COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In ipotesi di riqualificazione giudiziale di un contratto di collaborazione a progetto non si applica l'indennità risarcitoria forfettaria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

Cass. Sez. Lav., 5 agosto 2026 n. 24479 - Pres. Doronzo; Rel. Pagetta; Ricorr. A.R; Controricorr. R.F.I. S.p.A.

Collaborazione a progetto - Decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 - Rapporto cessato per scadenza del termine - Inapplicabilità

La decadenza di cui all'art. 32, commi 1-4 della legge n. 183/2010 è applicabile in via esclusiva nella ipotesi in cui vi sia un esplicito atto di volontà di cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro, e non quando il rapporto si è risolto per effetto della naturale scadenza del termine.

Collaborazione a progetto – Riqualificazione giudiziale – Indici complementari e sussidiari di subordinazione – Continuità della prestazione – Coordinamento con l'organizzazione datoriale – Stabile inserimento nella compagine aziendale – Prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto contrattuale – Controlli sulla presenza – Rilevanza

Ai fini della qualificazione come subordinato di un rapporto formalmente instaurato come collaborazione autonoma a progetto, ove l'assoggettamento alle direttive datoriali non sia agevolmente apprezzabile in ragione delle mansioni svolte, assumono rilievo, quali indici complementari e sussidiari da valutare globalmente, la continuità della prestazione, il coordinamento con l'organizzazione datoriale e lo stabile inserimento nella compagine aziendale. Sussiste pertanto la subordinazione ove il collaboratore sia stato stabilmente assegnato a cantieri anche diversi da quelli riconducibili all'oggetto formale della collaborazione, abbia svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste e sia stato sottoposto a controlli sulla presenza in cantiere o in trasferta.

Collaborazione a progetto - Riqualificazione giudiziale in rapporto subordinato - Indennità risarcitoria forfettaria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 - Inapplicabilità

La riqualificazione giudiziale, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, di un rapporto formalmente instaurato come collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato, in ragione delle concrete modalità subordinate di esecuzione della prestazione e dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del progetto, non integra una conversione del contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010; ne consegue che non si applica l'indennità risarcitoria forfettaria prevista da tale disposizione, riservata alla diversa ipotesi di nullità della clausola appositiva del termine nel contratto di lavoro subordinato.

Nota

Un lavoratore, premettendo di aver lavorato dapprima in forza di un contratto a progetto e successivamente in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna della datrice di lavoro alla immediata riammissione nel posto di lavoro o alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro e al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, di tutte le retribuzioni maturate e non erogate dalla cessazione del rapporto, ovvero, in subordine, al riconoscimento, nella misura massima, dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 nonchè, in ogni caso, al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso dell'attività lavorativa. Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dalla data di decorrenza del contratto di collaborazione a progetto e condannando il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di cessazione del rapporto sino alla effettiva riammissione in servizio, nonché delle differenze retributive maturate durante i pregressi rapporti. La Corte di appello di Roma, parzialmente accogliendo l'appello proposto dalla società, la condannava al pagamento dell'indennità ex art. 32 co. 5 l. n. 183/2010 che, nel testo vigente ratione temporis, disponeva: " Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.".Avverso la sentenza di appello, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione e la società ha proposto controricorso con ricorso incidentale.La Cassazione preliminarmente esamina l'eccezione sollevata nel ricorso incidentale relativa alla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la decadenza del lavoratore ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 4, l. n. 183/2010.L'eccezione è infondata. Per giurisprudenza consolidata la decadenza di cui all'art. 32, commi 1-4 della l. n. 183/2010 è applicabile in via esclusiva nella ipotesi in cui vi sia un esplicito atto di volontà di cessazione del rapporto da parte del datore di lavoro, laddove, nel caso di specie, il rapporto si è risolto per effetto della naturale scadenza del termine. Del pari infondato l'ulteriore motivo di ricorso incidentale e relativo alla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha accertato la natura subordinata del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti. Infatti, la sentenza della Corte d'appello di Roma è conforme alla consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui " ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, fra i quali quello della collaborazione, della continuità delle prestazioni, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione."La Cassazione ritiene invece fondato il motivo del ricorso principale relativo alla violazione dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, in relazione all'art. 69, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, per avere la Corte d'appello ritenuto che la fattispecie delineata da tale ultima norma configuri un'ipotesi di conversione del contratto cui consegua la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al citato art. 32, comma 5, l. n. 183/2010.La Corte territoriale non si è infatti attenuta al seguente principio di diritto: " La fattispecie prevista dall'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, rilevante ai fini dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l'accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle concrete modalità della sua esecuzione. Pertanto, all'accertamento della subordinazione del rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 non consegue l'applicazione dell'indennità risarcitoria forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.".La Suprema Corte cassa pertanto la sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

RETRIBUZIONE

Interpretazione della clausola sul superminimo: rileva la condotta del datore di lavoro

Cass. Sez. Lav., 5 agosto 2026, n. 24476 - Pres. Doronzo; Rel. Amendola; Ric. C.A. e altri; Controric. T.I.M. S.p.A.

Superminimo individuale - Assorbibilità - Interpretazione - Art. 1362 c.c. - Comune intenzione delle parti - Comportamento successivo del datore di lavoro - Prassi di non assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi del CCNL - Rilevanza

In tema di superminimo individuale, la clausola che ne regola l'assorbimento non può essere interpretata in base al solo tenore letterale, anche se chiaro, poiché il giudice deve ricercare la comune volontà delle parti usando tutti i criteri dell'art. 1362 c.c., incluso il loro comportamento successivo. Se, dunque, la clausola richiama in modo generico aumenti collettivi senza indicarne il livello, rileva la condotta del datore che, in occasione di più rinnovi del CCNL, non abbia mai assorbito il superminimo, trattandosi di un dato utile a chiarire la portata dell'accordo individuale e a verificare la volontà delle parti.

Nota

Nel caso di specie, alcuni lavoratori agivano in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo di accertare la non assorbibilità del superminimo individuale previsto in loro favore e di ottenere la restituzione delle somme detratte dall'azienda a tale titolo. Il Tribunale respingeva la domanda proposta dai lavoratori e la Corte d'appello di Roma, in secondo grado, confermava tale decisione, uniformandosi a un proprio precedente relativo a una controversia analoga. La Corte territoriale, in particolare, motivava la propria pronuncia ritenendo che le comunicazioni attributive del superminimo ad personam nella fattispecie fossero da interpretare - in mancanza di una clausola chiara che la escludesse - secondo la regola generale dell'assorbibilità. In merito, peraltro, il Giudice di secondo grado reputava del tutto irrilevante il fatto che la società, per anni, non avesse proceduto all'assorbimento del superminimo ad personam in occasione degli aumenti retributivi introdotti dai rinnovi della contrattazione collettiva nazionale applicabile.I lavoratori ricorrevano, dunque, in Cassazione, lamentando la violazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., e, in particolare, che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il rilievo della condotta successiva della società nell'esegesi della clausola attributiva del superminimo. A fronte di tali censure, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza d'appello.In merito, la Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., il dato letterale del contratto, pur fondamentale, non è di per sé elemento decisivo ai fini dell'interpretazione di un accordo. L'interpretazione richiede, infatti, dapprima, l'esame del testo contrattuale, e, successivamente, una verifica circa la coerenza del significato letterale individuato con gli ulteriori elementi indicati dalla norma di legge, compreso il comportamento, anche successivo, dei contraenti. Chiarito quanto sopra, la Cassazione ha rilevato che, nel caso in esame, la clausola di assorbimento contenuta nelle comunicazioni attributive del superminimo ad personam richiamava genericamente i futuri aumenti retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, senza ulteriori specificazioni. In tale contesto, secondo la Suprema Corte il Giudice d'appello avrebbe, dunque, dovuto considerare, ai fini interpretativi, non solo il tenore letterale dell'accordo ma anche il comportamento successivo della società datrice di lavoro, la quale - per oltre un decennio e in occasione di più rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro - aveva costantemente escluso l'assorbimento del superminimo, ritenendo tale condotta una chiara manifestazione della volontà delle parti nel senso di considerare il superminimo non assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

APPALTO

Cambio appalto e clausola sociale: l'obbligo di assunzione non riguarda indiscriminatamente tutto il personale dell'appaltatore uscente

Cass. Sez. Lav., ord. 31 agosto 2026, n. 24904 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Ragazzi; Ric. T.D.; Controric. M.S.C.

Cambio appalto - Clausola sociale - CCNL Cooperative sociali - Internalizzazione del servizio da azienda speciale - Passaggio diretto del personale - Limiti applicativi della tutela occupazionale - Personale stabilmente addetto - Fabbisogno organizzativo - Continuità delle prestazioni - Rilevanza - Lavoratori addetti a sostituzioni - Esclusione - Legittimità

La clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL Cooperative sociali, anche nel caso di internalizzazione del servizio da parte di un ente pubblico mediante costituzione di un'azienda speciale, non impone il transito automatico e incondizionato di tutto il personale dipendente dall'appaltatore uscente, ma tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale stabilmente impiegato nelle prestazioni destinate a proseguire e dell'effettivo fabbisogno organizzativo risultante dai capitolati o dagli atti regolatori della nuova gestione. È pertanto legittima la mancata assunzione del lavoratore che, pur titolare di un rapporto a tempo indeterminato con la cooperativa uscente, risulti adibito a esigenze sostitutive e non stabilmente assegnato al servizio oggetto di prosecuzione, ove il limite quantitativo delle assunzioni sia correlato alle unità concretamente necessarie all'espletamento dei servizi internalizzati.

Nota

Un lavoratore, dipendente con mansioni di autista di una cooperativa sociale affidataria di servizi sociali in appalto per il Comune di Messina, conveniva in giudizio un ente pubblico economico, costituito in seguito alla decisione del Comune che aveva disposto l'internalizzazione dei servizi sociali mediante il transito degli operatori già impiegati presso le cooperative sociali appaltatrici (tra cui la stessa cooperativa in cui era impiegato il ricorrente), lamentando il suo diritto ad essere assunto presso tale ente in quanto in possesso dei requisiti per il transito ex art. 37 CCNL Cooperative sociali.Il lavoratore, infatti, era stato escluso dagli elenchi del personale in servizio disponibile alle nuove assunzioni dal momento che la cooperativa uscente lo aveva indicato come assunto in sostituzione, inserendolo in una c.d. long list per il personale impiegato per mere esigenze sostitutive, destinato non all'assunzione diretta presso il nuovo ente ma a "percorsi di stabilizzazione".Il Tribunale accoglieva le domande del lavoratore, dichiarando il suo diritto a essere assunto alle dipendenze dell'Azienda resistente; la Corte d'appello, adita dall'Azienda municipale, accoglieva ilgravame e, per l'effetto, rigettava l'originaria domanda del lavoratore.La Corte territoriale rilevava, in particolare, che il numero complessivo degli operatori da coinvolgere nel transito diretto all'organismo neocostituito, pari a 510 unità, corrispondeva ai lavoratori assegnati stabilmente al servizio e che il ridotto monte ore per il quale il lavoratore era stato assunto (pari a 27 ore settimanali) era indicativo della natura sostitutiva e non stabile della sua prestazione.Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 37 CCNL, per avere la Corte d'appello omesso di applicare la richiamata norma contrattuale, che impone il passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze del soggetto subentrante, con conservazione delle medesime condizioni di lavoro e per avere la Corte territoriale ritenuto, da un lato, che la norma preveda eccezioni alla sua operatività per i lavoratori addetti alle sostituzioni e, dall'altro, che il passaggio diretto operi solo quando permangano identiche attività e organizzazione. La Cassazione ritiene corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui non vi sarebbe stata una violazione dell'art. 37 CCNL, sulla base di quanto già affermato dalla Suprema Corte secondo cui « in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale».Tale principio, secondo la Cassazione, « non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatore uscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato nel servizio».Nel caso in esame la Corte d'appello aveva accertato che il limite quantitativo delle assunzioni non era stato fissato in modo arbitrario né in ragione di mere esigenze di bilancio, ma era stato correlato all'effettivo fabbisogno derivante dai servizi da svolgere nell'ambito della gestione internalizzata, poiché corrispondente alle unità di personale già concretamente addette in maniera stabile all'espletamento dei servizi appaltati dal Comune.Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile, poiché « l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate».Peraltro, del tutto correttamente la Corte d'appello aveva verificato che il lavoratore non rientrava nell'ambito del personale stabilmente adibito al servizio oggetto di prosecuzione, ma era stato inserito tra i lavoratori destinati a coprire eventuali esigenze sostitutive.Tale accertamento, secondo la Suprema Corte, esclude che la mancata assunzione integri violazione dell'art. 37 del CCNL, non assumendo rilievo che, all'esito di una procedura di conciliazione stragiudiziale, la cooperativa aveva riconosciuto che il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore doveva essere qualificato come contratto a tempo pieno e indeterminato per il periodo 12.04.2016 -19.04.2019, così facendo cadere la sua qualifica di lavoratore in sostituzione.Ciò in quanto, secondo la Cassazione, « la conciliazione stragiudiziale va ricondotta nell’alveo di un accordo transattivo, che è efficace solo tra le parti che l'hanno stipulata, non potendosi opporre a terzi che ne sono rimasti estranei».Per quanto sopra la Cassazione rigetta il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite stante la novità della questione trattata nonché l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che avevano valorizzato, in termini generali, la funzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola.

WELFARE

Personale sanitario turnista e diritto ai buoni pasto: il superamento delle sei ore di lavoro dà diritto al servizio mensa anche nei turni notturni

Cass. Sez. Lav., ord. 2 settembre 2026, n. 24919 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Marotta; Ric. A. O.; Controric. Ma.Vi.

Lavoratore turnista – Orario notturno - Attività lavorativa oltre sei ore continuative – Servizio mensa o modalità sostitutive (buono pasto) – Spettanza - Indennità per lavoro notturno – Irrilevanza

Il lavoratore turnista, compreso il personale infermieristico, che svolga un turno di lavoro continuativo di durata superiore a sei ore ha diritto alla pausa prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 e, ricorrendone le condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva, alla fruizione del servizio mensa o del relativo servizio sostitutivo. Tale diritto non dipende dalla durata della pausa né dalla distribuzione dell'orario nell'arco della giornata e sussiste anche in caso di lavoro notturno. La natura assistenziale del beneficio esclude, inoltre, che l'indennità sostitutiva del servizio mensa possa essere compensata con la retribuzione spettante per le diverse pause intralavorative retribuite.

Nota

La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a un collaboratore professionale sanitario – infermiere, impiegato in turni continuativi di durata superiore alle sei ore giornaliere e che non aveva fruito del servizio mensa né di un servizio sostitutivo a carico dell'Azienda – il diritto al relativo beneficio, condannando, per l'effetto, l'Azienda sanitaria al risarcimento del danno.La Corte territoriale rilevava, inoltre, che il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, con conseguente estraneità del relativo credito all'ambito di applicazione dell'art. 2948 cod. civ., dettato in materia di prescrizione dei crediti retributivi.Avverso la sentenza di secondo grado il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., in relazione agli artt. 1219 e 2943 cod. civ., censurando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione a una comunicazione epistolare che non conteneva né la specifica quantificazione del credito né l'indicazione dei parametri fattuali necessari alla sua determinazione.Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, affinché un atto possa produrre effetti interruttivi della prescrizione, è necessario che esso contenga, oltre alla chiara individuazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e un'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto. Non è, invece, necessario che l'atto contenga l'esatta quantificazione della somma richiesta o individui analiticamente i parametri di calcolo del credito, soprattutto quando il creditore abbia chiaramente indicato il titolo della pretesa e gli elementi necessari alla determinazione del quantum siano nella disponibilità del debitore.Con il secondo motivo, la ricorrente contestava l'interpretazione della disciplina collettiva accolta dalla Corte territoriale. In particolare, sosteneva che l'articolazione dell'orario richiesta ai fini del riconoscimento del servizio mensa era diversa da quella propria dei lavoratori turnisti. Secondo tale prospettazione, la coincidenza tra pausa lavorativa e interruzione dell'orario destinata alla fruizione della mensa sarebbe stata prevista esclusivamente per i lavoratori non turnisti con orario giornaliero fisso.Con il terzo motivo, la ricorrente censurava il riconoscimento del diritto alla mensa anche in relazione ai turni notturni. A suo avviso, tale conclusione si poneva in contrasto sia con la disciplina collettiva dell'orario rilevante ai fini del beneficio, sia con l'autonomia riconosciuta all'Azienda nell'istituzione e nell'organizzazione del servizio mensa, sia, infine, con la previsione di specifiche indennità contrattuali destinate a compensare la maggiore gravosità del lavoro notturno e l'indisponibilità, in tale fascia oraria, di servizi normalmente fruibili durante il giorno.La Suprema Corte ha rigettato entrambe le censure.Richiamando il proprio orientamento in materia, la Cassazione ha ribadito che: « l'attribuzione del buono pasto è un'agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto. Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto che l'orario di lavoro sia articolato in turni».Pertanto, ad avviso della Corte, la circostanza che la disciplina collettiva riconosca ai lavoratori turnisti una pausa di durata inferiore rispetto a quella prevista per altri dipendenti non comporta, infatti, l'esclusione del diritto al servizio mensa. Tale diritto non matura in funzione della durata della pausa, bensì dell'orario di lavoro: ove la prestazione superi le sei ore continuative, l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 attribuisce al lavoratore il diritto a un intervallo e, conseguentemente, alla fruizione del servizio mensa, anche mediante una delle modalità sostitutive stabilite dall'Azienda e, se necessario, prima dell'inizio o dopo la conclusione del turno.Né assume rilievo, in senso contrario, la particolare natura dell'attività svolta dagli infermieri turnisti. L'obbligo datoriale di assicurare le pause non implica, infatti, che tutti i lavoratori debbano interrompere contemporaneamente l'attività, con conseguente compromissione dell'assistenza ai pazienti. Spetta all'ente organizzare adeguatamente turni e orari affinché il diritto alla pausa possa essere esercitato senza pregiudizio per la continuità del servizio.La Corte ha altresì escluso che l'indennità riconosciuta ai dipendenti impiegati nei turni notturni possa ritenersi destinata a compensare, oltre alla maggiore gravosità della prestazione resa in tale fascia oraria, anche l'indisponibilità notturna di servizi normalmente garantiti durante il giorno, tra cui quello di somministrazione dei pasti.Quanto, infine, al riferimento contrattuale all'articolazione dell'orario di lavoro, la Cassazione ha precisato che, nell'ambito della disciplina del servizio mensa, tale espressione deve essere intesa con riferimento alla durata del turno – non inferiore a sei ore continuative – e non alla sua distribuzione nell'arco della giornata o della settimana.Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamentava la Corte territoriale avrebbe dovuto detrarre la quota di retribuzione percepita dal lavoratore in relazione alla pausa fruita durante il turno. Poiché l'intervallo destinato alla consumazione del pasto avrebbe dovuto essere collocato al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, la relativa quota di retribuzione non sarebbe stata dovuta qualora quel periodo fosse stato effettivamente destinato allo spostamento e alla permanenza in mensa.Anche tale censura è stata disattesa.La Suprema Corte ha chiarito che l'intervallo destinato alla consumazione del pasto, non retribuito e fruibile all'interno o all'esterno dell'azienda – ovvero, per i lavoratori turnisti la cui pausa sia insufficiente allo scopo, prima o dopo il turno – non incide sul distinto diritto alle pause più brevi eventualmente previste dalla contrattazione collettiva. Queste ultime, infatti, sono retribuite e rispondono alla diversa finalità di consentire il recupero delle energie psicofisiche nell'ambito del lavoro organizzato in turni.Ne consegue che non è configurabile alcuna detrazione o compensazione tra l'indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione corrisposta per la pausa intra-lavorativa, trattandosi di attribuzioni aventi natura e funzione differenti.La Corte di cassazione ha, pertanto, rigettato il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

L'inesistenza di contestazione disciplinare scritta comporta l'insussistenza del fatto contestato

Cass. Sez. Lav., ord. 2 agosto 2026 n. 24378 - Pres. Doronzo; Rel. Boghetich; Ric. A.A ..; Controric. B.B.

Licenziamento disciplinare – Mancanza della contestazione scritta – Licenziamento – Reintegrazione

La tutela della reintegrazione prevista dall' art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 è prevista in caso di " insussistenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi

di inesistenza della contestazione: ciò sia in considerazione del rinvio operato dal comma 6 dell'art. 18 cit. ai precedenti commi 4, 5 e 7 nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l'ingiustificatezza del licenziamento (ossia l' inesistenza di un giustificato motivo soggettivo od oggettivo), sia alla luce di una ricostruzione sistematica di tutto il meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 al fine di evitare la conseguenza, incoerente con l' impianto normativo, di una gradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del "fatto contestato" che sia punita con sanzione ridotta la totale assenza di esplicitazione della condotta inadempiente che ha portato al recesso.

Nota

La sentenza ha ad oggetto un licenziamento disciplinare irrogato in assenza di una contestazione scritta. La Corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del giudice di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.La Società ricorreva in Cassazione lamentando che la corte territoriale aveva erroneamente qualificato il difetto di contestazione disciplinare quale assenza di giustificazione omettendo qualunque analisi sulla sussistenza dei fatti contestati e applicando la tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria prevista per la violazione della procedura. La Corte di cassazione dichiara il motivo infondato ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui la tutela reintegratoria è prevista nei casi di insussistenza del fatto che comprendono anche il caso di inesistenza della contestazione. Tale assunto, secondo l'orientamento citato, deriva sia dal rinvio del comma 6 dell'art. 18 dello Statuto ai commi precedenti (4, 5 e 7) nel caso in cui emerga l'ingiustificatezza del licenziamento, sia dall'impianto dell'art. 18 che prevede una gradualità della sanzione in base alla violazione e che pertanto non potrebbe prevedere la medesima tutela indennitaria nei casi di assenza di contestazione e violazione della procedura disciplinare (comma 6).Tenuto conto di quanto sopra, la Corte di cassazione rigetta il ricorso.

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