APPALTO
Appalto di servizi e interposizione illecita di manodopera: il contratto di appalto tra privati può essere concluso anche per facta concludentia
Appalto – Interposizione illecita di manodopera – Assenza di contratto di appalto in forma scritta – Irrilevanza - Conclusione del contratto di appalto per facta concludentia – Ammissibilità – Accertamento della riconducibilità delle prestazioni all'appalto – Questione di fatto – Sindacato di legittimità – Limiti
Il contratto di appalto stipulato tra privati non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può, pertanto, essere validamente concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la mancata produzione di un contratto scritto non è, di per sé, idonea a escludere l'esistenza di un rapporto di appalto né a dimostrare la sussistenza di una illecita interposizione di manodopera. L'accertamento circa la riconducibilità delle attività concretamente svolte dal lavoratore alle prestazioni oggetto dell'appalto costituisce una questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità attraverso la denuncia di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo in cui, pur risultando formalmente alle dipendenze di diverse società, aveva di fatto prestato attività lavorativa subordinata in favore della società appaltante, nell'ambito di un'asserita interposizione illecita di manodopera. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera, rilevando che il lavoratore non aveva contestato che le società formalmente datrici di lavoro avessero effettivamente reso, anche in via di fatto, un servizio in favore della società appaltante, ricevendone un corrispettivo in denaro. In particolare, la Corte evidenziava che, a fronte delle specifiche allegazioni formulate dalla società appaltante in ordine all'identità delle imprese succedutesi nell'aggiudicazione dell'appalto, il lavoratore non aveva sollevato contestazioni puntuali, limitandosi ad eccepire la mancata produzione dei contratti di appalto in forma scritta, peraltro con riferimento soltanto a una parte del periodo controverso. Sul punto, la Corte d'Appello osservava che il contratto di appalto, non essendo soggetto a particolari requisiti di forma, può essere validamente concluso anche per facta concludentia, escludendo pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, la configurabilità di un'interposizione illecita di manodopera. Avverso tale pronuncia, il lavoratore proponeva ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, denunciando la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. La Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., ritenendo la decisione impugnata conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di appalto stipulato tra privati non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo essere validamente concluso anche per facta concludentia. Di conseguenza, la mancata produzione di un contratto scritto non è, di per sé, sufficiente a escludere l'esistenza di un rapporto di appalto, né costituisce elemento idoneo a dimostrare la sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera. La Corte ribadiva, inoltre, che la verifica della riconducibilità delle attività concretamente svolte dal lavoratore alle prestazioni oggetto dell'appalto integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità mediante la deduzione di una violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Cassa integrazione COVID, scelta dei lavoratori da sospendere e obbligo di rotazione
Cassa integrazione guadagni COVID – Individuazione dei lavoratori da sospendere – Applicazione dei principi in tema di criteri di scelta e rotazione – Limiti della correttezza e buona fede e del divieto di discriminazione – Onere della prova a carico del datore di lavoro – Criteri specifici individuati ex ante – Sospensione della sola lavoratrice con mansioni fungibili – Illegittimità
In tema di cassa integrazione guadagni COVID, il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da sospendere, pur non essendo espressamente disciplinato dalla normativa emergenziale, è regolato dai principi generali in materia di criteri di scelta e obblighi di rotazione elaborati per la cassa integrazione ordinaria. Tale potere incontra il limite interno della coerenza tra le scelte effettuate e le finalità dell'integrazione salariale e dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché il limite esterno del divieto di discriminazione tra i lavoratori. Grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso causale tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni che la giustificano, sulla base di criteri specifici individuati in astratto ed ex ante, così da consentire al lavoratore di conoscerli preventivamente e di verificare l'esercizio del potere datoriale. È quindi illegittima la collocazione in cassa integrazione della sola lavoratrice addetta a mansioni amministrative fungibili con quelle delle colleghe rimaste in servizio, quando le ragioni della scelta non siano state esplicitate ex ante.
La vicenda riguarda una lavoratrice con mansioni di responsabile amministrativa, rimasta sospesa ininterrottamente dal lavoro da una certa data fino al licenziamento, intimato per contrazione dell'attività ed esternalizzazione delle mansioni dalla stessa svolte. La società l'aveva collocata dapprima in ferie e poi in cassa integrazione guadagni ordinaria con causale COVID-19, mentre le altre due impiegate amministrative avevano continuato a lavorare. Una di queste, assunta a termine, era stata anzi stabilizzata nel settembre 2020, prima della scadenza del contratto prevista per marzo 2021.Il Tribunale aveva dichiarato illegittima, in quanto discriminatoria, la sospensione della lavoratrice, poiché questa, pur svolgendo mansioni impiegatizie assimilabili a quelle delle colleghe, era stata l'unica a essere collocata in ferie e poi in cassa integrazione fino al licenziamento.La Corte d'appello di Bologna aveva confermato nella sostanza la decisione, distinguendo però tra i due periodi di sospensione. Aveva infatti ritenuto legittimo il collocamento in ferie e illegittimo, perché discriminatorio, quello in cassa integrazione COVID. Secondo la Corte territoriale l'istruttoria orale aveva dimostrato che tutte e tre le impiegate svolgevano mansioni amministrative tra loro fungibili, o comunque omogenee, e necessarie all'organizzazione aziendale. Lo confermava la stabilizzazione anticipata di una delle colleghe, circostanza idonea a escludere la legittimità della sospensione della sola lavoratrice.La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; richiamando un orientamento consolidato, ha chiarito che il potere di individuare i lavoratori da collocare in cassa integrazione COVID, pur non essendo espressamente disciplinato dalla normativa emergenziale, è regolato dai principi generali in tema di criteri di scelta e obblighi di rotazione elaborati per la cassa integrazione ordinaria. Tale potere non è quindi incondizionato, ma incontra un limite interno dato dalla coerenza tra le scelte effettuate e le finalità dell'integrazione salariale e dai doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e un limite esterno, costituito dal divieto di discriminazioni tra i lavoratori. Spetta pertanto al datore di lavoro provare il nesso causale tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni che la giustificano. I criteri di scelta e di rotazione devono inoltre essere specifici e individuati in astratto ed ex ante, così da assicurare al lavoratore la previa conoscenza dei criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere datoriale. Non sono dunque sufficienti richiami generici alla professionalità o alla fungibilità delle mansioni, privi di parametri concreti ai quali ancorare la verifica. Nel caso esaminato la Società non aveva esplicitato ex ante le ragioni per cui aveva sospeso la sola lavoratrice e non anche le colleghe, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede.Sul piano dell'accertamento dei fatti, la Corte ha respinto le censure con cui la società sosteneva che la rotazione non fosse necessaria, date le diverse professionalità delle impiegate, e che la stabilizzazione della collega fosse una circostanza neutra, trattandosi di cassa integrazione COVID e non ordinaria. Ha escluso anzitutto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione solo apparente, poiché il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale era chiaramente percepibile. Dietro l'apparente violazione di legge, le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione delle prove sulla fungibilità delle mansioni, preclusa in sede di legittimità. Anche il rilievo attribuito alla stabilizzazione della collega costituiva un accertamento di merito, compiutamente argomentato e quindi insindacabile.
APPALTO
La genuinità dell'appalto e della subfornitura alla luce dell'effettiva organizzazione del lavoro
Appalto e subfornitura – Autonomia organizzativa dell'affidataria – Esercizio del potere direttivo e assunzione del rischio d'impresa – Necessità – Mera messa a disposizione di personale – Interposizione illecita di manodopera – Sussistenza – Indennità di trasferta –Temporanea assegnazione – Luogo diverso dalla sede abituale di lavoro – Stabile e continuativa assegnazione al medesimo stabilimento – Sede legale del datore di lavoro e della residenza dei lavoratori – Irrilevanza
In tema di accertamento degli obblighi contributivi, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova esclusivamente dei fatti avvenuti in loro presenza o da essi direttamente compiuti, mentre le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sono soggette al libero apprezzamento del giudice. Quest'ultimo può attribuire alle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti maggiore attendibilità rispetto alle successive deposizioni testimoniali rese in giudizio, purché tale valutazione sia sorretta da adeguata motivazione e tenga conto del complesso delle risultanze istruttorie.
La controversia trae origine dall'opposizione proposta da un'impresa operante nel settore della lavorazione, del confezionamento e della commercializzazione di carni bovine e suine avverso un verbale di accertamento ispettivo che aveva contestato la sussistenza di un'illecita interposizione di manodopera nell'ambito di un contratto di subfornitura stipulato con una cooperativa.Secondo gli ispettori, i lavoratori della cooperativa, sebbene formalmente dipendenti da quest'ultima, erano stabilmente inseriti nell'organizzazione produttiva della committente e assoggettati al relativo potere direttivo, mentre l'organizzazione delle attività e il rischio d'impresa rimanevano integralmente a carico della stessa committente.Il Tribunale, nel contraddittorio con gli enti previdenziali e assicurativi, che avevano chiesto il rigetto dell'opposizione, e con la cooperativa, che aveva aderito alle difese della committente, respingeva il ricorso, confermando la sussistenza dell'illecita interposizione di manodopera.Avverso tale decisione proponevano separatamente appello la committente e la cooperativa. La Corte territoriale, previa riunione dei giudizi, rigettava entrambi i gravami, confermando la pronuncia di primo grado.La pronuncia veniva quindi impugnata in sede di legittimità da entrambe le imprese, con distinti ricorsi successivamente riuniti dalla Suprema Corte.La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la correttezza dell'accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine alla natura illecitamente interpositoria del rapporto.La Cassazione ha preliminarmente chiarito che l'opposizione avverso un verbale ispettivo concernente obblighi contributivi introduce un giudizio di accertamento negativo del debito previdenziale, nel quale il giudice è chiamato a verificare la sussistenza della fattispecie sostanziale posta a fondamento della pretesa contributiva e non la mera legittimità dell'attività ispettiva.Ne consegue che il thema decidendum non è rigidamente circoscritto alle circostanze riportate nel verbale di accertamento, dovendo il giudice valutare il complesso delle allegazioni e delle risultanze probatorie ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, ferma la necessità di rispettare gli elementi identificativi della domanda e le ordinarie regole di ripartizione dell'onere probatorio.Quanto alla valutazione delle prove, la Corte ha ribadito che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova esclusivamente dei fatti avvenuti in loro presenza o da essi direttamente compiuti, mentre le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori sono soggette al libero apprezzamento del giudice.Ciò non impedisce, tuttavia, di attribuire a tali dichiarazioni maggiore attendibilità rispetto alle deposizioni successivamente rese in giudizio, ove la preferenza sia sorretta da un'adeguata motivazione e da una valutazione complessiva del materiale istruttorio.Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva privilegiato le dichiarazioni raccolte dagli ispettori durante accessi non preannunciati, ritenendole maggiormente genuine rispetto alle successive deposizioni testimoniali, rese a distanza di tempo e potenzialmente suscettibili di condizionamenti esterni. La Cassazione ha reputato tale valutazione espressione del legittimo esercizio del potere di apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.Passando alla qualificazione del rapporto contrattuale, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la genuinità dell'appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, richiede che l'appaltatore assuma l'esecuzione di un risultato produttivo autonomo, mediante un'effettiva organizzazione dei mezzi e del personale, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e l'assunzione del relativo rischio d'impresa.Tali requisiti assumono particolare rilievo negli appalti cosiddetti labour intensive, caratterizzati dalla prevalenza dell'apporto lavorativo rispetto all'impiego di beni strumentali. Anche in tali ipotesi, infatti, la genuinità dell'affidamento non può essere desunta dalla sola professionalità dei lavoratori impiegati o dalla prevalenza della componente personale della prestazione, ma richiede l'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa funzionalmente idonea al conseguimento del risultato affidato.Non è, pertanto, sufficiente la mera disponibilità di un gruppo di lavoratori, occorrendo che essi costituiscano un'organizzazione effettiva, caratterizzata da specifiche competenze, collegamenti funzionali e modalità di gestione riconducibili all'impresa appaltatrice.Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte ha valorizzato l'accertamento secondo cui la cooperativa non disponeva di una reale autonomia nell'organizzazione del personale e nell'esecuzione delle lavorazioni.Era emerso, in particolare, che le direttive quotidiane provenivano dal legale rappresentante della committente, il quale indicava le attività da svolgere a un lavoratore della cooperativa, incaricato di trasmetterle agli altri addetti. Quest'ultimo non esercitava, dunque, un autonomo potere organizzativo, ma si limitava a comunicare le disposizioni impartite dalla committente.La responsabile della cooperativa, inoltre, si recava presso lo stabilimento soltanto saltuariamente, prevalentemente per la consegna delle divise ai lavoratori, senza esercitare un'effettiva attività di direzione e controllo.In tale contesto, i giudici di merito avevano escluso che alla cooperativa fosse stata affidata una porzione autonomamente organizzata del ciclo produttivo, ravvisando invece una mera messa a disposizione di personale direttamente gestito dalla committente.La Cassazione ha ritenuto tale ricostruzione conforme ai criteri distintivi tra appalto genuino e interposizione illecita, precisando che la qualificazione formale attribuita dalle parti al contratto non può prevalere sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto.La Suprema Corte ha quindi affrontato la specifica questione della subfornitura, disciplinata dalla legge n. 192/1998, escludendo che tale figura contrattuale possa legittimare, per il solo fatto di consentire una significativa ingerenza tecnica del committente, l'esercizio diretto dei poteri di organizzazione e direzione nei confronti dei dipendenti dell'impresa subfornitrice.Affinché il contratto di subfornitura non si traduca in uno strumento elusivo del divieto di interposizione di manodopera, è necessario che le attività affidate presentino caratteri di autonomia e siano riconoscibili rispetto a quelle svolte dall'impresa committente, dando luogo a un risultato produttivo specifico, ancorché parziale, rispetto al prodotto o servizio finale.La subfornitura non può, dunque, avere a oggetto la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi indistinguibili dalle attività ordinariamente svolte dalla committente, né può comportare l'assoggettamento dei dipendenti della subfornitrice al potere direttivo e di controllo di quest'ultima.Nel caso esaminato, le lavorazioni eseguite dai soci della cooperativa risultavano integralmente inserite nel ciclo produttivo della committente, senza costituire una fase autonomamente organizzata e gestita a rischio della subfornitrice. La Corte ha, pertanto, confermato la qualificazione del rapporto come interposizione illecita di manodopera.La pronuncia affronta, infine, la questione dell'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte ai lavoratori della cooperativa a titolo di indennità di trasferta.Sul punto, la Cassazione ha ribadito che la trasferta presuppone necessariamente la temporanea assegnazione del lavoratore a una sede diversa da quella abituale, al fine di compensare i disagi connessi allo svolgimento della prestazione in un luogo differente da quello ordinariamente previsto.Non assumono, invece, rilievo decisivo la diversa ubicazione della sede legale del datore di lavoro o la residenza del dipendente, non essendo tali elementi sufficienti a configurare una trasferta in senso tecnico.Nella fattispecie, era stato accertato che i lavoratori erano stabilmente assegnati allo stabilimento della committente e vi avevano sempre svolto la propria attività, senza alcuna documentazione idonea a giustificare le indennità indicate nelle buste paga. La Corte ha pertanto confermato l'insussistenza dei presupposti della trasferta e il conseguente assoggettamento delle relative somme a contribuzione.La pronuncia ribadisce, in definitiva, la centralità dell'effettiva autonomia organizzativa quale criterio distintivo tra appalto o subfornitura genuini e interposizione illecita di manodopera. La liceità dell'affidamento non dipende dalla denominazione del contratto, né dalla mera separazione formale delle imprese coinvolte, ma dalla concreta attribuzione all'affidataria di un risultato produttivo autonomo, accompagnata dall'effettivo esercizio dei poteri organizzativi e direttivi e dall'assunzione del rischio economico.In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione impugnata.
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Nel contratto di agenzia la tempestività non è requisito di legittimità del recesso per giusta causa
Rapporto di agenzia – Recesso per giusta causa del preponente – Decorso del tempo fra la conoscenza dei fatti e l'esercizio del recesso – Tardività del recesso – Esclusione – Legittimo affidamento dell'agente – Inapplicabilità
Nel contratto di agenzia, il principio di contestazione immediata delle ragioni poste a fondamento del recesso per giusta causa del preponente opera in funzione della conoscibilità e della immodificabilità dei motivi di recesso, ma non configura, tout court, in assenza di una specifica previsione normativa, un autonomo termine decadenziale il cui superamento determini automaticamente l'illegittimità del recesso; il decorso del tempo tra la conoscenza dei fatti e l'esercizio del recesso può rilevare quale elemento di valutazione della sussistenza e dell'attualità della giusta causa, ma deve essere apprezzato in concreto, tenendo conto della natura del rapporto di agenzia, dell'intensità del vincolo fiduciario, della gravità degli addebiti, della complessità degli accertamenti e dell'organizzazione del preponente.
La Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha accolto l'impugnazione proposta da un promotore finanziario avverso il recesso per giusta causa comunicatogli dalla Banca preponente, dichiarando detto recesso tardivo – in quanto intimato nove mesi dopo la conclusione dell'audit interno che aveva evidenziato gli inadempimenti dell'agente – e lesivo del legittimo affidamento maturato dall'agente, nelle more, circa l'irrilevanza disciplinare degli addebiti.La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale con cui la Banca ha censurato la pronuncia della Corte di merito in quanto, in violazione della disciplina speciale del contratto di agenzia, aveva applicato i principi dell'immediatezza della contestazione e del legittimo affidamento, propri del lavoro subordinato. Sul punto, la Corte ha rilevato che, ferma l'applicabilità al contratto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa, la diversa natura del rapporto impone di valorizzare, nella valutazione della giusta causa di recesso, la peculiare intensità che caratterizza il rapporto fiduciario fra preponente ed agente e, quindi, di ritenere sufficienti a legittimare il recesso anche condotte meno gravi di quelle che fondano il licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.Parimenti, secondo la Corte, il requisito della tempestività della contestazione, in assenza di una specifica previsione normativa, non opera nel contratto di agenzia in relazione ad un requisito di immediatezza temporale del recesso e quindi ad un termine decadenziale che limita l'esercizio del relativo potere, ma in riferimento alla conoscibilità ed all'immodificabilità dei motivi di recesso, impedendo al preponente di invocare nel processo fatti diversi da quelli comunicati all'agente. D'altra parte, rileva la Corte, anche il legittimo affidamento è una categoria che resta estranea alla disciplina del contratto di agenzia e che non trova fondamento in alcuna disposizione normativa: il tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti e l'esercizio del recesso può incidere sull'attualità della lesione fiduciaria, ma la relativa verifica va condotta in concreto, tenendo conto della natura del rapporto, della gravità degli addebiti, della complessità degli accertamenti e dell'organizzazione del preponente.In definitiva, la Corte, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per una nuova valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa di recesso.
TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Nel calcolo del risarcimento del danno spettante al lavoratore non rileva la percezione della Naspi
Trasferimento d'azienda - Illegittimità - Risarcimento del danno – Detrazione dell'aliunde perceptum - Indetraibilità delle somme corrisposte a titolo di Naspi
In caso di illegittima estromissione del lavoratore dall'azienda ceduta, dal risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale che ha accertato il diritto alla prosecuzione del rapporto devono essere detratte, a titolo di aliunde perceptum, le retribuzioni percepite dal lavoratore presso terzi, ma non le somme corrisposte dall'Inps a titolo di Naspi.
La Cassazione, con la sentenza in commento, definisce una controversia avente oggetto le conseguenze dell'accertamento dell'illegittima estromissione di un lavoratore a seguito di cessione di azienda. In particolare, la questione, portata all'attenzione della Corte dalla società, atteneva alla possibilità di detrarre dall'importo dovuto a titolo risarcitorio, per il periodo antecedente alla sentenza, le somme percepite dal lavoratore a titolo di Naspi.A seguito di impugnazione la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la suddetta eccezione di aliunde perceptum. Per tale ragione, la società proponeva ricorso in Cassazione.La Corte di cassazione, nel respingere l'impugnazione, rammenta che, secondo il proprio consolidato orientamento, la Naspi costituisce una prestazione previdenziale non pensionistica «che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività». Le ragioni per le quali, quindi, tale somma non può essere portata in detrazione dal risarcimento del danno spettante al lavoratore sono due, tra loro connesse: da un lato manca il fondamento della detraibilità dell' aliunde perceptum, che risiede nel fatto che l'illecito per il quale il risarcimento è dovuto (l'illegittima estromissione dall'azienda), oltre a causare un danno al lavoratore, produce l'effetto di "liberare" le energie lavorative dello stesso, che, per l'effetto, subisce – guardando al complesso delle conseguenze – un danno inferiore. Per altro verso, a seguito della sentenza che accerta che l'estromissione era illegittima, e della ricostituzione del rapporto di lavoro, viene a mancare in radice il titolo per cui la Naspi viene erogata, ossia lo stato di disoccupazione involontario. Ne deriva che l'Inps acquista titolo per ripetere le somme, divenute indebite. Ma non può essere chiesto al lavoratore di subire una decurtazione patrimoniale considerando somme che egli non ha titolo per trattenere.


