SICUREZZA DEL LAVORO

Vittima del dovere: benefici assistenziali

Tribunale di Bolzano 19.12.2025 - Giudice: E. Marchesini; Ricorrente: A.I.; Resistente: M.D.

Status - Equiparato – Causa servizio - Prestazioni – Prescrizione – Presunzione – Nesso di causalità – Attività lavorativa – Condizioni – Rapporto giuridico – Interpretazione – Regola iuris – Orientamenti – Gravi ragioni – Entrata in vigore – Conoscenza – Benefici – Ratei – Domanda – Consulenza tecnica d'ufficio – Presunzione relativa – Presunzione oggettiva – Alternatività – Agenti chimici – Agenti biologici – Agenti fisici – Danno salute – Pregiudiziale – Causa d servizio – Messa in mora – interessi legali – Rivalutazione – Cumulabilità – Spese.

La condizione di vittima del dovere ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.

Nota

Con il ricorso veniva richiesto il diritto al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, ancorché non gli era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e per l'effetto chiedeva la condanna del Dicastero convenuto alla erogazione delle prestazioni elencate nelle conclusioni. Parte convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione decennale del diritto vantato (vittima del dovere) e, comunque, la prescrizione dei benefici (decennale della speciale elargizione e quinquennale/decennale del diritto ai ratei dei vari vitalizi periodici); nel merito contestava: a) la fondatezza della domanda, difettando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata; b) la sussistenza di qualsiasi presunzione di nesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa; c) la sussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative. Il ricorso veniva ritenuto fondato e meritevole di accoglimento. Preliminarmente venivano affrontate le eccezioni di prescrizione. In primis veniva esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto all'instaurazione del rapporto giuridico di vittima del dovere. L'eccezione veniva ritenuta infondata ed al riguardo veniva richiamato l'indirizzo del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla quale il Tribunale non intendeva discostarsi, peraltro confermato da tutta la giurisprudenza di legittimità che successivamente si era pronunciata sul punto, come Cass. n. 37522/2022, n. 3868/2023, n. 7241/2023, n. 9860/2023, n. 11661/2023, n. 33799/2023, n. 36255/2923, n. 36510/2023, n. 9449/2024 n. 15461/2024 ex multis. In particolare, venivano richiamate: 1) la sentenza della Cass., 23.5.2024, n. 14501 secondo cui " La questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, L. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da Cass. n. 17440 del 2022, nel senso dell'imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio, imprescrittibilità dell'azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto"; b) la sentenza della Cass., 10.1.2025, n. 617, secondo cui " La questione concernente la ricomprensione della qualità di vittima del dovere nel novero dello status è stata affrontata dalla Corte con orientamento consolidato che ha preso le mosse con la pronuncia n. 17440/2022, affermativa del principio per cui "la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge". Il Tribunale non ravvisa ragioni per doversi discostare da tali precedenti (ai quali si rinviava, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), atteso che, " una volta che l'interpretazione della regola iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011). Veniva ricordato, che la ricorrente affermazione, nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, i mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati devono essere giustificati da gravi ragioni (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019 nonché Cass. n. 3868/2023). In conclusione, veniva affermata l'esistenza di un orientamento ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza, rispetto al quale non si registravano scostamenti successivi. In applicazione dei principi sopra evidenziati, il Tribunale esaminava la richiesta del ricorrente di ottenere i singoli benefici conseguenti al rapporto giuridico di " vittima del dovere". In merito alla richiesta di elargizione una tantum, veniva rilevato che la prescrizione decennale non poteva decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), atteso che solo al momento della conoscenza della fattispecie tipizzata dalla legge, era possibile azionare le proprie pretese. Per gli altri benefici veniva applicata la prescrizione decennale, con riferimento ai singoli ratei, tenuto conto che la prescrizione estingueva il diritto di reclamare i ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sezione lav. 4.2.2025 n.2658). Al riguardo veniva richiamata la giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 36225/2003; n. 5426/2025; n. 13556/2025). Nel merito, la domanda del ricorrente veniva ritenuta fondata, atteso che veniva acclarata in capo allo stesso la fattispecie ex art. 1 co.564 L. 266/2005 ed ex art. 1 co.1 lett. b) e c) D.P.R. 243/2006: a) il requisito del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; b) quello delle particolari condizioni ambientali e operative. Precisava che veniva ritenuto superfluo l'espletamento della CTU, in ragione della presunzione relativa, da considerarsi oggettiva, del nesso di causalità, attesa, da un lato la mancanza di una diversa causa alternativa nella difesa della convenuta e dall'altro la previsione dell'art. 603 del decreto legislativo 66/20140 (codice dell'Ordinamento Militare), richiamato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 28696/20, cfr. Cass. n. 32464/21, in motivazione, v. anche Cass. n. 7409/23, secondo cui, l'esposizione a fattori di rischio, in particolari condizioni ambientali e operative, fa presumere il nesso di causalità ed incombe sull'Amministrazione di provare il percorso eziologico alternativo; cfr. da ultimo Cass. e 9641/2024). Il Giudice, quindi, aderiva a quella giurisprudenza (Corte d'Appello di Brescia), secondo la quale "l a dizione normativa che attribuisce le provvidenze qualora la malattia si sviluppi dopo che il soggetto si è trovato in “particolari condizioni ambientali ed operative “esclude la necessità, peraltro dal punto di vista scientifico assolutamente impossibile da formulare, che sia richiesta una stretta correlazione causale fra una o più sostanze cancerogene presenti nell'ambiente e la malattia". Quindi, veniva chiarito che per poter accedere alle provvidenze previste dalla legge era sufficiente dimostrare l'esposizione agli agenti biologici, chimici e fisici e la presenza, durante il servizio prestato, del soggetto in luoghi in cui erano diffusamente presenti questi elementi dannosi per la salute. Da ultimo veniva chiarito: a) che non esisteva pregiudizialità tra l'ottenimento della causa di servizio " ordinaria" e l'ottenimento del riconoscimento dello status di vittima del dovere; al riguardo veniva richiamata la sentenza della Cassazione 28696/20); b) che trascorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sorgeva in capo all'interessato il diritto alla tutela del credito mediante l'applicazione degli interessi legali, per automatica messa in mora dell'Amministrazione debitrice(Così Cass. Sez. lav. 12.11.2003 n. 17047); c) che trovavano applicazione gli accessori previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge 4112/91 (cfr. tra le tante Cass. Sez. lav. 17.04.1999, n.3858). Le spese di lite seguivano le regole della soccombenza e venivano riconosciute con i valori medi dello scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria che non era stata svolta.

PUBBLICO IMPIEGO

Personale dirigente medico: indennità esclusività

Tribunale di Bolzano 19.12.2025 - Giudice: E. Marchesini; Ricorrente: D.B.P. nonché G.LT. e S.B.; Resistente: A.S.A.A.

Contratto collettivo – Anzianità – Interessi – Rivalutazione – Fonti – Interpretazione – Critica – Costituzionalità – Competenza legislativa – Ordinamento civile – Organizzazione amministrativa – Principi – Disapplicazione - Spese.

La Provincia autonoma di Bolzano è legittimata alla stipula dei contratti collettivi ma in fase di contrattazione (in assenza di legge provinciale che eventualmente e legittimamente lo preveda) non può introdurre deroghe alla legge nazionale.

Nota

Con la sentenza in esame veniva accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo dell'indennità di esclusività, prevista dal contratto collettivo della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, con la relativa maggiorazione, a partire dal 1 gennaio 2021 sino alla data del 31 dicembre 2022 (con esclusione dell'anno 2023),oltre interessi e rivalutazione come per legge. In particolare, i ricorrenti chiedevano di disapplicare la contrattazione della Provincia autonoma di Bolzano per la dirigenza sanitaria anteriore all'ultimo accordo del 18 dicembre 2024, nella parte in cui non prevedeva, per tale categoria di personale, a differenza di tutti gli altri dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, l'incremento dell'importo dell'indennità di esclusività anche nel triennio 2021-2023; in subordine, chiedevano sollevarsi questione di illegittimità costituzionale. In diritto, dopo un attento esame della normativa e del Contratto collettivo definito a livello provinciale, il Tribunale giungeva alla conclusione che l'unica legge che disciplinava l'indennità di esclusività era la legge 502 del 1992 (come successivamente integrata dal comma 407 della legge 178/2020), tenuto conto che non veniva rilevata alcuna legge provinciale in materia e che la contrattazione collettiva della provincia (legittimata alla stipula) non poteva prevedere deroghe alla legge nazionale. Chiarito in questi termini il quadro delle fonti, veniva precisato che il comma 407 citato andava interpretato intendendo il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità come rivolto più in generale a tutti i contratti collettivi applicabili alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli stipulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Del resto, tale interpretazione trovava conferma anche sul piano sistematico, tenuto conto che, in assenza di una legge provinciale che disciplinava diversamente la materia, la contrattazione collettiva aveva evidentemente voluto dare attuazione alla legge nazionale. Peraltro, la disposizione in parola doveva ritenersi sottratta a qualsiasi critica, anche con riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Provincia Autonoma. Tale conclusione veniva ritenuta costituzionalmente orientata, atteso che in più occasione, il legislatore nazionale aveva inciso sull'autonomia negoziale collettiva dell'intero settore del pubblico impiego, limitandola, sia per quanto concerne i dipendenti dello Stato, che i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome. Al riguardo, venivano richiamati i commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n.266, che erano stati oggetto di giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza 95/07, che ne aveva affermato la legittimità, in quanto vertenti in materia di ordinamento civile. In quel caso la legge nazionale aveva disposto la soppressione di determinateindennità e la Corte costituzionale aveva dichiarato la legittimità della norma, in quanto materia rientrante nell'" ordinamento civile" e non nell'" organizzazione amministrativa" delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del personale, che, secondo la Corte costituzionale rientrava nella competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 117 co. 4 Cost. " Infatti,il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali,essendo stato “privatizzato” ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò,soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regioni quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle R degli enti locali. Nella specie, come già evidenziato, la norma censurata fissa, nel settore del pubblico impiego,un tipico limite di diritto privato,che, la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte decisioni, sia anteriori che posteriori alla modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, si vedano le sentenze n. 234 e n. 50 del 2005; n. 282 del 2004; n. 352 de n. 82 del 1998), è « fondato sull’esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati» e, come impone anche alle Regioni a statuto speciale(sentenze n. 234 e 106 d n. 282 del 2004). La pertinenza della norma denunciata alla materia dell’ordinamento civile esclude la fondatezza di tutte le proposte censure,comprese quelle basate sulla non riconducibilità della norma stessa ai principi fondamentali coordinamento della finanza pubblica” (Corte Cost. 95/07). Gli stessi principi dovevano valere anche nel caso oggetto del presente giudizio. Appariva, quindi, evidente che la contrattazione della Provincia autonoma di Bolzano per la dirigenza sanitaria anteriore all'accordo 7 novembre 2023, si palesava illegittima ed invalida, siccome prevedeva un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dalla legge e come tale andava disapplicata nella parte in cui non prevedeva per i dirigenti medici dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in regime di esclusività, a differenza di tutti gli altri dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, l'incremento dell'importo dell'indennità di esclusività anche nel biennio 2021 - 2022. Dunque, ai ricorrenti veniva riconosciuto il diritto a percepire l'importo dell'indennità di esclusività prevista dal contratto collettivo della provincia di Bolzano per il triennio 2016-2018, a favore del personale dirigente medico con anzianità di servizio superiore a 15 anni, in misura maggiorata a partire dal 01 gennaio 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2022. Le spese seguivano la soccombenza.

DISOCCUPAZIONE

NASPI: lavoro penitenziario

Tribunale di Bolzano 28.11.2025 - Giudice: E. Marchesini; Ricorrente: M.A.; Resistente: INPS

Lavoro subordinato - Annullamento – Requisiti – Disoccupazione – Contributi – Reddito – Sostegno – Rotazione – Cessazione – Sospensione – Rimozione – Contestazione – Disponibilità – Riqualificazione professionale – Decadenza – Documentazione – Testi – Spese – Soccombenza.

L'articolo 20 dalla legge 26 luglio 1975, n. 35 (ordinamento penitenziario), che garantisce ai detenuti la tutela assicurativa e previdenziale, compresa la copertura contro la disoccupazione.

Nota

Il ricorrente denunciava l'illegittimità della decisione di diniego dell'INPS (basata sul messaggio dell'Istituto resistente n.909/2019), tenuto conto: a) che il lavoro carcerario doveva essere equiparato al lavoro subordinato, anche ai fini previdenziali ed assistenziali; b) che il lavoro carcerario non rientrava in nessuna delle categorie escluse dal beneficio (d.lgs. 22/2015; c) che era in possesso di tutti i requisiti richiesti. Richiamata la sentenza della Cassazione civile, Sezione Lavoro, del 05 gennaio 2024 n. 396, il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego dell'INPS. Il Giudice, preliminarmente, precisava che la legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), garantiva ai detenuti la tutela assicurativa e previdenziale, compresala copertura contro la disoccupazione (art. 20, comma 13). Quindi, al ricorrere dei presupposti di legge (D.lgs. 22/2015) anche ai lavoratori ristretti in carcere doveva riconoscersi la NASPI: stato di disoccupazione involontario, requisito contributivo (13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione), requisito lavorativo (30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione). In merito alla compatibilità " astratta" dell'istituto della Naspi con il lavoro carcerario, veniva richiamata la sentenza della Cassazione n. 396 del 2024, con la quale veniva riconosciuta la NASPI, ove il detenuto" versi in stato di disoccupazione involontaria”, atteso che ”La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali». Con riferimento al requisito dello " stato di disoccupazione involontaria”, il Giudice aderiva, inoltre, all'interpretazione della Cassazione (sentenza del 21 maggio 2025, n. 13721), secondo la quale non era configurabile in ipotesi di lavoro carcerario organizzato col meccanismo della rotazione, precisando che la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario non costituiva un'ipotesi di cessazione e non integrava uno stato di disoccupazione involontaria (cfr. sentenza del 21 maggio 2025, n. 13721 " Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell’interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale. L’avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un’equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall’amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro; la rotazione, allora, non va guardata nell’ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell’offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. In tal senso, l’avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili - umane, strutturali, produttive -, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è “assicurato il lavoro”, ex art. 15, co.2, L.354/75)". In questo quadro complessivo di riferimento normativo " non rilevano", osservava la Corte, " le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”; " Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipendeva dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro” [ ordinanza n. 5510 del 2025]). In applicazione di quanto premesso e chiarito, il Giudice affermava l'esistenza in capo al ricorrente dei requisiti previsti per legge, ai fini del riconoscimento del diritto alla NASPI, atteso che a) il ricorrente era stato rimosso definitivamente dall'attività lavorativa e, quindi, non si versava nella diversa ipotesi di sospensione del rapporto di logiche rotative tra i vari detenuti, b) pur non formando oggetto di contestazione, dalla documentazione depositata (estratto contributivo) emergeva, comunque, sia il requisito contributivo ( 13 settimane nei 4 anni precedenti alla disoccupazione), che quello lavorativo (5 settimane lavorate nell'arco degli ultimi 12 mesi pari a 30 giornate (requisito minimo). Infine, in merito alle eccezioni sollevate dall' INPS, in ordine: a) all'asserita assenza di dichiarazione di immediata disponibilità; b) alla mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 d.lgs. 22/2015), veniva rilevato: 1) che, dalla documentazione in atti e dalla prova per testi, risultava che Il ricorrente, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro, aveva presentato domanda di disoccupazione, entro il termine di decadenza e che, successivamente, tramite il patronato, aveva fatto richiesta di iscrizione al Centro per l'impiego; peraltro il ricorrente risultava già iscritto; 2) che dalla prova per testi era emerso che i corsi di riqualificazione non venivano proposti ai detenuti e, pertanto, non poteva certo imputarsi al ricorrente la mancata partecipazione agli stessi. Quindi, la domanda di parte ricorrente in parte qua veniva, quindi, ritenuta fondata e meritevole di accoglimento. Le spese seguivano la soccombenza, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e venivano poste a carico della convenuta.

SPORTIVI

Pensione: lavoro sportivo dilettantistico

Tribunale di Bolzano 19.11.2025 - Giudice: W. Mussner; Ricorrente: M.S. Resistente: INPS

Cumulo - Redditi lavoro – Incarichi – Ricalcolo – Prestazioni – Restituzione – Lavoro subordinato – Prova – Annualità – Mensilità – Interpretazione – Spese – Peculiarità – Novità – Soccombenza – Compensazione.

Il regime di incumulabilità non si applica ai redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, entro i limiti di compenso indicato.

Nota

Parte ricorrente lamentava la non corretta applicazione della disposizione (artico 14, comma 3 D.L. 4/2019) sulla incumulabilità tra trattamento pensionistico c.d. quota cento e i redditi di lavoro percepiti durante l'erogazione della pensione. In particolare, l'Istituto convenuto, a seguito di somme percepite dal ricorrente per vari incarichi, ricalcolava le prestazioni pensionistiche e chiedeva la restituzione di parte dell'importo percepito a titolo di pensione. Preliminarmente, il Giudice rilevava che dalla norma di riferimento non risultavano chiare ed esplicite le conseguenze: " La pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui". Con riferimento al contenuto della previsione, veniva precisato che non dovevano essere considerate le somme percepite derivanti da lavoro sportivo dilettantistico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, entro i limiti di compenso di 5.000,00 euro lordi annui. Sul punto, veniva richiamata la sentenza della Corte dei conti Toscana, Sez. giurisdizionale, del 04 giugno 2025, n. 71: " Il regime di incumulabilità previsto dall'art. 14, co. 3, del D.L. n. 4 del 2019, che esclude la cumulabilità della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, non si applica ai redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, entro i limiti di compenso di 5.000,00 euro lordi annui previsto dalla normativa di settore." Per i restanti redditi, riteneva rientrante nella disposizione in esame, nel limite dell'importo previsto, i redditi occasionali, per i quali non è possibile attribuire natura di lavoro subordinato. In ragione delle prove offerte, il Tribunale accertava che, per il periodo indicato dal ricorrente, la restituzione coinvolgeva un solo anno, avendo superato il limite legale. Da ultimo, sempre in via interpretativa della portata del precetto in esame, rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la cancellazione della pensione doveva coinvolgere il periodo annuale e non i soli mesi di percezione del reddito. Anzi, l'interpretazione offerta da parte ricorrente di correlare la sanzione al giorno o al mese di pagamento veniva ritenuta " estravagante", non solo per la mancanza di fondamento normativo, ma anche per conseguente possibilità di aggirare il divieto normativamente previsto (corrispondere il reddito in una sola rata per evitare la sanzione del ricalcolo dell'intera annualità). Per quanto riguardava l'anno del superamento del reddito, veniva confermato il calcolo dell'INPS e ciò in armonia con le sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale e con riferimento alla sentenza n. 162 del 2025, veniva rilevato che aveva adottato " soluzioni interpretative più generose, che, tuttavia, non paiono, per i motivi delineati, soddisfacenti". La peculiarità e novità delle questioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 162 e la soccombenza reciproca, per il Giudice giustificavano la integrale compensazione delle spese.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

Assegno nucleo famigliare: ripetizione

Tribunale di Bolzano 31.10.2025 - Giudice: E. Marchesini; Ricorrente: G.K.; Resistente: INPS

Assegno nucleo familiare – Indebito – Ripetizione – Interessi – Contestazione – Improcedibilità – Ricorso – Rigetto - Eccezioni – Prescrizione – Interruzione – Decadenza - Saggio.Alla domanda di ripetizione ex art. 20 della legge n. 114 del 1974 trova applicazione la prescrizione decennale ex articolo 2946 Codice civile.

Alla domanda di ripetizione ex art. 20 della legge n. 114 del 1974 trova applicazione la prescrizione decennale ex articolo 2946 Codice civile.

Nota

Parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto dei soci alla ripetizione della contribuzione finalizzata al finanziamento dell'assegno per il nucleo famigliare ex art. 20 della legge n. 114 del 1974 e, di conseguenza, chiedeva la condanna dell'istituto convenuto alla ripetizione di predette somme, oltre agli interessi moratori dalla data della domanda, con vittoria di spese. Il Giudice esaminava in primis l'istanza di parte resistente di improcedibilità della domanda e la riteneva superata, atteso: a) che contestualmente al deposito del ricorso era stato depositato anche il ricorso amministrativo; b) che lo stesso era stato rigettato prima dell'udienza ex 420 c.p.c. Successivamente, Il Giudice definiva le restanti eccezioni: quella relativa alla prescrizione e quella attinente alla decadenza ex articolo 8 del DPR 818/57. Con riferimento alla prescrizione, l'istanza veniva rigettata, tenuto conto: 1) che la domanda, oggetto del procedimento riguardava la restituzione di quanto indebitamente versato da parte ricorrente; 2) che parte resistente non aveva contestato il versamento delle somme non dovute; 3) che alla domanda formulata per la restituzione doveva applicarsi la prescrizione decennale ex articolo 2946 Codice civile; 4) della legittimità dell'istanza (di restituzione delle somme indebitamente versate) ad interrompere la prescrizione. L'eccezione di decadenza non trovava accoglimento e a sostegno del rigetto venivano richiamate le argomentazioni della sentenza della Cassazione n. 4170 del 06 maggio 1996, riguardante la richiesta del mancato riconoscimento di sgravi contributivi ad un imprenditore, la cui ratio veniva ritenuta applicabile anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio (" …la disposizione dell’art. 8 comma 1 del d.p.r. 26 aprile 1957 n.818 -… - non è applicabile alle quote di contributi indebitamente versate perché oggetto degli sgravi contributivi previsti dall’art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968 n.918 (convertito dalla legge n.1089 del 1968) e successive modificazioni ed integrazioni, stante il carattere di norma eccezionale del citato art, 8 e la diversità di presupposti ed effetti esistente tra le disciplina complessiva nella quale di inserisce tale ultima norma (non riconducibile ad una semplice previsione prescrizionale) e la situazione conseguente all’indebito versamento di contributi non dovuti per effetto degli sgravi (cfr. ex plurimis Cass. 17 giugno 1991 n. 6816; Cass. 23 gennaio 1989 n.386; Cass. 20 dicembre 1988 n. 6928). L’inapplicabilità dell’art. 8 del d.p.r. n.818-1957 e l’inquadrabilità nella disciplina dell’art. 2033 c.c. del diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati dai datori di lavoro (cfr. al riguardo tra le altre Cass. 13 maggio 1987 n.4401 cui adde da ultimo: Cass. 9 maggio 1995 n. 5036), rende, quindi operante alla fattispecie in esame non la già menzionata disposizione, di carattere eccezionale, ma l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. per la ordinaria prescrizione in relazione all’azione di ripetizione: Cass. 8 maggio 1981 n.3040)”). Ad ogni modo veniva rilevato che anche la decadenza, doveva ritenersi interrotta dalla domanda di rimborso. Dalla già menzionata domanda di rimborso venivano riconosciuti gli interessi e al riguardo veniva richiamata la sentenza della Cass. Sez. Unite 15895 del 21.05.19 depositata il 13.06.2019, con la quale era stato chiarito che " ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.”. Da ultimo il Giudice chiariva che al credito andava applicato saggio di cui all'articolo 1284 Codice civile, in quanto nella fattispecie, il credito era relativo a prestazione previdenziale di cui veniva richiesta la ripetizione. A sostegno dell'applicabilità veniva richiamata la sentenza della Cass. 21806/2025, secondo quale " in conclusione, quindi, si deve ribadire che il disposto di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. trova applicazione anche all’obbligazione da ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 c.c.”. Le spese seguivano la soccombenza.

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE

Assistenza famigliare disabili: trasferimento

Tribunale di Bolzano 31.10.2025 - Giudice: E. Marchesini; Ricorrente: B.A.; Resistente: M.I. nonché PAB oltre D.I. e Z.P.

Urgenza – Graduatoria – Imperatività - Contrattazione collettiva - Precedenza – Fasi – Inammissibilità – Carenza interesse – Eccezioni – Genericità – Nullità – Inapplicabilità – Domicilio – Trasferimento – Specialità – Precedenza – Assistenza – Trasferimento – Interesse – Ragionevolezza – Equità – Bilanciamento – Diritto assoluto – Disabilità – Buon andamento – Imparzialità – Correttezza – Buona fede – Contrattazione collettiva.

Il diritto sancito dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto.

Nota

Con ricorso 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., la ricorrente, con rapporto di diritto pubblico, adiva il Tribunale, lamentando di non aver ottenuto il trasferimento richiesto e di ritenere l'assegnazione effettuata ad altro collega illegittimo, tenuto conto che allo stesso era stato attribuito in graduatoria un punteggio inferiore rispetto ai suoi. In diritto, osservava la natura imperativa della legge n. 104/92 e la conseguente illegittimità della disciplina contenuta nel vigente CCNI Mobilità, il quale aveva imposto l'applicabilità della precedenza solo ed esclusivamente all'interno delle singole tre fasi (comunale, intercomunale e interprovinciale). Al contrario, per la ricorrente, la precedenza doveva operare a prescindere dalle fasi, sicché ella, benché rientrante nella fase interprovinciale, doveva essere movimentata con precedenza e prima di tutti, già nella fase comunale. La domanda veniva rigettata. Preliminarmente veniva affermata che la domanda di trasferimento aveva attribuito in capo della ricorrente l'interesse all'azione giudiziaria, e quindi l'eccezione di inammissibilità veniva disattesa. Veniva ritenuta priva di fondamento anche l'eccezione l'inammissibilità del ricorso per genericità, con riferimento alla richiesta di nullità in parte de qua del CCNL richiamato, atteso che la ricorrente aveva menzionato l'articolo contestato e di cui ne chiedeva l'inapplicabilità. Nel merito, il Giudice, preliminarmente, riportava il contenuto dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 , il quale nello stabilire l'agevolazione della precedenza, prevedeva: «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede». Riportava, inoltre, anche il contenuto dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, richiamato dal comma 5: « A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. (…). Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»). Per l'interpretazione da attribuire al contenuto della norma di riferimento, veniva richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale: a) " Nel tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., S.U., n. 7945 del 2008, Cass. n. 585 del 2016, n. 7120 del 2018, n. 6150 del 2019, n. 20243 del 2020) ha avuto modo di esaminare la natura dell’agevolazione in questione nell’ambito di una più ampia lettura dell’art. 33 cit., atteso che la stessa può essere esercitata “ove possibile”. Si è così posto in evidenza, come tale diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992, deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro, su cui grava l’onere della prova di circostanze ostative all’esercizio dello stesso. Ed infatti, se da un lato vanno considerate le esigenze funzionali al buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), dall’altro occorre tenere presente che le misure previste dall’art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall’art. 3, secondo comma, Cost., che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l’assistenza familiare e che, come si è detto, devono coesistere con altri valori costituzionali." (Ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4677); b) " Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività" (sentenza n. 585 del 15 gennaio 2016, Cass.25.01.06 n. 1396 e 27.03.08 n. 7945). Da ultimo, con riferimento al settore pubblico di appartenenza della ricorrente, veniva richiamata la sentenza della Cassazione n. 35105 del 2022, secondo la quale il D.lgs. n. 297 del 1994, art. 601, costituisce " una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia né accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell’impiego pubblico". Veniva osservato che l'interpretazione sopra evidenziata dell'articolo 33 della legge 104, doveva ritenersi valida ed efficacie anche con la disciplina sopra contenuta nel CCNL di riferimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. In particolare, veniva osservato che la disciplina del CCNL conteneva una regolazione del diritto di precedenza, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento. Anche l'assunto della ricorrente, secondo il quale le precedenze operavano all'interno di ciascuna fase della mobilità (comunali, intercomunali e interprovinciali), non veniva ritenuto condivisibile. Ciò in quanto, la disciplina contenuta nel CCNI veniva ritenuta ragionevole ed equa nel bilanciamento complessivo degli interessi contrapposti e concorrenti. Infatti, il diritto di precedenza al c.d. caregiver era riconosciuto in tutte le tre fasi dei trasferimenti, anche se – proprio per operare il bilanciamento degli interessi coinvolti – operava all'interno di ogni fase e non a prescindere dalle fasi. Al riguardo, veniva precisato che affermare l'operatività del diritto di precedenza a prescindere dalle fasi, attribuiva di fatto un diritto assoluto e incondizionato al trasferimento, che, al contrario, l'articolo 33 non attribuiva, atteso l'inciso " ove possibile”. A sostegno delle predette argomentazioni, venivano richiamate le seguenti sentenze della Cassazione: 1) (Ordinanza n. 26343 depositata il 12 settembre 2023): " La disposizione dell’art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell’art. 3 comma 2° Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Cass. 7.6.2012 n. 9201); le misure previste dall’art. 33 comma 5 devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo – riconducibile al principio sancito dall’art. 3 comma 2 Cost. – che deve trovare attuazione mediante oggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull’onere probatorio Cass. 18/02/2009 n. 3896) (cfr. Cass. 22/03/2018 n.7120). 6.3. Certamente il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le “esigenze economiche, produttive o organizzative” del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell’handicappato, aspira. Tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa di coprire la vacanza. In sostanza il diritto non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto."; 2) Sezione Lavoro, sentenza n. 35105/2022, con riferimento al precedente CCNI (che escludeva il diritto di precedenza del c.d. caregiver nelle operazioni di trasferimento interprovinciale), a quale aveva "…. escluso che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché l’inciso "ove possibile" evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti …". Quindi, Il diritto di precedenza al c.d. caregiver ormai doveva essere riconosciuto in tutte le tre fasi dei trasferimenti, anche se – proprio per operare il bilanciamento degli interessi coinvolti – esso operava all'interno di ogni fase. Veniva, inoltre, ribadito che sul punto la Corte di Cassazione era stata chiara: "… va detto che l'art. 601 del T.U., intitolato "tutela dei soggetti portatori di handicap", al comma 1, richiama espressamente la L. n. 104 del 1992, artt. 21 e 33, ed al comma 2 aggiunge "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". Conseguentemente, la tutela della disabilità andava contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, atteso che l'articolo 97 Costituzione imponeva alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto del principio di efficienza, di imparzialità e di trasparenza, nonché, sul piano civilistico, nel rispetto dei principi correttezza e buona fede. In conclusione, doveva ritenersi legittima la contrattazione collettiva per la definizione di criteri predeterminati e trasparenti, ivi compreso il legame esistente con la persona affetta da disabilità e del ruolo all'interno del nucleo familiare (si veda: Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 35105 del 29/11/2022). Non era, pertanto, configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva invocata dalla ricorrente.

PENSIONE

Assegno di cura: obbligo residenza

Tribunale di Bolzano 31.10.2025 - Giudice: E. Marchesini; Ricorrente: M.B.; Resistente: PAB

Disabilità – Autosufficienza – Dignitosa – Danno non patrimoniale – Discriminazione - Disapplicazione

L'obbligo della residenza si pone in contrasto con la carta fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'UE e della Convenzione ONU.

Nota

Il ricorrente, in relazione alla condizione di persona disabile di un proprio famigliare, contestava il rigetto ad ottenere l'assegno di cura previsto dalla legge provinciale de 12.10.2007 n. 9, la quale aveva previsto una serie di " interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”, volti ad assicurare alcune prestazioni sociosanitarie e socio assistenziali a persone non autosufficienti, al fine di consentire alle stesse " la conduzione di una vita dignitosa ". In particolare, lamentava che la disciplina dell'erogazione dell'assegno di cura, contenuta nella citata legge provinciale 9/2007, nel discriminare disabili privi del " requisito della residenza ", rispetto a disabili in possesso del " requisito della residenza ", si poneva in contrasto con principi costituzionali e con il diritto dell'Unione. L'assunto veniva ritenuto fondato e, in accoglimento della domanda, l'Amministrazione veniva condannata, oltre al pagamento dell'assegno di cura, nella misura massima, nei limiti della domanda, anche al risarcimento del danno (non patrimoniale) di discriminazione. Il Tribunale invocava il potere di applicazione diretta del diritto dell'Unione, con relativa disapplicazione della diposizione legislativa provinciale in esame per contrasto con le fonti sovranazionali che tutelano la disabilità e ne proibiscono le relative discriminazioni, ove contenenti precetti chiari. In particolare, veniva invocata la diretta applicabilità contiene del principio fondamentale contenuto nell'articolo 21 della Carta dei diritti, il quale per contrastare pratiche o politiche prevedeva "1 . È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi ". Veniva invocata anche gli artt. art. 5, 18, 19 della Convenzione ONU, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 215 TFUE par. 2 " Gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri " (pertanto le norme della Convenzione ONU sono dotate di una forza giuridica inferiore al diritto primari o sovranazionale, ma superiore agli atti di diritto derivato dell'UE). La Convenzione ONU, a seguito della sua sottoscrizione e ratifica, era divenuta parte integrante del diritto dell'Unione arricchendo e rafforzando gli strumenti di promozione e tutela a favore delle persone disabili.Con riferimento al caso in esame, si osservava che all'interno della Convenzione ONU erano presenti disposizioni normative che riconoscono alcuni diritti delle persone con disabilità mediante  precetti  chiari,  precisi  ed  incondizionati  e  che,  dunque,  non  risultavano sostanzialmente subordinate, quanto ad esecuzione o effetti, all'intervento di atti ulteriori e che potevano quindi esser invocate da parte dei giudici nazionali (d'ufficio o su richiesta delle parti del procedimento principale) per poter costituire parametro (interposto) di validità delle norme nazionali. In particolare, veniva richiamato: a) l'art. 5 che imponeva di " vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti  adottano  tutti  i  provvedimenti  appropriati,  per  garantire  che  siano  forniti accomodamenti ragionevoli”; b) l'art. 19 ove si prevedeva che gli Stati debbano assicurare che: " le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirsi al suo interno e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione "; c) l'art. 18 (libertà di movimento e cittadinanza) ove si precisava: " gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri il diritto alla libertà di movimento alla libertà di scelta della propria residenza…”.   Tanto premesso, doveva concludersi nel senso che l'art. 1 comma 2 della Legge Provinciale 9/2007 nella parte in cui prevedeva per l'accesso alla prestazione dell'assegno di cura per le persone disabili non autosufficienti il requisito della residenza ininterrotta e della dimora stabile quinquennale o in alternativa della residenza storica di 15 anni e di un anno nel periodo antecedente la domanda si poneva in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 CDFUE e di cui all'art. 5 della Convenzione ONU, oltre che con il diritto dei disabili alla libertà di movimento e di scelta della propria residenza di cui all'art.18 della Convenzione ONU, che veniva ovviamente leso, qualora per godere di determinate prestazioni la persona disabile era obbligata a risiedere per lungo tempo nel medesimo luogo. Nel caso di specie, inoltre, il trattamento differenziato dei disabili a seconda che siano in possesso o meno del "requisito della residenza" era assolutamente privo di giustificazione ragionevole: se la ratio dell'assegno di cura era quello di alleviare un bisogno primario della persona, mancava qualsiasi correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione del tempo di tale insediamento (sia per 5 anni, che per 15 + 1 anno). In considerazione della grave disabilità e dell'irragionevolezza del diniego, veniva riconosciuto il risarcimento a titolo di discriminazione determinata in via equitativa. A sostegno, veniva richiamato l'art. 28 comma 5 D.lgs. 150/2011" con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente ". A sostegno, inoltre, veniva richiamata la giurisprudenza (Cass. S.U. n. 20819/2021, Cass.3488/2025 ), la quale aveva osservato che " il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo; e che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)” ed infine ha ritenuto che " l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa". Quanto, infine, alla richiesta di ordinare alla Provincia " un piano di rimozione d discriminazioni accertate ", sempre ai sensi dell'articolo 28 citato " e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato l’ente collettivo ricorrente”, il Tribunale riteneva che la discriminazione accertata cessasse con la condanna al riconoscimento del beneficio e risarcimento del danno non patrimoniale e non necessitava di un piano di rimozione; osservava peraltro che si riteneva precluso al Tribunale di imporre alla Provincia la modifica della delibera della Giunta, in quanto ripropone il contenuto della legge provinciale. Le spese venivano liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminata salvo che per la fase istruttoria, che sarà liquidata in base ai valori minimi considerato non sono state assunte prove orali -, venivano poste per intero a carico di parte convenuta con distrazione a favore dei legali di parte ricorrente antistatari.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Licenziamento: assenza ingiustificata

Tribunale di Bolzano 30.10.2025 - Giudice: W. Mussner; Ricorrente: W.K; Resistente: T. S.r.l.

CCNL – Idoneità – Comunicazione – Modalità – Termini – Condizioni – Permesso – Retribuzione – Visita medica – Testimonianza – Mansioni – Risarcimento – Spese.

Nessuna norma impone al datore di lavoro di impartire ordini in un momento precedente al rientro in servizio.

Nota

La domanda del ricorrente veniva rigettata, essendo stato valutato legittimo il licenziamento, in ragione dell'assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal CCNL applicabile. In particolare, il lavoratore, a seguito del giudizio di idoneità, comunicato ad entrambe le parti, decideva arbitrariamente di non presentarsi al lavoro, senza comunicare alcunché alla resistente. Se per parte datoriale la condotta del lavoratore doveva ritenersi quale assenza ingiustificata, il ricorrente riteneva che nella vicenda fosse stato omessa la comunicazione inerente "l e modalità, i termini e le condizioni della ripresa in servizio come più volte richiesti dal ricorrente e come previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.” Questo ultimo assunto non veniva ritenuto condivisibile, atteso che il lavoratore era in permesso retribuito, non era sospeso ed era a conoscenza che il motivo per cui non lavorava era la mancata visita medica, la cui necessità per la ripresa del servizio trovava conferma sia dalle testimonianze, che dalla narrazione dei fatti fornite dalle parti. Quindi all'esito della visita medica, il ricorrente non aveva motivo per non presentarsi in servizio, atteso che i termini e le condizioni del rapporto erano basicamente noti, l'inquadramento era conosciuto, e le mansioni e modalità dettagliate potevano essere impartite anche al momento della riassunzione della prestazione; infatti, nessuna norma imponeva al datore di lavoro di impartire ordini in un momento precedente al rientro. In conclusione, veniva ritenuto ingiustificata la condotta del lavoratore, mancata presenza sul posto di lavoro, avendo omesso di chiedere al datore, a seguito del giudizio positivo del medico, come e quando presentarsi, o, comunque, sollecitare il datore in ordine alle modalità della prosecuzione del rapporto. La legittimità del licenziamento assorbiva la questione del risarcimento del danno. Le spese venivano poste a carico del lavoratore. 

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