LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
LICENZIAMENTO, IL RIFLESSO DELLA NON CONTESTAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DEL FATTO
Lavoro (rapporto di) – Licenziamento disciplinare – Irrogato per infrazioni non contestate dal lavoratore, ma solo sminuite nella loro valenza disciplinare – Contumacia del convenuto in primo grado – Tutela applicabile – E' quella obbligatoria
Il fatto che il lavoratore, pur nella contumacia dell'azienda convenuta, non abbia contestato i fatti ascrittigli (nella fattispecie: l'omissione di una richiesta da parte di una dottoressa e la pressochè contestuale effusione di frasi irriguardose nei confronti delle addette al call center; la successiva pronuncia di frasi scurrili nei confronti del proprio superiore gerarchico), solo sminuendoli nella loro portata disciplinare, rende l'idea che i fatti sussistono nella loro materialità e che non sono di per sé irrilevanti sul piano disciplinare, con conseguente inapplicabilità della tutela reintegratoria (fattispecie in cui il datore di lavoro, risultato contumace nella causa di impugnazione di un licenziamento, era stato condannato dal giudice monocratico del lavoro al reintegro del lavoratore ex art. 3 comma 2 del d. lgs n. 23/2015 per il mancato assolvimento dell'onere della prova. La Corte d'Appello, sulla base del soprastante principio, ha riformato in parte qua la sentenza, sanzionando il licenziamento con la semplice tutela obbligatoria).
La Corte d'Appello di Bologna compie un triplo salto mortale all'esito del quale ribalta (recte: riforma parzialmente) una sentenza resa in una causa contumaciale: una evenienza particolare e non di tutti i giorni......verrebbe da dire, tanto più nel processo del lavoro, in ragione del sistema di preclusioni che lo caratterizza.L'acrobazia riesce però bene – sia nella fase di "decollo" che in quella conclusiva di "entrata in acqua" – e noi siamo qui a celebrarla, più che mai convinti che sentiremo parlare ancora di questa pronuncia, finemente intrecciata e verosimilmente destinata ad assurgere ad utile punto di riferimento in materia.Nella contumacia dell'azienda (pure ritualmente) convenuta in giudizio, il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia ha annullato un licenziamento disciplinare e, ritenendo non assolto l'onere di prova incombente sul datore di lavoro, ha reintegrato il lavoratore ai sensi dell'art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 23/2015.Ha interposto appello l'azienda, la quale – dopo aver esposto che la mancata costituzione in giudizio era dipesa da un disguido interno – ha sostenuto da un lato che il mancato assolvimento dell'onere della prova non potesse essere confuso con l'insussistenza dei fatti contestati, evidenziando dall'altro che la prova della sussistenza dei fatti risultasse invece dalla mancata contestazione degli stessi da parte del lavoratore.Per meglio esser chiari: il licenziamento era stato irrogato per due ragioni, l'una per non aver il lavoratore adempiuto ad un ordine di lavoro impartitogli da una dottoressa oltre alla pressochè contestuale effusione di frasi irriguardose nei confronti delle addette al call center, l'altro per aver in diversa occasione usato espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti del suo immediato superiore gerarchico. A completamento del quadro fattuale, va detto che il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio di 1mo grado, non aveva negato dette incolpazioni, solo avendone ridimensionato la portata disciplinare.La Corte d'Appello emiliana ha accolto in parte qua il gravame, riformando la sentenza gravata in punto di reintegrazione nel posto di lavoro; ha quindi applicato la sola tutela obbligatoria, liquidando al lavoratore un'indennità pari a 12 mensilità di retribuzione.A tanto la Corte è arrivata sulla base di un'analitica disamina degli atti e della documentazione prodotta, convincendosi infine che "si può discutere della consistenza degli episodi (al fine di valutare la legittimità e la proporzionalità dell'irrogata sanzione) e della possibilità di ascriverli a ipotesi espressamente sanzionate con misure conservative, ma non anche della loro insussistenza in sé...".Ha poi proseguito affermando che "i fatti sussistono nella loro materialità e che non sono di per sé irrilevanti sul piano disciplinare....", opinando oltremodo che "neppure è possibile ritenere che il loro disvalore sia tanto modesto da doverli ricondurre ad una sanzione meramente conservativa.....". Poichè se è vero che l'art. 21 punto 3 del c.c.n.l. gas/acqua sanziona con la sospensione la condotta di chi "pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona, anche in ragione della condizione sessuale", vero è anche che il successivo punto 5 prevede il licenziamento nell'ipotesi di gravità di quegli stessi comportamenti. Ha infine concluso rilevando che "anche a prescindere da una qualificazione in termini di gravità, preclusa dalla mancanza di adeguata istruttoria (ma ben possibile, invero, laddove si consideri che il ruolo di superiore gerarchico del destinatario delle offese introduce un elemento che lambisce l'area dell'insubordinazione), trattasi pur sempre di una valutazione di merito, il che riporta la tutela nel perimetro meramente indennitario".L'esegesi della Corte felsinea convince.In un sol colpo, rivaluta alcuni punti fermi del diritto processuale del lavoro: in primis quello imperniato sulla prevalenza della verità materiale (recentemente rivisitato e riproposto da Cass. 11 novembre 2025 n. 29741), nell'occasione declinato sulle secche della questione contumaciale sopra evidenziata.In secundis quello relativo al principio di non contestazione, che – come è noto (cfr., ex pluribus, Cass. 14 dicembre 2023 n. 35066; Cass. 17 febbraio 2023 n. 5166; Cass. 4 ottobre 2019 n. 24875, Cass. 21 giugno 2019 n. 16782) – vale anche con riferimento a parte attrice, in ragione del fatto che "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova) l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio".Nel merito, poi, la fattispecie ricalca quella delibata da Cass. 17 maggio 2018 n. 12102, ancorchè nel diverso regime normativo di cui all'art. 18 novellato dalla legge n. 92/2012. La S.C. ebbe in tale occasione a riformare una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva ritenuto l'insussistenza del fatto avanti ad un incongruo comportamento tenuto sul luogo di lavoro da un dipendente, che aveva urlato, aggredito verbalmente il titolare e minacciato denunce nei confronti di alcuni impiegati. Il giudice di legittimità ebbe nella circostanza a ribadire l'incipit secondo cui "l'insussistenza del fatto contestato comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (o antigiuridicità), sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (Cass. n. 13799/17, Cass. n. 18418/16, Cass. n. 20540/15)...". Nella specie, poi, "il fatto contestato era risultato accertato e non può certamente ritenersi (oltre che insussistente) privo del carattere di antigiuridicità. Nè risulta che tale condotta sia stigmatizzata dal C.C.N.L. con una sanzione meramente conservativa.....". E anche lì – come qui – la Corte Suprema osservò che "...si può dunque discettare della proporzionalità ….........., che per giurisprudenza costante di questa Corte è fuori dall'eccezione di cui all'art. 18, comma 4, novellato, ma non ritenere insussistente il fatto, nel senso chiarito da questa Corte. La sentenza impugnata si sofferma sulla proporzionalità, non rilevante ex art. 18, comma 4 novellato (Cass. n. 20540/15, Cass. n. 23669/14), ma non di insussistenza del fatto, nè risulta una norma collettiva che sanzioni tale fatto con sola sanzione conservativa........".Per altri versi, infine, la pronuncia può essere accostata a quella oramai recetta nozione giurisprudenziale secondo cui "nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l'insussistenza del fatto si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità" (Cass. 9 maggio 2022 n. 14667; Cass. 3 dicembre 2019 n. 31529; Cass. 4 giugno 2018 n. 14192).
APPALTI
LE CARATTERISTICHE DELL'APPALTO GENUINO
Lavoro (rapporto di) – Contratto di appalto – Contestazione della genuinità dello stesso da parte dei dipendenti dell'appaltatore – Fattispecie
In un appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto di prodotti postali e servizi collegati, non possono essere considerati sintomi di una sua non genuinità la circostanza che gli autisti dipendenti degli appaltatori dovessero effettuare le consegne in fasce orarie prestabilite e che i punti di carico e scarico fossero indicati dalla committente. Tutto ciò per il semplice fatto che una tal tipologia contrattuale ha ad oggetto lo svolgimento di un servizio in favore di altro soggetto, delle cui esigenze si deve tener conto e con la cui attività occorre necessariamente coordinarsi.
Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di alcuni lavoratori – dipendenti di alcune aziende appaltatrici – volto al riconoscimento di un appalto illecito e non genuino con l'azienda appaltante, nei cui confronti veniva richiesto il riconoscimento della titolarità dei rapporti di lavoro. Si trattava in particolare di autisti, impegnati in un servizio di trasporto di prodotti postali e servizi collegati.Hanno interposto appello i lavoratori, deciso dalla sentenza in esame, integralmente confermativa di quella di 1mo grado.La questione è rettamente approcciata dalla Corte territoriale sulla scia del principio di diritto affermato da ultimo da Cass. 10 luglio 2025 n. 18945, secondo cui "In tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa.....". Allo stesso ne può essere accostato un altro, quello secondo cui "si configura intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (così la recentissima Cass. 16 giugno 2025 n. 16153, che cita a sua volta i precedenti di cui alle sentenze n. 23215 del 2022, n. 15557 del 2019, n. 27213 e 27105 del 2018, n. 7898 del 2011).Ma al di là degli incipit di diritto – colpevoli talvolta di eccessiva astrattezza -, ciò che a nostro avviso rileva sono le circostanze materiali su cui la domanda è stata azionata, utili per creare uno spaccato applicativo col carattere della generalità.Nella fattispecie gli autisti – che pure guidavano mezzi di proprietà del loro datore di lavoro e che lavoravano con mezzi (scarpe, guanti ecc,) sempre di tale proprietà – avevano insistito su due aspetti e cioè (I) che fossero costretti ad effettuare le consegne in fasce orarie prestabilite dalla committente e (II) che i punti di carico e scarico fossero indicati sempre da quest'ultima.Ma tali aspetti non sono stati ritenuti probanti dalla Corte, la quale ha diligentemente opinato che ".....dalla lettura dell'accordo quadro e del capitolato non emergono elementi da cui desumere l'etero-direzione da parte dell'appellata trattandosi meramente di necessarie disposizioni di coordinamento da parte del committente che non elidono i poteri datoriali dell'appaltatore. La circostanza, quindi, che gli autisti degli appaltatori dovessero lavorare in fasce orarie prestabilite per effettuare le consegne e che i punti di carico e scarico fossero indicati dalla committente non è in contrasto con la sussistenza di un contratto di appalto genuino di servizi considerato che tale tipo di contratto ha ad oggetto lo svolgimento di un servizio in favore di un altro soggetto delle cui esigenze si deve tenere necessariamente conto..."; concludendo infine che "...trattandosi …...di appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto di prodotti postali e servizi collegati lo stesso doveva necessariamente svolgersi in coordinamento con l'attività della committente...".Condividiamo appieno una tale affermazione, i cui stilemi ci riportano ad una delle sentenze sopra richiamate (la n. 16153 del 2025), la quale – in fattispecie verosimilmente analoga – ha così argomentato: "...La Corte di merito, in adesione a tali principi, ha giudicato compatibili con i poteri del committente di servizi la facoltà rimessa a DHL di delimitazione delle diverse zone in cui le consegne dovevano avvenire, trattandosi di determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, non a regolare immediatamente la prestazione dei singoli autisti, come pure la riferibilità alla committente di talune dotazioni degli autisti (il telefono cellulare, il palmare) in quanto utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio e […] verificarne la corretta esecuzione [..] funzione che deve ritenersi essere stata ragionevolmente svolta anche dal debreef sheet, in quanto idoneo ad attestare l'avvenuta esecuzione delle consegne da parte di ciascun autista...".Rimanendo in tema, merita risalto Cass. 27 giugno 2024 n. 17739, secondo cui restano comunque "..giustificati il coordinamento dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore da parte del committente e le collaborazioni tra lavoratori di differente estrazione, così rimanendo la distinzione tra lavoro prestato dai dipendenti del committente e quello prestato dai dipendenti dell'appaltatore sfumato e non dirimente....".Non deborda da tale incipit Cass. 3 novembre 2020 n. 24386, che riconosce la genuinità dell'appalto anche nell'ipotesi in cui la committente utilizzatrice fornisca modelli di standardizzazione dei servizi.Vale comunque in linea generale il principio affermato da Cass. 11 maggio 2021 n. 12413 (in Guida Lav. n. 25/2021, pagg. 271 e ss.) , secondo cui "non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le stesse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni.....". Fa da pendant allo stesso l'ulteriore rilievo che "detto potere direttivo deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure nella necessaria considerazione della specificità dell'incarico conferito e del modo della sua attuazione".
PROCESSO DEL LAVORO
L'AZIONE INIBITORIA NEL RITO DEL LAVORO
Lavoro (procedimento in materia di) – Azione inibitoria ex art. 431 c.p.c. Condizioni – Fattispecie
Non può essere concessa la sospensione della sentenza ex art. 431 c.p.c. in una situazione in cui nessuna procedura esecutiva risulti iniziata ed in cui,PROCESSO DEL LAVORO comunque, la somma oggetto di condanna non presenti i caratteri della gravosità (nella fattispecie risultante pari a 20.000 euro circa). Tali condizioni non integrano in alcun modo la nozione di "gravissimo danno" che sola – ex art. 431 3zo co. c.p.c. - può autorizzare il provvedimento sospensivo.
Un'azienda ha interposto appello avverso una sentenza del Tribunale di Bologna che l'aveva condannata al pagamento di una somma pari a 17.944,42 euro oltre al rimborso delle spese legali (all'incirca pari a 2.300 euro) a titolo di "indennità per aspettativa non retribuita per il lavoro sindacale" (causale che non ci è chiara, ma che risulta nel contesto irrilevante e che è comunque espressamente tratta dall'ordinanza in nota). Invocando l'art. 283 c.p.c. - e giò questo è un aspetto che tradisce un'errata impostazione di partenza - ha contestualmente formulato un'istanza di sospensiva, allegando da un lato la manifesta fondatezza del gravame e deducendo dall'altro che "l'esecuzione della condanna le comporterebbe l'esborso di somme rilevanti, tale da comportare un depauperamento immediato e sensibile del fondo comune destinato per statuto alla tutela collettiva...".Nel costituirsi in giudizio – in relazione alla sola fase sospensiva, l'appello essendo stato fissato per altra e successiva data – la difesa del lavoratore ha instato per il rigetto dell'istanza cautelare, invocando l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 431, co. 3 c.p.c.In questo esatto senso versa l'ordinanza di rigetto qui annotata, la quale – dopo aver richiamato il disposto di tale ultima norma – ha rilevato sotto un primo profilo l'inesistenza dell'avvio di qualsiasi procedura esecutiva, motivando convincentemente dall'altro sull'insussistenza del periculum "poichè, a fronte di una condanna a somma non certo ingente (prossima ad euro 20.000,00), difettano puntuali, analitiche, stringenti persuasive e documentate ragioni a sostegno dell'invocata sospensiva, ragioni peraltro nemmeno adombrate con particolare riguardo al pericolo di insolvenza del.......".Così decidendo, la Corte emiliana dispensa uno ius che può dirsi recetto.Che nel regime di cui all'art. 431 c.p.c. sia necessario ai fini de quibus l'inizio dell'esecuzione è aspetto reiteratamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha approcciato la problematica sotto il versante dell'art. 433 c.p.c.Corte Cass. 6 marzo 2004 n. 4615 ha insegnato che "nei procedimenti ai quali si applica il rito del lavoro non è ammissibile l'appello contenente l'articolazione dei motivi prima del deposito della sentenza di 1mo grado, essendo consentito prima di tale momento, ex art. 433 comma 2 c.p.c., solo il gravame con riserva dei motivi e sempre che sia stata iniziata l'esecuzione sulla base del dispositivo...".Per altri versi Cass. 31 maggio 2006 n. 13005 ha precisato che "nel rito del lavoro, la proposizione di appello immediato con riserva di motivi ex art. 433 c.p.c., al fine di consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione dell'esecuzione, non consuma il potere di impugnazione; pertanto, ove tale appello sia ritenuto inammissibile per mancato inizio dell'esecuzione forzata, non osta alla valida instaurazione del giudizio il gravame proposto con atto successivo.....". Cass. 22 luglio 2004 n. 13617, ancora, ha precisato che l'appello con riserva dei motivi è proponibile solamente nell'ipotesi eccezionale di inizio dell'esecuzione in base al dispositivo e dunque è inammissibile l'appello proposto anteriormente al deposito della sentenza in difetto di inizio di esecuzione; pertanto "deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto a seguito della sola notificazione del precetto di rilascio in quanto l'esecuzione per consegna e rilascio ha inizio non con la notificazione del precetto, ma con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove debbono compiersi gli atti esecutivi".Vi è da dire che la S.C. è recentemente ritornata sull'argomento: in un arresto della sentenza 20 giugno 2022 n. 19775 leggiamo testualmente che "nel rito del lavoro, l'unica deroga al principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall'art. 433 c.p.c., che disciplina l'appello con riserva dei motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo e prima del deposito della motivazione...".La giurisprudenza di merito si è sempre applicata in senso nomofilattico.Rammentiamo ex pluribus Corte App. L'Aquila 21 novembre 2018 e tre recenti interventi della Corte d'Appello di Brescia (due del 12 settembre 2025, uno del 13 giugno 2025, in Guida Lav. n. 41/2025, pagg. 25 e ss. con nostra personale nota adesiva) secondo cui "Il mancato pignoramento e, ancor più, la mancata notifica del precetto determinano il non luogo a provvedere sull'istanza inibitoria ex art. 431 c.p.c.". La Corte lombarda è poi ritornata sull'argomento con decisione del 16 luglio 2025 (ivi), rafforzando ancor più l'incipit e prescrivendo che "E' inammissibile l'istanza inibitoria qualora non risulti documentato l'inizio dell'esecuzione".Vi è da dire che nel corso del tempo – ed in ragione della già detta nomofilachia - i provvedimenti sulle istanze inibitorie hanno assunto un contenuto meramente assertivo.Qualora si pretenda invece un prodotto finito – e che ben sintetizzi la problematica -, occorre risalire nel tempo ed approdare ad altro provvedimento della Corte emiliana (Corte App. Bologna 11 giugno 2001, Pres. Castiglione; rel. Di Stefano, in Guida Lav. n. 12/2002, pagg. 27 e ss.), espressasi su un'inibitoria avverso ad una sentenza del Tribunale di Parma che aveva annullato un licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dal lavoratore, quantificate in circa 400 milioni di vecchie lire. Ha nell'occasione premesso la Corte che tre sono i presupposti necessari per l'adozione del provvedimento inibitorio, più esattamente: a) l'avvenuto inizio dell'esecuzione da parte del soggetto a favore del quale sia stata pronunciata la sentenza di condanna nel giudizio di primo grado; b) la presentazione - da parte del soccombente - dell'appello (principale o incidentale o con riserva dei motivi); c) l'allegazione e dimostrazione della ricorrenza della situazione ipotizzata dall'art. 431 cod. proc. civ. (pericolo di «gravissimo danno») in relazione agli effetti prodotti dall'esecuzione. I giudici emiliani hanno poi evidenziato come debba considerarsi la coesistenza del regime generale (regolamentato dall'art. 283 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di sospendere, in alternativa all'esecuzione, l'efficacia esecutiva della sentenza, nella ricorrenza di «gravi motivi», nel regime odierno di un "pregiudizio grave e irreparabile") con "il regime speciale preesistente (art. 431 cod. proc. civ), che non ha mai contemplato la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in mancanza dell'esecuzione, regime che prevale su quello generale". Quindi il potere del giudice di sospendere - in alternativa all'esecuzione - l'efficacia esecutiva della sentenza, vale per l'ordinario giudizio di cognizione (e per le controversie in materia di locazione, affitto e comodato: v. art. 447 bis cod. proc. civ.), ma non per il rito del lavoro, che conserva una regolamentazione differenziata e peculiare, che presuppone l'inizio dell'esecuzione. A tale proposito la Corte, richiamando sue precedenti ordinanze e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3276/1979; n. 6169/1984; n. 3269/1988; n. 7369/1983) ha sottolineato che l'esecuzione inizia con il pignoramento, e quindi non può considerarsi iniziata in senso tecnico quando "sia semplicemente annunciata con la notifica del titolo esecutivo o minacciata con il precetto, trattandosi di atti anteriori all'esecuzione, che palesano il mero proposito di procedere esecutivamente". E poiché esattamente in ciò si risolveva la fattualità della vicenda sottoposta alla sua valutazione – il lavoratore si era limitato alla semplice notifica della sentenza - , la Corte felsinea ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione per non essere stata iniziata l'esecuzione.Last but not least, a definitivo suggello di questa nota e per completezza di argomentazione, aggiungiamo un ulteriore ed interessante elemento di riflessione: la Corte emiliana ha nella stessa circostanza chiarito che ritorna ad applicarsi il regime generale - vale a dire la possibilità della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in alternativa all'esecuzione - alle sole sentenze del Giudice del Lavoro che pronunciano condanna contro il lavoratore, stante il rinvio esplicito, contenuto nel quinto comma dell'art. 431 cod. proc. civ., alle regole contenute negli artt. 282 e 283 c.p.c.P.s. Forse pecchiamo di tuziorismo nell'insistere su un ultimo aspetto: che l'esecuzione possa dirsi iniziata col pignoramento è aspetto non controvertibile, essendo la stessa norma di legge - esattamente l'art. 491 c.p.c. - a prescriverlo.
PROCESSO DEL LAVORO
LA CTU NON È SOSTITUTIVA DELL'ONERE DI PROVA
Lavoro (procedimento in materia di) – Licenziamento – Onere di prova - A carico del datore di lavoro – Richiesta di consulenza tecnica – Inammissibilità – Fattispecie
Avendo la consulenza tecnica la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, la stessa non può essere ammessa nè utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva respinto l'impugnazione di un licenziamento disciplinare sulla base degli elementi raccolti dal consulente tecnico. La Corte d'appello ha dichiarato l'illegittimità dell'ammissione della consulenza tecnica e ha accolto l'impugnativa di licenziamento per mancato assolvimento dell'onere della prova).
Abbiamo letto e riletto la sentenza qui annotata, increduli del caso sottoposto al suo vaglio.Se ben abbiamo inteso – ma così ahimè è -, il giudice di primo grado (nella fattispecie: il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Rimini) ha respinto l'impugnazione di licenziamento di una lavoratrice – accogliendo coevamente una domanda di danno azionata in via riconvenzionale nei confronti di quest'ultima - affidandosi unicamente ad una c.t.u. (!').E vi è invero da chiedersi come l'onere di prova possa essere stato assolto in un contesto in cui il licenziamento era stato irrogato per ben quattro ragioni di natura disciplinare (l'aver emesso fatture il libera professione durante l'orario di lavoro; l'aver commesso un errore, produttivo di danno, nella pratica relativa ad un cliente; per essersi interfacciata senza autorizzazione con professionisti che collaborano con l'azienda; per aver chiesto un incentivo indicando erroneamente nella relativa pratica un acquisto diverso da quello effettivamente realizzato).Non potremo mai avere risposta a tale domanda, ed in ogni caso – una volta preso atto della vicenda – non può che convenirsi con quanto evidenziato in sentenza, e cioè che ".. nel caso di specie, parte datoriale avrebbe dovuto provare in primis la materialità di fatti – quali l'emissione di fatture, le comunicazioni con i professionisti che collaborano con l'azienda e la commissione degli errori nelle pratiche delle due clienti già più volte menzionate – il cui accertamento non abbisogna dell'impiego di tecniche particolari; solo una volta raggiunta la piena prova di tali fatti il Giudice avrebbe potuto accogliere l'istanza volta allo svolgimento della C.T.U. ai limitati fini di determinare il danno conseguito in capo alla parte datoriale in conseguenza degli errori professionali svolti dalla lavoratrice...".E' da tutto ciò conseguita la declaratoria di illegittima ammissione della c.t.u. espletata in 1mo grado, con sua conseguente impossibilità di rivestire una qualsiasi valenza probatoria. Ne è discesa "a cascata" l'integrale riforma della sentenza gravata, vuoi sull'impugnativa del licenziamento – integralmente accolta, essendo rimasto il recesso privo del benchè minimo corredo probatorio – vuoi sulla domanda di danno – rigettata, per analoga ragione -.Richiama a corroboro il Collegio Cass. 15 dicembre 2017 e Cass. 12 aprile 2019 n. 10373, pronunce in qualche modo superate dalle ancora più recenti Cass. 18 settembre 2020 n. 19631 (secondo cui "La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti, cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886)", Cass. 7 settembre 2023 n. 26048 (secondo cui "la CTU non può avere carattere esplorativo.." con la conseguenza che il predetto mezzo di indagine "non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati..") e Cass. ord. 10 febbraio 2025 n. 3346 (secondo cui "la CTU non può essere utilizzata al fine di poter esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, non potendo supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova").Va detto ad ogni buon conto che sull'argomento sono recentemente intervenute le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 3086 del 1 febbraio 2022), le quali – con maggiore "apertura" rispetto a quelle appena citate, ma non certo fino al punto di sovvertire i destini della decisione in questione – hanno stabilito i seguenti principi:a) "il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio";b) "il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio";c) "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni";d) "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso";e) "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.".
PROCESSO DEL LAVORO
PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO NEL PROCESSO DEL LAVORO
Lavoro (procedimento in materia di) – Appello – Deposito di nuovi documenti – Ammissibilità – Condizioni
Nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorchè le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi risultino allegati nell'atto introduttivo
Non ci interessa, qui, il merito della controversia, comunque imperniata sull'impugnazione di un licenziamento, accolta in primo grado dal giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia ed invece respinta in appello dalla sentenza in nota. Ci interessa invece il percorso seguito dalla Corte per giungere alle determinazioni di cui si è detto.Succede allora che un dipendente, responsabile amministrativo di una piccola azienda, abbia autorizzato il pagamento di alcune fatture di non modesto importo emesse da un fornitore. Ma quelle fatture – e la loro causale – sono state in seguito contestate dall'azienda, che ad un certo punto le ha anche respinte, emettendo le correlate note di accredito.Ma una tal prospettazione non era stata creduta dal giudice monocratico, anche in ragione del fatto che le predette note – pur sempre rivendicate a latere datoris – non risultavano prodotte nel fascicolo di 1mo grado. Lo sono state, invece, nel giudizio d'appello: di qui il problema della loro ammissibilità, giusta la disposizione di cui all'art. 437 c.p.c.La Corte non mostra dubbi al riguardo e, sulla scorta di alcuni incipit della giurisprudenza di legittimità di cui verremo in seguito a dire, ha ritenuto che quella produzione "in questa sede deve ritenersi ammissibile...trattandosi di documenti indispensabili per la decisione e sussistendo in atti una pista probatoria...".La decisione convince anche degli inveterati rigoristi come noi, in linea generale scettici su un orientamento che attenta al sistema di preclusioni che regola il processo del lavoro: ma qui la produzione è stata correttamente autorizzata, essendo state quelle note reiteratamente rivendicate dalla parte e ponendosi la loro allegazione come una sorta di completamento – fin quasi di conferma – della difesa e del complessivo materiale probatorio.Indipendentemente dal caso di specie e anche a prescindere dalle nostre personali convinzioni – che ci derivano, però, da una scuola antica ed importante -, occorre prendere atto del progressivo affermarsi di una certa giurisprudenza.L'Appello emiliano ha richiamato a corroboro Cass. n. 18252/2011, Cass. n. 19358/2015 e Cass. n. 15925/2020.Beninteso però che sussistono conferme ben più recenti.Cass. 11 novembre 2025 n. 29741, per esempio, discettando sulla produzione in giudizio dei fogli presenza, ha opinato che "il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammettere, anche d'uffico, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative piste probatorie emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizo di primo grado".Nondimeno, per Cass. 10 luglio 2025 n. 18945 "...va poi sottolineato che, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semplice semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria".Si collocano infine sulla stessa linea esegetica Cass. 22 agosto 2025 n. 23732 e, prima ancora, Cass. 19 agosto 2024 n. 22907, che ha ritenuto doverosa – e non meramente facoltativa – l'acquisizione del contratto collettivo nazionale non prodotto tempestivamente, ove lo stesso risultasse decisivo ai fini della controversia.


