LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Sentenza di reintegrazione, effetti del giudicato sulle retribuzioni arretrate

Cass. Sez. Lav., ord. 18 giugno 2026, n. 20604 - Pres. Leone; Rel. Calafiore; Ric. S. D. M.; Intimata A. e T. M. S.r.l.

Licenziamento illegittimo - Reintegrazione nel posto di lavoro - Condanna al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione - Importo non determinato o determinabile - Condanna generica - Sentenza di reintegra - Azione esecutiva e giudicato formatosi sul relativo procedimento

In tema di licenziamento illegittimo con reintegrazione nel posto di lavoro, la sentenza che dichiara dovute le mensilità di retribuzione per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra costituisce condanna generica, con necessità di un separato giudizio di liquidazione, soltanto quando l'importo non sia determinato o determinabile mediante mero calcolo aritmetico; ove il lavoratore abbia invece azionato direttamente la sentenza di reintegra quale titolo esecutivo in sede di espropriazione forzata, il giudicato formatosi sul relativo procedimento preclude la rimessione in discussione, in un autonomo giudizio di cognizione, delle pretese risarcitorie riferibili al periodo anteriore alla ripresa del servizio. In caso di applicazione della tutela reale, la prescrizione quinquennale del credito contributivo verso l'ente previdenziale decorre solo dall'ordine di reintegrazione e si converte, con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Nota

La vicenda trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel luglio 1998 da una Società siderurgica a un proprio dipendente, dichiarato illegittimo dalla Corte d'appello di Bari con sentenza del febbraio 2007, passata in giudicato, che aveva disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento all'effettiva reintegra. Ripreso servizio nel marzo 2007, il lavoratore aveva agito in via esecutiva per il pagamento dell'indennità risarcitoria, ottenendo l'assegnazione della somma non contestata dalla Società.Con separato giudizio, instaurato nel gennaio 2014, il lavoratore ha chiesto il pagamento di ulteriori voci retributive maturate sia nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, sia in quello successivo alla ripresa del servizio oltre al risarcimento del danno da omesso e prescritto versamento dei contributi previdenziali. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha riconosciuto soltanto l'indennità di presenza e il relativo compenso suppletivo maturati dall'aprile 2007, qualificandoli quale uso aziendale generalizzato, mentre ha dichiarato precluse dal giudicato formatosi sulla sentenza di reintegrazione tutte le pretese riferite al periodo anteriore al marzo 2007.Investita del ricorso del lavoratore, la Cassazione ha ribadito che la sentenza dichiarativa del diritto alle mensilità di retribuzione per il periodo tra licenziamento e reintegra, liquidate secondo i criteri dell'art. 2121 c.c., costituisce condanna generica, con conseguente necessità di un separato giudizio per la liquidazione del quantum, soltanto quando l'importo non sia determinato o determinabile mediante mero calcolo aritmetico. Nel caso di specie tale principio non ha però trovato applicazione, avendo il lavoratore scelto di azionare direttamente la sentenza di reintegra quale titolo esecutivo e ottenuto, in sede di espropriazione forzata, l'assegnazione della somma non contestata: è stato dunque lo stesso creditore, mediante l'intimazione del precetto, a delimitare il perimetro delle pretese risarcitorie azionate, con la conseguenza che le ulteriori voci fatte valere nel separato giudizio di cognizione, per il periodo anteriore alla reintegra, restano precluse dal giudicato formatosi sul procedimento esecutivo.Quanto al danno previdenziale, la Corte ha confermato che, in caso di applicazione della tutela reale, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione costituisce un'ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo istituto previdenziale, che non richiede né la partecipazione di quest'ultimo al giudizio né una specifica domanda del lavoratore, trattandosi di obbligazioni di natura pubblicistica. Ne discende che la prescrizione quinquennale del credito contributivo decorre solo dall'ordine di reintegrazione e si converte, con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.: il danno lamentato dal ricorrente, fondato su una prescrizione dei contributi maturata anteriormente alla reintegrazione, risultava pertanto privo, in radice, del proprio presupposto.La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.

ORARIO DI LAVORO

La prova del lavoro straordinario tra specificità dei capitoli testimoniali e limiti dei poteri istruttori d'ufficio

Cass. Sez. Lav., 18 giugno 2026, n. 20700 - Pres. Pagetta; Rel. Calafiore; Ric. S.A.; Int. B.M.

Lavoro straordinario - Effettivo svolgimento della prestazione eccedente l'orario - Onere della prova del lavoratore - Sussistenza - Prova testimoniale - Capitoli volti alla conferma di prospetti riepilogativi delle ore lavorate - Inammissibilità - Poteri istruttori officiosi del giudice – Limiti

In materia di compenso per lavoro straordinario, grava sul lavoratore l'onere di provare rigorosamente non solo l'effettivo svolgimento della prestazione eccedente l'orario ordinario, ma anche la sua concreta entità quantitativa. Sono pertanto inammissibili i capitoli di prova testimoniale che si limitino a richiedere al teste la conferma di prospetti riepilogativi contenenti il numero delle ore asseritamente lavorate e le differenze retributive rivendicate, poiché formulati in termini generici e valutativi e non diretti all'accertamento di specifici fatti storici. Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. non integra violazione di legge qualora difetti una concreta base probatoria già emergente dagli atti, idonea a colmare il deficit dimostrativo relativo a fatti ritualmente allegati e decisivi per il giudizio.

Nota

La controversia trae origine dall'opposizione a precetto proposta dalla società datrice di lavoro avverso l'intimazione di pagamento notificata da un proprio dipendente sulla base di un verbale di diffida accertativa adottato dagli organi ispettivi, con il quale erano state accertate differenze retributive derivanti dall'infedele registrazione dell'orario di lavoro e dal conseguente mancato riconoscimento di prestazioni straordinarie.Nel corso del giudizio di opposizione, il lavoratore proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in sede amministrativa mediante la diffida accertativa.Il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dalla società confermando la fondatezza del credito risultante dal verbale ispettivo e condannando la datrice di lavoro al relativo pagamento. Il giudice di prime cure rigettava, invece, la domanda riconvenzionale del lavoratore, ritenendo non dimostrata l'esistenza di ulteriori crediti oltre quelli già accertati dagli organi di vigilanza.La decisione veniva integralmente riformata dalla Corte d'appello, la quale accoglieva il gravame proposto dalla società e, per l'effetto, dichiarava l'insussistenza del credito azionato dal lavoratore. In particolare, il giudice del gravame evidenziava come il verbale di diffida accertativa, pur potendo acquisire efficacia di titolo esecutivo in assenza di opposizione amministrativa, non fosse idoneo a determinare un accertamento definitivo e incontrovertibile dei fatti posti a suo fondamento, né valeva ad esonerare il lavoratore dall'onere di provare in giudizio i fatti costitutivi del diritto fatto valere.Muovendo da tale premessa, la Corte territoriale riteneva che le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio fossero insufficienti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario rivendicate dal dipendente, con conseguente esclusione della sussistenza del credito azionato.Avverso la sentenza d'appello il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi di impugnazione.La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso soffermandosi anzitutto sui requisiti di ammissibilità della prova testimoniale in materia di lavoro straordinario. Richiamando un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che il lavoratore che agisca per il pagamento di compensi per lavoro straordinario è gravato dall'onere di dimostrare rigorosamente non solo l'effettivo svolgimento della prestazione eccedente l'orario ordinario, ma anche la sua concreta entità quantitativa.Muovendo da tale premessa, i giudici di legittimità hanno ritenuto immune da censure la valutazione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibili i capitoli di prova articolati dal lavoratore. Tali capitoli, infatti, non erano diretti a far accertare specifici fatti storici, ma si limitavano a richiedere ai testimoni la conferma di un prospetto riepilogativo contenente il numero delle ore asseritamente lavorate, quelle risultanti dalle buste paga e le conseguenti differenze retributive rivendicate. Secondo la Cassazione, una simile formulazione presenta carattere generico e valutativo, poiché demanda al teste un'attività ricostruttiva e comparativa incompatibile con la funzione propria della prova testimoniale.La Corte ha altresì escluso che il giudice d'appello fosse tenuto ad attivare i poteri istruttori officiosi previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c. Al riguardo, è stato ribadito che tali poteri hanno natura discrezionale e che il loro mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che emerga dagli atti una concreta "pista probatoria" idonea a colmare un deficit dimostrativo relativo a fatti ritualmente allegati e decisivi ai fini del giudizio.Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato come tale presupposto non ricorresse. La genericità dei capitoli di prova e l'assenza di elementi istruttori già acquisiti idonei a fungere da base per un'integrazione officiosa impedivano infatti di configurare un obbligo del giudice di supplire alle carenze probatorie della parte. Diversamente opinando, si finirebbe per alterare il riparto degli oneri processuali e sostituire l'attività istruttoria del giudice a quella che compete alle parti.La pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento consolidato che, pur valorizzando la funzione pubblicistica del processo del lavoro e l'ampiezza dei poteri istruttori del giudice, ribadisce come tali strumenti non possano essere utilizzati per sopperire all'omessa o inadeguata allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda. In particolare, viene riaffermato il principio secondo cui la prova del lavoro straordinario deve essere sorretta da allegazioni specifiche e da capitoli testimoniali idonei a consentire l'acquisizione di fatti storici puntualmente individuati, non essendo sufficiente il richiamo a prospetti riepilogativi o a valutazioni formulate dalla stessa parte.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Lettera di licenziamento, contestazione del lavoratore tramite querela di falso

Cass. Sez. Lav., ord. 31 maggio 2026, n. 17089 - Pres. Pagetta; Rel. Caso; Ric. La.Al.

Licenziamento impugnato perchè orale - Produzione in giudizio della lettera di licenziamento da parte del datore - Contestazione del documento da parte del lavoratore per assenza di consapevolezza circa il contenuto - Necessaria la querela di falso

Qualora il lavoratore impugni il recesso datoriale deducendo l'esistenza di un licenziamento orale e il datore di lavoro produca in giudizio una lettera di licenziamento recante la sottoscrizione del dipendente per ricevuta, l'affermazione del lavoratore di avere firmato il documento senza conoscerne il contenuto e senza essere stato informato che si trattava della comunicazione di licenziamento non integra un mero disconoscimento della scrittura privata, ma una contestazione relativa alla formazione e alla veridicità del documento, che richiede la proposizione della querela di falso.

Nota

La sentenza in commento definisce un contenzioso avente ad oggetto un licenziamento impugnato dal lavoratore sul presupposto che fosse stato intimato in forma orale.La datrice di lavoro, difendendosi in giudizio, contestava la ricostruzione dei fatti proposta dal lavoratore, producendo in giudizio la lettera di licenziamento sottoscritta per ricevuta dallo stesso. A fronte di tale produzione documentale, il ricorrente sosteneva che si trattasse di un documento che, presumibilmente, era stato inserito tra quelli che il datore di lavoro gli aveva chiesto di firmare successivamente al licenziamento, senza consentirgli, però, di prendere visione del contenuto.Il Tribunale di Salerno accoglieva quindi la domanda del lavoratore, condannando la società alla reintegra dello stesso, ritenendo che, a fronte delle sue difese, la datrice di lavoro avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione. La Corte d'appello di Salerno, invece, all'opposto, decidendo sull'appello della società, riformava la sentenza di primo grado, affermando che il lavoratore avrebbe dovuto proporre querela di falso e che, stante la mancata proposizione, doveva essere riconosciuta alla lettera di licenziamento piena efficacia probatoria. Contro tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso alla Corte di cassazione. La Corte, nel rigettare il ricorso, aderisce alla motivazione offerta dalla Corte d'appello, confermando che il lavoratore avrebbe dovuto proporre querela di falso, tanto più che la società era riuscita a dimostrare l'esistenza del licenziamento sulla base di alcuni elementi, tra i quali l'assenza di un atto di formale messa a disposizione da parte del lavoratore, successivo al licenziamento orale, e la necessità di un atto scritto al fine dell'inoltro delle comunicazioni amministrative (Unilav) inerenti la cessazione del rapporto di lavoro.

DISTACCO

Il lavoratore distaccato può essere collocato in CIGS

Cass. Sez. Lav., ord. 4 giugno 2026, n. 17966 - Pres. Garri; Rel. Sarracino; Ric. I.N.P.S.; Controric. G.C.

Distacco del lavoratore – Mutamento della titolarità degli obblighi retributivi e contributivi – Esclusione – Collocazione in CIGS del lavoratore distaccato – Ammissibilità – Mancata adibizione del lavoratore distaccato all'unità produttiva interessata dalla sospensione – Irrilevanza – Diritto del lavoratore distaccato all'accredito della contribuzione figurativa CIGS - Sussistenza

Il distacco, che integra un atto organizzativo del datore di lavoro distaccante in funzione di uno specifico interesse datoriale, determina una mera modifica – a carattere non definitivo - delle modalità di esecuzione della prestazione, che non incidono sulla titolarità del rapporto e degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione; ne deriva che il distaccante può collocare in CIGS anche il lavoratore distaccato, ancorché lo stesso non sia addetto all'unità produttiva interessata dalla sospensione al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale.

Nota

La Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento con cui l'INPS aveva disposto la revoca della prestazione pensionistica nei confronti di una lavoratrice per mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per accedere alla prestazione.Con il provvedimento di revoca della prestazione pensionistica l'INPS, in autotutela, aveva provveduto ad annullare la contribuzione figurativa CIGS – prevista dalla legge in favore del personale dell'editoria nei casi di crisi aziendale – in quanto, nel periodo in cui la contribuzione figurativa era stata computata, la lavoratrice non era impiegata presso l'unità produttiva della datrice di lavoro interessata dalla sospensione, ma lavorava in distacco presso un'altra società.L'Ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo che, secondo la disciplina normativa oggetto di causa, il riconoscimento della contribuzione figurativa presupponeva che la lavoratrice fosse stata regolarmente ammessa alla CIGS, circostanza che doveva escludersi con riferimento alla lavoratrice che, essendo in distacco nel momento in cui il datore di lavoro aveva presentato domanda di integrazione salariale, non rientrava nella platea dei lavoratori per i quali il beneficio veniva richiesto.La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS, rilevando che il distacco realizza uno specifico interesse datoriale e pertanto integra un atto organizzativo del datore di lavoro che lo dispone, così determinando una mera modifica – a carattere non definitivo - delle modalità di esecuzione della prestazione; il distaccante resta titolare del rapporto e degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione, di talché, ove non ricorrano finalità fraudolente, il datore di lavoro distaccante, anche durante il distacco, è legittimato, nell'esercizio dei poteri di gestione del rapporto, a collocare il lavoratore in CIGS, restando irrilevante che al momento della presentazione della domanda di integrazione salariale la prestazione lavorativa sia svolta presso il distaccatario.Secondo la Corte, negare al datore di lavoro la facoltà di collocare in CIGS i lavoratori distaccati determinerebbe, per converso, un'irragionevole frattura fra la titolarità del rapporto e gli strumenti di gestione della crisi d'impresa, impedendo al distaccante di utilizzare un ammortizzatore sociale rispetto a lavoratori che, in ragione del permanere dei corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, continuano a gravare economicamente sull'impresa.

TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Cessione di ramo d'azienda, autonomia funzionale del ramo e limiti al trasferimento del personale

Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2026, n. 21746 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. IGT Lottery S.p.A.; Controric. B. T., G. G., F. M. J. e L. V. R. S.p.A.

Trasferimento di ramo d'azienda - Lavoratori dotati di uno specifico know-how - Permanenza in capo al cedente dei beni materiali e immateriali indispensabili, delle infrastrutture tecnologiche, delle funzioni amministrative e dei servizi essenziali - Autonomia funzionale del ramo ceduto - Insussistenza - Cessione dei contratti di lavoro ex art. 2112 c.c. - Nullità - Prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze del cedente - Sussiste

Nel caso in cui venga trasferito un ramo aziendale composto da lavoratori in possesso di uno specifico know-how, mentre le infrastrutture tecnologiche, le funzioni amministrative e i servizi essenziali rimangano in capo alla cedente e vengano successivamente messi a disposizione della cessionaria mediante appositi contratti di service, deve escludersi la configurabilità di un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., poiché l'autonomia funzionale costituisce requisito costitutivo della fattispecie e richiede che l'entità economica ceduta, già preesistente al trasferimento, sia dotata della capacità di perseguire autonomamente uno scopo produttivo con propri mezzi organizzativi e funzionali, senza necessitare di integrazioni rilevanti da parte del cedente o del cessionario; in tale ipotesi la cessione dei contratti di lavoro è nulla e i rapporti proseguono alle dipendenze del datore di lavoro originario.

Nota

La fattispecie trae origine dal trasferimento di un ramo d'azienda che comprendeva lavoratori dotati di uno specifico know-how. I lavoratori contestavano la validità della cessione dei loro contratti di lavoro, sostenendo che il ramo trasferito non fosse dotato di effettiva autonomia funzionale. In particolare, deducevano che, nonostante il passaggio del personale, erano rimasti in capo alla società cedente i principali beni, servizi necessari allo svolgimento dell'attività, quali l'infrastruttura tecnologica, i servizi informatici, amministrativi, legali, logistici e di gestione del personale. Il giudice di primo grado rigettava le domande dei lavoratori, ritenendo legittima la cessione dei contratti di lavoro nell'ambito del trasferimento del ramo d'azienda e riconducendo l'operazione alla fattispecie prevista dall'art. 2112 c.c. La Corte d'appello di Roma, invece, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'impugnazione dei lavoratori dichiarando la nullità della cessione dei contratti di lavoro ed accertando la prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cedente. Secondo la Corte d'appello, il trasferimento aveva riguardato essenzialmente il personale, mentre erano rimasti presso la cedente i beni strumentali e i servizi indispensabili per l'esercizio dell'attività, con conseguente assenza di una struttura produttiva autonoma e preesistente. Avverso tale decisione la cedente proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 416 c.p.c., 2697 c.c. e 2112 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente sosteneva di avere provato l'autonomia funzionale del ramo ceduto, composto da beni materiali e immateriali e da lavoratori dotati di specifico know-how, e invocava la configurabilità di un trasferimento d'azienda "dematerializzato", fondato principalmente sull'organizzazione del personale specializzato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello e ribadendo che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda ceduto deve essere dotato di autonomia funzionale già al momento del trasferimento. Tale autonomia consiste nella capacità del ramo di perseguire uno scopo produttivo con mezzi propri, senza significative integrazioni da parte del cedente o del cessionario. Il requisito dell'autonomia funzionale deve essere letto congiuntamente a quello della preesistenza del ramo rispetto alla cessione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Non è quindi sufficiente il mero trasferimento di un gruppo di lavoratori, seppure qualificati e dotati di specifiche competenze, qualora manchino i beni e i servizi essenziali per lo svolgimento autonomo dell'attività. La Cassazione ha inoltre precisato che grava su chi intende avvalersi degli effetti dell'art. 2112 c.c. l'onere di provare la sussistenza dei requisiti del trasferimento di ramo d'azienda, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto al principio generale secondo cui la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto. Infine, la Cassazione ha escluso che le doglianze della ricorrente potessero integrare una violazione di legge o un omesso esame di fatto decisivo, poiché esse miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito. Pertanto, è stata confermata la nullità della cessione dei contratti di lavoro e la prosecuzione dei rapporti alle dipendenze della società cedente.

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