AGENTI E RAPPRESENTANTI
Agenzia: è dovuta la contribuzione sull'indennità di preavviso anche in caso di sopravvenuta transazione
Agenzia (rapporto di) – Richiesta giudiziale dell'indennità sostitutiva del preavviso – Successiva transazione tra agente e preponente – Inopponibilità della stessa nei confronti dell'Ente previdenziale - Obbligo contributivo sull'indennità di preavviso – Permanenza
In virtù del principio di indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la sopravvenuta transazione tra agente e preponente non è opponibile all'Ente previdenziale. A quest'ultimo spetta ordunque la contribuzione previdenziale sull'indennità sostitutiva del preavviso nonostante l'avvenuta rinuncia alla stessa.
Receduto in tronco dalla preponente (ma senza alcuna causa giustificativa), un agente di commercio ha adito il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Napoli instando per la condanna di quest'ultima al pagamento delle indennità di fine rapporto ed in particolare – pe ciò che in questa sede rileva – dell'indennità sostitutiva del preavviso. La chiamata in causa non era limitata alla sola preponente, ma anche all'Ente previdenziale di competenza (l'Enasarco) a favore del quale era richiesto il pagamento dei contributi previdenziali previsti per legge.Instaurato il contraddittorio, l'Ente previdenziale si costituiva tempestivamente in giudizio richiedendo, in via riconvenzionale trasversale, la condanna della preponente al pagamento delle somme portate in un verbale ispettivo, tra cui la contribuzione relativa all'indennità sostitutiva del pravviso.Rimaneva contumace l'azienda convenuta, il cui difensore si presentava però alla nuova udienza fissata ex art. 418 c.p.c. depositando copia dell'intervenuta transazione col ricorrente e chiedendo inoltre fosse dichiarata la completa cessazione della materia del contendere.Il giudice adito ha certo dichiarato la materia del contendere tra l'attore e l'azienda convenuta, ma non tra quest'ultima e l'Ente previdenziale. Ha rilevato che l'intervenuta transazione non è opponibile al'Ente previdenziale in virtù del principio di indisponibilità dell'obbligazione contributiva. Ha quindi accolto la domanda dell'Ente previdenziale richiamando l'art. 4 del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco il quale prescrive che la contribuzione è dovuta per tutte le somme spettanti a qualsiasi titolo all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora pagate. E per ciò che inerisce il riflesso dell'intervenuta transazione sul preavviso ha richiamato Cass. 13 maggio 2021 n. 12932 secondo cui l'obbligo di versare i contributi sull'indennità sostitutiva del mancato preavviso sorge nel momento in cui il licenziamento acquisisce efficacia, precisando, altresì, che se anche il lavoratore rinunciasse al diritto all'indennità di preavviso, sottoscrivendo un accordo transattivo che regoli in maniera diversa tale obbligo, tale rinuncia non avrebbe alcun effetto sull'obbligazione contributiva, in quanto proveniente dal lavoratore e non dall'ente previdenziale, effettivo titolare del negozio giuridico.Aggiungiamo noi che l'accennato incipit va via via assumendo le vesti dello ius receptum, essendo stato nuovamente ribadito da Cass. 29 marzo 2023 n. 8913 e, da ultimo, da Cass. 5 gennaio 2024 n. 395 (in Guida Lav. n. 5/2024 pagg. 26 e ss). Quest'ultima sentenza ha oltremodo chiaritoa) che "...... con specifico riferimento poi all'indennità di preavviso, va ricordato (con Cass. 12932 del 2021) che l'assoggettamento dell'indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell'indennità (v., fra le altre, Cass. nn. 5974 del 1984, 13395 del 1999, 9895 del 2016)...";b) che in ragione di ciò "............. attesa l'autonomia del rapporti di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, quand'anche la conciliazione abbia carattere novativo, tale rinuncia non incide in alcun modo né sulle modalità di cessazione del rapporto rilevanti ai fini previdenziali (essendo queste ricollegabili al recesso datoriale) né - anche per l'indisponibilità in ogni caso dell'obbligazione contributiva - sull'obbligo che il datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispetto all'intervenuta conciliazione, per il pagamento dei contributi previdenziali sull'indennità sostitutiva del preavviso".Vi è da dire che tutte le sentenze sopra richiamate si sono espresse in merito a rapporti di lavoro subordinato ma non sussiste alcuna valida ragione per non estenderne la portata anche al rapporto di agenzia, stante l'identità di ratio.
PUBBLICO IMPIEGO
Pubblico impiego, i termini nel licenziamento disciplinare
Lavoro (rapporto di) – Pubblico impiego – Procedimento disciplinare - Termine di 10 gg. previsto dall'art. 55 bis, comma 4 d. lgs. n. 165/2001 – È un termine ordinatorioLavoro (rapporto di) – Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Conoscenza dell'illecito da parte del superiore gerarchico – IrrilevanzaLavoro (rapporto di) – Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Semplice conoscenza di un procedimento penale a carico del dipendente – Irrilevanza – Conoscenza specifica dei fatti – NecessitàLavoro (rapporto di) – Pubblico impiego – Irrogazione del licenziamento Termine di 120 gg. – È un termine perentorio e decorre dall'avvenuta notifica della contestazione e non dalla sua adozione
Il termine di 10 giorni di cui all'art. 55bis co. 4 del d. lgs. n. 165/2001 - previsto a carico del responsabile della struttura presso cui presta servizio il pubblico dipendente per la comunicazione di fatti disciplinarmente rilevanti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari - non ha natura perentoria.
E' irrilevante la semplice conoscenza del responsabile della struttura dei fatti disciplinarmente rilevanti di un suo sottoposto, ciò che conta essendo – al fine del rispetto del principio di immediatezza – la piena conoscenza degli stessi fatti in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
La semplice conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale in cui sia coinvolto un pubblico dipendente, senza alcuna specifica cognizione dei fatti, non è idonea a far decorrere alcun termine.
Ai fini della decorrenza del termine perentorio di 120 giorni previsto per l'irrogazione della sanzione disciplinare ad un pubblico dipendente (art. 55bis co. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001), assume rilievo la data di ricevimento della contestazione disciplinare e non quella della sua adozione.
Vicenda il cui equilibrio – come in seguito meglio illustreremo - poggia sulla lama di un rasoio e che comunque vale per ritornare cognitio rerum sulle problematiche procedurali relative al licenziamento disciplinare di un pubblico dipendente.Proviamo a riassumerla, muovendo dai suoi prodromi fattuali.Si controverte sul licenziamento di un istruttore di vigilanza presso il settore di Polizia Municipale di un comune, colpevole – tra le altre cose – di aver alterato alcune pratiche edilizie, fattispecie che aveva peraltro innescato l'avvio di un procedimento penale. Appare utile e redditizio fissare i paletti cronologici della vicenda:- intanto va detto che i fatti oggetto di contestazione risalivano al marzo 2021;- l'avvio della procedura disciplinare era avvenuta con segnalazione del 17 febbraio 2022, a cui era seguita una contestazione datata 15 marzo 2022 e notificata il successivo giorno 17;- il licenziamento era stato comminato con atto datato 14 luglio e notificato il successivo giorno 15.A questa fattualità, per così dire oggettiva e comprovata per tabulas, il lavoratore ne accostava un'altra, imperniata sulla risalente conoscenza dei fatti da parte dei suoi superiori diretti.Ecco: partiamo proprio da quest'ultima difesa, fatta valere dal ricorrente in una accezione violatoria del termine di 10 gg previsto dal 4to comma dell'art. 55bis del d.lgs. n. 165/2001 (secondo cui il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente è tenuto a segnalare immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza).Proprio questa difesa offre il destro al Tribunale campano per dispensare qualche spunto di buon diritto.E dunque:a) in alcun modo, intanto, il termine in questione può essere considerato come perentorio. E' la stessa legge (art. 55bis comma 9-ter ultimo periodo) a disporlo, allorquando qualifica come perentori i soli termini per la contestazione dell'addebito (30 gg.) e quello per la conclusione del procedimento (120 gg.): è vero che non vi è una indicazione diretta ma l'esclusione dal novero dei termini perentori espunge qualsiasi incertezza al riguardo;b) non solo. Parallelamente a quel principio, va affermato anche quello relativo all'irrilevanza della conoscenza dei fatti da parte dei responsasbili della struttura da cui dipende il lavoratore, ciò che rileva essendo – ai fini de quibus – o la segnalazione di questi ultimi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o la conoscenza piena e diretta da parte di ques'ultimo dei fatti in questione.E poprio dal momento della piena conoscenza (che può avvenire tramite segnalazione o per scienza diretta) che decorre il termine di 30 giorni– questo si perentorio – per predisporre la contestazione;c) va poi da sé che deve trattarsi di una conoscenza piena, non potendo bastare la semplice notizia di un procedimento penale a carico degli incolpati, senza alcun'altra specificazione.Sul solco di questi preliminari canoni esegetici, conclude rettamente il Tribunale che "nel caso di specie il procedimento disciplinare è stato aperto con note del 15.3.2022 inviate il 17.3.2022 e la segnalazione del 17.2.2022 per cui non appare esservi violazione del termine decadenziale di giorni 30".Non è questo, però, il punto di maggior impatto della sentenza. Che invece può essere individuato nella sostenuta violazione del secondo termine perentorio, quello di 120 giorni a disposizione dell'Amministrazione per ultimare la procedura disciplinare (si ripete che il licenziamento è stato deciso con atto del 14 luglio notificato il giorno successivo). Il busillis inerisce al momento di decorrenza del predetto termine, sostenendo parte ricorrente che lo stesso doveva essere individuato nel giorno di adozione della contestazione (15 marzo), opponendo invece l'Amministrazione il giorno di notifica della predetta contestazione (17 marzo). Tutto ciò in una angusta strettoia, poiché la prima ipotesi avrebbe comportato la tardività del recesso - a quel punto sopravvenuto al 121mo giorno – mentre per la seconda il recesso sarebbe stato tempestivo, essendo sopravvenuto al 119mo giorno.L'opzione del Tribunale è decisa. Secondo lo stesso, infatti, il termine è quello del del 17.3.22 e non del 15.3.2022 perchè la contestazione di addebito è atto recettizio; e infatti nell'arresto "provvede alla contestazione scritta dell'addebito" (così, espressamente, la norma di legge) "....è contenuto proprio il riferimento al contestare, ovvero a rappresentare all'incolpato il fatto disciplinarmente rilevante, cosa che è avvenuta con atto protocollato e ricevuto il 17.3.2022....". Da tutto ciò consegue che la procedura si è ultmata al 119mo giorno, tale essendo il periodo che decorre dal 15 marzo al 14 luglio.Ognuno degli spunti decisori del Tribunale è conforme ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità.Cass. 7 luglio 2021 n. 19310 ha esaminato il caso di un avvocato dipendente comunale - licenziato per aver svolto attività difensiva per clienti terzi – che aveva impugnato per tardività il recesso, la cui contestazione non era stata avviata né al momento di pubblicazione della sentenza né in seguito alla ricezione da parte del Sindaco di una denuncia proveniente in proposito dal sindacato. La Corte ha affermato che il termine perentorio per avviare il procedimento disciplinare per gravi mancanze decorre dall'avvenuta comunicazione o dalla conoscenza circostanziate dell'infrazione del dipendente da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari della P.A. e non da organi diversi da esso (come per esempio l'ufficio del Sindaco) o dall'intervenuta emanazione di sentenze che, pur pubbliche, non sono necessariamente a conoscenza di tale Ufficio.L'assunto è implicitamente confermato da Cass. 14 febbraio 2024 n. 4046, la quale ha in termini più generali evidenziato come "costituisca ius receptum quello per cui in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura ed il soggetto competente ad irrogare la sanzione, (da individuarsi a cura di ciascuna amministrazione e secondo il proprio ordinamento), devono essere distinti, ex art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis vigente, al fine di garantire che, in relazione alle sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente....".In termini più specifici Cass. 8 novembre 2019 n. 28928, secondo cui "Da altro punto di vista e con riferimento all'omessa comunicazione della trasmissione degli atti all'U.P.D., pur prevista dalla legge, va confermato il principio per cui in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A. i termini endoprocedimentali hanno carattere ordinatorio ancorchè debbano essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, sicchè l'inosservanza del termine previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente, che ravvisi fatti non rientranti nella propria competenza (…), non determinano la decadenza dall'azione disciplinare (Cass. 14 giugno 2016, n. 12213), se non allorquando risulti che ne venga in concreto pregiudicato il diritto di difesa (Cass., 10 agosto 2016, n. 16900)...".Per quel che riguarda infine il termine di decorrenza dei 120 giorni per l'ultimazione della procedura disciplinare, il Tribunale richiama Cass. 21 luglio 2008 n. 20074, secondo cui "In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, la contestazione degli addebiti al lavoratore ha natura recettizia e determina, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'avvio della procedura; conseguentemente, il procedimento disciplinare si estingue, ex art. 120, primo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957, ove non sia stato compiuto alcun atto nei novanta giorni successivi, decorrenti dalla contestazione al dipendente e non dal momento di emanazione del relativo atto, la cui rilevanza resta meramente interna e prodromica all'avvio del procedimento". Secondo quest'ultima sentenza, infatti, "..nel rapporto di lavoro comune l'atto di apertura del procedimento disciplinare è rappresentato dalla contestazione degli addebiti, che, come fatto palese dalla sua denominazione, e come deriva dalla sua funzione, è un atto i cui effetti si producono in quanto esso è portato a conoscenza del lavoratore. Tale principio espresso in una delle leggi su rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (l. 20.5.1970 n. 300, art. 7 co. 2) trova specifica applicazione nei rapporti di lavoro, come quello in esame, regolati ora dal d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 …..pur essendo in detti rapporti declinato con le particolari modalità di cui ora al cit. d. lgs. ...".E' poi inane, conclude il Tribunale, il decisum di Cass. 10 agosto 2016 n. 16900, in quel caso rilevando la possibile decadenza per l'effettuazione della contestazione. Il giudice di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che l'adozione dell'atto di contestazione debba ritenersi compiuto al momento dell'adozione e della successiva spedizione. Nel caso di specie la questione è del tutto diversa: si tratta della verifica di un termine successivo ovvero quello intecorrente tra la contestazione e l'irrogazione della sanzione. Tale termine ha la funzione di non dilatare oltremodo il momento irrogatorio, ma anche di consentire al lavoratore un'adeguata difesa. Per cui "appare chiaro che far dipendere la durata di tale termine da condotte esterne e non prevedibili quali i tempi del servizio postale universale, non può che ledere la ratio stessa della disposizione..".
RETRIBUZIONE
Premio di produzione per alcune mensilità: non è assoggettato al principio di irriducibilità
Lavoro (rapporto di) – Retribuzione – Premio di produzione – Corresponsione limitata nel tempo – Principio di intangibilità ed obbligatorietà della retribuzione – Inapplicabilità
Un premio (nella fattispecie qualificato "di produzione") corrisposto per soli tre mesi a fronte di un rapporto pluriennale non può essere considerato parte integrante della retribuzione, in quanto tale soggetta al principio di intangibilità ed obbligatorietà della stessa
Si tratta di una sentenza di una certa dimensione, in gran parte dedicata alla domanda principale del lavoratore ricorrente (nella fattispcie: un ingegnere con compiti di responsabile tecnico di cantiere, istante per il riconoscimento della qualifica superiore).Va detto qui, ma solo per inciso, che quella domanda è stata rigettata e la certosina disamina delle prove espletate rende l'idea di una certa solerzia nella redazione della sentenza.Ad ogni buon conto, non è questo aspetto ad aver attirato la nostra attenzione, incentratasi invece sull'anch'essa respinta domanda relativa al riconoscimento di un non ben identificato premio di produzione. Quel premio, leggiamo in sentenza, era stato attribuito per soli tre mesi a fronte di un rapporto di lavoro pluriennale, ma ciononostante il lavoratore ricorrente ne aveva chiesto il riconoscimento per tutta la successiva durata del rapporto.Trascriviamo qui di seguito la stringata (ma secondo noi efficace) motivazione adottata dal giudice per il rigetto della domanda: "...In ordine al premio di produzione mensile, in disparte la considerazione che il ricorso è carente di allegazioni circa i presupposti per la erogazione dello stesso, salvo che per un fugace richiamo alle norme contrattuali che ne dettano una stringata regolamentazione e dalle quali anche sul piano letterale non è affatto desumibile il carattere obbligatorio del premio, occorre osservare, come in generale, tutti i compensi premiali hanno natura retributiva quando e se configurino corrispettivi di prestazioni contrattuali obbligatorie e la loro corresponsione sia caratterizzata da una certa continuità e comunque frequenza nell'ambito di un determinato arco di tempo, mentre tale natura non può riconoscersi quando la corresponsione è episodica od eventuale (in quanto, ad esempio, connessa a particolari modalità esecutive della prestazione o strettamente legata ad incrementi della produttività aziendale). Una dazione di tre mesi, secondo le deduzioni del ricorso, tenuto conto altresì della complessiva durata del rapporto di lavoro, non è sufficiente a far ritenere che il premio in oggetto abbia costituito parte integrante nella retribuzione riconosciuta al ricorrente, come tale soggetta al principio di intangibilità della stessa, ed obbligatorietà...".Il principio affermato dal Tribunale partenopeo è fondato.Da un lato recepisce il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui "la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate.." (Cass. 1 agosto 2017 n. 19092 e, da ultimo, Cass. 31 luglio 2023 n. 23205).Dall'altra, però, rivaluta – ancorchè in una chiave per così dire negativa – altra giurisprudenza secondo cui "....va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro......" (Cass 13 settembre 2017 n. 22387, in motivazione); tutto ciò in ragione di un incipit – non sfuggito alla successiva Cass. 13 settembre 2018 n. 22387 – per cui "....se infatti è vero che quel titolo originario era venuto meno, è altrettanto vero che l'erogazione è proseguita costantemente per anni. Tale conclusione è coerente con la necessità che la regula iuris si adegui rispetto agli affidamenti che … necessariamente si creano all'interno del rapporto stesso, e con il parallelo e più generale principio, secondo cui la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, salvo prova contraria, come elemento della retribuzione (Cass. 9 maggio 2003, n. 7154)....".Di quella giurisprudenza, il Tribunale mostra di fare esatta applicazione, ancorchè – come sopra dicevamo – in una chiave negativa: la dazione era durata troppo poco nel tempo, sì da non poter giammai essere considerata come continuativa.
PROCESSO DEL LAVORO
La legittimità della contestazione per relationem
Lavoro (rapporto di) – Licenziamento – Disciplinare – Illeciti di rilevanza penale – Contestazione per relationem: richiamo all'avviso di conclusione indagini – Ammissibilità – Ratio – Garanzia del contraddittorio
È ammissibile la contestazione disciplinare per relationem mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (fattispecie in cui la contestazione disciplinare era stata effettuata mediante il richiamo all'avviso di conclusione indagini precedentemente notificato al lavoratore. Il Tribunale ha ritenuto congrua e satisfattiva la contestazione che a detto atto faceva riferimento)
Si tratta di un licenziamento determinato da illeciti penali (attinenti peraltro alla prestazione lavorativa, dunque con intuitivo ricasco su quest'ultima), la cui contestazione disciplinare era stata effettuata di riflesso all'avviso di conclusione indagini.Decidiamo di prescindere dal merito della vicenda – che nulla ha di virtuoso - preferendo concentrare la nostra attenzione su quest'ultimo aspetto.Il copione che si ripete in queste circostanze è oramai acclarato e si traduce nell'azione di impugnazione della contestazione disciplinare, tacciata di insufficienza ovvero di genericità e perfino, talvolta, di vera e propria inesistenzaTutto ciò che si ripete anche nella circostanza, in una controversia di opposizione ad ordinanza rito Fornero che già aveva rigettato l'eccezione del lavoratore.Il riproposto motivo non convince il giudice dell'opposizione, il quale lo ha così approcciato: "...La contestazione di addebito fa riferimento, quanto a fatti contestati, per relationem all'ordinanza applicativa di misura cautelare e all'avviso di conclusione indagini. In tema di di procedimento disciplinare …..............., la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio per relationem a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente è venuto a conoscenza.......Orbene l'avviso di conclusione indagini è stato notificato... ed in esso è indicato il luogo di commissione, la data di commissione, la condotta contestata. Ne deriva che allo stato non vi sono elementi per ritenere la contestazione carente...".Lo ius dispensato dal Tribunale campano si allinea ai più recetti approdi della giurisprudenza di legittimità.Per Cass. 13 febbraio 2023 n. 4355 "...poichè la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, ciò che rileva è l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo al quale è finalizzato, ossia quello di soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. n. 23771/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata). Se ne è tratta la conseguenza dell'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio ogniqualvolta gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. n. 448/2019; Cass. n. 29240/2017; Cass. n. 10662/2014). Soddisfa, pertanto, il requisito della specificità il rinvio all'imputazione formulata negli atti del processo penale (fra le tante Cass. n. 20749 e Cass. n. 20562 del 2018).....".Non deborda da tale incipit Cass. 14 luglio 2023 n. 20206, la quale – motivando sulla piena ammissibilità di questo tipo di contestazione – ha chiarito che dalla stessa "risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010, 10662/2014, 29240/2017, tutte richiamate da Cass. n. 23771/2018)..."La vetrina giurisprudenziale è poi completata da Cass. 5 luglio 2021 n. 18944; Cass. 9 marzo 2020 n. 6644 (la quale evidenzia l'importanza - nell'ambito del contesto problematico in questione – dell'avvenuta difesa del lavoratore, indice della sicura comprensione dell'accusa); Cass. 17 luglio 2019 n. 19263 (in Guida Lav. n. 35/2019, pagg. 53 e ss.); Cass. 10 gennaio 2019 n. 448; Cass. 6 dicembre 2017 n. 29240; Cass. 9 giugno 2016 n. 11868 (in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2017, II, 78).E per ciò che riguarda la giurisprudenza di merito, vale l'importante contributo di Corte App. Napoli 5 luglio 2023 (in Guida Lav. n. 39/2023, pagg. 32 e ss.).
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
È dovuto il trattamento Cig al lavoratore con residenza all'estero
Lavoro (rapporto di) – Sospensione dal lavoro per emergenza pandemica – Insorgenza della CIG – Trattamento CIG – Spetta anche ai lavoratori con residenza all'estero
Il trattamento CIG (determinato nella specie dall'insorgenza pandemica) spetta al lavoratore anche nel caso in cui egli abbia posto all'estero la sua residenza. Non esiste infatti nell'ordinamento alcuna norma positiva che depositi in senso contrario.
Il contenzioso previdenziale disvela talvolta situazioni estreme, francamente imprevedibili, comunque lontane dall'ordinario immaginario di ciascuno di noi.Il già congruo repertorio in tal senso è esaltato dalla controversia in questione, in cui l'Ente previdenziale pubblico (forse per un pregiudizio ideologico?) si è trovato nella situazione di negare ciò che esso stesso aveva in precedenza ed in più occasioni riconosciuto, fino al punto di aver emesso documentazione di natura fiscale – prodromica all'imposizione - attestante un pagamento invero mai effettuato!Vittima di tal incresciosa situazione è risultata una lavoratrice di origini srilankesi – impiegata presso una determinata azienda dal 2018 – la quale era stata posta in CIG dal proprio datore di lavoro in occasione dell'insorgenza della pandemia Covid-19.Essa ha a lungo insistito con l'Inps per l'effettiva liquidazione delle relative somme, tra l'altro esattamente quantificate da quest'ultimo (euro 16.083,59 - leggiamo in sentenza -) con documentazione inviata perfino al suo domicilio. Non solo: lo stesso Istituto aveva inviato alla lavoratrice la Certificazione Unica in cui aveva dichiarato di averle erogato i detti importi, al fine della sottoposizione degli stessi a tassazione.Ciononostante, e nonostante l'inoltro di alcune raccomandate di messa in mora, l'Istituto non le aveva liquidato il trattamento in questione.Radicata l'azione giudiziaria presso il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Napoli, l'Inps – costituitosi peraltro tardivamente in giudizio – eccepiva l'inesistenza del diritto vantato dalla ricorrente per essere risultata la stessa – perlomeno relativamente ad alcuni periodi temporali – residente in Sri Lanka.Replicava l'istante di aver sempre mantenuto il domicilio fiscale in Italia dove sempre – e solo – aveva effettuato la dichiarazione dei redditi.In un tal quadro è risultato relativamente facile all'adito Tribunale l'accoglimento del ricorso, alla luce della constatata insussistenza di alcuna norma positiva che indichi nella residenza in Italia una conditio sine qua non per l'erogazione del trattamento in questione.E ciò è così tanto vero che ".....lo stesso Istituto previdenziale in memoria di costituzione nell'opporre la necessità per legge a che la CIG come tutte le altre prestazioni a sostegno del reddito sia richiesta da soggetti non residenti all'estero, chiosa vagamente indicando come disciplinato dalla normativa in materia, senza individuare la fonte o il quadro normativo da cui fa discendere la sua tesi.....".Anzi: l'unica norma citata (art. 19, comma 8vo del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto "cura Italia") "...richiede viceversa che il lavoratore posto in CIG sia alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in Italia, fattispecie che ricorre nella odierna vicenda...",In ogni caso, è la stessa documentazione dell'Istituto ad attestare inequivocamente il diritto della ricorrente, diritto che – se fosse negato – comporterebbe addirittura "l'assurdo di sottoporre a tassazione IRPEF importi non dovuti...".Solo nella parte conclusiva della sentenza si è scoperto l'arcano della vicenda: la lavoratrice ricorrente, se pur mantenendo il proprio domicilio – anche fiscale – in Italia "......si era motivata al cambio di residenza a suo tempo al solo scopo di ricongiungersi con la propria famiglia in Sri Lanka nel periodo di pandemia, atteso che il governo srilankese permetteva l'accesso nel proprio paese solo ai residenti.....".


