FERIE
Diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute: l'onere probatorio è del lavoratore
Ferie - Mancato godimento - Indennità sostitutiva - Riconoscimento - Onere della prova del lavoratore
Il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute ha l'onere di provare l'effettiva attività lavorativa svolta nei giorni destinati alle ferie tenendo conto che il lavoro in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo effettivo di lavoro annuale è un fatto costitutivo di tale indennità.
La vicenda trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo notificato al datore di lavoro per il pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità per le ferie maturate e non godute dal 2007 al 2010. Il decreto ingiuntivo si basava su un verbale dell'Ispettorato del lavoro dove figurava che la lavoratrice non aveva percepito l'indennità sostitutiva dovuta per i giorni di ferie non goduti, quantificati nel predetto verbale ispettivo in 94 giorni. Il Tribunale di Agrigento aveva rigettato il ricorso del datore di lavoro. Al contrario, la Corte d'appello di Palermo aveva accolto l'appello del datore di lavoro ritenendo che la lavoratrice non avesse provato adeguatamente il proprio diritto al pagamento dell'indennità. Ai fini della decisione, la Corte d'appello aveva osservato che la lavoratrice, sulla quale incombeva l'onere probatorio, aveva inteso provare il proprio diritto alla relativa indennità mediante la produzione del verbale ispettivo e la testimonianza del funzionario dell'ITL che lo aveva redatto. A seguito di un'analisi delle risultanze processuali, la Corte rilevava che l'indennità sostitutiva per ferie non godute avrebbe dovuto essere parametrata a n. 27 giorni di lavoro poiché la lavoratrice aveva maturato 73 giorni di ferie e ne aveva goduti 46. La Corte aggiungeva poi che il datore di lavoro aveva già corrisposto alla lavoratrice un'indennità pari a 48 giorni e che pertanto il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere confermato.La lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione lamentando: 1) l'errore della Corte d'appello per non aver attribuito efficacia di piena prova, fino a querela di falso, al verbale ispettivo; 2) l'errore della Corte d'Appello nel non aver ritenuto adempiuto, anche in via presuntiva, l'onere probatorio da parte della lavoratrice relativa all'avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo effettivo di lavoro, perché effettuato durante i giorni destinati alle ferie. In relazione al primo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile poiché richiede un accertamento fattuale non consentito in sede di legittimità. In ogni caso, la Corte ha affermato che la doglianza è priva di fondamento poiché il verbale ispettivo non attesta circostanze avvenute in presenza dei pubblici ufficiali, bensì rappresenta una valutazione da parte degli stessi sulla base dei documenti visionati e che, in ogni caso, hanno rilevato dei contrasti tra le valutazioni e alcuni documenti esaminati e utilizzati dalla ricorrente per provare il proprio diritto. Per tale motivo, la Corte di Cassazione conferma l'operato del giudice di merito per non aver attribuito fede privilegiata al verbale ispettivo valutandolo, invece, con altre emergenze probatorie.In relazione al secondo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che l'orientamento giurisprudenziale è ormai pacifico nel ritenere che il lavoratore, che agisce per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute, ha l'onere di provare l'effettiva attività lavorativa svolta nei giorni destinati alle ferie, tenendo conto che il lavoro in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo effettivo di lavoro annuale è un fatto costitutivo di tale indennità. Ribadisce la Corte che la maggior facilità per il datore di lavoro di provare l'avvenuta fruizione delle ferie è irrilevante in tema di onere probatorio.Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
MANSIONI E QUALIFICHE
Riconoscimento di una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro senza incorrere in alcun vizio di ultrapetizione
Mansioni - Riconoscimento di una qualifica superiore - Riconoscimento giudiziale di qualifica intermedia - Ultrapetizione - Esclusione
In tema di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica - anche di carattere dirigenziale - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia.
Un lavoratore inquadrato nell'area 3, livello III, CCNL Settore Creditizio, rivendicava lo svolgimento di mansioni superiori di quadro o di quelle risultanti corrette in corso di causa, per essere stato stabilmente addetto, all'interno dell'ufficio legale, a mansioni complesse (quali la verificazione, il ricalcolo e la determinazione di crediti in sofferenza in relazione a posizioni con aspetti problematici in tema di usura, anatocismo, commissioni massimo scoperto) nonché allo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte.Il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava, invece, il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nell'area 3, livello IV CCNL Settore Creditizio, ritenendo non necessario il coordinamento di altri dipendenti così come previsto nei profili esemplificativi di tale livello.In particolare, la Corte Territoriale evidenziava che il lavoratore aveva chiesto già con il ricorso di primo grado che, in mancanza di riconoscimento del livello rivendicato, gli venisse attribuita la qualifica ritenuta di giustizia; tale formulazione della domanda consentiva alla Corte di scrutinare l'applicabilità del livello intermedio tra quello formalmente attribuito al lavoratore e quello rivendicato in principalità.Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano l'istituto di credito ha proposto ricorso in cassazione.La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica – anche di carattere dirigenziale – superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia».Osserva la Cassazione che, in entrambi gli atti introduttivi dei giudizi, il lavoratore reclamava, comunque, il proprio corretto inquadramento nell'ambito aziendale anche "diverso" da quello nel livello di Quadro, rivendicato in via principale; inoltre, anche dal contenuto della memoria difensiva della banca appellata, il dibattito processuale in secondo grado aveva riguardato l'inquadramento del lavoratore in tale livello intermedio.Dunque, secondo la Corte di Cassazione, alcun vizio di ultrapetizione è riscontrabile nell'impugnata sentenza.La Suprema Corte, invece, non condivide quanto deciso dalla Corte d'Appello di Milano in merito all'attribuzione al lavoratore del livello IV, area 3, CCNL. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto potesse essere attribuito tale livello anche in assenza dell'attività di coordinamento di altri lavoratori in quanto, a detta della stessa, l'esemplificazione dei profili professionali contenuta nella declaratoria contrattuale (l'art. 93 CCNL Settore Creditizio) "non ne impedisce l'attribuzione anche a lavoratori che in concreto svolgano diverse mansioni, essendo evidente che si tratta di una indicazione che non preclude il riconoscimento del livello a dipendenti che svolgano compiti comunque rientranti nella descrizione generale del profilo".Secondo la Cassazione tale linea interpretativa non è condivisibile in quanto i profili professionali, ancorché qualificati come esemplificativi, costituiscono specificazione delle caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure considerate per i singoli livelli retributivi.La Cassazione cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, al fine di riesaminare il caso in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 93 del CCNL di settore, nella parte che riguarda l'inquadramento nel livello IV, Area 3 CCNL, nonché con riferimento alle spese di lite.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Assenteismo per malattia, licenziamento legittimo solo se è superato il periodo di comporto
Assenteismo del lavoratore - Malattia - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per scarso rendimento - Illegittimità - Art. 2110 c.c. - Violazione
In tema di licenziamento per scarso rendimento, qualora il datore di lavoro fondi il recesso sul dato oggettivo dell'elevato assenteismo del lavoratore dovuto a malattia, che determini difficoltà organizzative e aggravio di costi per l'impresa, il licenziamento è illegittimo se intimato prima del superamento del periodo di comporto, non potendo le assenze per malattia – in quanto giustificate e non imputabili a inadempimento del lavoratore – essere utilizzate per configurare uno scarso rendimento o una violazione degli obblighi contrattuali. Ne consegue che, in assenza di prova di una condotta negligente o di un grave inadempimento imputabile al dipendente nello svolgimento della prestazione lavorativa, il recesso datoriale contrasta con la disciplina dell'art. 2110 c.c., che consente la risoluzione del rapporto per assenze dovute a malattia solo al superamento del periodo massimo di comporto.
Nel caso di specie un lavoratore agiva in giudizio per la declaratoria di illegittimità del licenziamento comunicatogli dalla società datrice di lavoro, per asserito giustificato motivo oggettivo, a causa dell'inutilità dell'attività lavorativa resa in maniera saltuaria a causa di ripetute assenze per malattia.La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore, condannando la società datrice alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria nei limiti di dodici mensilità della retribuzione. A fondamento della decisione, la Corte di merito rilevava che la malattia del lavoratore - certificata e non oggetto di alcuna contestazione - non poteva costituire una condotta imputabile al lavoratore, né l'assenza per malattia poteva essere qualificata causa oggettiva di risoluzione dal rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguenza che nel caso in esame non poteva essere intimato il licenziamento prima della scadenza del periodo di comporto, in conformità all'art. 2110 c.c.Per l'annullamento della sentenza d'appello proponeva ricorso alla Suprema Corte la società datrice di lavoro, lamentando l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto nullo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, visto lo scarso rendimento della prestazione resa dal lavoratore, e per aver ritenuto che l'art. 2110 cod. civ. impedisca qualsiasi forma di recesso prima del superamento del periodo di comporto, in caso di assenze per malattia.La Cassazione ha rigettato il ricorso. Nel motivare la decisione la Suprema Corte ha rilevato come correttamente la Corte territoriale avesse messo in luce che al lavoratore non era stato contestato alcunché di rilievo disciplinare, con conseguente insussistenza di alcuna ipotesi di licenziamento per "scarso rendimento". Piuttosto, era stato posto a fondamento del licenziamento il dato oggettivo dell'assenteismo - dovuto a malattia - che, sempre secondo la datrice di lavoro, aveva comportato l'insorgere di rilevanti difficoltà organizzative. Tuttavia, secondo la Cassazione, il licenziamento così intimato, in mancanza di superamento del periodo di comporto, si pone contra legem, come chiarito anche da un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui «quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall'art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto)», posto che «nell'ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore solo quel superamento è condizione di legittimità del recesso» e «lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo».
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile
Congedo straordinario - Assistenza al familiare disabile - Nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza effettiva - Necessità - Violazione dei doveri di correttezza e buona fede - Licenziamento
In tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, l'assenza dal lavoro deve essere funzionalmente collegata a un'assistenza effettiva, continuativa e globale al familiare disabile; la totale mancanza di tale nesso integra abuso del diritto e può giustificare il licenziamento.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, a conferma della decisione del Tribunale, ha accertato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per abuso del congedo straordinario, rilevando la violazione della procedura prevista dall'art. 7 L. n. 300/1970. Per l'effetto, la Corte ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro dalla data del recesso e ha riconosciuto al lavoratore la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970, quantificata in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.In particolare, la Corte territoriale ha confermato l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo della tardività della contestazione disciplinare, escludendo tuttavia la tutela reintegratoria e riconoscendo la sola tutela risarcitoria.Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erroneità della sentenza sotto plurimi profili. In particolare, ha censurato la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la genericità della contestazione disciplinare, ritenendo invece che la stessa fosse priva della necessaria specificità; ha altresì contestato il riconoscimento della sussistenza di un abuso del diritto; infine, ha dedotto la violazione delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che, in tema di licenziamento, tale onere grava sul datore di lavoro.La Suprema Corte rigetta il ricorso ribadendo, in merito al requisito della specificità della contestazione, che: «è sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa dell' incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni – una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione del diritto di difesa solo allorquando l' incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. (Cass. Sez. Unite n. 10842 del 10/07/2003)».La Corte precisa, inoltre, che: «l'apprezzamento di tale requisito – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (così Cass., sez. lav., 30.5.2018, n. 13667; sull'essere l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità v. anche Cass. n. 17721/2022; n. 9615/2015)».Nel caso di specie, ad avviso della Corte, il ricorrente si è limitato a contrapporre una propria interpretazione del contenuto della contestazione disciplinare, senza dedurre specifiche violazioni dei criteri ermeneutici né vizi motivazionali, rendendo così la censura inammissibile.Quanto al profilo dell'abuso del congedo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, richiamando il consolidato orientamento secondo cui: «in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all' art. 3, comma 3, della L. 104 del 1992, un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo (così Cass. civ., sez. lav., 19.7.2019, n. 19580, in relazione a caso di un lavoratore licenziato perché, in costanza di congedo, volontariamente richiesto per due anni consecutivi, senza frazionamenti pure possibili, si era allontanato dal disabile per un lasso di tempo significativo, soggiornando a molti chilometri di distanza; e in termini analoghi id., 5.12.2017, n. 29062)». Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato non solo l'assenza di una concreta attività di assistenza, ma anche la mancanza di convivenza del lavoratore con la madre disabile, elemento rilevante ai fini della fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001.Con riferimento, infine, al motivo relativo alla violazione dell'art. 5 L. n. 604/1966 in tema di onere della prova, la Cassazione ne ha dichiarato l'inammissibilità, rilevando come la censura non attenesse effettivamente alla ripartizione dell'onere probatorio, ma introducesse questioni nuove, concernenti le modalità di svolgimento dei controlli investigativi (pedinamenti e appostamenti), mai dedotte nei precedenti gradi di giudizio, e, pertanto, precluse in sede di legittimità.Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
TRASFERIMENTO DI AZIENDA
L'autonomia funzionale del ramo ceduto deve esser preesistente alla cessione
Trasferimento di ramo d'azienda - Autonomia funzionale - Nozione - Preesistenza del ramo - Nozione – Sussistenza anteriormente alla cessione - Necessità
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., la legittimità del trasferimento di ramo d'azienda presuppone, quale elemento costitutivo della fattispecie, non solo l'autonomia funzionale del complesso ceduto, intesa come idoneità a svolgere un'attività economica organizzata con mezzi propri, ma anche la sua preesistenza quale entità produttiva già stabilmente organizzata prima del trasferimento; tale requisito, in coerenza con la normativa unionale, implica che l'autonomia dell'entità economica debba sussistere anteriormente alla cessione, con la conseguenza che non è configurabile un valido trasferimento di ramo in presenza di una struttura creata ad hoc al momento del passaggio.
Un gruppo di lavoratori adiva il giudice del lavoro onde ottenere la declaratoria di nullità del trasferimento del ramo di azienda cui erano adibiti, con conseguente condanna del datore di lavoro cedente al ripristino dei rapporti di lavoro. La domanda, accolta in primo grado, veniva rigettata dalla Corte d'appello di Roma. La Corte territoriale deduceva che, essendo stata provata in giudizio l'autonomia funzionale del ramo ceduto, doveva rigettarsi la domanda di nullità del trasferimento, non rilevando la mancata prova circa il requisito della preesistenza dello stesso rispetto alla cessione, poiché eliminato dalla riforma del 2003 e non previsto in nessuna norma comunitaria. Avverso la sentenza della Corte d'appello, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell'art. 2112 c.c. per avere i giudici di secondo grado ritenuto di effettuare la valutazione della sussistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto, prescindendo dal requisito della sua preesistenza. La Cassazione richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d. lgs. n. 276/2003, elemento costitutivo della cessione è l'autonomia funzionale del ramo ceduto, definita come la capacità del ramo ceduto, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e dunque di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. "L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento"".I giudici d'appello, avendo ritenuto che requisito necessario e sufficiente della legittimità del trasferimento di ramo di azienda fosse la sola autonomia funzionale del ramo ceduto, a prescindere dalla preesistenza dello stesso, non si sono attenuti al suddetto principio di diritto.La Cassazione pertanto cassa la sentenza con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione.


