PUBBLICO IMPIEGO

Buono pasto nel pubblico impiego privatizzato: nessun automatismo per i turnisti oltre le sei ore

Cass., Sez. Lav., ord. 2 giugno 2026, n. 17462 - Pres. Tricomi; Rel. Garri; Ric. A. U. S. L.; Controric. ER. EM

Pubblico impiego privatizzato – Buono pasto – Natura assistenziale del beneficio – Presupposto della pausa pranzo – Orario giornaliero di almeno sei ore – Lavoratori turnisti – Esclusione dell'automatismo – Interpretazione dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto all'erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa non consegue automaticamente al mero svolgimento, da parte del lavoratore turnista, di un orario superiore alle sei ore consecutive, ma presuppone l'effettiva fruizione di una pausa non lavorata destinata alla consumazione del pasto; tale pausa, quale agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, resta condizionata al medesimo limite dell'orario giornaliero di almeno sei ore previsto dalla disciplina legale e contrattuale, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario di lavoro.

Nota

Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da un infermiere in servizio presso un ospedale, con turni articolati su più di sei ore lavorative consecutive, volta ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire il buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. Il dipendente lamentava l'impossibilità di accedere al servizio mensa aziendale nel turno serale, per chiusura della struttura, e nei turni antimeridiano e pomeridiano, per comprovate esigenze di servizio, nonché l'assenza di modalità sostitutive ai sensi dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016-2018.Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, ritenendo che i lavoratori turnisti, impossibilitati a fruire della pausa dopo sei ore consecutive di lavoro e, di conseguenza, del servizio mensa, avessero diritto al buono pasto sostitutivo per ogni turno svolto oltre le sei ore. L'Azienda Sanitaria, datrice di lavoro, era stata pertanto condannata al risarcimento del danno corrispondente alla spesa sostenuta dal dipendente per il pasto nel periodo dal 19 ottobre 2016 al 19 ottobre 2021.La Corte d'appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, ribadendo che il diritto a fruire della pausa lavoro spetta al dipendente a prescindere dalla collocazione della stessa in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, e che l'attribuzione del buono pasto resta condizionata alla sola effettuazione della pausa pranzo, la quale presuppone, come regola generale, l'osservanza di un orario giornaliero di almeno sei ore.Avverso tale decisione l'Azienda Sanitaria ha proposto ricorso per Cassazione la quale ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento ormai consolidato ha ribadito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che presuppone, come regola generale, soltanto che il lavoratore abbia osservato un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, avendo diritto in tal caso a un intervallo non lavorato.Su tali basi, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente interpretato la disposizione di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20 settembre 2001, riconoscendo il collegamento tra il diritto alla mensa e la fruizione di un intervallo di lavoro, collegamento operato anche in sede legislativa, ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo.La sentenza impugnata è stata pertanto confermata quanto al riconoscimento del diritto alla fruizione del ticket mensa per i turni lavorativi eccedenti le sei ore, nonchéé quanto alla conseguente condanna della Società al risarcimento del danno.

LAVORO SUBORDINATO

Co.co.co. e accertamento della subordinazione: la Cassazione chiude la porta alla rivalutazione delle prove.

Cass. Sez. Lav., 9 giugno 2026, n. 18747 - Pres. Di Paolantonio; Rel. De Ioris; Ric. Ia.Ma.; Controric C.di C.

Collaborazioni coordinate e continuative - Natura subordinata del rapporto - Ricorso in Cassazione - Apparente violazione di norme – In realtà rivalutazione delle prove acquisite nel giudizio di merito - Inammissibilità

É inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge in materia di subordinazione, in realtà, la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, infatti la comparazione tra gli elementi istruttori e la scelta delle risultanze ritenute maggiormente attendibili rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, essendo sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Nota

La fattispecie in esame riguarda la richiesta di risarcimento del danno avanzata da una lavoratrice per asserita abusiva reiterazione di contratti a termine, previo accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro svolti in base a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa per una durata totale di nove mesi che, aggiunta a quella dei rapporti di lavoro subordinato a termine successivamente intercorsi, avrebbero dato diritto a chiedere la condanna dell'ente al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, per la reiterata assunzione a termine per un periodo superiore a 36 mesi o, in subordine, al risarcimento del danno per violazione del d.lgs. n. 368/2001. La lavoratrice sosteneva che tali rapporti fossero caratterizzati da elementi tipici della subordinazione, quali l'obbligo di timbratura del cartellino, l'inserimento nell'organizzazione comunale, lo svolgimento delle medesime mansioni successivamente espletate con contratti a tempo determinato e la percezione di una retribuzione mensile predeterminata. In primo grado, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda, ritenendo che l'attività istruttoria non avesse dimostrato la natura subordinata dei rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative. In secondo grado, la Corte d'appello di Catania confermava tale decisione. Successivamente, con ricorso in Cassazione, la lavoratrice deduceva che la Corte d'appello, nell'escludere la dedotta subordinazione di fatto, non avesse dato rilevanza alle concrete modalità con cui si erano svolti i rapporti tra le parti, non aveva applicato i principi di diritto relativi all'individuazione della subordinazione, avendo dato rilevanza solo alle risultanze della prova per testi, senza aver adeguatamente considerato le risultanze documentali, tra cui le timbrature dei cartellini che la lavoratrice era tenuta ad effettuare per il controllo del rispetto dell'orario di lavoro, nonché la circostanza, emergente da altra documentazione prodotta, che nel corso dei rapporti anzidetti ella aveva svolto la stessa attività che poi aveva continuato ad espletare in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. La Corte di cassazione rigetta il ricorso affermando che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito; infatti la comparazione tra gli elementi istruttori e la scelta delle risultanze ritenute maggiormente attendibili rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, essendo sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Sub iudice il valore probatorio dell'autorizzazione dell'Ispettorato all'installazione di videocamere rispetto al presupposto del mancato accordo con i sindacati

Cass. Sez. Lav., ord. 3 giugno 2026, n. 17755 - Pres. Leone; Rel. Pagetta; Ric. F.B.; Controric. A.S. S.p.a.

Licenziamento per giusta causa – Controlli a distanza – Utilizzabilità delle videoriprese ai fini disciplinari - Condizione - Autorizzazione amministrativa all'installazione delle telecamere – Valore probatorio del mancato accordo in sede sindacale - Questione sub iudice

In materia di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori, assume un potenziale rilievo nomofilattico ed è quindi da trattarsi in pubblica udienza la questione relativa al valore probatorio dell'autorizzazione amministrativa all'installazione di impianti di videosorveglianza, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, rispetto al presupposto del mancato accordo in sede sindacale.

Nota

La Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha disposto la trattazione in pubblica udienza di una causa in materia di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori, rilevando che le questioni di diritto introdotte con il ricorso assumono un potenziale rilievo normofilattico in ordine all'interpretazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.La vicenda riguarda un lavoratore, capo del servizio notturno, che è stato licenziato per giusta causa da una Società operante nel settore della logistica per aver agevolato e, comunque, non impedito il furto di merce da parte di un dipendente della cooperativa che svolgeva, in appalto, il servizio di facchinaggio nel magazzino della società datrice.La Corte d'appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'impugnazione del lavoratore, ritenendo legittimamente acquisite ed utilizzabili in giudizio le prove degli addebiti disciplinari raccolte dal datore di lavoro a mezzo di un impianto di videosorveglianza installato nel magazzino.Il lavoratore ha impugnato la pronuncia della Corte d'appello articolando vari motivi; la Corte di cassazione ha ritenuto di particolare rilevanza la questione posta con il secondo motivo del ricorso, relativa al valore probatorio che assume l'autorizzazione amministrativa all'installazione degli impianti audiovisivi, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, in rapporto al presupposto del mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale. In altri termini, la Corte dovrà valutare se, a fonte dell'autorizzazione amministrativa, operi una "presunzione di legittimità" tale da invertire l'onere probatorio, dal datore di lavoro al lavoratore, circa i presupposti del relativo rilascio.

SOMMINISTRAZIONE

Contratti di somministrazione a termine e decadenza: la pregressa sequenza contrattuale rileva solo se l'abuso è stato tempestivamente dedotto

Cass. Sez. Lav., ord. 3 giugno 2026, n. 17713 - Pres. Leone; Rel. Panariello; Ric. F.C.; Controric. C. S.p.A.

Somministrazione di lavoro a termine – Successione di contratti – Impugnazione del solo ultimo contratto – Decadenza dai rapporti precedenti – Rilevanza della sequenza contrattuale ai fini dell'abuso – Necessità di tempestiva deduzione

In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto non consente di rimettere in discussione i contratti precedenti ormai colpiti da decadenza; tuttavia, la pregressa sequenza contrattuale può rilevare quale antecedente storico ai fini dell'accertamento dell'eventuale abusiva reiterazione delle missioni presso il medesimo utilizzatore, purché tale questione sia stata ritualmente dedotta nei gradi di merito. In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca questioni nuove ovvero non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Nota

La controversia trae origine dal ricorso promosso da una lavoratrice assunta da un'agenzia di somministrazione mediante una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, in forza dei quali aveva prestato attività lavorativa, con mansioni di infermiera, presso una struttura sanitaria privata in qualità di lavoratrice somministrata.Assumendo l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e delle relative proroghe, la lavoratrice conveniva in giudizio la struttura utilizzatrice, chiedendo l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze di quest'ultima. Chiedeva, inoltre, la condanna della società al pagamento delle differenze retributive che assumeva maturate in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori, nonché di prestazioni di lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.La società convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'impugnazione dei contratti ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010 e contestando, nel merito, la fondatezza di tutte le domande proposte dalla ricorrente.All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava integralmente il ricorso, ritenendo infondate tanto le domande volte alla conversione del rapporto quanto le ulteriori pretese di natura retributiva.La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d'appello di Napoli. In particolare, il giudice del gravame riteneva fondata l'eccezione di decadenza con riferimento a tutti i contratti antecedenti l'ultimo, rilevando che l'impugnazione stragiudiziale era stata proposta soltanto in data 5 marzo 2015 e che, pertanto, risultavano ormai definitivamente decaduti tutti i rapporti precedenti all'ultimo contratto, stipulato per il periodo compreso tra il 21 novembre 2014 e il 31 gennaio 2015.La Corte territoriale osservava, inoltre, che l'ultimo contratto era assoggettato al regime di acausalità introdotto dal d.l. n. 34/2014, convertito nella legge n. 78/2014, con la conseguenza che risultavano prive di rilevanza le censure formulate dalla lavoratrice in ordine alla mancata indicazione delle ragioni giustificatrici dell'assunzione a termine.Venivano, infine, disattese tutte le ulteriori doglianze concernenti la dedotta prosecuzione "in nero" dell'attività lavorativa nei periodi intercorrenti tra un contratto e l'altro, la pretesa illegittimità della somministrazione e le rivendicazioni retributive avanzate dalla ricorrente. Sul punto, la Corte d'appello evidenziava come le allegazioni della lavoratrice fossero rimaste sfornite di adeguato supporto probatorio e come le risultanze istruttorie acquisite non consentissero di ritenere dimostrati né la continuità sostanziale del rapporto di lavoro né l'effettivo svolgimento delle ulteriori prestazioni lavorative rivendicate.Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, soffermandosi in primo luogo sulla questione della decadenza dall'impugnazione dei contratti di lavoro a termine in somministrazione. Richiamando il proprio orientamento, la Corte ha ricordato che, sebbene i contratti ormai colpiti da decadenza non possano più costituire autonomo fondamento di una domanda nei confronti dell'utilizzatore, essi possono comunque assumere rilievo quali antecedenti storici nell'ambito della verifica dell'eventuale abusiva reiterazione delle missioni presso il medesimo utilizzatore, secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e già recepiti dalla giurisprudenza nazionale. Tuttavia, la Corte ha rilevato che tale questione non risultava essere stata ritualmente introdotta nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, dalla sentenza impugnata non emergeva alcuna specifica deduzione concernente l'abusiva reiterazione delle missioni né risultava che tale profilo fosse stato prospettato quale autonomo motivo di appello. Da ciò l'inammissibilità della censura, non potendo il giudizio di legittimità essere utilizzato per introdurre questioni nuove o non adeguatamente coltivate nelle fasi di merito. La Corte ha inoltre ribadito un principio di particolare rilievo processuale, evidenziando come il ricorso per cassazione debba necessariamente confrontarsi con le effettive rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata. Nel caso di specie, molte delle censure formulate dalla ricorrente risultavano fondate su presupposti fattuali espressamente esclusi dalla Corte territoriale, quali la continuità sostanziale del rapporto di lavoro o la prosecuzione dell'attività lavorativa durante gli intervalli tra i diversi contratti. Non essendo state adeguatamente censurate tali statuizioni, le doglianze sono state ritenute prive di pertinenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Con riferimento al regime giuridico applicabile all'ultimo contratto, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione d'appello che aveva applicato il principio di acausalità introdotto dalla riforma del 2014. È stato infatti precisato che l'individuazione del regime normativo applicabile al contratto costituisce attività riservata al giudice e non integra né una domanda nuova né un'eccezione nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Conseguentemente, l'assenza di una specifica causale non poteva costituire elemento di illegittimità del contratto, trattandosi di fattispecie soggetta alla disciplina sopravvenuta che aveva eliminato tale requisito. La Corte ha altresì confermato la correttezza della valutazione compiuta dai giudici di merito in ordine alla legittimità delle proroghe, osservando che la disciplina applicabile demandava alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia e che, nel caso concreto, il numero delle proroghe risultava conforme ai limiti previsti dal contratto collettivo di riferimento. Infine, con riguardo alle censure concernenti la valutazione delle prove, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale istruttorio acquisito. Le doglianze fondate sulla pretesa erronea interpretazione delle deposizioni testimoniali, degli statini di presenza e delle buste paga sono state pertanto dichiarate inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame del merito della controversia riservato esclusivamente al giudice di merito. La pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento consolidato volto a delimitare rigorosamente l'ambito del giudizio di cassazione, riaffermando, da un lato, la necessità che le questioni concernenti l'abusiva reiterazione dei contratti di somministrazione siano tempestivamente e specificamente dedotte nei giudizi di merito e, dall'altro, il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni effettive della decisione impugnata, senza poter essere utilizzato per introdurre questioni nuove o per ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.

TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Ancora sui requisiti di legittimità del trasferimento del ramo di azienda "leggero"

Cass. Sez. Lav., ord. 8 giugno 2026, n. 18607 - Pres. Leone; Rel. Panariello; Ric. B.E. + altri; Controric. B. B. S.p.a.

Trasferimento di ramo d'azienda – Art. 2112 c.c. – Ramo "leggero" o dematerializzato - Know-how dei lavoratori - Autonomia funzionale – Sussiste – Permanenza dei rapporti con la cedente - Irrilevanza

In tema di trasferimento di ramo d'azienda, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., può costituire entità economica dotata di autonomia funzionale anche un ramo cosiddetto "leggero" o dematerializzato; l'autonomia funzionale del ramo non è esclusa dalla permanenza di collegamenti operativi tra cedente e cessionario, quando tali rapporti siano giustificati dall'esecuzione di un contratto di servicing, né la validità dell'operazione è inficiata dalla circostanza che due reparti del settore – aventi funzione meramente ancillare – non siano ceduti.

Nota

La Corte di cassazione torna a pronunciarsi, con la sentenza in commento, sulla legittimità del trasferimento di un ramo d'azienda c.d. leggero, ossia privo di beni materiali di rilievo.All'interno di una banca veniva ceduta una divisione che si occupava del recupero dei crediti. I lavoratori interessati dall'operazione denunciavano che essa non fosse genuina, deducendo una serie di circostanze che avrebbero dovuto portare ad escludere sia l'autonomia che la preesistenza del ramo.Il Tribunale di Milano e, poi, la Corte d'appello di Milano, rigettavano la domanda dei lavoratori. Gli stessi, pertanto, ricorrevano in cassazione. La Corte di cassazione rigetta il loro ricorso, ritenendo corretta la valutazione compiuta dai giudici di merito. Gli stessi, infatti, avevano sì valorizzato il fatto che non fossero stati ceduti gli uffici "partnership" e "gestione amministrativa" e comunque che il ramo, svolgendo attività prevalentemente a favore della banca cedente, non fosse dotato del requisito di autonomia; ma, in merito a tali elementi, la Corte di cassazione giudica sufficientemente motivata la valutazione espressa dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto irrilevante che due degli uffici del settore non fossero stati ceduti, avendo essi una funzione meramente ancillare e aveva, invece, ritenuto sussistente l'autonomia funzionale del ramo ceduto, considerando che la maggior parte dell'attività del ramo ceduto non si svolgeva a favore della cedente, ma di un soggetto terzo e che, comunque, l'attività che veniva svolta a favore della cedente anche successivamente alla cessione veniva esercitata nell'ambito di un contratto di servicing stipulato tra di esse, e fosse pertanto strumentale al corretto svolgimento del servizio affidato.

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