DIRIGENTI /LAVORO ALL'ESTERO
Individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro internazionale e criterio del collegamento più stretto
Licenziamento del dirigente - Rapporto di lavoro internazionale - Legge applicabile - Art. 8 Reg. Roma I - Collegamento più stretto con l'Italia - Criteri di valutazione - Favor laboratoris - CCNL Dirigenti Aziende Industriali - Applicazione di fatto
In tema di contratto individuale di lavoro internazionale, ai fini dell'individuazione della legge applicabile, l'art. 8, par. 4, del Reg. (CE) n. 593/2008 (Roma I) consente di derogare alla legge del paese di abituale svolgimento della prestazione qualora, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso concreto, emerga un collegamento manifestamente più stretto con un diverso ordinamento. L'applicazione di fatto del contratto collettivo nazionale di categoria, desumibile dal versamento dei contributi previdenziali integrativi e dal richiamo agli istituti tipici nelle buste paga, determina il recepimento integrale della relativa disciplina, ivi inclusa l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, a prescindere dall'efficacia erga omnes del contratto collettivo. La tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento in cui il datore di lavoro abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, conoscenza dei fatti addebitati, ne consegue che, in presenza di procedimenti penali di pubblico dominio riguardanti il gruppo societario, non è configurabile l'ignoranza degli stessi da parte della società controllante successivamente subentrata nella gestione del ramo d'azienda.
La vicenda che ha dato origine alla pronuncia in esame riguarda il licenziamento per giusta causa, intimato nel febbraio 2022, di un dirigente assunto in Italia e inviato a svolgere le proprie mansioni in Romania, in forza di un contratto che richiamava residualmente la legge romena. La contestazione disciplinare aveva ad oggetto fatti di corruzione e traffico di influenze illecite commessi in Romania tra il 2009 e il 2015, nell'ambito di appalti pubblici.Il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo applicabile la legge italiana al rapporto, nonostante la prestazione fosse resa in territorio romeno e aveva condannato la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare ex art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali, rigettando nel contempo la domanda riconvenzionale della società volta all'accertamento di una indebita appropriazione di somme da parte del dirigente. La Corte d'appello di Milano ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, rilevando che il rapporto presentava un collegamento più stretto con l'Italia ai sensi dell'art. 8, par. 4, del Reg. Roma I, che la contestazione disciplinare doveva reputarsi tardiva e che la riconvenzionale andava rigettata per difetto di prova.La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l'impostazione dei giudici di merito su tutti i profili controversi. Quanto alla legge applicabile, la Corte ha ribadito che l'art. 8 del Reg. Roma I impone di valorizzare l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto, secondo il principio del favor laboratoris di cui al considerando 23 del Regolamento, potendo il giudice discostarsi dal criterio del luogo di abituale svolgimento della prestazione quando emerga un collegamento più stretto con un diverso ordinamento. Nel caso di specie, elementi quali la redazione del contratto in lingua italiana, l'assunzione avvenuta in Italia, il versamento dei contributi agli enti previdenziali italiani, il richiamo al TFR, alla tredicesima mensilità e alle ferie secondo la disciplina italiana, la retribuzione in Euro e l'imputazione del potere disciplinare alla sede legale italiana della società delineavano con chiarezza la prevalenza del collegamento con l'ordinamento italiano, rendendo recessiva la volontà delle parti di richiamare residualmente la legge romena. Quanto all'applicabilità del CCNL Dirigenti Aziende Industriali, la Corte ha chiarito che il recepimento in fatto della disciplina collettiva, desumibile dal versamento dei contributi ai fondi integrativi di categoria e dal richiamo ai relativi istituti nelle buste paga, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, la questione non era peraltro più censurabile in cassazione, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione in appello. Quanto, infine, alla tardività della contestazione disciplinare, la Corte ha rilevato che, avendo la stampa romena ampiamente pubblicato notizie sui procedimenti penali sin dal gennaio 2018 e avendo la società formulato la contestazione solo nel gennaio 2022 doveva reputarsi non tempestiva: si tratta di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, stante altresì l'operatività della preclusione della cosiddetta "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c.
MANSIONI E QUALIFICHE
Inquadramento professionale e mansioni esecutive nel settore bancario: limiti del sindacato di legittimità tra interpretazione del CCNL e accertamento in fatto
Inquadramento lavoratore – CCNL Credito - Mansioni esecutive semplici ripetitive standardizzate - Assenza autonomia decisionale - Inquadramento area professionale superiore - Esclusione
In tema di inquadramento del lavoratore subordinato, la verifica della riconducibilità delle mansioni svolte alle declaratorie della contrattazione collettiva costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della violazione di legge o del vizio motivazionale nei ristretti confini normativamente previsti; ne consegue che non è configurabile violazione dell'art. 2103 c.c. o delle clausole del CCNL ove la decisione impugnata, attraverso una valutazione complessiva delle attività espletate, evidenzi la natura meramente esecutiva, standardizzata e priva di autonomia delle mansioni, escludendone la riconducibilità a livelli professionali superiori, restando irrilevanti eventuali inesattezze interpretative delle singole espressioni contrattuali qualora non incidano sulla ratio decidendi fondata sulla concreta sussunzione della fattispecie.
La controversia ha ad oggetto la domanda del lavoratore volta al riconoscimento di un inquadramento contrattuale superiore, con conseguente diritto alle differenze retributive.In primo grado, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda solo parzialmente, riconoscendo al lavoratore un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione prevista per l'area 2, livello 1, del CCNL applicabile, in luogo dell'inquadramento nella terza area professionale richiesto in ricorso, e condannando la società al pagamento delle relative somme, oltre ai contributi previdenziali.Avverso tale decisione proponevano reclamo entrambe le parti. Il lavoratore insisteva per il riconoscimento dell'inquadramento nella terza area professionale, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero riconducibili a tale livello. La società, dal canto suo, contestava i criteri adottati dal giudice di primo grado nella quantificazione delle somme riconosciute.La Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo principale del lavoratore e accoglieva parzialmente quello incidentale della società, intervenendo su alcuni profili di natura economica. Confermava, tuttavia, la valutazione in ordine all'inquadramento, ritenendo che le mansioni svolte dal lavoratore avessero carattere meramente esecutivo e, pertanto, non giustificassero l'attribuzione dell'inquadramento nella terza area professionale.Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione; la società convenuta, a sua volta, proponeva ricorso incidentale condizionato.La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, sviluppando una motivazione incentrata sulla netta distinzione tra violazioni di legge e censure attinenti al merito della valutazione probatoria. In particolare, il Collegio ha osservato che le doglianze del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si sono risolte in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.Viene così ribadito che l'inquadramento professionale ha postulato un accertamento in fatto articolato, consistente nell'individuazione delle mansioni concretamente svolte e nella loro comparazione con le declaratorie contrattuali, attività riservata al giudice di merito.La Corte ha affrontato inoltre le censure relative all'interpretazione delle clausole del CCNL, con particolare riferimento al requisito dell'"adibizione continuativa e prevalente", rilevando che i passaggi motivazionali censurati sono risultati estrapolati dal contesto e, comunque, riferiti a livelli contrattuali non pertinenti al caso concreto. In ogni caso, eventuali imprecisioni ermeneutiche non hanno inciso sulla tenuta logica della decisione impugnata.La Suprema Corte ha evidenziato altresì che il mero utilizzo di strumenti informatici non è stato ritenuto, di per sé, idoneo a giustificare un superiore inquadramento, ove non si traduca in un impiego qualificato degli stessi tale da implicare autonomia operativa e poteri decisionali.Tali elementi hanno escluso la riconducibilità a livelli di inquadramento superiori, i quali presuppongono invece margini di discrezionalità, capacità valutativa e responsabilità effettiva.Il nucleo decisivo della motivazione è stato individuato nell'accertamento della Corte territoriale, ritenuto congruo e logicamente coerente, secondo cui le mansioni svolte dal lavoratore sono state caratterizzate da attività semplici, ripetitive e standardizzate, eseguite secondo procedure rigidamente predeterminate e prive di autonomia decisionale.Parimenti corretta è stata ritenuta la valutazione della Corte d'appello in ordine alla mancata prova dello svolgimento continuativo e prevalente delle mansioni superiori, con conseguente applicazione dei principi in tema di onere probatorio.Le ulteriori doglianze, relative a presunti errori descrittivi delle mansioni, sono state ritenute irrilevanti, in quanto attinenti a profili meramente valutativi non scrutinabili in sede di legittimità.Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.
DISOCCUPAZIONE
Diritto alla Naspi, i giorni di ferie sono computati come lavoro effettivo
Diritto alla Naspi - Trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti l'evento disoccupazione - Giornate di ferie - Computabilità - Mancata esecuzione della prestazione durante le ferie - Irrilevanza
Ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l'indennità Naspi, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – previsto dalla normativa per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 1° gennaio 2022 – è integrato da ogni giornata che dia luogo al diritto alla retribuzione ed alla relativa contribuzione, ivi comprese le giornate di ferie e di riposo retribuito.
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, la quale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore a percepire l'indennità Naspi.Secondo l'Istituto, la Corte di merito aveva errato laddove, nel computo delle trenta giornate di « lavoro effettivo» maturate negli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, che costituiva uno dei requisiti previsti dalla normativa ratione temporis applicabile per il riconoscimento dell'indennità Naspi, unitamente alle condizioni dello stato di disoccupazione involontaria e del versamento di almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, aveva ritenuto di includere anche le giornate di ferie fruite dal lavoratore, nonostante che, nel corso di detti periodi, egli non avesse reso la prestazione lavorativa.La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, rilevando che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, cui la norma subordina il trattamento Naspi – per gli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1° gennaio 2022 - è integrato anche dalle giornate di ferie e di riposo retribuito, che rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro e sono quindi equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.Più precisamente, nel computo delle trenta giornate, secondo la Corte, sono ricomprese non solo le ferie e i riposi retribuiti, ma, in generale, ogni giornata che dia diritto al lavoratore di percepire la retribuzione e la relativa contribuzione, a prescindere dalla sua presenza in servizio.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Legittimo, a prescindere da ogni altra valutazione, il licenziamento del dipendente che minaccia pubblicamente l'amministratore delegato
Lavoro subordinato - Minacce all'indirizzo dell'amministratore delegato alla presenza di altri dipendenti - Giusta causa di licenziamento - Sussiste - Turbative psicologiche del lavoratore - Irrilevanza
La condotta di un lavoratore che, durante il periodo di malattia, si reca presso la sede aziendale in cui è presente il datore di lavoro e lo minaccia alla presenza di altri dipendenti è gravemente lesiva del vincolo fiduciario, anche in assenza di alcun precedente disciplinare e in presenza di motivi di natura personale e psicologica.
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si esprime in merito alla legittimità di un licenziamento disciplinare.Nella fattispecie, il lavoratore era stato sanzionato con licenziamento per giusta causa poiché, durante un periodo di malattia e quindi di astensione dal lavoro, venuto a conoscenza della presenza dell'amministratore delegato della società in una sede di lavoro diversa da quella in cui era impiegato, si era recato presso la stessa e, dopo aver aggredito una guardia giurata che gli impediva l'accesso, si era rivolto all'a.d. intimandogli di risolvere una situazione di incompatibilità in cui si trovava, con toni minacciosi. Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Napoli rigettavano il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del provvedimento di recesso assunto dal datore di lavoro. Il lavoratore, conseguentemente, impugnava in Cassazione la sentenza d'appello. In particolare, la decisione veniva impugnata nella parte in cui, secondo il ricorrente, la Corte non aveva fatto corretto utilizzo dei principi che sorreggono il procedimento disciplinare poiché non era stata valorizzata l'assenza di precedenti disciplinari e non si era tenuto conto dello stato di malattia, caratterizzato da turbative psicologiche, in cui egli versava. La Corte di cassazione, dichiara inammissibile e respinge il ricorso, evidenziando che è del tutto condivisibile l'accertamento condotto dalla Corte d'appello, nel quale era stato dato rilievo determinante alla gravità della condotta tenuta dal lavoratore ed in particolare al fatto che le parole minacciose erano state rivolte direttamente nei confronti del datore di lavoro, in ambito lavorativo ed alla presenza di più persone.


