LAVORO SUBORDINATO
Accertamento incidentale della subordinazione ai fini della verifica della sussistenza dell'illecito amministrativo
Omessa denuncia del rapporto di lavoro – Rapporto di lavoro subordinato dissimulato – Contratto di prestazione d'opera - Collaborazione coordinata – Lavoro occasionale – Accertamento incidentale della effettiva natura rapporto – Ammissibilità
Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa per omessa denuncia di rapporti di lavoro subordinato dissimulati mediante contratti di prestazione d'opera, collaborazione coordinata o lavoro occasionale, il giudice può accertare in via incidentale la natura subordinata dei rapporti sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti, senza che ciò comporti conversione del contratto né richieda una specifica domanda dell'autorità amministrativa o del lavoratore, trattandosi di qualificazione giuridica costituente presupposto logico-giuridico dell'illecito amministrativo accertato
La vicenda ha ad oggetto l'opposizione di una società e del suo legale rappresentante a due ordinanze-ingiunzione emesse da alcune ITL per mancata denuncia di rapporti di lavoro subordinati formalmente conclusi come contratti di prestazione d'opera, di collaborazione coordinata e di lavoro occasionale. La Corte d'appello di Torino aveva confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto l'opposizione della società non ritenendo decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 (90 giorni dall'accertamento per contestare la violazione), considerata la complessità dell'accertamento ispettivo e il numero di lavoratori coinvolti. Nel merito, la Corte d'appello aveva confermato che i rapporti formalmente qualificati come prestazioni d'opera, collaborazioni coordinate e lavoro occasionale presentavano in realtà gli elementi della subordinazione e aveva inoltre rilevato la genericità dei progetti contenuti nei contratti di collaborazione, con conseguente riconduzione dei rapporti alla disciplina del lavoro subordinato. La società e il legale rappresentante proponevano ricorso in Cassazione per errore del giudice territoriale nell'aver escluso la decadenza ex art. 14 L. 689/1981 nonché nell'aver disposto la conversione dei contratti oggetto di ispezione in contratti di lavoro subordinato in assenza di alcuna domanda dell'Ispettorato. In relazione alla decadenza, la Corte di cassazione dichiara il motivo inammissibile in quanto l'apprezzamento del dies a quo è sottratto al giudizio di legittimità. In aggiunta, la Suprema Corte rileva il principio consolidato, seguito dal giudice di merito, secondo cui quando non è possibile una contestazione immediata, il termine per contestare l'infrazione decorre dal giorno in cui la pubblica amministrazione abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per verificare l'esistenza di una condotta sanzionabile. In conclusione, la Suprema Corte rileva che il giudice territoriale aveva ritenuto che la conoscenza degli elementi, e dunque la decorrenza del termine, fosse avvenuta all'esito dell'accertamento ispettivo che era consistito in 15 verbali interlocutori e l'audizione di tutti i lavoratori coinvolti, e che pertanto la decadenza non sussisteva. In relazione alle doglianze circa la conversione dei rapporti in lavoro subordinato in assenza di domanda specifica dell'ispettorato, riprendendo quanto specificato dal giudice territoriale, la Corte di Cassazione precisa che non vi è stata una conversione, per la quale è necessaria la domanda del diretto interessato, bensì un accertamento, in via incidentale, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito amministrativo oggetto delle ordinanze-ingiunzione. In tal senso, era necessario l'accertamento incidentale della natura subordinata dei rapporti, senza la conversione degli stessi, in quanto la subordinazione è il presupposto logico-giuridico dell'illecito oggetto del giudizio. Nello specifico, la Suprema Corte accerta che il giudice territoriale ha compiuto un accertamento incidentale, per il quale non è necessaria una domanda specifica di parte, sulla reale natura dei rapporti, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti, ovverosia una qualificazione giuridica sulla base delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti. Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Il differimento dell'efficacia del licenziamento e la verifica dei divieti legali di recesso
Differimento dell'efficacia del licenziamento – Ammissibilità - Autonomia negoziale del datore di lavoro – Verifica della legittimità del recesso al momento dell'efficacia – Blocco dei licenziamenti emergenziali – Licenziamento con efficacia differita successiva alla cessazione del divieto – Legittimità
In tema di licenziamento, la natura recettizia dell'atto di recesso non impedisce al datore di lavoro, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, di fissarne espressamente l'efficacia a una data successiva a quella in cui la dichiarazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del lavoratore ai sensi dell'art. 1335 c.c. In tale ipotesi, l'eventuale sussistenza di divieti legali di licenziamento deve essere verificata con riferimento alla data alla quale è stata differita l'efficacia del recesso e non a quella della sua comunicazione o ricezione.
La controversia trae origine dall'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice che, al momento della comunicazione del recesso, si trovava ancora in cassa integrazione in deroga per Covid-19.In particolare, la società aveva comunicato il licenziamento in data 5 novembre 2021, prevedendo espressamente che i relativi effetti si sarebbero prodotti soltanto a decorrere dal 16 novembre successivo, ossia dopo la cessazione del periodo di integrazione salariale, protrattosi sino al 15 novembre 2021.La lavoratrice impugnava il recesso deducendone, in via principale, la nullità, sul presupposto che il licenziamento fosse stato intimato mentre era ancora operante il divieto previsto dalla legislazione emergenziale. In via subordinata ne contestava la legittimità, sostenendo, da un lato, l'insussistenza della ragione organizzativa addotta dalla società – consistente nella prospettata esternalizzazione della gestione contabile aziendale – e, dall'altro, la violazione dell'obbligo di repêchage. Formulava, inoltre, una distinta domanda risarcitoria per la mancata applicazione di criteri di rotazione durante il periodo di integrazione salariale.Il Tribunale rigettava la domanda di nullità del licenziamento, osservando che il datore di lavoro ne aveva espressamente differito l'efficacia al 16 novembre 2021, data in cui il trattamento di integrazione salariale era ormai cessato. Riteneva, invece, il recesso illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage e, accertata la consistenza occupazionale dell'impresa al di sotto della soglia dei quindici dipendenti, dichiarava risolto il rapporto alla predetta data, condannando la società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità. Accoglieva, altresì, la domanda risarcitoria relativa alla mancata rotazione durante il periodo di integrazione salariale.La lavoratrice proponeva appello insistendo, per quanto qui rileva, sulla nullità del licenziamento.La Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado. Secondo il giudice territoriale, infatti, la natura recettizia del licenziamento non impedisce al datore di lavoro di differirne volontariamente gli effetti a un momento successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario. Nel caso concreto, dalla lettera di licenziamento emergeva chiaramente la volontà datoriale di mantenere in essere il rapporto sino al 15 novembre 2021 e di produrne l'effetto estintivo soltanto dal giorno successivo, quando la lavoratrice non si trovava più in cassa integrazione per Covid-19. Ne conseguiva l'inapplicabilità, alla data di efficacia del recesso, del divieto di licenziamento invocato dalla lavoratrice.Avverso la sentenza d'appello la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale in ordine alla validità del licenziamento rispetto al divieto di recesso previsto dalla legislazione emergenziale.Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra il momento in cui il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario e quello, eventualmente successivo, nel quale il datore di lavoro abbia espressamente stabilito che esso produca i propri effetti.Sul punto, la Cassazione ha affermato che anche rispetto ai negozi unilaterali opera il principio generale dell'autonomia negoziale, in forza del quale l'autore dell'atto può fissarne un termine iniziale di efficacia successivo alla sua formazione e, nel caso degli atti recettizi, anche al momento in cui la dichiarazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c.La natura recettizia del licenziamento, pertanto, non comporta necessariamente la coincidenza tra il momento della sua ricezione e quello della produzione dell'effetto estintivo del rapporto. Il datore di lavoro può comunicare il recesso e, contestualmente, differirne espressamente l'efficacia a una data successiva. In tale ipotesi è a quest'ultima data che occorre avere riguardo per verificare l'eventuale operatività di divieti legali di licenziamento.Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la Corte ha rilevato che il licenziamento, pur essendo stato intimato il 5 novembre 2021 ed essere pervenuto nella sfera di conoscibilità della lavoratrice il giorno successivo, era stato espressamente dichiarato efficace soltanto dal 16 novembre 2021. La volontà datoriale di differire l'effetto estintivo emergeva, peraltro, chiaramente dalla stessa lettera di recesso, nella quale il 15 novembre era indicato quale ultimo giorno del rapporto di lavoro.
Ne conseguiva che la verifica circa la sussistenza del divieto di licenziamento non dovesse essere compiuta con riferimento alla data di ricezione della comunicazione, bensì al 16 novembre 2021, momento al quale il datore aveva volontariamente differito l'efficacia del recesso. Poiché a tale data il periodo di integrazione salariale per Covid-19 era ormai cessato, la Cassazione ha escluso che il licenziamento potesse ritenersi nullo per violazione del divieto previsto dalla legislazione emergenziale.La Suprema Corte ha, inoltre, escluso che le contestazioni formulate dalla lavoratrice in ordine alla documentazione relativa alla cessazione del trattamento di integrazione salariale potessero condurre a una diversa conclusione. Al riguardo, ha ribadito che la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, essendo il relativo apprezzamento riservato al giudice di merito. Tali disposizioni possono essere utilmente invocate in cassazione soltanto nelle specifiche ipotesi in cui siano violate le regole legali sull'acquisizione o sulla valutazione della prova, e non quando si contesti semplicemente il convincimento tratto dal giudice dagli elementi ritualmente acquisiti al processo.La pronuncia chiarisce, dunque, che la natura recettizia del licenziamento attiene al momento in cui la dichiarazione datoriale entra nella sfera di conoscibilità del lavoratore, ma non impedisce al datore di differirne volontariamente la produzione degli effetti. Qualora il recesso sia espressamente destinato a divenire efficace in un momento successivo, è con riferimento a tale data che devono essere verificati gli eventuali limiti o divieti legali alla facoltà di licenziamento.Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.
CONCILIAZIONE
Nessuna responsabilità del datore di lavoro per omessa assunzione in assenza di cooperazione del lavoratore
Guardia particolare giurata - Conciliazione sindacale - Obbligo di assunzione - Condizione sospensiva - Autorizzazioni prefettizie - Richiesta congiunta - Onere di cooperazione del lavoratore - Buona fede in pendenza della condizione - Mancata predisposizione della documentazione di pertinenza del lavoratore - Mancato avveramento della condizione - Insussistenza di impedimento imputabile al datore di lavoro
In tema di obbligo di assunzione derivante da verbale di conciliazione sindacale relativo a lavoratore già adibito a mansioni di guardia particolare giurata, qualora le parti abbiano subordinato l'assunzione effettiva al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 138 T.U.L.P.S. e ne abbiano previsto la richiesta congiunta entro un termine convenuto, grava anche sul lavoratore un onere di cooperazione, da adempiere secondo buona fede ex art. 1358 c.c., mediante predisposizione e consegna della documentazione di sua pertinenza e sottoscrizione dell'istanza necessaria all'attivazione del procedimento amministrativo, non potendo operare la fictio di avveramento della condizione prevista dall'art. 1359 c.c.. Ne consegue che, in difetto di tale collaborazione e in assenza di tempestiva messa a disposizione della documentazione, non sussiste responsabilità del datore di lavoro per omessa assunzione, né diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di un lavoratore di condanna della società al risarcimento del danno per omessa assunzione.La vicenda traeva origine da un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale la società si impegnava ad assumere il lavoratore, già dipendente di un'altra società con qualifica di guardia particolare giurata, entro 365 giorni, con previsione che l'assunzione sarebbe divenuta effettiva solo dopo il rilascio delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S., da richiedersi congiuntamente dalle parti entro 270 giorni.Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il lavoratore non avesse dedotto né provato di aver richiesto congiuntamente le autorizzazioni o di aver messo in mora la società resistente. La Corte d'appello, nel confermare la decisione, rilevava che dall'accordo emergeva un onere di cooperazione a carico del lavoratore, il quale non aveva mai predisposto la documentazione di sua pertinenza né sollecitato la società ad attivarsi, e che la diffida intervenuta a sei anni dalla sottoscrizione dell'accordo non conteneva alcuna menzione delle autorizzazioni né allegava la documentazione necessaria.Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, l'errore del giudice d'appello nell'aver ritenuto che fosse onere del lavoratore attivarsi per ottenere le autorizzazioni, mentre la richiesta del decreto prefettizio di nomina poteva essere formulata esclusivamente dal datore di lavoro previa stipula del contratto.Inoltre, secondo il lavoratore, il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che l'assunzione effettiva presupponeva la preventiva stipula del contratto di lavoro ad opera del datore di lavoro e che il lavoratore poteva essere assunto anche in ruoli amministrativi, per i quali non era necessaria alcuna autorizzazione prefettizia.Infine, secondo il lavoratore il giudice d'appello non avrebbe considerato che la condotta inerte della società, onerata di attivarsi per la stipula del contratto di lavoro, configurava impedimento colpevole al verificarsi della condizione sospensiva, con conseguente fictio di avveramento ex art. 1359 c.c.La Suprema Corte ritiene che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione del combinato disposto delle clausole contrattuali, rilevando come la previsione dell'obbligo di assunzione « inderogabilmente e senza eccezione di sorta» fosse coordinata con la clausola che subordinava l'assunzione effettiva al rilascio delle autorizzazioni e che imponeva alle parti di richiederle congiuntamente.Secondo la Cassazione, « quanto all'art. 138 T.U.L.P.S., la Corte territoriale non ha affatto affermato che il lavoratore dovesse autonomamente ottenere il decreto prefettizio, ma ha correttamente individuato un onere di cooperazione in capo al lavoratore - desunto dalla clausola di richiesta congiunta - consistente nel predisporre la documentazione di sua pertinenza (autocertificazioni attestanti i requisiti di legge) necessaria per consentire alla società di presentare l'istanza alla Prefettura».Per i giudici della Suprema Corte, tale onere costituiva attuazione del dovere di buona fede in pendenza della condizione ex art. 1358 c.c., cui sono soggette anche le condizioni miste e il suo inadempimento precludeva l'avvio della procedura amministrativa.Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che « la fictio iuris di avveramento della condizione presuppone una condotta dolosa o colposa della parte che aveva interesse contrario all'avveramento e non opera in presenza di mera inattività, salvo che questa costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge».Nella specie, la società non poteva presentare da sola l'istanza alla Prefettura, essendo necessaria - per stessa previsione negoziale e per la prassi amministrativa – la cooperazione del lavoratore mediante sottoscrizione della domanda e consegna delle autocertificazioni: pertanto, secondo la Suprema Corte, il mancato avveramento della condizione « non è dunque imputabile alla condotta della società, bensì al difetto di collaborazione del lavoratore, che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice di merito, peraltro non ha mai messo a disposizione la documentazione richiesta neppure con la diffida del 2019».Da ultimo, la Cassazione rileva che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto implicito che l'assunzione sarebbe avvenuta per la qualifica di guardia particolare giurata, trattandosi della qualifica già rivestita dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro e oggetto dell'accordo sindacale che ne prevedeva l'inquadramento allo stesso livello e con le medesime mansioni e che, quindi, la deduzione della possibilità di assunzione in ruoli amministrativi sia una mera ipotesi difensiva sfornita di riscontro testuale nell'accordo.Per quanto sopra la Cassazione rigetta il ricorso, condannando il lavoratore ricorrente al pagamento delle spese di lite.
LAVORO SUBORDINATO
Riforma della sentenza che ordina la reintegra ed effetti sulle somme versate nel periodo intermedio
Lavoro subordinato – Reintegra in ottemperanza dell'ordine giudiziale – Ordine di trasferimento dei lavoratori successivamente dichiarato illegittimo – Rifiuto dei lavoratori di riprendere servizio invocando l'eccezione di inadempimento – Riforma della sentenza che ordina la reintegra – Diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla reintegra – Spetta
In ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avvenuta per ottemperare all'ordine di reintegra, il datore di lavoro risponde delle eventuali condotte illegittime tenute ai danni del dipendente, quali l'aver emanato un ordine di trasferimento illegittimo, a titolo risarcitorio, anche nel caso in cui la sentenza che ha ordinato la reintegra venga successivamente riformata.
La sentenza in oggetto torna su una questione già indagata dalla giurisprudenza (ivi compreso quella della Corte costituzionale) a più riprese: la sorte dei compensi pagati dal datore di lavoro a favore del lavoratore nel periodo successivo all'ordine di reintegra, nell'ipotesi in cui tale ordine sia stato poi revocato nei successivi gradi di giudizio. Le peculiarità della vicenda portano, tuttavia, ad un esito opposto a quello a cui erano pervenute le decisioni precedenti. Nello specifico, nel caso di specie, a seguito dell'accoglimento, in primo grado, della domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo e della conseguente emissione dell'ordine di reintegrazione dei lavoratori, la società datrice di lavoro procedeva alla ricostituzione del rapporto di lavoro e disponeva il trasferimento dei dipendenti presso diversa sede. I lavoratori, tuttavia, eccepivano l'illegittimità del trasferimento e, conseguentemente, rifiutavano di svolgere la propria attività lavorativa. Nel frattempo, la società impugnava la sentenza che aveva disposto la reintegra dei lavoratori, chiedendone la riforma; la Corte d'appello di Roma, accogliendo l'appello, dichiarava la legittimità del licenziamento, revocava l'ordine di reintegra e condannava i lavoratori a restituire le somme percepite per il periodo intermedio. I lavoratori ricorrevano pertanto in Cassazione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'annullamento della sentenza di reintegra comportasse automaticamente la caducazione di ogni effetto risarcitorio. L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, di cui dà atto anche la Corte di cassazione nella sentenza in commento, è quello per cui le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento e ordinato la reintegra, nel caso in cui il rapporto sia stato ricostituito "di diritto", ma non "di fatto", nell'ipotesi in cui, in altri termini, il datore di lavoro abbia esonerato il lavoratore dal rendere la prestazione lavorativa, costituiscono non già retribuzione, ma risarcimento del danno. Ciò determina che, qualora la sentenza che ordina la reintegra venga riformata, il datore di lavoro ha il diritto di ripetere le somme versate in esecuzione della sentenza ormai riformata, rimaste prive di titolo. L'ipotesi decisa con la sentenza, invece, risulta differente, poiché nel caso di specie era stato accertato che il datore di lavoro avesse, in realtà, ricostituito anche "di fatto" il rapporto di lavoro, esercitando poteri tipicamente datoriali: nello specifico, il potere di disporre il trasferimento dei lavoratori e di emettere contestazioni disciplinari a seguito del rifiuto, di questi, allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il mancato svolgimento della prestazione lavorativa, in tal caso, non dipendeva quindi da una scelta del datore di lavoro, ma risultava essere una risposta all'illegittimo comportamento di questi.Il principio che pertanto esprime la Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso dei lavoratori, è quello per cui anche la riforma della sentenza di reintegra «non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato». La Corte, pertanto, accoglie il ricorso dei lavoratori, affermando che la riforma della sentenza che ordina la reintegra non comporta automaticamente l'obbligo di restituire le somme ricevute per il periodo intermedio, ma che detto effetto espansivo trova esplicazione solo quando il rapporto non sia stato ricostituito di fatto.


