi, la positività ai test antidroga non legittima automaticamente il licenziamento qualora il dipendente manifesti la volontà di intraprendere un percorso terapeutico di disintossicazione e lo avvii concretamente. La disciplina di cui agli artt. 124 e 125 D.P.R. 309/1990 impone un bilanciamento tra tutela della sicurezza e diritto alla conservazione del posto di lavoro del lavoratore tossicodipendente che acceda al programma riabilitativo.

Nota

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato a un lavoratore impiegato come autista di un mezzo pubblico, risultato positivo a un test antidroga nell'ambito degli accertamenti previsti per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza e l'incolumità di terzi. A seguito della positività, il dipendente veniva sospeso dal servizio e sottoposto a procedimento disciplinare.Nel periodo intercorrente tra l'accertamento della positività e la contestazione disciplinare, il lavoratore comunicava al medico competente e alla Società la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione, percorso che veniva poi effettivamente avviato presso le strutture competenti. Nonostante ciò, la Società procedeva comunque al licenziamento.In primo grado il Tribunale di Roma respingeva le domande del lavoratore. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione, dichiarava invece illegittimo il recesso e disponeva la reintegrazione del dipendente, ritenendo applicabile la disciplina di tutela prevista dal D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).Avverso tale pronuncia la Società proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l'altro, che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato gli artt. 124 e 125 del Testo Unico e che la positività al narcotest, trattandosi di mansioni a rischio, fosse di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso.La Cassazione ha infatti ribadito che l'art. 124 D.P.R. 309/1990 riconosce al lavoratore tossicodipendente che intenda accedere a un programma terapeutico e riabilitativo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo necessario al trattamento, entro determinati limiti temporali. L'art. 125, che invece disciplina le mansioni a rischio, impone l'allontanamento dalla specifica mansione in caso di accertata tossicodipendenza, ma non prevede automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro.Secondo la Suprema Corte, la ratio della normativa è quella di bilanciare le esigenze di sicurezza con la tutela del lavoratore che scelga di curarsi. La disciplina non mira a punire la condizione di dipendenza, bensì a favorire il recupero del lavoratore, purché questi manifesti concretamente la volontà di intraprendere il percorso terapeutico e lo persegua effettivamente. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva accertato in fatto che il dipendente aveva dichiarato la propria intenzione di disintossicarsi e che tale percorso era stato avviato. Tale accertamento, sorretto da motivazione logica e coerente, non era sindacabile in sede di legittimità.Quindi secondo la Suprema Corte la sola positività al narcotest, anche per lavoratori adibiti a mansioni sensibili, non legittima automaticamente il licenziamento quando il lavoratore abbia attivato un percorso di cura. In assenza della prova di una condotta gravemente colposa o di un concreto e attuale pericolo per la sicurezza, il recesso risulta illegittimo.

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