AGENTI E RAPPRESENTANTI
Contratto di agenzia inesistente, rigetto delle richieste
Lavoro (procedimento in materia di) – Radicamento di un'azione giudiziaria che abbia come presupposto logico la sussistenza di un contratto di agenzia – Verificata insussistenza di quel contratto all'esito della valutazione giudiziaria – Conseguenze – Rigetto della domanda
Allorquando venga azionata una domanda che abbia come presupposto un contratto di agenzia, non però riconosciuto tale all'esito della valutazione giudiziaria, quella domanda deve essere rigettata, essendo il giudice vincolato dalla causa petendi e dal petitum che qualificano l'azione proposta.
Vicenda curiosa e fors'anche unica nella sua determinazione, tanto più se si considera che in entrambi i gradi di giudizio la parte convenuta – poi appellata – è risultata contumace.Un'azienda ha adito il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia richiedendo la condanna di un proprio collaboratore, ad essa vincolato da un (preteso) contratto di agenzia, chiedendo la refusione dei danni per inadempimenti vari ex art. 1746 c.c. e chiedendo altresì il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso non lavorato.Il Tribunale ha rigettato il ricorso, con statuizione poi integralmente confermata dalla Corte d'Appello territoriale, a mezzo della sentenza in nota.Entrambi i giudici sono addivenuti a tale conclusione negando che quello agli atti potesse essere qualificato come un contratto di agenzia.Ed in effetti ve ne era ben donde.In primis, il contratto recava un nomen iuris diverso, essendo infatti intitolato come "contratto di collaborazione".Non solo il nomen iuris ha però rilevato nella circostanza.Il contratto prevedeva infatti una serie di clausole assolutamente incompatibili col rapporto di agenzia. L'art. 4, ad esempio, includeva tra gli obblighi del collaboratore quello di "...documentare ogni mercoledì sera e ogni fine settimana il lavoro svolto di almeno 8 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi che prevedono ogni giorno visite alle potenziali aziende clienti oppure contatti telefonici che hanno lo scopo di fissare propri appuntamenti professionali (le 8 ore lavorative sono obbligatorie solo se si intende percepire il fisso mensile totale altrimenti verrà fatto il calcolo effettivo delle ore lavorate)". Non solo: l'art. 8 – intitolato "Calcolo del tempo effettivo lavorativo" - prevedeva che: "Per il calcolo del tempo lavorativo effettivo si sommano tutti i minuti giornalieri pari alle 8 ore a cui si deve togliere il 20% del tempo che viene concesso quale calcolo medio per gli spostamenti".E' allora parso chiaro che non potesse nella circostanza riconoscersi l'insistenza di un contratto di agenzia, il quale per sua stessa natura non può contenere "alcun riferimento al tempo di lavoro rilevando solo l'attività di promozione degli affari e non il tempo di lavoro".Infatti, come rettamente rilevato da Cass. 12 maggio 2004, n. 9060 e Cass. 23 aprile 2009, n. 9696, "L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta alle dipendenze di una compagnia di assicurazione, in considerazione di indici quali l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della compagnia, la soggezione alle direttive dell'Istituto, l'obbligo di rispettare un orario giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, l'obbligo di partecipare a riunioni per riferire sull'attività svolta, il rimborso spese e la copertura assicurativa per malattie e gli assegni familiari, pur in presenza di un diverso nomen iuris risultante dalla lettera di incarico)".Aggiungiamo noi che una tal giurisprudenza è stata anche recentemente confermata dalle pronunce di legittimità n. 31487 del 5 dicembre 2018 e n. 12919 del 22 aprile 2022.Il risultato conclusivo di questo argomentare non poteva che condurre al rigetto del ricorso (in 1mo grado) e al rigetto dell'appello (in 2do). Infatti, come rettamente si rileva in sentenza, "dal momento … che il contratto stipulato tra le parti non può essere qualificato come contratto di agenzia e che i diritti di obbligazione sono diritti eterodeterminati e il giudice è vincolato dalla causa petendi e dal petitum devono essere rigettate le domande proposte da parte ricorrente fondate sul presupposto che si tratti di contratto di agenzia".
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Contratto di agenzia: richieste provvigionali arretrate e decadenza
Agenzia (rapporto di) – Modifica della misura provvigionale da parte del preponente – Clausola del contratto individuale e dell'a.e.c. di categoria prevedenti un termine di 30 gg. per eventuali contestazioni – Contestazione agenziale avvenuta due anni e mezzo dopo – Inammissibilità della stessaLavoro (procedimento in materia di) – Deduzione in appello dell'illegittimità della modifica delle entità provvigionali avvenuta senza la forma scritta prevista dagli a.e.c. - Integra una domanda nuova – Conseguente inammissibilità della stessaAgenzia (rapporto di) – Indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. - Condizioni - Clienti già attivi e contraenti a livello centrale relativamente ai quali è richiesta una raccolta ordini da parte dell'agente – Non costituiscono "clienti nuovi"
È inammissibile la domanda dell'agente che - nell'insistenza di una norma contrattuale (prevista nella circostanza sia dal contratto individuale che dall'a.e.c. di categoria) indicante un termine di 30 giorni per la contestazione delle modifiche provvigionali disposte unilateralmente dal preponente - impugni l'avvenuta modifica due anni e mezzo dopo. E tanto più lo è nel caso in cui nel predetto arco temporale lo stesso agente si sia adeguato all'avvenuta modifica, tenendo di essa conto nella predisposizione dei conteggi e delle fatture.
E' nuova – e pertanto inammissibile - la domanda dell'agente che deduca per la prima volta in appello il difetto della forma scritta della comunicaziona del preponente volta alla modifica della misura provvigionale.
Ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione ex art. 1751 c.c., non possono essere considerati nuovi quei clienti già attivi e già da tempo contraenti della preponente a livello centrale rispetto ai quali l'agente ha espletato una semplice raccolta di ordini.
Classica vicenda agenziale, in cui – una volta intervenuta la cessazione del rapporto e parallelamente ad un'azione di adeguamento dell'indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. – si inscena un'azione rivendicatoria per così dire "omnia", che spazia su tutto l'arco temporale di durata del rapporto, il più delle volte destinata a "ripescare" atti ed aspetti negoziali risalenti nel tempo.Un tal copione si ripete anche nella circostanza, per la verità non proprio fortunata per l'agente che si è visto confermata anche in appello la statuizione di rigetto del Tribunale di Piacenza, originariamente adito in funzione di giudice monocratico del lavoro.Tra i tanti temi trattati in sentenza, abbiamo cernito quelli di maggior interesse, quelli secondo noi destinati a "far giurisprudenza" o comunque ad arricchire la già ampia vetrina delle problematiche agenziali.L'agente in questione si è dapprima doluto di una diminuzione della misura provvigionale relativa ad una determinata gamma dei prodotti da egli commercializzati. Solo che, per sua stessa ammissione, il relativo provvedimento gli era stato comunicato (vedremo in seguito le problematiche insorte sulla forma dell'atto) all'inizio del 2017. Allo stesso egli si era in seguito adeguato nella redazione dei conteggi e delle fatture, salvo poi impugnarlo – ma solo nel giugno del 2019, a rapporto oramai da tempo concluso - .E' allora fondata l'opinione della Corte secondo cui, in un tal contesto, "....deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'art. 9 del contratto dedotto in giudizio (che sul punto riproduce omologa previsione dell'a.e.c.) secondo cui le contestazioni alle modifiche contrattuali, anche provvigionali, per avere effetto devono intervenire entro 30 giorni successivi alla comunicazione....". In sostanza, conclude la Corte, "per espressa previsione contrattuale, laddove non contestate tempestivamente, le modifiche proposte dalla preponente anche con riguardo alle provvigioni, devono intendersi tacitamente accettate..". Tanto più in un contesto in cui a lungo l'agente si era adeguato alla modifica in questione ponendo "..in essere comportamenti del tutto incompatibili con la volontà di contestare tale modifiche, quali la periodica emissione – già nell'anno 2017 – di fatture per ottenere il pagamento delle provvigioni, pedisseque agli estratti-conto mensilmente redatti sulla base della nuova percentuale del 3% e inviati dalla società all'agente....".Torniamo a ripetere che lo ius propugnato ci convince, anche in ragione della complessiva articolazione del dettato dell'a.e.c. di settore che regolamenta i mutamenti provvigionali con determinate gradualità. Ecco perchè, nel delineato contesto, ci pare inane ed irrilevante quanto statuito da Cass. 10 maggio 2019, n. 12544, secondo cui "In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa".L'opinione della Corte trova (indiretto) conforto in Corte App. Brescia 12 gennaio 2024 (in Guida al Lavoro n. 20/2024, con nostra personale nota adesiva), secondo cui "Se è vero che, in linea generale – e col solo limite dell'osservanza dei principi di buona fede e correttezza – sono ammissibili le variazioni del contenuto del contratto d'agenzia apportate unilateralmente dal preponente, tanto più lo sono quando risultano stabilite dalla contrattazione collettiva dalle parti sociali, in quanto portatrici dei contrapposti interessi delle parti del contratto di agenzia: sono dunque legittime le clausole dell'art. 3 dell'a.e.c. del settore commerciale che regolamentano detta possibilità, gradandola a seconda dell'entità della modifica".Da un capo all'altro, rimanendo pur sempre in tema.Succede infatti che in appello la difesa dell'agente impugni l'originaria determinazione preponenziale deducendone la nullità per la mancanza di quella forma scritta invece prevista dalla contrattazione collettiva di settore. Difesa suggestiva ed intrigante, quanto però tardiva; rileva infatti funditus l'Appello emiliano che ".... in 1mo grado parte ricorrente, con riguardo alla modifica contrattuale in trattazione, non contestava la mancata osservanza della forma scritta quale modalità prevista dall'AEC e dallo stesso contratto di agenzia dedotto in giudizio; alla luce di tale fondamentale rilievo deve ritenersi che la contestazione svolta da parte appellante circa l'inoperatività della modifica provvigionale dall'anno 2017 fondata sulla mancata osservanza della forma scritta prescritta contrattualmente, sia inammissibile in quanto sollevata per la prima volta solo in sede di appello, in violazione del divieto dei nova di cui all'art. 346 c.p.c....".Anche su questo aspetto riteniamo di concordare con le determinazioni della pronuncia, noto essendo (cfr. da ultimo, Cass. 21 marzo 2024, n. 7590) che "Nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. 28/02/2014, n. 4854; più di recente Cass. ord. n. 2529/2018)".Per altri versi, poi, il caso in questione pare del tutto omologo a quello del lavoratore che, impugnato il licenziamento per difetto di giusta causa, deduca poi in appello la sua nullità per l'inosservanza delle procedure di cui all'art. 7 l. n. 300/1970: ipotesi già postasi in giurisprudenza e risolta nel senso dell'inammissibilità (Cass. 20 aprile 2005, n. 8264, la quale rileva che tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, trattandosi di una diversa causa petendi, con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione...").Vi è infine un conclusivo aspetto su cui la sentenza si distingue, questa volta in tema di indennità di cessazione. Come è noto l'art. 1751 c.c. prevede la corresponsione di tale indennità qualora ricorrano "le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti...".Sotto un primo profilo, la Corte ha richiamato la recetta giurisprudenza di Cassazione(Cass. 6 ottobre 2016, n. 20047; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30487; Cass. 6 maggio 2024, n. 12113) secondo cui "Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti"Non solo, però.Con una affermazione di cui non abbiamo rinvenuto traccia in giurisprudenza, ha opinato che ai fini della norma in questione non possono essere considerati nuovi quei clienti già attivi e contraenti della preponente a livello centrale rispetto ai quali l'agente ha espletato una semplice raccolta di ordini.Si tratta invero di una modalità invalsa, specie nella grande distribuzione.Ecco perchè di questo incipit – su cui ancora una volta concordiamo, poiché i clienti in questione non possono essere considerati frutto dell'opera agenziale – sentiremo ancora parlare.
SANZIONI DISCIPLINARI
La rimodulazione giudiziale della sanzione disciplinare conservativa
Lavoro (rapporto di) – Contestazione disciplinare – Richiamo ad una mail con contestuale specifica del giorno di invio, dei destinatari e del contenuto – Principio di specificità – Non è violatoLavoro (procedimento in materia di) – Irrogazione di sanzione disciplinare conservativa – Possibilità di rimodulazione della stessa da parte del giudice – Sussiste
Non viola il principio di specificità la contestazione disciplinare che faccia riferimento ad una mail inviata in uno specifico giorno, a specifici destinatari e con uno specifico contenuto.
E' consentito al giudice, chiamato a decidere sulla legittimità di una sanzione disciplinare di natura conservativa, procedere alla rideterminazione della stessa, riducendone la misura.
Vicenda che ruota attorno ad una sanzione disciplinare di sospensione di un giorno dal lavoro e della retribuzione, della cui legittimità l'azienda irrogante ha richiesto il riconoscimento giudiziale.Lungi da noi l'idea di intrattenerci sul merito della vicenda, nient'affatto virtuosa e che risparmiamo al lettore.Ciò che ci interessa, invece, sono i due plessi sostanzial/nozionistici – quelli che già traspaiono dalle soprastanti massime – su cui la pronuncia si fonda.Va detto, onde contestualizzare la vicenda, che dopo aver radicato l'azione in accertamento, l'azienda si è vista opporre in primis una eccezione di mancata specificità della contestazione ed in secundis una contestazione di merito della sanzione irrogata. Il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Parma ha accolto il ricorso, confermando la sanzione stessa.Da tale valutazione si è invece parzialmente discostata la Corte d'Appello territoriale, la quale ha anch'essa disatteso il motivo formale procedendo però alla rideterminazione della sanzione, riducendola ad un'ora di multa.Quanto al primo rilievo, osserva pertinentemente la Corte che la contestazione non può “in alcun modo ritenersi generica, avendo la stessa fatto chiaro riferimento a una mail inviata in uno specifico giorno, a specifici destinatari e con uno specifico contenuto: sicché il fatto contestato è stato compiutamente identificato in tutti i suoi fattori costitutivi, permettendo così al lavoratore di approntare una difesa piena ed effettiva”.Il non detto della motivazione – che però emerge in tutta la sua dirompenza – è la questione della contestazione disciplinare per relationem, modalità su cui ha da tempo convenuto la giurisprudenza di legittimità.Cass. 13 febbraio 2023 n. 4355 ha convincentemente affermato che “...poichè la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, ciò che rileva è l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo al quale è finalizzato, ossia quello di soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. n. 23771/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata). Se ne è tratta la conseguenza dell'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio ogniqualvolta gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. n. 448/2019; Cass. n. 29240/2017; Cass. n. 10662/2014). Soddisfa, pertanto, il requisito della specificità il rinvio all’imputazione formulata negli atti del processo penale (fra le tante Cass. n. 20749 e Cass. n. 20562 del 2018).....”.Sulla stessa falsariga Cass. 14 luglio 2023, n. 20206, la quale – motivando sulla piena ammissibilità di questo tipo di contestazione – ha chiarito che dalla stessa “risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010, 10662/2014, 29240/2017, tutte richiamate da Cass. n. 23771/2018)...”Sullo specifico riferimento agli atti di natura penale, è da ultimo intervenuta Cass. 24 dicembre 2024 n. 34339, secondo cui “ la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (tra le tante, v. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29240; Cass., sez. lav., 1° ottobre 2018, n. 23771)”.Possono aggiuntivamente essere richiamate: Cass. 5 luglio 2021, n. 18944; Cass. 9 marzo 2020, n. 6644; Cass. 17 luglio 2019, n. 19263 (in Guida al Lavoro n. 35/2019, Cass. 10 gennaio 2019, n. 448; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29240; Cass. 9 giugno 2016, n. 11868 (in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2017, II, 78).Se tanto vale per ciò che concerne il primo motivo di gravame, un discorso a parte merita il secondo, su cui – prima ancora di procedere alla sua illustrazione – vogliamo affermare in limine (al di là della valutazione del merito della vicenda, che non abbiamo nemmeno approcciato) che anche noi avremmo adottato la postura comportamentale della Corte.La quale Corte ha proceduto alla rideterminazione processuale della sanzione non ponendosi il problema (oppure, assai più verosimilmente, sottacendolo volutamente per meri fini di opportunità) del se un simil-atto rientrasse nella sua disponibilità.Secondo una invalsa giurisprudenza di legittimità (che giudichiamo tanto speciosa quanto inutile oltre che ingiustificatamente ridondante ed eccessivamente ortodossa) quel potere non potrebbe dirsi sussistente.Secondo Cass. 15 maggio 2024 n. 13479 “il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell’impesa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso; ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura”.Sulla stessa falsariga, in precedenza, Cass. 4 dicembre 2020, n. 27911 e, ancora, Cass. 11 febbraio 2019, n. 3896.Sempre a mente di questo orientamento, sarebbero solo due le ipotesi in cui il Giudice può esercitare la facoltà in questione, illae sunt: a) quando il datore di lavoro ha irrogato una sanzione conservativa che supera il massimo edittale (che, salve disposizioni più favorevoli del CCNL applicato al rapporto, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 L. n. 300/1970 è fissato in quattro ore di retribuzione per la multa e dieci giorni per la sospensione disciplinare); b) quando è il datore di lavoro che, nel costituirsi nel giudizio di annullamento della sanzione introdotto dal lavoratore, ne chiede esplicitamente la riduzione, anche se in via subordinata. Tutto ciò in ragione del fatto che "in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima".Nel caso di specie, stando alla lettera della sentenza, il datore di lavoro non avrebbe richiesto tale rideteminazione - né in 1mo grado né tanto meno in appello -, una tal richiesta essendo pervenuta solo dal lavoratore.Ma, volendo andare a fondo della questione, vi è ancora di più.Nella sentenza n. 13479/2024 il datore di lavoro ricorrente in giudizio aveva demandato al giudice non solo una valutazione discrezionale di proporzionalità tra condotta e sanzione da irrogare, ma, anche in concreto, la scelta della misura disciplinare da adottare. Invero, in chiave alternativa alla mera conferma della legittimità della sanzione come individuata nella natura e determinata nel quantum (in giorni), la società si era rimessa ad una valutazione " di giustizia" da parte del giudice adito, facendo generico riferimento alle disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, senza specificare affatto tipo ed entità della diversa sanzione in ipotesi applicabile, sollecitando, dunque, l'esercizio del potere disciplinare precluso al giudice, chiamato a decidere della legittimità o meno della sanzione applicata. E proprio per tale ragione il ricorso veniva respinto.Del tutto omologa la fattispecie decisa dalla sentenza n. 3896/2019. In quel caso, era sempre la società ad aver agito in giudizio in via di accertamento della legittimità della sanzione irrogata e solo a seguito della costituzione in giudizio dei lavoratori che in via riconvenzionale ne avevano chiesto, invece, l'annullamento, ha genericamente sollecitato il giudice ad una "valutazione anche diversa della congruità della sanzione rispetto al fatto" ma non ha precisato affatto quale, secondo la sua valutazione sarebbe stata la sanzione irrogabile in via alternativa. Anche in quel caso, il ricorso della società è stato rigettato.A nostro modo di vedere, la posizione del giudice di legittimità – che pare distinguere il caso in cui l'azienda sia ricorrente o convenuta – non è affatto chiara; soprattutto non aiuta in una chiave riduttiva del contenzioso e rischia di assumere una postura pilatesca.Ed è questa la ragione per cui noi salutiamo con favore l'opposta linea esegetica prescelta dalla Corte emiliana: la quale – nel rispetto delle garanzie di tutti - ha perlomeno risolto un problema senza crearne un altro.
PUBBLICO IMPIEGO
La rimodulazione giudiziale della sanzione disciplinare conservativa nel pubblico impiego
Lavoro (procedimento in materia di) – Pubblico impiego - Irrogazione di sanzione disciplinare conservativa – Possibilità di rimodulazione della stessa da parte del giudice – Ammissibilità
Ben può il giudice, chiamato a decidere sulla legittimità di una sanzione disciplinare di natura conservativa irrogata ad un pubblico dipendente, procedere alla rideterminazione della stessa, riducendone la misura. Tutto ciò in applicazione della previsione contemplata dall’art. 63, comma 2-bis d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 maggio 2017, n. 75
Nello stesso giorno di pubblicazione della sentenza n. 327 sopra commentata, la Corte d'Appello di Bologna ne deposita un'altra (la n. 322), anch'essa ammissiva della rimodulazione di una sanzione disciplinare di natura conservativa.Vi è però una sostanziale differenza, controvertendosi nella circostanza nell'ambito del pubblico impiego, aspetto destinato a cambiare le carte in tavola.Ma andiamo con ordine.Un lavoratore del settore scolastico ha impugnato avanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio, determinata da n. 4 addebiti di varia natura.Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova per testi, accertata la ritualità del procedimento seguito, evidenziava l'assenza di prova in relazione al primo e al terzo addebito; riteneva pertanto che la sanzione irrogata difettasse "del requisito indispensabile della proporzionalità, atteso che quanto accertato risulta concretizzare una condotta certamente discutibile e censurabile ma meritevole al più della sanzione della multa"; annullava conseguentemente la sanzione comminata.Ma tale determinazione non è stata creduta dall'Appello emiliano, che ha accolto il gravame dell'Amministrazione e ha rideterminato la sanzione in un solo giorno di sospensione.Per ciò che in questa sede rileva, ha richiamato la Corte l'art. 63, comma 2-bis d.lgs. n. 165 del 2001 (inserito dall'art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 maggio 2017, n. 75), il quale prevede testualmente che "Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato".Il caso deciso dalla Corte riecheggia quello recentemente delibato da Cass. (ord.) 25 gennaio 2025 n. 1818. Il giudice di legittimità ha in essa statuito che qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che esclude la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove, riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell'art. 63, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti.
PROCESSO DEL LAVORO
L'azione inibitoria nel rito del lavoro (1)
Lavoro (procedimento in materia di) – Azione inibitoria ex art. 431 c.p.c. Condizioni – Fattispecie
Non può essere concessa la sospensione della sentenza ex art. 431 c.p.c. in una situazione in cui: a) il lavoratore esecutante sia titolare di un rapporto di lavoro; b) il fatto che il testimone risultato decisivo in 1mo grado sia stato denunciato per falsa testimonianza; c) la somma esecutata, pur in presenza di un precetto all'incirca pari a 90.000 euro, sia pari a 2.400 euro. Tali condizioni non integrano in alcun modo la nozione di "gravissimo danno" che sola – ex art. 431 3zo co. c.p.c. - può autorizzare l'azione in questione.
Si tratta di un provvedimento che denota una certa cura e anche una certa precisione, ma obiettivamente agevolato dalla modestia delle condizioni dedotte: ci mancherebbe che la provvisoria esecutività di una sentenza di 1mo grado possa essere sospesa perché il testimone "chiave" è stato denunciato penalmente (nemmeno condannato, tra l'altro, ma solo denunciato dalla parte interessata!); oppure perché la somma esecutata sia pari a 2.400 euro (!).In una tal situazione ha buon gioco la Corte d'Appello nell'argomentare che in relazione "all'aspetto specifico del periculum, avendo riguardo alla previsione di riferimento di cui all'art. 431, co. 3-4, c.p.c., si rileva che il presupposto del gravissimo danno ivi previsto, è rimasto del tutto indimostrato, in quanto le deduzioni svolte sul punto dalla parte istante come sopra riportate in termini riassuntivi appaiono del tutto inconsistenti e comunque indimostrate...". In ogni caso "non emerge, infatti, la natura gravissima del danno...", tanto che – chiosa ancora la Corte – è la stessa pate istante ad averlo qualificato come "grave", nella evidente consapevolezza di non poterlo qualificare nei termini di maggiore intensità richiesti dalla norma di riferimento....".A tali condizioni, poi, se ne aggiunge un'altra, e cioè quella che il lavoratore esecutante sia titolare di un rapporto di lavoro, il che consente "quindi di individuare una posta positiva eventualmente pignorabile, pur nei limiti di legge, in caso di accoglimento dell'appello....".Viene così a difettare – così favorendo ulteriormente la valutazione giudiziaria – una di quelle condizioni (quella dell'incapienza patrimoniale del lavoratore esecutante) che da tempo impegna la giurisprudenza di merito.La stessa Corte felsinea (se pur in diversa composizione) abbe tempo fa ad affrontarla con l'ordinanza 15 ottobre 2021 opinando che "L'insistenza di un ragionevole dubbio sulla congruità di una c.t.u. svolta in 1mo grado (in tema di nesso causale tra la patologia denunciata e la sua riconducibilità ad una responsabilità datoriale) e la condizione materiale dell'appellata (di sostanziale nullatenenza, dunque tale da rendere impossibile l'eventuale recupero delle somme attribuite) inducono a ritenere assolte le condizioni di cui all'art. 431 c.p.c. e a disporre così la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di 1mo grado (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto una responsabilità datoriale nell'insorgenza di una malattia professionale e aveva condannato l'azienda ad un risarcimento del danno all'incirca pari a 18.000 euro)". Quella pronuncia, cui rinviamo il lettore per una più completa panoramica sulla problematica, è pubblicata in Guida al Lavoro n. 45/2021, con nostra personale nota critica.
PROCESSO DEL LAVORO
L'azione inibitoria nel rito del lavoro (2)
Lavoro (procedimento in materia di) – Azione inibitoria ex art. 431 c.p.c. Condizioni – Fattispecie
È inammissibile l'istanza inibitoria ex art. 431 c.p.c. a fronte del fatto che l'udienza di trattazione del merito dell'appello risulti fissata a breve distanza temporale (fattispecie in cui l'istanza inibitoria è stata valutata dalla Corte all'udienza del 19 giugno 2025 e l'udienza di trattazione del merito dell'appello risultava fissata per il 24 luglio 2025).
Alla già cospicua casistica sulle condizioni di accoglimento o meno dell'istanza inibitoria, si aggiunge la soprastante ordinanza della Corte d'Appello di Bologna.Premesso che si tratta di una primogenitura (le nostre ricerche non hanno rinvenuto alcun specifico precedente) e premesso altresì che l'incipit ci pare integralmente condivisibile, può risultare utile per il lettore esaminarne le motivazioni conclusive.Le trascriviamo qui di seguito nella loro integrità: "ritenuto: che non sussistano, alla luce del fatto che la data di trattazione del merito dell'appello è del tutto prossima (24.7.2025), i presupposti di accoglimento dell'istanza cautelare, non avendo evidenziato in udienza l'appellante la sussistenza di ragioni di tutela talmente stringenti da rendere incongrua e pregiudizievole l'attesa del ridottissimo lasso temporale appena indicato (v. peraltro il verbale di udienza: "L'avv. …......rappresenta che è pervenuto ulteriore pignoramento, di cui offre copia cartacea con riserva di deposito telematico e insiste nell'istanza, pur prendendo atto dell'imminente udienza di trattazione del merito"); che debba allora escludersi, per le ragioni indicate, la sussistenza in capo all'appellante di un apprezzabile interesse alla tutela cautelare; che allora l'inibitoria richiesta debba essere dichiarata inammissibile P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 414 emessa dal Tribunale di Modena, Sezione lavoro, in data 15.4.2025; si comunichi. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19.6.2025".


