COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’ammissibilità del rito fornero nelle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro

Corte App. Bologna 21 dicembre 2023 - Pres. Coco – Rel. Angelini - app.te F.L.R.; app.to T.F. Soc coop.

Lavoro (rapporto di) – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Cessazione del rapporto per scadenza del termine – Azione di riconoscimento di lavoro subordinato e di contestuale impugnazione del licenziamento proposta col c.d. Rito Fornero – Ammissibilità

Il tenore letterale dell’art. 1 comma 47 della l. n. 92 del 2012 – nella parte in cui estende l’applicazione del rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti alle ipotesi in cui debbano essere risolte “questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” - depone nel senso di ricomprendere anche le controversie che presuppongono la necessità di accertamento della natura subordinata del rapporto (nella specie il lavoratore aveva agito col rito speciale, previo accertamento della natura subordinata di un rapporto formalmente inquadrato come autonomo, a seguito del suo allontanamento disposto dall’azienda dopo la scadenza del termine contrattualmente convenuto. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di 1mo grado, ha ritenuto l’ammissibilità di tale domanda)

Non valgono a qualificare come subordinato il rapporto di lavoro formalmente qualificato come autonomo di un direttore/maestro di un circolo tennis: a) l’ampiezza del mansionario (che da semmai l’immagine dei poteri e non invece dei doveri dell’operatore); b) né il fatto che lo stesso si attenga alle direttive del c.d.a. (essendo questo un aspetto intrinseco in qualsiasi attività organizzata); c) né l’insistenza di orari (non essendo infatti immaginabile una scuola che ne prescinda); d) né infine il fatto che le strutture fossero di proprietà del datore di lavoro.

Nota

La Corte d’Appello di Bologna, in sede di reclamo, riconduce a ragione una vicenda su cui il Tribunale di Forlì – in entrambi gli hit del Rito Fornero – non si era convenientemente espresso.Quello stesso Tribunale aveva infatti respinto l’impugnativa di licenziamento di un lavoratore - inquadrato come co.co.co. ex art. 52 del d. lgs. n. 81/2015 e poi “lasciato a casa” dal datore alla scadenza del termine contrattualmente convenuto – azionata con Rito Fornero in cui veniva pregiudizialmente richiesto il riconoscimento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.Il giudice romagnolo non si era nemmeno addentrato nella tematica della qualificazione del rapporto, essendogli bastato il richiamo di quel filone giurisprudenziale – coagulatosi da ultimo negli stilemi di Cass. 26 settembre 2013 n. 22057 – secondo cui “nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell’esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Ne consegue l’inapplicabilità degli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970, benché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia al dipendente il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e, ove negato, il diritto alla tutela risarcitoria. Il lavoratore cessato dal servizio, non ha quindi l’onere di attivarsi entro il termine di decadenza dettato con esclusivo riferimento alle ipotesi di impugnativa del licenziamento, ma può far valere, con azione di mero accertamento, i diritti conseguenziali alla perdurante sussistenza del rapporto - di eseguire la prestazione lavorativa, riprendendo il servizio, e di ricevere le prestazioni patrimoniali - e richiedere, in caso di impossibilità della prestazione per ingiustificato rifiuto del datore di lavoro, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1223 c.c., costituendo in mora il datore di lavoro, nelle forme di cui all’art. 1217 c.c., con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione”. Non trattandosi dunque di un licenziamento - ed essendosi invece agito proprio per l’impugnazione dello stesso – ne era conseguito il rigetto della domanda.Non si era avveduto, il Tribunale, che la richiamata giurisprudenza ineriva al ben diverso caso della scadenza di contratti a termine già qualificati nelle forme del lavoro subordinato, rispetto ai quali l’eventuale contestazione può concernere l’illegittimità del termine, una volta che quest’ultimo venga a scadere: una fattispecie nella quale il legislatore ha previsto l’operatività di termini di decadenza entro i quali la suddetta illegittimità può essere fatta valere (art. 32, l. n. 183/2010 e art. 28, d. lgs. n. 81/2015).Quella “lettura” viene ora fondatamente censurata dalla Corte d’Appello, alla quale è a sua volta bastato il richiamo a Cass. 8 gennaio 2019 n. 186, secondo cui il tenore letterale dell’art. 1 comma 47 della l. n. 92 del 2012 – nella parte in cui estende l’applicazione del rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti alle ipotesi in cui debbano essere risolte questioni “relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” - “depone chiaramente nel senso di ricomprendere anche le controversie che presuppongono la necessità di accertamento della natura subordinata del rapporto (nella specie, quale conseguenza della nullità dei contratti a progetto ovvero dell’accertamento della reale natura subordinata del rapporto formalmente configurato come autonomo, in relazione all’allontanamento del lavoratore disposto dall’azienda dopo la scadenza dell’ultimo contratto), senza che rilevi l’eventuale mancanza di una copertura contrattuale”.Richiama ancora il collegio felsineo Cass. n. 29889/2019 e n. 10415/2020, le quali certo depositano per l’ampiezza dell’applicazione del rito, ma in ipotesi diverse da quella nella circostanza delibata e in ogni caso non permeate da quella particolare problematica che aveva indirizzato il giudizio di 1mo grado.Ragion per cui, volendo rimanere nello stretto perimetro della controversia, appare maggiormente significativo il riferimento a Corte App. Roma sent. n. 158 del 2018, la quale - in un caso omologo a quello in questione ed anch’esso caratterizzato dall’azione per una diversa qualificazione di un contratto almeno formalmente autonomo - dopo aver rilevato “l’inapplicabilità al caso in esame della normativa sui contratti a termine, riferita esclusivamente ai rapporti formalmente subordinati e non anche a quelli di tipo autonomo”, ha ritenuto di poter qualificare come licenziamento scritto la lettera con cui il datore di lavoro si è limitato a ribadire che “i contratti hanno cessato di produrre effetti alla loro naturale scadenza, seppure spiegando diffusamente i motivi del mancato rinnovo del contratto autonomo”. Tutto ciò sul presupposto che “..come in precedenza esposto, l’accertamento della natura subordinata del rapporto sin dal primo contratto comporta l’irrilevanza del termine apposto al contratto tra le parti, trattandosi di una clausola inserita in un contratto relativo ad un rapporto autonomo, la cui validità è travolta dall’accertamento della subordinazione e la clausola pertanto deve considerarsi come non apposta”.Va detto che la pronuncia della Corte capitolina è stata confermata dalla sentenza n. 35027 del 17 novembre 2021 della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto “corretta la lettura operata dalla Corte territoriale della raccomandata dell’O. I...come espressiva di una volontà risolutiva del rapporto inter partes … lettura che trova fondamento nel consolidato orientamento di questa Corte per cui la manifestazione di volontà diretta al recesso non abbisogna ai fini della sua validità di formule sacramentali (cfr., ex multis, Cass. n. 13375/2003) risultando comunque centrale la ricostruzione della volontà dell’autore della stessa (vedi anche Cass. n. 9127/2015)”.Nè deborda da tale incipit Cass. 27 giugno 2022 n. 20530, confermativa dell’ordine di reintegro nel posto di lavoro disposto dalla sentenza gravata a seguito del riconoscimento di un licenziamento in un rapporto formalmente qualificato come co.co.co. ma giudizialmente ricostruito come subordinato (in un caso, dunque, perfettamente sovrapponibile a quello in questione) e una qualche rilevanza nel sensoqui sostenuto va attribuita all’ancor più recente Cass. 27 giugno 2023 n. 18254, la quale – in tema di contratti a termine – rileva che non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia stata espressa precedentemente in forma scritta, temporalmente identificata e semanticamente non equivocabile.Rivisitata nel senso sopradetto, la vicenda sembrava arridere all’accoglimento delle pretese del lavoratore....e invece no perchè la pur riconosciuta possibilità di ricorrere non è valso allo stesso il risultato perseguito.Con una motivazione asciutta ma invero efficace, la Corte ha respinto le sue domande evidenziando che “ad onta della diffusione degli scritti e dello sforzo argomentativo di parte reclamante...non siano emersi gli elementi idonei a suffragare la tesi del R. la cui collaborazione...è stata bensì lunga e assidua...ma non presenta i connotati che qualificano la rivendicata subordinazione, sia pure nella forma nella forma più attenuata e sfuggente tipica di alcuni rapporti, nei quali sia meno evidente l’elemento dell’assoggettamento al potere datoriale...”.E dunque.Ben poco rileva l’entità delle mansioni giacchè la stessa depone nel senso dei poteri assegnati e non certo dei doveri. Assume valore neutro il contemplato obbligo di attenersi alle direttive del c.d.a., vuoi perchè è lo stesso c.d.a. ad essere statutariamente investito della complessiva direzione della committente vuoi perchè, ancora e significativamente, tutto ciò è aspetto intrinseco e fin quasi naturale di qualsiasi attività organizzata. Nè può assumere rilievo l’insistenza di determinati orari, non essendo infatti immaginabile una scuola che ne prescinda; e lascia infine il tempo che trova il fatto che le strutture fossero di proprietà del (preteso) datore di lavoro. Si tratta di una ricostruzione rigorosa e che non fa sconti, attuata per di più con una tecnica che non disdegna affatto il confronto critico coi singoli aspetti caratterizzanti la vicenda. Il fatto poi che il libello motivazionale prescinda dagli stereotipati incipit giurisprudenziali che solitamente caratterizzano situazioni simili rappresenta secondo noi un valore aggiunto: rende l’idea di una elaborazione attenta e ragionata, tessuta nel silenzioso pensatoio della camera di consiglio e contrassegnata dal quel fondamentale principio che risponde al nome del libero convincimento del giudice.

PROCESSO DEL LAVORO

Lettura del dispositivo e decesso del Giudice

Corte App. Bologna 18 gennaio 2024 - Pres. Coco – Rel. Vezzosi - app.te x.x.; appto. y.y.

Lavoro (procedimento in materia di) – Lettura del dispositivo – Successivo decesso del giudice – Mancanza della motivazione – Conseguenze – Inesistenza della sentenza - Esclusione – Nullità della stessa – Sussistenza – Conversione del vizio in motivo di impugnazione – Obbligo del giudice d’appello di decidere la causa nel merito – Sussistenza

Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento (nella fattispecie: per l’avvenuto decesso dello stesso giudice), non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell’art. 161 co. 1 c.p.c., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d’appello, ove abbia rilevato detta nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere la causa nel merito.

Nota

Un’ordinaria controversia di natura contributiva – il cui interesse scientifico è pressochè nullo – scoperchia invece un’interessante problematica processuale.Succede infatti che il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Bologna che aveva deciso la causa dando lettura del dispositivo in udienza deceda dopo la stessa lettura lasciando così il decisum privo della motivazione.Va detto che al decesso è seguito un provvedimento del Presidente del Tribunale del 14.2.2022 così concepito: “Il Presidente ….., visti gli atti del procedimento in epigrafe, rilevato che il G. I. dr. …......, in data 14.12.2021 ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo in udienza e riservando nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione, rilevato che il dr. ….......è deceduto in data 04.02.2022, e quindi non potrà più essere depositata la motivazione, rilevato che i termini per l’impugnazione del solo dispositivo decorrono dalla data di comunicazione alle parti della definitività dell’impedimento del Giudice, comunica alle parti la definitività dell’impedimento del Giudice, al fine dei decorso dei termini per l’impugnazione del solo dispositivo. Si comunichi alle parti”.L’impugnazione in effetti vi è stata e la Corte d’Appello di Bologna si è così trovata investita della problematica. L’ha risolta – a nostro avviso rettamente – dispensando lo ius che segue: “..........In ordine alla eccepita nullità della sentenza di primo grado, deve essere rilevato come secondo la giurisprudenza di legittimità a cui si ritiene di dare continuità il principio secondo cui la sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa, con la conseguenza che, qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non sarà sufficiente un decreto del capo dell’ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato dovrà convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni (cfr. ex plurimis Cass. n. 5854/2004), è un principio che non è evidentemente applicabile alle controversie alle quali si applica il rito del lavoro e nelle quali la causa viene decisa con lettura immediata del dispositivo in udienza (art. 420 c.p.c.). Nel caso in esame, e cioè in caso di assoluto impedimento del giudice intervenuto dopo la lettura del dispositivo in udienza, trova invece applicazione il principio per cui al dispositivo pronunciato dal giudice, che sia stato poi colpito dal suddetto impedimento, va riconosciuto il carattere di sentenza, esistente ed efficace, ma affetta da nullità per mancanza di motivazione, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., - ne limitare la pronunzia alla mera declaratoria di tale nullità, dovendo decidere la causa nel merito.....”.In conseguenza di ciò, l’Appello emiliano ha deciso la causa nel merito.Va detto che negli stessi termini si era già espressa Cass. 3 aprile 2014 n. 5277, sul presupposto - ripetutamente affermato dalla stessa Corte – che “......la radicale mancanza della motivazione, per la sentenza che sia munita di tutti gli altri requisiti contemplati dall’art. 132 c.p.c., ivi compresa la sottoscrizione del giudice, e che sia pubblicata mediante deposito in cancelleria, determina nullità e non giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto (cfr. Cass. n. 16581/2009; Cass. n. 18948/2006; Cass. n. 11975/97; Cass. n. 6354/88)...”.

MALATTIA PROFESSIONALE

Responsabilità ex art. 2087 c.c.: oneri di prova e di allegazione

Corte App. Bologna 30 gennaio 2024 - Pres. Coco – Rel. Vezzosi - app.te A.L.; app.to A.I. Soc coop.

Lavoro (rapporto di) – Richiesta danni ex art. 2087 c.c. – Per pretesa malattia professionale a derivazione comune – Nesso di causalità tra attività lavorativa ed evento – Necessità – Presunzioni astratte ed ipotetiche – Irrilevanza Lavoro (rapporto di) – Richiesta danni ex art. 2087 c.c. – Per pretesa malattia professionale a derivazione comune – Sussistenza di un onere di allegazione a carico del richiedente – Contenuto Lavoro (rapporto di) – Richiesta danni ex art. 2087 c.c. – Verifiche da parte del medico competente attestante la conformità della prestazione lavorativa – Onere del lavoratore di confutare detta prescrizione e di informare sull’insorgenza di patologie – Sussiste – Difetto – Interruzione del nesso di causalità tra evento e danno

In caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità tra l’attività e l’evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e all’intensità dell’esposizione a rischio. L’onere della prova grava sul lavoratore, il quale non può invocare a suo favore presunzioni che pongano a carico dell’azienda (o dell’Istituto assicuratore) l’onere di fornire la prova contraria.

Consegue da ciò un ben preciso onere di allegazione sul lavoratore richiedente, il quale – come creditore dell’obbligo di sicurezza – è tenuto ad indicare il comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell’art. 2087 c.c..

Il fatto che il lavoratore abbia sottaciuto al medico competente – che ne aveva dichiarato l’idoneità al lavoro - l’insorgenza di determinate patologie interrompe il nesso di causalità tra evento e danno, essendo tenuto il lavoratore a collaborare con quest’ultimo a tutela della sua salute.

Nota

Un lavoratore ha adito il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Forlì con una domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c.; ha sostenuto che le menomazioni a carico del rachide lombo-sacrali e il suo stato ansioso/depressivo erano conseguenti alle mansioni espletate durante il pregresso rapporto di lavoro.Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha respinto le sue domande e analogamente ha giudicato la Corte d’appello di Bologna sul gravame interposto.La sentenza contiene alcuni spunti interessanti, che veniamo partitamente ad evidenziare, prescindendo il più possibile dal noioso contesto processuale in cui risultano peraltro ottimamente declinati.Muove la Corte dal costante orientamento del giudice di legittimità secondo cui “ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente” (così da ultimo, ex pluribus, Cass. 29 aprile 2022 n. 13640 e Cass. 21 settembre 2021 n. 25597).Un tal incipit viene poi ulteriormente affinato in ragione della particolarità del caso di specie, caratterizzato da patologie di comune diffusione; vale allora l’assunto secondo cui “In caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità tra l’attività e l’evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e all’intensità dell’esposizione a rischio. L’onere della prova grava sul lavoratore, il quale non può invocare a suo favore presunzioni che pongano a carico dell’azienda (o dell’Istituto assicuratore) l’onere di fornire la prova contraria...”. Nel senso sopra detto viene richiamata in sentenza Cass. 4 giugno 2003 n. 8884, ma registriamo nello stesso senso un significativo intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza del 17 giugno 2004 n. 11353, in Not. Giur. Lav. n. 5/2004, pagg. 665 e ss.) e anche le successive Cass. 18 giugno 2009 n. 14192 (ivi, n. 4/2009, pagg. 512 e ss.), Cass. 2 gennaio 2018 n. 12 e, ancora, Cass. 19 agosto 2019 n. 21446.Correlato al così precisato onere di prova è l’onere di allegazione; secondo l’appello emiliano, che recupera e conferma uno spunto della sentenza di 1mo grado, quell’onere importa che “dalla fonte dell’obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l’indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell’art. 2087 c.c.”.Detto questo, vi sono infine due ulteriori aspetti su cui appare utile soffermarsi.Il primo.Il lavoratore si è doluto del fatto che la prova dell’avvenuto assolvimento degli obblighi formativi ed informativi fosse nella circostanza derivata da un solo atto documentale (più precisamente: da una sua espressa ricevuta in tal senso).Una tal doglianza è stata rettamente censurata, vuoi perchè la prova scritta – al contrario di quanto sostenuto - depone nel senso di una compiuta organizzazione dell’appellata nella tutela della sicurezza dei dipendenti, vuoi perchè in ogni caso, ancora e in riferimento alla domanda del lavoratore, non è dato comprendere “in quale modo la pretesa mancata formazione sarebbe stata la causa della patologia né si comprende perchè una diversa formazione avrebbe impedito il verificarsi della patologia....”Il secondo.Il lavoratore appellante, dichiarato idoneo alle mansioni dal medico competente, ha affermato nel corso del processo di non aver segnalato alcuna patologia allo stesso medico per timore di una qualche reazione da parte della società datrice di lavoro.L’assunto è stato debitamente valutato dalla Corte, ma in un senso esattamente opposto a quello ipotizzato dal lavoratore. Da un lato la circostanza è stata ritenuta “tutt’altro che provata (e per altro nemmeno verosimile...)”; dall’altra, però, la Corte ne ha tratto una vera e propria scriminante nei confronti di qualsiasi responsabilità del datore di lavoro. La stessa ha testualmente osservato che”.. tale condotta sarebbe essa stessa in violazione dell’obbligo di non nascondere la verità e di collaborare con il medico competente alla protezione della sua salute. Tale comportamento sarebbe la causa del danno e interromperebbe il nesso eziologico con qualunque fatto imputabile alla …., cui sarebbe stato precluso di intervenire a seguito dei controlli del medico competente”.

LAVORO SUBORDINATO

Amministratore di società e lavoro subordinato

Corte App. Bologna 12 gennaio 2024 - Pres. Coco – Rel. Pascarelli - app.te x.x.; app.to y.y.

Lavoro (rapporto di) – Società di capitali – Membro del consiglio d’amministrazione con deleghe – Compatibilità con un rapporto di lavoro subordinato – Astratta ammissibilità – Condizioni – Sussistenza del vincolo di subordinazioneLavoro (rapporto di) – Società di capitali – Membro del consiglio d’amministrazione con deleghe che richiede il contestuale riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato – Onere della prova relativo al vincolo di subordinazione – E’ a carico della parte richiedente – Assolvimento a mezzo della produzione di un biglietto da visita - Inidoneità

Ancorchè sia in astratto possibile la compatibilità tra la carica di consigliere delegato e lavoro subordinato, è all’uopo necessaria la sussistenza del vincolo della subordinazione, inteso come assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di direzione della società nel suo complesso.

Il relativo onere di prova è a carico della parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato e lo stesso non può certo essere assolto a mezzo della produzione di un biglietto da visita, elemento – quest’ultimo – assolutamente inidoneo allo scopo perseguito.

Nota

Vicenda che ruota attorno alla domanda di un consigliere d’amministrazione di una società di capitali – munito peraltro di varie deleghe – volta al contestuale riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato (più precisamente: di natura dirigenziale) nei confronti della stessa società.Non è difficile intuire il refrain della controversia, con l’amministratore proteso da un lato all’asserzione di aver ricoperto ruoli operativi generalmente riconducibili al ruolo dirigenziale (tra cui, leggiamo in sentenza, la direzione del settore commerciale, delle vendite, del marketing, della strategia, della gestione clienti, delle spedizioni, della gestione e selezione della rete agenziale, delle vendite internazionali) e con l’azienda assai ferma nel ritenere che quelle responsabilità fossero insussistenti o comunque riconducibili alle sopra accennate deleghe.Detto questo, non intendiamo andare oltre nella descrizione di una controversia risoltasi sostanzialmente in fatto e conclusasi – sia in primo che in secondo grado – col rigetto delle domande attoree. Purtuttavia, tra le maglie dell’accurata disamina della Corte – diffusasi oltremodo sull’analisi delle varie testimonianze - , fa capolino qua e là qualche highlight giurisprudenziale di cui veniamo velocemente a dar conto.Sotto il profilo processuale, ci appare condivisibile l’arresto della sentenza in cui viene ritenuta l’assoluta insufficienza probatoria di un biglietto da visita in cui l’appellante veniva indicato quale “Business Development Director”. La Corte aderisce sul punto alla motivazione del giudice di 1mo gado (nella specie: il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Modena) che aveva così testualmente opinato: “L’esistenza di un biglietto da visita (v. doc. n. 4 del ricorso) costituisce elemento indiziario inidoneo a fondare la pretesa attorea...”. Ad ulteriore corroboro, viene espressamente richiamato il punto 4.3 di Cass. 28 maggio 2018 n. 13304.Quanto poi al merito della vicenda, vale secondo l’Appello bolognese l’oramai recetta giurisprudenza di legittimità secondo cui “sono comulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purchè sia accertata in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo della subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società” (così, ex pluribus, Cass. 29 novembre 2022 n. 35088; Cass. 19 settembre 2022 n. 27360, in Guida Lav. n. 51/2022 pag. 31; Cass. 27 gennaio 2022 n. 2487; Cass. 3 aprile 2019 n. 9273; Cass. 29 novembre 2018 n. 29761; Cass. 25 settembre 2018 n. 22689).La vis espansiva di tale indirizzo risulta in ogni caso temperata dall’ulteriore incipit secondo cui “la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà” (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 2022 n. 20040, in Guida Lav. n. 30/2022 pagg. 27 e ss.; Cass. 2 dicembre 2021 n. 38017 e Cass, 23 novembre 2021 n. 36362, ivi n. 1/2022, pagg. 36 e ss.; Cass. 28 aprile 2021 n. 11161; Cass. 11 febbraio 2016 n. 2759; Cass. 25 settembre 2015 n. 19050; Cass. 22 marzo 2013 n. 7312).

PROCESSO DEL LAVORO

Cause riunite e art. 40 c.p.c.: generale applicazione del rito del lavoro

Corte App. Bologna 18 gennaio 2024 - Pres. Coco – Rel. Vezzosi - app.te I. e I.T.L.; appto. A. s.r.l.

Lavoro (procedimento in materia di) – Avvenuta riunione di controversia di opposizione ad ordinanza/ingiunzione a controversia di accertamento negativo di verbale ispettivo – Avvenuta applicazione del rito del lavoro conformemente al disposto di cui all’art. 40 c.p.c. comma 3 – Successive fasi processuali – Soggiacciono al rito speciale – Sospensione feriale del computo dei termini – Inapplicabilità

Nell’eventualità in cui la sentenza di 1mo grado abbia contestualmente deciso - dopo un provvedimento di riunione e facendo corretta applicazione del rito del lavoro conformemente al disposto di cui all’art. 40 c.p.c. comma 3 - una causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed una causa di accertamento negativo di verbale ispettivo, tutte le successive fasi processuali soggiacciono al rito speciale del lavoro. In quel caso, infatti, non trova applicazione il regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e devono essere applicate nella loro totalità le regole che presiedono il rito speciale, ivi compresa la deroga alla sospensione dei termini feriali sancita in generale dalla legge n. 742/1969 artt. 1 e 3 e dal R.D. n. 12/1941 art. 92

Nota

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’Inps hanno proposto appello avverso la sentenza di 1mo grado che – contestualmente e dopo un precedente provvedimento di riunione - aveva accolto da un lato l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione e dall’altro la domanda in accertamento negativo avverso verbale ispettivo.Il gravame dell’Istituto previdenziale è risultato tempestivo sotto tutti i profili; non così quello dell’Ispettorato, il quale lo sarebbe stato solo nell’ipotesi in cui fosse stata ritenuta l’applicabilità del periodo di sopensione feriale (decorrente, come noto, dal 1 al 31 agosto).Per ciò che in questa sede rileva, la società appellata ha insistito per l’inammissibilità del gravame stante la sua tardività. Si è difeso l’Ispettorato invocando il termine per così dire lungo – e cioè comprensivo del periodo feriale – a suo dire conseguente a Cass. SS.UU. 29 gennaio 2021 n. 2145 secondo cui “…..nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano quale oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norna dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Ne consegue che, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione”.La Corte d’Appello di Bologna – dopo aver rilevato che le controversie riunite in 1mo grado traevano spunto dal medesimo accertamento ispettivo - non ha però creduto a tale difesa e ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello (nei confronti del solo Ispettorato, s’intende). E ciò ha statuito sia in applicazione del generale principio di unicità o unitarietà del decorso del termine di impugnazione (che tutela l’equilibrio e la parità processuale fra le parti e garantisce la certezza dei rapporti giuridici, in quanto il giudicato si forma contemporaneamente nei confronti di tutte le parti) sia in ragione del principio di ultrattività.Ha all’uopo richiamato Cass. 4 maggio 2022 n. 14103, nella cui motivazione testualmente si legge: “... La Corte d’appello ha trattato congiuntamente le domande principale e riconvenzionale secondo il rito speciale del lavoro, facendo corretta applicazione dell’art. 40 c.p.c., comma 3, il quale prevede, in via di eccezione rispetto alle regole processuali in materia di cause connesse, che se una delle cause riunite è soggetta al rito del lavoro tutte le cause riunite - nel caso di specie domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c. - saranno trattate con rito del lavoro; è fuor di dubbio, dunque, che nel caso in esame il giudizio appartenga all’ambito di cognizione del giudice del lavoro e soggiaccia. perciò, al rito speciale; per il principio di ultrattività, pacificamente affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 28519 del 2019; Cass. n. 4217 del 2014), il rito applicato nella fase originaria di trattazione ha da svolgersi anche nelle fasi successive; in altri termini, dovendo nel caso in esame applicarsi il rito del lavoro anche nella fase processuale di legittimità, trovano attuazione nella loro totalità le regole che vi presiedono, ivi compresa la deroga alla sospensione dei termini feriali sancita in generale dalla l. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dal RD. n. 12 del 1941, art. 92 (cfr. per tutte Cass. n. 14139 del 2020; Cass, n. 19079 del 2018); …”.Per tali motivi, come già detto, l’appello è stato dichiarato inammissibile in ragione della sua tardività, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione relativa all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione. Tutto ciò, ironia della sorte, in uno scenario che ha visto invece accolto l’appello dell’Istituto previdenziale: ne è così scaturita una soluzione bifronte ed intrinsecamente contraddittoria, cui però occorre adeguarsi essendo figlia legittima delle ferree regole del giudicato.

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