COMMERCIANTI
Gestione commercianti e contribuzione: non rileva la documentazione fiscale
Previdenza sociale (contributi) – Socio di s.a.s. commerciale - Obbligo di iscrizione alla IVS commercianti – Condizioni – Sono quelle di cui al comma 203 art. 1 l. n. 662/1996 – Svolgimento con i caratteri della abitualità e della prevalenza del lavoro aziendale – Necessità - Correlativo onere di prova – E' a carico dell'Ente assicuratore pubblicoPrevidenza sociale (contributi) – Obbligo di iscrizione alla IVS commercianti per i soci di s.a.s. commerciale – Presupposti – Svolgimento con i caratteri della abitualità e della prevalenza del lavoro aziendale – Necessità – Onere di prova assolto sulla base di documentazione di natura fiscale – Insufficienza
Nelle s.a.s. commerciali, la semplice qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo infatti necessaria – come prescritto dal comma 203 art. 1 l. n. 662/1996 - la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore.
Una tal condizione non può essere desunta dall'assenza di dipendenti nell'azienda di riferimento, né dall'avvenuta presentazione di una domanda di indennità Covid 19 ex art. 28 d.l. n. 18/2020 per i lavoratori autonomi, né da dichiarazioni di origine fiscale, le quali non hanno valore confessorio e non vincolano il giudice (fattispecie in cui l'Inps, nel pretendere la contribuzione in questione, si era tra l'altro avvalso della dichiarazione fiscale della s.a.s. di riferimento in cui risultava che l'attività svolta nell'impresa dal ricorrente "costituiva la sua occupazione prevalente …").
L'Inps non molla l'osso sulla questione relativa alla contribuzione degli esercenti attività commerciali. Ma, oramai sconfitto sulla originaria "lettura" della norma – che potesse cioè bastare ai fini de quibus una sorta di semplice "conduzione aziendale" da parte dei soci – e così costretto a confrontarsi sulle ben precise condizioni imposte dalla legge, prova su di esse a districarsi con l'ausilio di elementi circostanziali e presuntivi, senza però ottenere i risultati sperati.La vicenda in questione – incarnata da un'azione di opposizione ad avviso di addebito per la mancata contribuzione alla IVS commercianti di un socio di s.a.s. commerciale – costituisce l'emblema di tale affermazione.L'originario rilievo dell'Istituto – e la sua successiva difesa in giudizio – muoveva dalla congiunzione dei seguenti elementi fattuali:1) dall'assenza di personale dipendente nell'azienda di riferimento;2) dall'avvenuta presentazione da parte dell'interessato di una domanda di indennità Covid 19 ex art. 28 d.l. n. 18/2020 per i lavoratori autonomi;3) dal fatto che la prestazione lavorativa in azienda del socio ricorrente in opposizione era stata qualificata come "occupazione prevalente" nella dichiarazione dei redditi della stessa azienda di riferimento.Tutto ciò che non ha però convinto il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Napoli, che ha infatti accolto l'opposizione.Il Tribunale ha dapprima richiamato la disciplina di legge in materia, e cioè l'art. 1 comma 203 della legge n. 662 del 1996, la quale – nel riformulare la l. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1 - ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. n. 613 del 1966 condizionandolo però alla sussistenza di ben precise circostanze, chiaramente individuate dalla stessa norma. Ne ha tratto la fondata considerazione che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque l'esistenza di un'effettiva attività di impresa e lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 - "l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa....". Ha ulteriormente chiarito che "....quanto ai soci amministratori delle società di persone la loro iscrivibilità (alla IVS commercianti, ndr.) deriva dall'avere la piena responsabilità dell'impresa e dall'assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (socio accomandatario), dall'essere gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, e dal partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (vedi art. 3 d.l. 787/85 convertito con modificazione in l. 45/86)...". E ha infine convincentemente concluso che "...quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro...." che non può essere confusa con lo svolgimento di attività amministrativa e di gestione, la quale ultima "non attiene solo al compimento di atti giuridici...." ma "....si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte..".Ciò posto in linea generale ed astratta, è parso al Tribunale che l'Istituto previdenziale di natura pubblica – su cui incombeva il relativo onere, in virtù dei principi generali - non avesse nella circostanza dato prova alcuna della ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge, difettando infatti qualsiasi attività accertativa al riguardo. E quanto agli indici presuntivi sopra accennati, ne ha negato la rilevanza, sulla scia del felice richiamo a Cass. 31 agosto 2018 n. 21511, secondo cui "Ai fini dell'iscrizione alla IVS commercianti, le dichiarazioni dei redditi, stante il loro carattere non negoziale o dispositivo, non hanno efficacia di confessione stragiudiziale e non comportano alcuna inversione dell'onere della prova circa la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, che continua invece ad incombere sull'Inps". Con l'ulteriore e conclusiva affermazione che a tale destino non sfugge la domanda finalizzata alla percezione dell'indennità Covid 19 ex art. 28 d.l. n. 18/2020 per i lavoratori autonomi, cui parimenti "non si può riconoscere valore confessorio".Tali spunti esegetici si insinuano in un quadro in cui già da tempo si è opinato che incombe esclusivamente sull'Inps l'onere di allegare e provare la presenza e l'effettività delle circostanze previste dalla legge, senza che ricada in alcun modo sull'opponente la dimostrazione della sua mancata partecipazione alla conduzione dell'impresa (cfr., ex multis, Cass. 2 agosto 2021 n. 22086; Cass. 4 febbraio 2021 n. 2665; Cass. 26 febbraio 2016 n. 3835) e senza che, alla mera dichiarazione resa in sede fiscale dal socio di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della società, possa in alcun modo attribuirsi dirimente valore confessorio (si veda, per un caso analogo, Cass. 28 febbraio 2017 n. 5210).A tali riferimenti giurisprudenziali, può essere accostata Cass. 16 settembre 2015 n. 18196, secondo cui "Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre istanze probatorie...".Nello stesso senso, in controversie del tutto analoghe e per ciò che inerisce la giurisprudenza di merito, si vedano: Trib. Roma Giud. Leone, sentenza n. 7760 del 22 settembre 2016 (in Nazionalex, nota del 3 maggio 2018); Trib. Terni Giud. Olivieri, sentenza n. 209 del 8 maggio 2024 (in Guida Lav. n. 34/2024, pagg. 44 e ss.); Trib. Novara Giud. Criscuolo, sentenza n. 176 del 19 luglio 2018. Per un diverso ma interessante caso, si veda anche Trib. Perugia Giud. Cervelli, sentenza n. 149 del 17 aprile 2024 (in Guida Lav. n. 23/2024; pagg. 47 e ss.).Nel quadro così tratteggiato, ci appare rilevante (e perfino curioso!) il richiamo alla formulazione letterale del comma 9, art. 3 della circolare INPS n. 78 del 14 maggio 2013, che così recita: "...La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco".Il che vale per concludere che un poco di coerenza in più sarebbe talvolta opportuna e conveniente!
PROCESSO DEL LAVORO
Processo del lavoro: la contumacia del convenuto non elide gli oneri di prova del ricorrente
Lavoro (procedimento in materia di) – Contumacia del convenuto – Effetti processuali - Non altera gli oneri probatori a carico della parte istante
Nel processo del lavoro, la contumacia della parte convenuta non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte istante, la quale è anche in questo caso tenuta a provare quanto dedotto in ricorso, ai sensi del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Anche le cause contumaciali offrono talvolta l'occasione per dispensare qualche considerazione di buon diritto. Come succede nella circostanza, caratterizzata dall'azione giudiziaria di un lavoratore volta al riconoscimento di alcune poste retributive, relative ad un'appendice per così dire "in nero" del rapporto di lavoro intrattenuto con una determinata azienda.Quest'ultima, però, nonostante le rituali notifiche, non si è costituita in giudizio.Il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Napoli ha ugualmente dato ingresso alle prove richieste, ritenendo che dalla mancata costituzione non potesse discendere alcuna situazione processuale favorevole a parte ricorrente. Ha infatti ritenuto – in maniera stringata ma perentoria - che "ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e ciò anche nell'ipotesi di contumacia della controparte".Lo ius dispensato dal Tribunale campano è conforme ai più recetti approdi della giurisprudenza di legittimità.Secondo Cass. 25 agosto 2022 n. 25337 "La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio"; tutto ciò sul presupposto – puntualmente chiarito da Cass. 29 ottobre 2021 n. 30908 – che "...l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia o tardiva costituzione che come tali non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (v. Cass. 21 novembre 2014 n. 24885; Cass. 1 dicembre 2009 n. 25281; si veda anche Cass. 14 gennaio 2015, n. 461)...".Il distillato di tale impostazione è ulteriormente affinato da Cass. 27 ottobre 2021 n. 30326 secondo cui "..la contumacia integra un comportamento neutrale al quale non può essere attribuita valenza confessoria e, pertanto, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione della fondatezza della domanda né impedisce al contumace di svolgere difese nel giudizio d'appello e di prospettare questioni rilevabili d'ufficio...".Secondo Cass. 19 marzo 2021 n. 7860, poi, "...la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente, accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate...".Il problema - come già riluce dalle sentenze testè menzionate ma come è ancora più compiutamente chiarito da Cass. 23 ottobre 2020 n. 23347 - non può infine essere approcciato sotto il profilo del principio di non contestazione il quale "scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi nè in caso di contumacia del convenuto (come nella specie), nè in ipotesi di contestazione meramente generica e formale, (cfr. Cass. n. 14623 del 2009; n. 10098 del 2007)...".Relativamente alla giurisprudenza di merito, ci appare congruo il rinvio ad App. Milano 4 febbraio 2020 (in https://www.trifiro.it› approfondimenti › contumacia).
PUBBLICO IMPIEGO
Comparto sanità, le indennità di turno e di terapia intensiva rientrano nella retribuzione per ferie
Lavoro (rapporto di) – Retribuzione – Retribuzione spettante nel periodo feriale – Interpretazione della Corte di Giustizia UE – Base di calcolo – Tendenziale equiparabilità del trattamento a quello erogato nei periodi di lavoro – Necessità – Indennità di turno e di terapia intensiva – Inclusione – Diversa determinazione del c.c.n.l. - Irrilevanza
Le indennità di turno e di terapia intensiva previste dall'art. 86 del c.c.n.l. della Sanità pubblica si caratterizzano per il rapporto di stretta connessione con le mansioni svolte dal lavoratore in qualità di infermiere. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria ed indipendentemente dalle diverse determinazioni di cui allo stesso c.c.n.l..
Il contenzioso relativo alla retribuzione dovuta per il periodo feriale si diffonde a macchia d'olio e ridonda oramai presso i fori italiani, in particolare presso quello partenopeo, ripetutamente richiesto al riguardo e sempre espressosi con uniforme valutazione. Ne dà atto, da un lato, lo stesso estensore della sentenza annotata, che si riporta "alle argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale...". Lo confermiamo noi dall'altro, sulla base del probante richiamo a Corte App. Napoli 3 marzo 2025 n. 342, oggetto di un nostro recente intervento su questa stessa rivista (n. 13, pagg. 24 e ss.).Il Tribunale decide sull'azione di un infermiere di un noto nosocomio del capoluogo campano, il quale rivendicava sul proprio trattamento retributivo feriale l'incidenza delle invece negate indennità di turno e di terapia intensiva, previste dall'art. 86 del c.c.n.l. di categoria e sempre corrisposte – ancorchè in misura variabile – nel corso del rapporto.Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta contestava la domanda attorea sul presupposto che le rivendicate indennità dovessero essere corrisposte solo in relazione ai giorni di effettiva prestazione. Richiamava all'uopo l'art. 86 co. 3 del c.c.n.l. (il quale, nel regolamentare l'indennità di turno, chiariva contestualmente che la stessa "non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi") e il successivo comma 6 (il quale, regolando l'indennità di terapia intensiva e quantificandola in euro 4,13 giornaliere, ne prevedeva espressamente la corresponsione "per ogni giornata di effettivo servizio prestato").Ad onta delle determinazioni contrattual/collettive, il Tribunale ha accolto il ricorso.Come già sopra si è detto, ed in relazione all'inquadramento sistematico della problematica, la sentenza rimanda a numerosi precedenti del Tribunale locale.Decidiamo anche noi di non diffonderci sul punto, rinviando il lettore che ne fosse invece interessato all'esauriente disamina di cui alla nota alla sopra citata Corte App. Napoli 3 marzo 2025 n. 342.Ciò posto, la pronuncia prende l'abbrivio dai canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C. (vengono all'uopo citate Cass. n. 13425/2019 e Cass. n. 22401/2020), la quale ha ritenuto la sussistenza di una nozione "europea" di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue allora che ai fini del decidere si rivela dirimente la valutazione delle due indennità in questione e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. E sotto questo profilo, debitamente analizzata la fonte contrattual/collettiva, non può sussistere dubbio sulla riconducibilità della fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite: si tratta infatti di indennità caratterizzate da una stretta connessione (cd "nesso intrinseco") con le mansioni dell'infermiere ricorrente in giudizio; sono in altri termini "...collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro".Quanto poi alla variabilità dei compensi, vale quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr., per tutte, sentenza Williams 115/11/2011, in causa C-155/10), secondo cui: "laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro".Si tratta di un'esegesi oramai invalsa, come del resto emerge dalla giurisprudenza che verremo qui di seguito a richiamare, che ha comunque una vittima ben individuata: e cioè l'autonomia della contrattazione collettiva, cui è concessa una dinamica creativa nell'individuazione delle voci che valgono a compensare la prestazione lavorativa, ma a cui è però inibito una sua completa regolamentazione applicativa.Ritornando alla giurisprudenza espressasi in subiecta materia, citiamo in primis la recentissima Cass. 9 marzo 2025 n. 6282, che ha dichiarato la computabilità ai fini de quibus dell'indennitàdi utilizzazione giornaliera professionale e perfino dell'indennità di assenza dalla residenza, entrambe corrisposte in corso di rapporto sia in maniera fissa che variabile. Tutto ciò sul presupposto che durante le ferie il dipendente ha diritto a percepire una retribuzione che sia equivalente a quella ordinaria ricevuta durante i periodi di effettivo lavoro, comprese le voci variabili.Menzioniamo ancora Cass. n. 25840 e n. 25850 del 27 settembre 2024, intervenute a confermare sentenze proprio del foro napoletano ed espressesi in fattispecie pressochè analoga.La carrellata giurisprudenziale è infine completata da Cass. 21 maggio 2024 n. 14089 (in Not. Giur. Lav. n. 3/2024, pag. 377), Cass. 15 dicembre 2023 n. 35146 (ivi, n. 1/2024, pag. 134); Cass. 4 dicembre 2023 n. 33713 (in Guida Lav. n. 3/2024, pag. 27); Cass. 11 luglio 2023 n. 19663.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Licenziamento illegittimo e contratto a termine: compete il solo risarcimento e non la reintegrazione
Lavoro (rapporto di) – Durata del rapporto – Contratto a tempo determinato – Ingiustificato recesso ante tempus – Conseguenze – Risarcimento del danno dovuto al lavoratore – Determinazione – Criteri
Nell'ipotesi di un illegittimo recesso datoriale comunicato prima della scadenza del termine pattuito, il dipendente non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno che può legittimamente quantificarsi sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine
Principio che può sembrare scontato, ma poiché nulla è mai tale nel diritto del lavoro, ecco che si giustifica l'inclusione di questa sentenza del Tribunale di Napoli Nord nell'ambito della presente rassegna.Essa decide sull'azione di un lavoratore a termine, licenziato anticipatamente dal datore di lavoro per plurime inadempienze. Fatto oramai più unico che raro – e che rimanda l'interprete ai classici "altri tempi" – è che il recesso (di chiara natura disciplinare, come lo specificato antefatto lasciava intendere) fosse stato comunicato certo per iscritto, ma hic et hinde, senza alcuna previa contestazione disciplinare.Nel descritto contesto, ha buon gioco il Tribunale a rilevarne l'illegittimità senza alcuna necessità istruttoria.Il problema, semmai, è quello di stabilire le conseguenze dell'illecito perpetrato. Ma anche su questo aspetto il Tribunale è piuttosto determinato, rettamente opinando che "Quanto alle conseguenze, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, come nel caso di specie, in ipotesi di illegittimo recesso datoriale ante tempus, il dipendente non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno che può legittimamente quantificarsi sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine".Si tratta invero di un principio invalso nella giurisprudenza di legittimità: la più recente conferma è allocata nella motivazione di Cass. 17 giugno 2021 n. 17423, la quale – giudicando su un curioso caso di dimissioni in tronco da parte di un dirigente nel corso di un periodo di prova - ha affermato che "..in caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe naturato dalla data del recesso fino alla prevista data di scadenza del contratto".E' certo in ogni caso (cfr., Cass. 1 giugno 2005 n. 11692) che "Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine; né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di aliunde perceptum, quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro". Tutto ciò in considerazione dell'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (così, inequivocamente, Cass. 25 febbraio 2013 n. 4648)Si è per altri versi chiarito (Cass. 29 ottobre 2013 n. 24335) che "Nei contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, e in mancanza di una diversa previsione nel contratto individuale, il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, mentre non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato".Negli stessi termini, e sempre nel caso del recesso ante tempus di un dirigente assunto a termine, si veda Cass. 1 luglio 2004 n. 12092.
PROCESSO DEL LAVORO
Processo del lavoro: mancata citazione dei testi e decadenza
Lavoro (procedimento in materia di) – Ammissione della prova testimoniale – Citazione a testi in indirizzi risultati "inesistenti" - Contestuale omissione di qualsiasi ricerca anagrafica – Decadenza dalla prova ex art. 104 disp. att. c.p.c.– Fondatezza
Nell'ipotesi in cui, una volta ammesse le prove testimoniali, risulti: a) che le relative notifiche siano avvenute in indirizzi risultati "inesistenti" e b) che i procuratori non abbiano effettuato alcuna ricerca anagrafica, né prima né dopo la pronuncia del giudice al riguardo, deve essere dichiarata l'avvenuta decadenza dalla prova, non potendo ritenersi sussistente alcuna giustificazione ex art. 104 2do co. disp. att. c.p.c.
Si tratta di una sentenza di cospicue dimensioni (ed anche ben scritta, vorremmo dire) la quale – intervenendo in tema di interposizione fittizia di manodopera e ravvisandone tra l'altro gli estremi – tocca una serie infinita di plessi problematici.Decidiamo di approcciarla prescindendo sia da una disamina omnia (non ve ne sarebbe nemmeno lo spazio in questa sede) sia dal perno decisionale che maggiormente la caratterizza (per l'appunto: l'avvenuto riconoscimento di una illecita forma di interposizione di manodopera), esplorandola invece sotto un profilo processuale, risultato verosimilmente marginale nel complessivo equilibrio di causa ma che ha invece destato il nostro interesse, anche perchè ben imbastito dal Tribunale decidente.La sola lettura della massima estratta lascia facilmente intendere l'intervenienza di una problematica processuale, relativa alla dichiarata decadenza di una già ammessa prova per testi.La stessa problematica è ottimamente riassunta dallo stesso Tribunale, che la esplicita negli esatti termini che seguono: "...Preliminarmente, in ordine alla decadenza della convenuta dalla prova, la società iniste per l'illegittimità, a suo dire, della pronuncia adottata da questo giudice in data 20.3.2024, a seguito del deposito, in data 29.2.2024, da parte della società, degli avvisi di ricevimento delle intimazioni ai due testi di parte, ritenendo che l'omessa ricezione da parte dei testi non inficiasse la piena regolarità della notifica delle intimazioni stesse. Omette, tuttavia, di ricordare che entrambi i testi ammessi furono intimati presso altrettanto indirizzi risultati, secondo quanto si legge nell'avviso di ricevimento, inesistenti. Omette altresì di specificare che mai alcuna ricerca anagrafica fu effettuata, né prima, né dopo la pronuncia di decadenza, essendosi la parte, nelle note di accompagnamento al deposito, limitata a preannunciare (per il futuro) tale tipo di attività (mai compiuta).......Va osservato che la notifica presso un indirizzo inesistente equivale ad omessa notifica, chè, altrimenti, la durata del processo – che oggi la Costituzione all'art. 111 comma 2 impone debba rientrare nei limiti della ragionevolezza – rischiererbbe di essere interamente affidata al mero arbitrio delle parti.........Va ricordato che la prova è disposta nell'interesse delle parti, le quali sono tenute all'esatta individuazione del luogo di residenza, dimora, o domicilio dei testimoni e che il compimento di tale attività integra un onere, il cui inadempimento comporta, ai sensi dell'art. 104 comma 1 disp. att. c.p.c. , salvo che esista una causa di giustificazione ai sensi del secondo comma della stessa norma, la decadenza dalla prova.........Nella specie la parte, lungi dal fornire una qualsiasi plausibile spiegazione del come e perchè abbia notificato non una ma entrambe le citazioni testimoniali presso due diversi indirizzi, entrambi risultati non esistenti, si limita a censurare la legittimità dell'ordinanza, sul presupposto, rimasto indimostrato, di aver ottemperato pienamente alle disposizioni di legge in tema di citazione dei testi.......Ed anzi, la parte richiama principi giurisprudenziali (Cass. Sez 6, n. 26318 del 18/10/2018; sez. 5, n. 21782 del 7/9/2018 e sez. 5, n. 11485 del 11/5/2018), del tutto condivisibili, e tuttavia applicabili all'ipotesi di notifica di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante. Ipotesi radicalmente opposta a quella di specie in cui i due indirizzi sono risultati entrambi inesistenti (e la ricerca della residenza era onere della parte nel cui interesse la prova doveva essere effettuata) e per di più la parte ha omesso, anche successivamente, qualunque ricerca atta ad individuare tempestivamente le residenze effettive, ovvero, in ipotesi, atta a provare che in entrambi in casi l'agente postale aveva redatto una relazione non corrispondente alla realtà.....".Si tratta di un libello motivazionale ragionevole, esaustivo e convincente, rispetto al quale non una sola parola in più merita di essere aggiunta.


