DISTACCO
Distacco per finalità formative: somministrazione irregolare se mancano un effettivo percorso formativo e l'interesse imprenditoriale del distaccante
Distacco dei lavoratori – Finalità formative – Ispezione ITL - Assenza di effettivo percorso formativo – Esclusivo interesse dell'impresa utilizzatrice – Direzione e coordinamento dell'impresa utilizzatrice – Promiscuità delle mansioni – Medesimi sistemi di rilevazione delle presenze – Somministrazione irregolare di manodopera – Configurabilità
È illegittimo il distacco dei lavoratori che, formalmente distaccati per finalità formative, in realtà svolgano la propria prestazione lavorativa nell'esclusivo interesse dell'impresa utilizzatrice, in assenza di un effettivo percorso formativo e di uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante, configurandosi in tal caso una somministrazione irregolare di manodopera. Ed invero, è stata esclusa la genuinità del distacco qualora la prestazione sia svolta sotto la direzione e il coordinamento dei responsabili dell'impresa utilizzatrice, le mansioni siano promiscue con quelle dei dipendenti di quest'ultima e siano utilizzati i medesimi sistemi di rilevazione delle presenze.
La Corte d'appello di Firenze respingeva il gravame proposto da una cooperativa avverso la decisione del Tribunale che aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro per violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, ritenendo che il contratto di distacco stipulato con un'altra società dissimulasse una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera.L'accertamento ispettivo aveva riguardato l'impiego presso la società utilizzatrice di trentanove lavoratori formalmente dipendenti della cooperativa appellante, i quali erano stati inseriti nell'organizzazione produttiva dell'impresa utilizzatrice in forza di un contratto qualificato dalle parti come "distacco per formazione". Secondo la ricostruzione degli organi ispettivi, condivisa dal giudice di primo grado, il rapporto doveva invece essere ricondotto ad una somministrazione illecita di manodopera, in ragione della mancanza di un effettivo interesse del distaccante e dell'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale del soggetto utilizzatore.Nel giudizio di appello la cooperativa sosteneva che il contratto rispondeva a una genuina finalità formativa, rimarcando che il proprio interesse al distacco dei lavoratori risiedeva in un percorso di apprendimento formativo funzionale all'affidamento di un appalto di servizi.La Corte d'appello respingeva il gravame proposto dal legale rappresentante della cooperativa, anche in proprio, ribadendo che il tratto distintivo del distacco rispetto alla somministrazione era rappresentato dall'esistenza di un interesse produttivo del distaccante diverso dal mero lucro. Sulla base di tale premessa, escludeva che nella specie fosse stata raggiunta la prova dell'interesse formativo prospettato dalla cooperativa.In particolare, la Corte territoriale evidenziava la mancanza di un concreto percorso formativo, l'assenza di un riferimento contrattuale al futuro appalto e il fatto che i lavoratori fossero inseriti nell'organizzazione produttiva della società utilizzatrice, ricevendo direttamente da quest'ultima le istruzioni operative. Ulteriori elementi di criticità erano stati individuati nelle modalità di fatturazione tra le imprese e nella mancanza di riscontri circa l'effettiva organizzazione dell'attività formativa da parte della cooperativa.Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di intermediazione illecita di manodopera, la Corte d'appello riteneva, pertanto, integrata una situazione nella quale il datore di lavoro formale conservava i soli compiti amministrativi inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, mentre l'organizzazione e la direzione della prestazione risultavano riferibili all'impresa utilizzatrice.Avverso la sentenza della Corte territoriale, la cooperativa e il suo legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione, contestando sia l'interpretazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, sia la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito.La Suprema Corte conferma la decisione della Corte d'appello ribadendo i principi che distinguono il distacco legittimo dalla somministrazione irregolare di manodopera.La Cassazione chiarisce, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco è legittimo soltanto quando sia sorretto da uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante. Tale interesse deve sussistere per tutta la durata del distacco e deve essere tale da configurare l'operazione come un atto organizzativo dell'impresa, determinando una modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.In particolare, richiamando i propri precedenti, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui « la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi».Nel caso esaminato, la finalità formativa era stata invocata dalla cooperativa quale ragione giustificativa dell'impiego dei lavoratori presso la società utilizzatrice. Tuttavia, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva realizzazione di un percorso formativo riconducibile a un interesse imprenditoriale della cooperativa.Per tali motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
TRASFERIMENTO DI AZIENDA
Cessione illegittima di ramo d'azienda: l'incentivo all'esodo non è aliunde perceptum
Trasferimento di ramo d'azienda – Cessione illegittima – Risarcimento del danno– Incentivo all'esodo – Aliunde perceptum – Compensatio lucri cum damno – Esclusione
In caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla, per il periodo anteriore alla sentenza che ne accerta l'illegittimità il lavoratore ceduto ha diritto non alla retribuzione ma al risarcimento del danno, dovuto dalla messa in mora del cedente ex art. 1217 c.c., con detrazione dell'aliunde perceptum. In applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, che opera solo in presenza di identità del fatto causativo del danno e del vantaggio, sono detraibili esclusivamente i vantaggi economici ricollegabili allo stesso fatto illecito, quali le retribuzioni percepite presso il cessionario. Non è invece detraibile l'incentivo all'esodo corrisposto dal cessionario in occasione di un licenziamento collettivo, poiché esso trae origine da un fatto autonomo, ossia la risoluzione del rapporto di fatto con il cessionario per riduzione del personale, e non dall'illecita cessione, mancandone il nesso causale.
La pronuncia ha ad oggetto le conseguenze economiche di una cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla per difetto dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c. I lavoratori ceduti, dopo aver impugnato la cessione e messo a disposizione del cedente le proprie energie lavorative, erano stati licenziati dalla società cessionaria all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ricevendo somme qualificate nei verbali conciliativi come incentivo all'esodo. Accertata la nullità della cessione e ordinata la reintegrazione presso il datore originario, i lavoratori avevano agito nei confronti di quest'ultimo per il ristoro delle retribuzioni perdute nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto con la cessionaria e la reintegrazione.Il Tribunale e la Corte d'Appello di Napoli avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, detraendo tuttavia le somme percepite a titolo di incentivo all'esodo, ritenute configurabili come aliunde perceptum in virtù del principio della compensatio lucri cum damno. I lavoratori ricorrevano in Cassazione lamentando, da un lato, l'illegittima detrazione di tali somme, prive di natura corrispettiva e non causalmente connesse al danno, e, dall'altro, l'erronea qualificazione come risarcitorie, anziché retributive, delle spettanze relative al periodo antecedente alla declaratoria di nullità.La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, li ritiene fondati, dando continuità all'orientamento espresso da Cass. n. 4665/2026. La Corte richiama anzitutto la distinzione, ormai consolidata, tra il periodo anteriore e quello successivo alla pronuncia che accerta l'illegittimità della cessione: per il primo il lavoratore ha diritto soltanto al risarcimento del danno, dovuto dalla messa in mora del cedente ex art. 1217 c.c. e soggetto alla detrazione dell'aliunde perceptum; per il secondo i crediti assumono natura retributiva (Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte cost. n. 29/2019). L'inefficacia della cessione comporta inoltre che il rapporto con il cedente resti in essere, seppur quiescente, mentre quello con il cessionario ha natura di mero rapporto di fatto ex art. 2126 c.c.Sul punto centrale, la Corte richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 12565/2018) secondo cui la compensatio lucri cum damno opera, in base al principio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c., solo in presenza di identità del fatto generatore del danno e del vantaggio. Ne consegue che correttamente sono detratte le retribuzioni percepite presso la cessionaria, mentre non è detraibile l'incentivo all'esodo, che deriva da un fatto autonomo, ossia la risoluzione del rapporto con la cessionaria per riduzione del personale, e non dall'illecita cessione. La pronuncia assume rilievo pratico nelle frequenti vicende di esternalizzazione in cui il lavoratore ceduto subisca, nelle more del giudizio, la cessazione del rapporto con il cessionario: le somme incentivanti eventualmente ricevute restano estranee alla quantificazione del danno dovuto dal cedente.Tenuto conto di quanto sopra, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
APPALTO
Solo se restano invariati i servizi oggetto del nuovo capitolato la clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL Servizi sociali vincola al passaggio di tutto il personale
Servizi sociali comunali - Internalizzazione dei servizi – Azienda speciale dell'ente pubblico - Clausola sociale - Art. 37 CCNL Servizi sociali - Continuità occupazionale - Personale stabilmente adibito ai servizi oggetto di prosecuzione - Obbligo di assunzione - Personale addetto a esigenze sostitutive - Insussistenza dell'obbligo di assunzione
In caso di internalizzazione di servizi sociali da parte di un ente pubblico mediante costituzione di un'azienda speciale, la clausola sociale prevista dall'art. 37 del CCNL Servizi sociali non impone l'assunzione automatica e incondizionata di tutto il personale dipendente dalle cooperative appaltatrici uscenti, ma tutela la continuità occupazionale nei limiti del fabbisogno organizzativo derivante dalle prestazioni oggetto della nuova gestione. In tale ipotesi, la delimitazione del personale da assumere, individuata all'esito di un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali sulla base dei capitolati e del nuovo assetto organizzativo, non costituisce violazione della clausola sociale, poiché il limite quantitativo delle assunzioni è correlato all'effettivo fabbisogno dei servizi da svolgere e non determinato arbitrariamente o per mere esigenze di bilancio.
Una lavoratrice adiva il tribunale di Messina esponendo di aver lavorato alle dipendenze di una cooperativa che aveva gestito, in regime di appalto, i servizi sociali per il comune. Il comune aveva poi creato, per l'internalizzazione dei suddetti servizi, una azienda speciale, che aveva assunto i dipendenti a tempo indeterminato della cooperativa appaltatrice con anzianità di almeno sei mesi, ma non la ricorrente, la quale deduceva l'illegittimità di tale esclusione. La domanda, accolta in primo grado, veniva rigettata dalla Corte d'appello di Messina, la quale evidenziava che, nel caso di specie, il comune, istituita l'azienda speciale, aveva individuato tre requisiti per l'assunzione alle dipendenze della stessa: avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una delle cooperative appaltatrici dei servizi internalizzati; avere una anzianità aziendale di almeno sei mesi; essere stati stabilmente impegnati nell'esecuzione dei servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo, prevedendo per coloro che non avessero i suddetti requisiti, l'inserimento in una long list. Orbene, poiché la lavoratrice, pur essendo assunta a tempo indeterminato da oltre 6 mesi, non era stabilmente addetta all'esecuzione dei servizi internalizzati, ma copriva le diverse esigenze sostitutive, la sua pretesa non era fondata.Avverso la sentenza della Corte d'appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell'art. 37 del CCNL Cooperative sociali - che disciplina il passaggio del personale in caso di cambio di gestione dell'appalto, onde assicurarne la continuità occupazionale - per avere i giudici di secondo grado ritenuto corretta la individuazione del personale avente diritto al passaggio, sulla scorta anche del requisito della stabile adibizione ai servizi internalizzati, senza tenere conto delle garanzie occupazionali sancite nella citata norma contrattual-collettiva.Preliminarmente la Suprema Corte richiama i propri precedenti secondo cui la clausola sociale prevista dall'art. 37 del CCNL non comporta un obbligo assoluto ed incondizionato di assunzione di tutto il personale della impresa uscente, ma impone di verificare se la nuova appaltatrice debba rendere i medesimi servizi con il medesimo fabbisogno organizzativo, per come risultante dal capitolato o dagli atti del nuovo affidamento. Solo quando vi è continuità oggettiva, ovvero quando il nuovo contratto di appalto abbia ad oggetto le stesse prestazioni e lo stesso fabbisogno organizzativo, la clausola sociale vincola al passaggio alle dipendenze della nuova appaltatrice di tutto il personale impiegato nel servizio.Nel caso di specie, tuttavia, al momento della internalizzazione dei servizi sociali, vi era stato un tavolo tecnico cui avevano partecipato l'Assessorato ai servizi sociali, l'azienda comunale neocostituita e le organizzazioni sindacali. In quella sede, sulla base del nuovo assetto organizzativo e dei servizi concretamente da assicurare, era stato individuato il personale necessario al subentro, limitando il passaggio immediato ai soli lavoratori stabilmente adibiti ai servizi oggetto di prosecuzione, con esclusione di quelli che erano adibiti alle cd. sostituzioni. La Corte d'appello ha ritenuto che tale limitazione non fosse avvenuta in modo arbitrario o sulla scorta di mere esigenze di bilancio, bensì in base alla analisi degli specifici servizi internalizzati e dei fabbisogni organizzativi per l'esecuzione degli stessi. Pertanto, non si è verificata alcuna violazione della clausola sociale, poiché " l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate."Poiché la ricorrente, pur assunta con contratto a tempo indeterminato e con una anzianità superiore a sei mesi, era adibita non già agli specifici servizi internalizzati ma a coprire eventuali esigenze sostitutive, correttamente i giudici di appello hanno concluso che la stessa non aveva diritto alla assunzione alle dipendenze della azienda speciale comunale. Infatti, la titolarità di un contratto a tempo indeterminato e il possesso dell'anzianità minima, devono, nel caso di specie considerarsi requisiti necessari ma non sufficienti, in quanto il nuovo assetto del servizio richiedeva un numero determinato di unità stabilmente impiegate e non comprendeva anche le posizioni meramente sostitutive.La Cassazione rigetta pertanto il ricorso, con compensazione delle spese in virtù della novità della materia, relativa all'ambito applicativo della clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL Servizi sociali nel peculiare contesto dell'internalizzazione del servizio da parte dell'ente pubblico mediante costituzione di azienda speciale, nonché dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, la funzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola.
TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Trasferimento d'azienda, il passaggio del personale non basta senza la cessione di un complesso organizzato di beni
Trasferimento d'azienda - Successione nella gestione di un servizio - Passaggio del personale - Insufficienza - Trasferimento di beni organizzati - Necessità - Natura nuova e autonoma dell'organizzazione - Insussistenza dei presupposti dell'art. 2112 c.c.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., anche nell'ipotesi di successione nella gestione di un servizio, è necessario accertare l'effettivo passaggio di un complesso organizzato di beni, di non trascurabile entità, nella sua funzione unitaria e strumentale all'attività d'impresa. Il mero passaggio del personale, seppure numericamente consistente e professionalmente qualificato, non è di per sé sufficiente a integrare un trasferimento d'azienda. Assume, invece, rilievo l'elemento di discontinuità costituito dalla natura nuova e autonoma dell'organizzazione del soggetto subentrante.
Nel caso di specie una lavoratrice agiva in giudizio per ottenere l'accertamento della prosecuzione automatica del proprio rapporto di lavoro, ai sensi della disciplina in materia di trasferimento di ramo d'azienda ex art. art. 2112 c.c., alle dipendenze di una società subentrata nella gestione del medesimo servizio a cui era già addetta presso il precedente datore.Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. e condannando la società subentrante alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni. La Corte d'appello confermava, poi, la decisione di primo grado, valorizzando, in particolare, il passaggio di numerosi dipendenti altamente specializzati, nonché il subentro nei contratti già precedentemente stipulati dal precedente datore di lavoro da parte della società subentrante. Tali circostanze venivano, dunque, ritenute idonee a integrare un trasferimento d'azienda e a produrre, così, gli effetti - tra cui il trasferimento automatico del rapporto di lavoro - previsti dalla relativa disciplina.La società subentrante proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sostenendo, fra l'altro, l'insussistenza dei presupposti dell'art. 2112 c.c., in ragione, in particolare, della costituzione di un'organizzazione aziendale nuova e autonoma da parte della società medesima ai fini dell'espletamento dello stesso servizio già prima espletato da altra impresa.A fronte di tali censure, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio.Anzitutto, dopo avere ricordato che il trasferimento d'azienda presuppone il passaggio a un diverso titolare di un complesso organizzato di beni nella sua identità obiettiva, la Cassazione ha precisato che la disciplina dell'art. 2112 c.c. può trovare applicazione anche in caso di successione nell'appalto di un servizio, purché vi sia un trasferimento di beni di non trascurabile entità, restando di per sé insufficiente il mero passaggio del personale.Chiarito quanto sopra, la Cassazione ha, inoltre, valorizzato la natura innovativa dell'organizzazione aziendale della società subentrante nel servizio, ritenendola un elemento di cesura tale da far escludere, già di per sé, l'applicazione della disciplina in materia di trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
TRASFERTA
Indennità di trasferta ed esenzione contributiva: onere della prova a carico del datore di lavoro
Indennità di trasferta – Esenzione contributiva – Onere della prova a carico del datore di lavoro – Effettività delle trasferte e importi giornalieri erogati – Mancata dimostrazione dei presupposti dell'esenzione – Assoggettamento a contribuzione e a premi assicurativi.
Il datore di lavoro che invochi il regime di esenzione contributiva previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 per le indennità di trasferta e i rimborsi delle spese di viaggio deve dimostrarne i presupposti, provando l'effettivo svolgimento delle trasferte, la corresponsione delle relative somme e il loro ammontare per ciascun giorno, nel rispetto dei limiti di esenzione applicabili. La sola indicazione in busta paga della voce «trasferta forfettaria» non è sufficiente a giustificare l'esclusione dall'imponibile. In mancanza di elementi idonei a comprovare la temporanea adibizione dei dipendenti a una sede diversa da quella abituale e gli importi riferibili alle singole trasferte, le somme erogate restano assoggettate all'obbligo contributivo e assicurativo.
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società cooperativa, di un verbale unico di accertamento e notificazione INPS. In particolare, la cooperativa chiedeva, nei confronti dell' INAIL l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versare i premi assicurativi sulle somme corrisposte ai dipendenti, a titolo di «trasferta forfettaria». In subordine, domandava l'applicazione del regime previsto dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 alle somme erogate ai soci lavoratori e ai capisquadra, con conseguente ricalcolo dei premi.Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata limitatamente alle posizioni dei capisquadra, respingendo nel resto il ricorso. La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame della cooperativa, confermando la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d'appello la cooperativa proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.Con il primo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986, contestando il mancato riconoscimento del regime di esenzione previsto per le indennità di trasferta.La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. In primis, la censura, pur formulata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza individuare un effettivo errore nell'interpretazione o nell'applicazione della disposizione. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la ragione decisiva della pronuncia impugnata: il mancato assolvimento, da parte della cooperativa, dell'onere di provare i presupposti del beneficio richiesto.Sul punto, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui all'ente previdenziale compete dimostrare l'erogazione di somme in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro deve provare l'esistenza di una causa di esclusione dall'obbligo contributivo. In materia di trasferte, tale onere riguarda tanto l'effettività degli spostamenti quanto l'ammontare dei rimborsi e delle indennità corrisposti per ciascun giorno, nonché il rispetto dei limiti di esenzione stabiliti dalla legge (Cass. n. 9560/2025; Cass. n. 16466/2023; Cass. n. 16033/2018).Con il secondo motivo, la cooperativa denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016. Sosteneva che i soci addetti alla pulizia e alla manutenzione straordinaria dei macchinari, dovessero essere qualificati come trasfertisti e beneficiare del regime previsto dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.Anche tale motivo viene dichiarato inammissibile.Sul punto, la Corte ricorda che la disposizione suindicata richiede, per l'applicazione di tale regime, la contemporanea sussistenza di tre condizioni:a) l'assenza, nel contratto o nella lettera di assunzione, dell'indicazione della sede di lavoro;b) lo svolgimento di un'attività che comporti la continua mobilità del dipendente;c) il pagamento di un'indennità o di una maggiorazione retributiva di importo fisso, collegata alla prestazione in luoghi variabili e diversi e riconosciuta indipendentemente dall'effettivo svolgimento della singola trasferta e dalla sua destinazione.Nel caso esaminato, per una parte dei lavoratori mancava il primo requisito, poiché i contratti individuavano espressamente la sede di lavoro. Quanto agli altri, la natura delle mansioni di pulizia e manutenzione non consentiva, da sola, di desumere la continua mobilità richiesta dalla disciplina del trasfertismo: i dipendenti avrebbero potuto essere assegnati stabilmente alle medesime sedi. Le allegazioni della cooperativa circa l'effettivo impiego dei lavoratori in luoghi sempre differenti erano state ritenute generiche e prive di adeguato riscontro probatorio.In conclusione, anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché non contestava specificamente l'ulteriore ragione posta a fondamento della decisione: il difetto di prova delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, condannando la cooperativa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.


