LAVORO A TERMINE
Contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato: la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche in costanza di rapporto
Pubblico impiego privatizzato - Contratti formalmente autonomi - Accertamento della natura subordinata - Rapporti a termine - Crediti retributivi - Prescrizione quinquennale - Decorrenza in costanza di rapporto - Sussistenza - Metus - Esclusione
Nel pubblico impiego privatizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per quelli che sorgono nel corso del rapporto, dal momento della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, da tale data, non essendo configurabile un metus del lavoratore nei confronti della pubblica amministrazione. Il principio opera anche in caso di contratti formalmente autonomi, successivamente qualificati come subordinati, nonché di reiterazione di rapporti temporanei, poiché l'assenza di una prospettiva giuridicamente tutelata di stabilizzazione esclude il differimento del dies a quo. Il timore del mancato rinnovo integra, infatti, una mera aspettativa di fatto, priva di rilevanza ai fini della prescrizione.
Nel caso di specie una lavoratrice agiva in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità del termine apposto a una serie di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione a progetto, reiterati per oltre sei anni, nonché la natura subordinata del rapporto concretamente intercorso tra la medesima e l'istituto pubblico per cui aveva reso la prestazione in virtù dei predetti contratti.Il Tribunale rigettava il ricorso, mentre la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, accertava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato unitario sin dall'origine, condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del TFR, oltre che alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. La Corte territoriale disattendeva, in particolare, l'eccezione di prescrizione parziale dei crediti sollevata dall'ente, ritenendo applicabili alla fattispecie i principi elaborati dalla Giurisprudenza con riferimento ai rapporti di lavoro privato.L'Istituto proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sostenendo che dovessero considerarsi prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio precedente il primo atto interruttivo della prescrizione.A fronte di tale censura, la Suprema Corte ha accolto il ricorso.Anzitutto, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite n. 36197 del 2023, la Cassazione ha ribadito che, nel pubblico impiego privatizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, ossia dal momento in cui ciascun credito sorge, non essendo configurabile un metus del lavoratore nei confronti della pubblica amministrazione analogo a quello tradizionalmente considerato nel lavoro privato. L'azione del datore pubblico, vincolata ai principi di imparzialità e buon andamento e sottoposta a stringenti parametri legali e contrattuali, non consente, infatti, di ravvisare una condizione psicologica di soggezione meritevole del differimento della prescrizione. Tale principio, peraltro, opera anche qualora il rapporto sia stato formalmente qualificato come autonomo e la sua natura subordinata venga accertata soltanto in giudizio. Secondo la Cassazione, inoltre, nella fattispecie resterebbe comunque esclusa la sussistenza di un metus, tenuto conto che, trattandosi di rapporti di lavoro a termine, il mancato rinnovo potrebbe semmai suscitare una mera aspettativa. In ogni caso, l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 esclude che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, una prospettiva di stabilizzazione giuridicamente tutelata. Ne consegue che i crediti sorti oltre il quinquennio anteriore al primo atto interruttivo, in fattispecie di tal sorta, devono ritenersi prescritti.
DIRIGENTI
Licenziamento del dirigente: prima della reintegrazione va accertata la natura del rapporto
Licenziamento disciplinare - Accertamento della qualifica dirigenziale eccepita dal datore di lavoro - Inapplicabilità della tutela reintegratoria
La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non si applica, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, ai dirigenti convenzionali, siano essi apicali, medi o minori, ad eccezione dei c.d. pseudo-dirigenti. Per il recesso dal rapporto dirigenziale rileva la nozione contrattuale di giustificatezza, che non si identifica con la giusta causa né con il giustificato motivo, e opera la tutela contrattuale in luogo di quella legale, salve le ipotesi di nullità per le quali l'art. 18, comma 1, St. lav., come riformulato dalla legge n. 92/2012, estende anche al dirigente la tutela reintegratoria. Ne consegue che, ove il datore di lavoro abbia eccepito la natura dirigenziale del rapporto, il giudice di merito è tenuto a verificare preliminarmente se i compiti concretamente svolti dal lavoratore siano riconducibili alla categoria della dirigenza privata, al fine di individuare la corretta regola di giudizio sia quanto ai presupposti giustificativi del recesso sia quanto alle conseguenze sanzionatorie, e non può applicare la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, St. lav. senza aver verificato i presupposti di operatività di tale disciplina.
La pronuncia ha ad oggetto il licenziamento disciplinare intimato da una struttura sanitaria privata a una dottoressa specialista in fisiatria, medico responsabile del reparto di riabilitazione neurologica e neuromotoria della clinica. Gli addebiti riguardavano l'asserita inappropriatezza di alcuni ricoveri in day hospital riabilitativo. La Corte d'appello di Catania, in sede di reclamo ex lege n. 92/2012 e riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento e condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. lav. La corte territoriale aveva infatti ritenuto, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che le condotte contestate fossero pienamente rispettose del Piano regionale della riabilitazione e, dunque, non integrassero alcun inadempimento.La società ricorreva in Cassazione lamentando, tra l'altro, che la corte territoriale non avesse tenuto conto della natura dirigenziale del rapporto, con conseguente inapplicabilità dei parametri ordinari del licenziamento disciplinare e, in particolare, della tutela reintegratoria. La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, la disciplina limitativa dei licenziamenti non si applica ai dirigenti convenzionali, siano essi apicali, medi o minori, ad eccezione dei c.d. pseudo-dirigenti. Per il dirigente rileva la nozione contrattuale di giustificatezza, fondata sul rapporto fiduciario e suscettibile di essere lesa anche da una mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante; il licenziamento non deve pertanto costituire extrema ratio, ma può conseguire a ogni infrazione che incrini l'affidabilità del dirigente. Tale impianto si riflette anche sul piano sanzionatorio: al dirigente si applica la tutela contrattuale in luogo di quella legale, e la legge n. 92/2012 si è limitata a estendergli la tutela reintegratoria nelle sole ipotesi di nullità previste dal comma 1 dell'art. 18 St. lav.Nel caso di specie, osserva la Corte, la questione della natura dirigenziale del rapporto era stata sottoposta al contraddittorio dalla società, ma il giudice del reclamo non aveva indagato se i compiti concretamente svolti dalla dottoressa fossero riconducibili alla dirigenza privata. Così facendo, la corte territoriale aveva applicato la tutela di cui all'art. 18, comma 4, St. lav. senza verificarne i presupposti di operatività. La pronuncia conferma quindi che l'accertamento della qualifica costituisce una questione preliminare, dalla quale dipende la regola di giudizio applicabile sia alla valutazione della legittimità del recesso sia alle conseguenze sanzionatorie.Tenuto conto di quanto sopra, la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo suindicato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà preliminarmente accertare la natura dirigenziale o meno del rapporto e provvedere anche sulle spese.
PROFESSIONISTI
Anche la prestazione resa da un professionista iscritto ad un albo può integrare un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale
Professionista iscritto ad un albo - Natura subordinata del rapporto - Ammissibilità - Indici della subordinazione - Applicabilità
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, anche la prestazione resa da un professionista iscritto ad albo può integrare lavoro subordinato di natura dirigenziale quando, al di là del contratto formalmente qualificato come consulenza autonoma, risulti accertato lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, l'esercizio di funzioni direttive, il coordinamento di uffici e risorse, l'assenza di rischio imprenditoriale e il raccordo funzionale con l'amministratore e con gli obiettivi dell'impresa. Il rapporto dirigenziale prevede una subordinazione c.d. attenuata che non è esclusa dall'elevata autonomia professionale né dalla qualificazione negoziale adottata dalle parti.
Un dottore commercialista conveniva in giudizio la società per la quale aveva prestato la propria attività dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2013, deducendo di aver intrattenuto con la stessa un rapporto formalmente qualificato come consulenza professionale, ma in realtà svolto con modalità proprie del lavoro subordinato, con funzioni di direzione dell'area amministrativa e finanziaria.Il professionista evidenziava che, pur in presenza di un contratto di consulenza stipulato per la durata di un anno, il rapporto si era protratto in modo continuativo ed esclusivo, con stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, assunzione di responsabilità gestionali e coordinamento di uffici e risorse, nonché con costante riferimento all'amministratore unico. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della natura subordinata del rapporto, con inquadramento dirigenziale, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR e di ulteriori emolumenti, nonché al risarcimento conseguente all'asserita illegittimità del recesso.La società contestava integralmente le domande, deducendo la natura autonoma del rapporto in ragione del titolo contrattuale, della qualificazione professionale del dottore commercialista, delle modalità di remunerazione mediante fatturazione e dell'assenza di vincoli di subordinazione; in subordine, negava comunque la configurabilità di una posizione dirigenziale.Il Tribunale di Roma accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale nel periodo dedotto e condannava la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR, rigettando le ulteriori domande.La società proponeva appello principale e il lavoratore appello incidentale; la Corte d'appello di Roma respingeva entrambi i gravami, confermando la qualificazione del rapporto e le statuizioni economiche conseguenti.Su ricorso per cassazione di entrambe le parti, la Suprema Corte accoglieva, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale della società, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame, rilevando carenza motivazionale in ordine alla valutazione del nomen iuris attribuito al rapporto.Ciò in quanto i giudici di merito avevano valorizzato principalmente gli elementi di eterodirezione emersi durante l'esecuzione, senza spiegare adeguatamente perché dovesse essere superata la qualificazione professionale espressamente prescelta dalle parti, tanto più in presenza di un soggetto professionalmente qualificato e assistito da autonomia negoziale.Riassunto il giudizio, in sede di rinvio la Corte territoriale confermava nuovamente la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, valorizzando le modalità concrete di svolgimento della prestazione, la continuità dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'assoggettamento – sia pure attenuato – al potere direttivo e la mancanza di rischio d'impresa, ritenuti prevalenti rispetto allaqualificazione formale.Avverso tale ultima pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in primo luogo che la Corte territoriale avesse sostanzialmente omesso di attribuire il dovuto rilievo al nomen iuris scelto dalle parti e alla loro volontà negoziale, nonostante la posizione paritaria e l'elevata qualificazione professionale del lavoratore.Sul punto, la Suprema Corte rileva che alla Corte d'appello era stato richiesto di verificare rigorosamente se il contenuto del contratto si fosse tradotto in un comportamento coerente delle parti nel corso del rapporto e che tale verifica era stata compiuta; la Corte territoriale, infatti, aveva esaminato il contratto, che configurava una consulenza professionale autonoma, limitata a specifici interventi e da svolgersi con piena autonomia organizzativa, ma aveva successivamente confrontato tale assetto con le risultanze istruttorie, dalle quali era emerso uno scostamento netto tra il programma negoziale e le concrete modalità di svolgimento della prestazione.La Cassazione richiama, inoltre, il principio, già da essa affermato, secondo cui, « in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente».La società contesta, altresì, la qualificazione del rapporto come subordinato, sostenendo che fossero stati utilizzati parametri giuridicamente non rilevanti o comunque non esclusivamente riconducibili alla subordinazione nonché lamenta l'omessa valutazione dei presupposti per qualificare il rapporto come autonomo oppure come collaborazione coordinata e continuativa svolta da un lavoratore autonomo iscritto ad un albo professionale.La Cassazione ribadisce che « ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata».Avendo la Corte territoriale correttamente applicato tale regola di giudizio, la Suprema Corte ritiene che le censure della società finiscano, in sostanza per sollecitare una nuova valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.Da ultimo, relativamente alla contestazione della società secondo cui la Corte territoriale ha erroneamente equiparato il periodo coperto dall'originario contratto annuale di consulenza, concluso nel gennaio 2004, al periodo successivo alla sua scadenza, la Cassazione ritiene che la Corte territoriale aveva espressamente considerato il problema, osservando che, ai fini della qualificazione del contratto e del rilievo da attribuire al nomen iuris, il collegamento tra la scrittura iniziale e il comportamento successivamente tenuto dalle parti non avrebbe comunque potuto operare oltre la scadenza del contratto, venuti meno i suoi effetti.In merito alla contestazione del riconoscimento della qualifica dirigenziale in assenza, a giudizio della società, dei relativi presupposti sostanziali e organizzativi, la Suprema Corte ha valorizzato gli elementi accertati in appello, ritenendo che la capacità di rappresentare e impegnare la società nei confronti dei terzi, unitamente alla direzione autonoma di un settore essenziale dell'impresa, costituiva il tratto distintivo rispetto alla figura del quadro, idoneo invece a integrare gli estremi della qualifica dirigenziale.Per quanto sopra la Cassazione rigetta il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
PUBBLICO IMPIEGO
Decorrenza della prescrizione nel pubblico impiego contrattualizzato
Pubblico impiego contrattualizzato - Contratti di lavoro formalmente autonomi - Successivo accertamento della subordinazione - Decorrenza della prescrizione dei singoli crediti retributivi, in costanza di rapporto, dalla rispettiva maturazione
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ove un medico abbia prestato attività in favore di un'azienda sanitaria mediante plurimi contratti formalmente autonomi reiterati nel tempo, poi giudizialmente riqualificati come rapporti di lavoro subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto dalla maturazione dei singoli crediti, non essendo configurabile, neppure in presenza di reiterazione negoziale, un metus giuridicamente rilevante circa la prosecuzione del rapporto, né potendo rilevare, ai fini del differimento della prescrizione, la successiva declaratoria giudiziale della natura subordinata del rapporto.
La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava l'accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alla reale natura del rapporto intercorso tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e la lavoratrice, qualificato come rapporto di lavoro subordinato, ma dichiarava prescritti i crediti maturati nei cinque anni precedenti.La Corte territoriale riteneva, infatti, che nel pubblico impiego contrattualizzato, anche nell'ipotesi in cui il rapporto sia stato formalmente instaurato come autonomo e successivamente riqualificato in termini di subordinazione, non sussista in capo al lavoratore alcuna aspettativa di stabilità dell'impiego. Da ciò consegue l'assenza di un metus connesso al timore della cessazione del rapporto e, pertanto, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi anche in costanza di rapporto.Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione.Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 36 Cost., sostenendo che, nel caso di specie, la prescrizione avrebbe dovuto rimanere sospesa per tutta la durata del rapporto. A fondamento della censura deduceva che le ASL sarebbero qualificate dalla legge come enti pubblici economici operanti secondo regole di diritto privato.La Suprema Corte rigetta il motivo, richiamando il proprio orientamento (sul punto, Cass. n. 35676/2021, nonché Cass. nn. 1701/2023, 20696/2022 e 24389/2022) secondo cui, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, qualora un rapporto formalmente qualificato come autonomo venga successivamente accertato come subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche durante lo svolgimento del rapporto, e ciò in quanto il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa alla stabilità dell'impiego e, conseguentemente, non è configurabile un metus relativo alla mancata prosecuzione del rapporto suscettibile di tutela. Tale impostazione è stata, inoltre, confermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36197/2023, la quale ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre, tanto nei rapporti a tempo indeterminato quanto in quelli a tempo determinato, nonché nell'ipotesi di successione di più contratti a termine, dal momento in cui ciascun credito viene ad esistenza; per i crediti che maturano soltanto alla cessazione del rapporto, invece, la prescrizione decorre da tale momento.Le Sezioni Unite hanno escluso che possa configurarsi, nel rapporto con la pubblica amministrazione, un metus analogo a quello tradizionalmente ravvisato nel rapporto di lavoro privato e hanno, pertanto, negato una piena equiparazione tra lavoro privato e pubblico impiego contrattualizzato.Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava, sempre ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2935 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello aveva assunto, ai fini della determinazione del TFR, esclusivamente le retribuzioni non colpite da prescrizione quinquennale.Secondo il ricorrente, invece, la base di calcolo del trattamento di fine rapporto avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto dell'intera retribuzione maturata nel corso del rapporto, comprese le somme retributive ormai prescritte. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo.Sul punto, la Corte ricorda (Cass. n. 11579/2014 e già prima Cass. n. 11470/1997 e Cass. n. 6645/1999; si vedano anche Cass. n. 12868/2024, nonché Cass. n. 21584/2025) che il diritto al trattamento di fine rapporto, infatti, presenta autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi maturati durante il rapporto di lavoro e sorge soltanto al momento della cessazione del rapporto stesso. È pertanto da tale momento che decorre il relativo termine di prescrizione.Ai fini della quantificazione del TFR devono, tuttavia, essere computati anche gli accantonamenti riferibili a retribuzioni il cui autonomo diritto di credito sia ormai prescritto, poiché tali retribuzioni assumono rilievo non in quanto crediti autonomamente esigibili, bensì esclusivamente quale parametro di calcolo del trattamento di fine rapporto.Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rinvia alla Corte d'Appello.
LAVORO SUBORDINATO
Il rapporto del lavoratore socialmente utile ha natura subordinata in caso di sviamento dal progetto e di stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente
Lavoro socialmente utile – Natura subordinata del rapporto – Condizioni – Sviamento dal progetto – Stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente
Il rapporto del lavoratore socialmente utile, pur avendo matrice assistenziale, può essere ricondotto al lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126, secondo comma, c.c. soltanto quando siano compresenti la radicale difformità della prestazione rispetto al progetto assegnato e lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente utilizzatore. Lo sviamento dal progetto costituisce requisito imprescindibile, ancorché non sufficiente, sicché, ove sia accertato che il lavoratore abbia svolto attività conformi al progetto, resta preclusa la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, anche in presenza di un inserimento stabile nell'organizzazione dell'Amministrazione.
Un lavoratore socialmente utile adiva il giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato per un comune per circa 20 anni sulla base di uno specifico progetto costantemente e continuativamente rinnovato, tuttavia svolgendo di fatto mansioni che esulavano del tutto dal progetto medesimo. Deduceva che, stanti la violazione delle norme sul progetto di LSU ed il suo stabile inserimento nella organizzazione dell'ente, egli aveva diritto, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle differenze retributive, tra quanto percepito come LSU ed il trattamento economico spettante ai dipendenti dell'ente. Chiedeva pertanto la condanna del comune e delle altre amministrazioni convenute al pagamento delle suddette differenze ed alla regolarizzazione della sua posizione contributiva. La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello. Avverso la sentenza di secondo grado gli eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell'art. 2126 c.c..La Suprema Corte preliminarmente rammenta che per giurisprudenza consolidata il rapporto dei lavoratori socialmente utili, pur di matrice assistenziale, può celare un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126, secondo comma, c.c.. Pertanto, in presenza di adeguate allegazioni, il giudice di merito deve procedere all'accertamento di fatto sulla sussistenza della subordinazione. Nell'ambito di tale accertamento il giudice deve verificare la presenza di due requisiti: quello della deviazione dal progetto assegnato e quello dello stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente. Non è dunque sufficiente a riqualificare il rapporto quale subordinato il solo inserimento nell'organizzazione dell'ente. E ciò in quanto la deviazione dal progetto è un prerequisito essenziale, pur se non sufficiente. Sicché, ove sia accertato che il lavoratore abbia svolto attività conformi al progetto, resta preclusa la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, anche in presenza di un inserimento stabile nell'organizzazione dell'Amministrazione. Viceversa, ove risulti accertato lo sviamento dal progetto, occorrerà verificare se la prestazione è stata di fatto resa con modalità che presuppongono lo stabile inserimento e, qualora anche tale verifica dia esito positivo, sarà applicabile l'art. 2126 c.c.. Orbene, nel caso di specie, avendo la Corte territoriale ritenuto che l'attività di fatto svolta dal lavoratore non fosse difforme dal progetto, correttamente essa ha escluso la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, non essendo tal fine sufficiente il solo stabile inserimento del LSU nell'organizzazione dell'ente. Del pari infondato l'ulteriore motivo di ricorso secondo il quale erroneamente i giudici dell'appello avrebbero escluso il superamento del limite massimo di durata della prestazione LSU.La Cassazione evidenzia che la durata dei progetti per LSU, stabilita per legge e solitamente annuale, comporta l'inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto. Ne consegue che, anche in caso di differenti progetti succedutisi senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, il rapporto giuridico non ha il carattere dell'unicità né si realizza la sua prosecuzione "tout court", salvo il solo caso della proroga illegittima del medesimo progetto in atto.La sentenza impugnata è conforme a questi principi. Essa ha, infatti, escluso che il susseguirsi di progetti dia luogo a un unico progetto in relazione al quale verificare il rispetto della durata indicata dal legislatore. Pur dovendosi riconoscere che, nell'ipotesi di esecuzione della prestazione da parte del LSU oltre il termine di legge e in assenza di nuovi progetti o in presenza di proroghe e\o rinnovi illegittimi debba applicarsi la tutela ex art. 2116 c.c., correttamente nel caso di specie detta tutela non è stata riconosciuta. Il lavoratore, infatti, non ha fondato la propria pretesa sulla prosecuzione della attività in difetto di progetto o oltre il termine legale, ma sulla tesi che l'ente non possa superare il temine legale neanche affidando al LSU un nuovo progetto, né ha provato l'esistenza di periodi lavorativi non coperti da un progetto o coperti da una proroga o un rinnovo irregolari.La Cassazione rigetta pertanto il ricorso degli eredi del lavoratore, condannandoli al pagamento delle spese di lite.


