AGENTI E RAPPRESENTANTI
Agenzia e procacciatorato d'affari: nozione
Lavoro - Agenzia - (rapporto di) – Differenza dal rapporto di semplice procacciatorato – E' dato dalla stabilità – Nozione – Semplice continuità del rapporto – IrrilevanzaLavoro (procedimento in materia di) – Art. 409 n. 3 c.p.c. – Procacciatorato d'affari con continuità nel tempo e coordinazione – Vi rientra
La continuità della prestazione nel tempo non è di per sé sufficiente a ricondurre un rapporto originariamente qualificato come di procacciatorato d'affari ad uno di agenzia, ben potendo la stessa discendere dalla semplice iniziativa dell'incaricato e non invece da un ben preciso obbligo contrattuale in tal senso assunto, condizione – quest'ultimo – che vale a concretare la nozione di stabilità attribuita al rapporto agenziale e la cui ricorrenza deve essere provata dal richiedente con altri mezzi di prova.
Invece la continuità, qualora il rapporto denoti anche aspetti di coordinazione col mandante, può rilevare ai fini dell'affermazione della competenza per materia del giudice del lavoro, secondo il disposto di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.
Sentenza ad effetto retrotopico, che rispolvera un must del diritto agenziale e a cui assegniamo virtuale collocazione al paragrafo I dei manuali di settore.Essa esamina la domanda di un "procacciatore d'affari" il quale - pur dando atto di aver collaborato per un quadriennio con un'azienda in tale qualità, formalmente consacrata da due contratti a seguire - sosteneva di avere in realtà svolto attività rientrante nello schema del rapporto di agenzia; e poiché nulla gli era stato corrisposto all'esito del recesso – disposto con effetto immediato e senza alcun atto scritto -, rivendicava le indennità tipiche della figura agenziale, e dunque – in particolare – quella di cessazione e quella sostitutiva del preavviso.Tale prospettazione veniva contestata dalla preponente, la quale anzi, a mezzo della comparsa di costituzione, azionava domanda riconvenzionale per danni.Il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Salerno – negate per irrilevanza le istanze istruttorie delle parti – ha respinto entrambe le domande (pur avendo disposto, per aspetti che qui non rilevano, la condanna della società convenuta al pagamento di alcune quote provvigionali rimaste non onorate).Ciò che ridonda in sentenza è la puntigliosa ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, limitata però – in un approccio che autorizza pertanto le note di completamento di cui infra – ad epoca risalente.E così – dopo aver richiamato Cass. n. 13629/2005; nn. 3898, 5372, 5569 e 7799 del 1998; n. 19828 del 2013; n. 1078 del 1999, quest'ultima conforme a Cass. 5849/83; Cass. 7072/82; Cass. 2514/80; Cass. 5322/89 – il Tribunale ha concluso rettamente che "....come si evince dall'esame delle suindicate pronunce giurisprudenziali, il tratto distintivo della fattispecie dell'agenzia è da ravvisarsi nella stabilità del rapporto che comporta l'obbligo a carico dell'agente di svolgere un'attività di promozione dei contratti e che è sintomaticamente individuata da elementi quali l'assegnazione all'agente di una determinata zona di operatività con connesso portafoglio clienti, la predeterminazione da parte della preponente delle modalità di svolgimento del rapporto, la fissazione per l'agente di un volume minimo d'affari da realizzare o di un obiettivo minimo di fatturato...". Non mancando poi di rilevare che "....la stabilità, dunque, va tenuta distinta dalla continuità delle prestazioni che, attenendo all'aspetto temporale e quantitativo dei contratti conclusi per il tramite dell'attività promozionale, può ben connaturare l'opera del procacciatore d'affari in mancanza del requisito di stabilità......."; e che, ancora ed infine, "..la continuità della prestazione nel tempo, …...... se conseguente ad un impegno contrattuale assunto dall'incaricato e perciò connotante la stabilità del rapporto, è riconducibile alla figura dell'agente, viceversa se rispondente esclusivamente alla iniziativa dell'incaricato senza una necessità giuridica derivante da un impegno contrattuale assunto da quest'ultimo in tal senso, è riconducibile alla figura del procacciatore d'affari …..".Nell'invarianza dei contenuti, ecco gli updates sopra accennati:a) Cass. 25 agosto 2017 n. 20411, che così opina: "…...caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo mentre il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. 2.2.2016 n. 1974, 01/02/2016 n. 1856, 28/08/2013 n. 19828, 24/06/2005 n. 13629)";b) Cass. 22 giugno 2020 n. 12197, secondo cui la sola percezione di compensi provvigionali non è idonea a qualificare il rapporto come di natura agenziale, in assenza di prova sugli ulteriori requisiti di stabilità e continuità del rapporto; tutto ciò nella rimarcata considerazione che mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa;c) Cass. 3 novembre 2023 n. 30649, volta ad affermare che il rapporto del procacciatore di affari è atipico e si differenzia da quello di agenzia in quanto, mentre l'agente assume in modo stabile l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente o mandante), la conclusione di contratti in una zona determinata, il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'impresa da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale.d) Cass. 3 novembre 2023 n. 30667, la quale rimarca ancora una volta la caratteristica della stabilità in capo all'agente, il quale ha l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente.Negata nella circostanza la ricorrenza di un rapporto agenziale, il Tribunale ha invece riconosciuto la propria competenza per materia, aderendo a quel risalente incipit giurisprudenziale (Cass. 8 agosto 1998, n. 7799) secondo cui "Le controversie relative al cosidetto procacciamento d'affari - contratto atipico che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente - sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione; il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una necessità giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come stabile, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie...".Nello stesso senso Cass. 6 aprile 2009, n. 8214 (secondo cui "In materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione. Ne consegue che, dovendo la determinazione della competenza essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale, va esclusa la competenza del giudice del lavoro allorché si prospetti che l'attività viene realizzata attraverso una struttura organizzativa piramidale") e, relativamente alla giurisprudenza di merito, Trib. Modena 5 novembre 2019, n. 293.
PROCESSO DEL LAVORO
Processo del lavoro e divieto di domande nuove
Lavoro (rapporto di) – Orario di lavoro – Lavoro straordinario – Onere probatorio in capo al lavoratore – ContenutoLavoro (procedimento in materia di) – Licenziamento – Ricorso originariamente volto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso – Domanda di pagamento dell'indennità sostituiva della reintegrazione avanzata nelle note conclusionali – Domanda nuova – Inammissibilità
Il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte.
E' preclusa al lavoratore – il quale, ancorché a fronte di un licenziamento in tronco comunicato oralmente, abbia agito in giudizio per la sola indennità sostitutiva del preavviso – una richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione formulata in corso di causa (esattamente: nell'ambito delle note conclusionali), trattandosi di una inammissibile domanda nuova.
Succede di tutto e il contrario di tutto nella vicenda decisa dalla sentenza in nota.Basterà pensare che, a fronte di un licenziamento comunicato oralmente (dunque pacificamente nullo e pertanto fonte sicura di obblighi risarcitori e reintegratori), la (evidentemente non troppo avveduta) difesa del lavoratore ha preferito agire in giudizio per il recupero di ore straordinarie e per l'indennità sostitutiva del preavviso (si, perchè oltre ad esser stato comunicato oralmente, al recesso era stata attribuita efficacia immediata).Scelta scellerata ed anche improduttiva, vuoi perchè la prima domanda è stata rigettata, vuoi perchè la seconda si è alla fin fine risolta in una esigua posta di condanna.Ma andiamo con ordine.Quanto agli straordinari, il lavoratore si è avvalso della testimonianza di due soggetti estranei al rapporto di lavoro, per di più riconducibili alla sua orbita familiare e dunque in grado di specificare solamente gli orari in cui lo stesso usciva e rientrava a casa.Un quadro processuale non proprio convincente e che ha indotto il Tribunale campano alla reiezione della domanda per il mancato assolvimento dell'onere della prova.Ha infatti ritenuto lo stesso Tribunale che "il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa...".Su un tale assunto converge una fluente giurisprudenza di legittimità.La rigorosità della prova in subiecta materia è accennata in obiter da Cass. 5 giugno 2024 n. 1574, ma chiaramente evidenziata da Cass. 18 febbraio 2021 n. 4408, secondo cui sul lavoratore "..che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018)....".Anche Cass. 1 ottobre 2019 n. 24480 rimarca il carattere rigoroso della prova in questione e ancor più risalentemente si sono espresse sul punto Cass. 19 giugno 2018 n. 16150, Cass. 20 febbraio 2018 n. 4076, Cass. 23 novembre 2017 n. 27928, Cass. 19 luglio 2017 n. 17762 e Cass. 8 giugno 2017 n. 14318 (in queste due ultime sentenze si opina testualmente che "il giudice d'appello, con valutazione di merito coerente con tutto il materiale probatorio acquisito, ha motivatamente escluso che fosse stata offerta quella prova rigorosa del superamento dell'orario lavorativo normale e tale ricostruzione è coerente con la necessità più volte ribadita da questa Corte che la prestazione di lavoro straordinario debba essere rigorosamente provata dal lavoratore che ne chieda il pagamento….").Se tanto può bastare quanto al primo dei due perni decisori, qualche parola in più merita il secondo.Basterà sul punto evidenziare che a fronte di un ricorso radicato nell'anno 2021 e per i titoli di cui si è detto, solo con note scritte di trattazione del 6.11.2023 parte ricorrente ha per la prima volta avanzato domanda avente ad oggetto "la indennità sostitutiva di reintegra" (nella misura non inferiore a tre mensilità) ancorando la stessa alla dedotta illiceità del licenziamento orale.In una tal cornice ha buon gioco il Tribunale nell'affermare che "...trattasi all'evidenza di nuova domanda, inammissibile in quanto tardivamente proposta. Il rigido sistema di preclusioni e decadenze che connotano il rito del lavoro non riguarda solo la parte convenuta, per la quale si applica quanto prescritto dall'art. 416 c.p.c., ma anche la parte ricorrente, come si evince dalla lettura, in combinato disposto, degli artt. 414 e 420 c.p.c. che impongono a quest'ultima di delineare in via definitiva, sin dal momento della proposizione dell'azione, la portata del thema decidendum per consentire tempestivamente al giudicante la individuazione dell'oggetto della domanda e alla parte convenuta di apprestare le specifiche difese ad essa imposte dal citato art. 416 c.p.c.".A nostro avviso la decisione del Tribunale è corretta, poiché – se ben capiamo – l'azione originariamente coltivata non era di certo qualificabile come di impugnativa di licenziamento, toccando solamente – con la richiesta dell'indennità sostitutiva del preavviso - le conseguenze di tale atto. Tanto è vero che – almeno secondo il nostro sentiment – l'azione di impugnazione del licenziamento potrebbe ancor oggi essere validamente radicata, in ciò favorita dall'esenzione dai termini di impugnazione prevista per i licenziamenti orali (in tal senso, da ultimo, Cass. 11 gennaio 2019 n. 523): in questa prospettiva, semmai, l'unico limite potrebbe derivare dall'esistenza di un giudicato sull'indennità di preavviso, di per sé ostativa a qualsiasi forma di reintegro o di declaratoria di giuridica sussistenza del rapporto.Va detto in ogni caso, a completamento del quadro, che la decisione è corretta anche sotto il profilo della rilevabilità d'ufficio degli atti nulli (qual è il licenziamento in questione, intimato senza la prevista forma scritta). Secondo una risalente giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione – su questo aspetto collidente con alcune decisioni delle SS.UU. in materia civile (per esempio Cass. SS.UU. 12 dicembre 2014 n. 26242) - "...nel rito del lavoro, la rilevabilità d'ufficio della nullità non può incidere sulle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. ove, attraverso l'exceptio nullitatis, si introducano tardivamente in giudizio questioni di fatto ed accertamenti nuovi e diversi, ponendosi, una diversa soluzione, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost." (Cass. 17 maggio 2013 n. 7751). Tale giurisprudenza è stata ancor più recentemente confermata dalle sentenze 24 marzo 2017 n. 7687, 30 novembre 2017 n. 28796, 2 gennaio 2020 n. 8, 30 novembre 2022 n. 35231, tutte univoche nell'insegnare che "La disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte".
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Mancata concessione della Cig e obblighi risarcitori
Lavoro (rapporto di) – Sospensione dell'attività prima dell'ammissione CIG - Mancata concessione della CIG – Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione nella sua interezza – Sussiste
Il lavoratore sospeso dal lavoro e collocato in cassa integrazione guadagni ha diritto, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali
Lavoro (rapporto di) – Sospensione dell'attività prima dell'ammissione CIG - Mancata concessione della CIG – Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione globale di fatto, comprensiva delle voci retributive corrisposte in maniera continuativa e non occasionale – SussisteLavoro (rapporto di) – Sospensione dell'attività prima dell'ammissione CIG - Mancata concessione della CIG – Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione globale di fatto – Estensione del diritto anche ai lavoratori inquadrati nel settore agricolo che abbiano lavorato nell'anno precedente oltre 180 giorni – Sussiste
Il lavoratore sospeso dal lavoro e collocato in cassa integrazione guadagni ha diritto, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta della c.i.g., ad ottenere dal datore di lavoro la retribuzione globale di fatto, comprensiva delle voci retributive corrisposte in maniera continuativa e non occasionale, poichè differentemente ricadrebbero sullo stesso lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui.
A tali conseguenze non sfuggono nemmeno i lavoratori inquadrati in agricoltura che abbiano superato le 180 giornate di lavoro.
Si tratta di una controversia seriale. Lo comprendiamo dal reiterato riferimento – che qua e là traspare nella motivazione di entrambe le sentenze - a precedenti pronunce dello stesso foro, da ciò che intuiamo espressesi tutte nello stesso senso, a riprova di una ferrea nomofilachia.Entrambe le sentenze, al pari delle altre che le hanno precedute, si diffondono sulla seguente problematica: se e che cosa spetti al lavoratore sospeso dal datore di lavoro per richiesta CIG allorquando la stessa CIG non venga poi concessa dagli organi preposti.La conclusione cui pervengono è univoca ed è mutuata da quella florida giurisprudenza di legittimità (cfr, ex aliis, Cass. 23 giugno 2010 n. 15207) secondo cui "In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la qualificazione giuridica delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G., tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di mora credendi rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere.....".Sono figlie di quella stessa elaborazione Cass. 27 novembre 2014 n. 25240 e 3 maggio 2018 n. 10516, le quali – se pur in ambito contributivo – hanno risolutamente affermato che "..Ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni, questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali; pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi e tributari...".Sul versante della giurisprudenza di merito, occorre andare indietro nel tempo per rinvenire qualche riferimento utile. Nell'insistenza delle nostre ricerche sono emerse Trib. Grosseto 19 febbraio 2004 (in Lav. Giur. 2004, 707, la quale afferma il seguente principio di diritto: "Il datore di lavoro che abbia deciso la sospensione dell'attività prima del provvedimento di ammissione alla CIG e nelle more del relativo procedimento, è tenuto, in caso di esito negativo, al pagamento per intero delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, trovandosi in una situazione di mora credendi rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere"); Trib. Siena 27 ottobre 1999 (in D&L 2000, 158, secondo cui "In materia di Cigs il datore di lavoro che abbia provveduto unilateralmente alla sospensione dei lavoratori assume il rischio dell'operazione, e pertanto rimane tenuto, nelle more del procedimento amministrativo, a corrispondere ai lavoratori sospesi la retribuzione. Nel caso in cui intervenga il provvedimento ammissivo, detta retribuzione assume retroattivamente la natura di anticipazione di trattamento previdenziale"); infine Trib. Milano 28 novembre 1996 (ivi, 1997, 579, perspicacemente volta ad affermare che "Il mancato intervento di autorizzazione della Cig rende illegittima la sospensione del lavoratore").La seconda delle due sentenze si incarica di chiarire due aspetti, in qualche modo correlati alla problematica principale.Sotto il profilo del quantum si opina fondatamente che "...secondo le regole generali …., il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute. Questa dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo, non solo la retribuzione globale, ma anche le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente corrisposte in maniera continuativa e non occasionale correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui...". Vengono richiamate, sul punto, Cass. 16 settembre 2009 n. 19956; Cass., 24 agosto 2006, n. 18441 e Cass., 16 luglio 2002, n. 10307.Per altri versi, viene affermato – in un contesto che, nel difetto degli atti di causa, non ci appare sufficientemente chiaro e su cui dunque non siamo in grado di interloquire – che analogo diritto spetta anche ai lavoratori inquadrati in agricoltura e che effettuano un determinato numero di giornate l'anno.Tutto ciò sul presupposto che l'art. 46 del c.c.n.l. idraulico/forestali "..si limita a descrivere le due tipologie di assunzioni dei dipendenti a tempo indeterminato prevedendo, al capo b), la stabilizzazione degli operai che abbiano svolto l'anno precedente una determinata quantità di giornate di lavoro e, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, non consente affatto al datore di lavoro di sospendere arbitrariamente il lavoratore a tempo indeterminato allorché abbia svolto 181 giornate di lavoro....Quello delle 181 giornate annue, infatti, rappresenta il limite minimo di servizio per un lavoratore a tempo indeterminato, fermo restando che la sospensione dal servizio per il periodo ulteriore deve comunque essere supportato da un provvedimento di ammissione alla CIG, pena, in assenza di tale ammissione, il risarcimento del danno in favore del lavoratore per illegittima sospensione".
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Jobs act e invalidità del patto di prova: la sanzione è quella reintegratoria
Lavoro (rapporto di) – Licenziamento – Recesso per mancato superamento del periodo di prova – Nullità del patto per inesistenza dell'atto scritto – Regime del Jobs Act – Conseguenze – Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno ex art. 3 comma 2 d. lgs. n. 23/2015
Allorquando venga comunicato un licenziamento per il mancato superamento di un inesistente periodo di prova (conseguente alla mancata sottoscrizione del relativo patto) ben può dirsi integrata l'ipotesi di una motivazione inesistente, che determina l'illegittimità del recesso e l'applicazione – nell'ipotesi di un rapporto di lavoro regolamentato dal Job's Act – dell'art. 3 comma 2 di tale norma (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno fino ad un massimo di 12 mensilità di retribuzione)
Si tratta di una causa contumaciale – la datrice di lavoro non si è infatti costituita in giudizio nonostante la rituale notifica -, il che ha ovviamente impedito quel confronto processuale che invece il tema imponeva.Una lavoratrice – nella fattispecie: una farmacista - ha adito il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Salerno lamentando la nullità del licenziamento per mancato superamento della prova subito in data 8 settembre 2022. A suo dire, nessuna prova poteva dirsi validamente sussistente, posto che il relativo patto (pur previsto in via generale dal c.c.n.l di settore, ma con espresso rinvio al contratto individuale) non era affatto menzionato dal contratto individuale di assunzione del precedente 26 luglio.Facendo proprie le ragioni della lavoratrice, e dopo aver evidenziato l'illegittimità del recesso ex art. 2096 c.c. (che prevede per l'appunto la forma scritta del patto di prova), il Tribunale si è determinato per la sanzione reintegratoria, richiamando Cass. n. 17921 del 2016 (secondo cui "il licenziamento intimato sull'erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità, riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è sottratto alla applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti") e Trib. Milano 3 novembre 2016, secondo cui un tal tipologia di recesso è semplicemente ingiustificata "..in quanto fondata su una ragione insussistente".Non si è però avveduto il Tribunale che la prima delle due sentenze riguarda una fattispecie sottoposta ratione temporis alla regolamentazione di cui all'art. 18 l.n. 300/1970, mentre la seconda appartiene a quello sparuto gruppo di sentenze di merito(la già detta Trib. Milano 3 novembre 2016; Trib. Torino 16 settembre 2016, in Not. Giur. Lav. n. 2/2017, pagg. 174 e ss.; Trib Napoli 13 gennaio 2021, in Guida Lav. n. 1/2022, pagg. 49 e ss.) le quali, nel regime di cui al d. lgs n. 23/2015 – sicuramente applicabile al caso di specie -, hanno optato per l'applicazione dell'art. 3 comma 2 di quella norma, sul presupposto dell'insussistenza della ragione di licenziamento dedotta. Quella elaborazione, però, è stata confutata dal giudice di legittimità, recentemente intervenuto a sancire l'inapplicabilità della tutela reintegratoria nella fattispecie in questione.Opina testualmente Cass. 14 luglio 2023, n. 20239: "...La verifica della tutela applicabile si incentra quindi sull'art. 3 d. lgs cit. in relazione al quale risulta decisiva la considerazione del carattere solo residuale che nell'impianto normativo del legislatore del cd. Jobs Act assume la tutela reintegratoria, come reso palese dall'incipit che apre il primo comma dell'art. 3 ….. Il comma 2, infatti, stabilisce la applicazione della reintegrazione solo nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. Nel disegno del legislatore del 2015, quindi, la forma di tutela comune a tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo è costituita dalla tutela indennitaria, anch'essa variamente articolata, e tale scelta non presta il fianco a dubbi di costituzionalità avendo il Giudice delle Leggi riconosciuto al legislatore, pur nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ampio margine di discrezionalità nella previsione delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, precisando che la reintegrazione non costituisce l'unico possibile paradigma attuativo dei principi costituzionali di cui agli artt. 4 e 35 Cost. (Corte cost. n. 125 del 2022, Corte cost. n. 59 del 2021, Corte cost. n. 254 del 2020 , Corte cost. n. 194 del 2018)....". E da tali preliminari considerazioni, la Corte ha tratto la conseguenza che "il recesso ad nutum in oggetto, intimato in assenza di valido patto di prova, non è riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 d. lgs n. 23 del 2015 nelle quali è prevista la reintegrazione...", restando "invece assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria...". Non mancando infine di rilevare che "..la soluzione prefigurata appare del resto la più coerente con il principio, sotteso all'impianto normativo del d. lgs. n. 23 del 2015 in oggetto, ispirato alla tendenziale graduazione delle sanzioni in funzione della gravità del vizio del licenziamento, apparendo distonico, rispetto a tale impianto, attribuire la tutela reintegratoria per l'ipotesi in esame laddove il legislatore del 2015 ha volutamente inteso escluderla per fattispecie obiettivamente connotate da maggiore gravità come l'assenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, o come il licenziamento non proporzionato...".Si è così definitivamente affermata quella linea esegetica in precedenza elaborata da una folta giurisprudenza di merito tra cui: Trib. Forlì 7 dicembre 2021 n. 279 (in Guida al Lavoro n. 28/2022); Trib. Genova 20 gennaio 2020, n. 38; Corte App. Milano 21 maggio 2018 (che è poi la sentenza confermata dalla S.C.); Corte App. Milano 11 aprile 2019 n. 625; Trib. Milano n. 2087/2018; ancora Trib. Roma 6 novembre 2017, n. 8953; Trib. Firenze 13 giugno 2017 n. 376 (Giud. Nuvoli); Trib. Milano 8 aprile 2017 n. 730 (in Guida al Lavoro n. 18/2017, con nota di Zambelli); Trib. Teramo 14 febbraio 2017 (Giud. Pietropaolo) infine un'ulteriore sentenza del Tribunale milanese (esattamente la n. 2960 del 11 novembre 2016).
PROCESSO DEL LAVORO
Processo del lavoro: la contumacia del convenuto non determina l'inversione dell'onere della prova
Tribunale di Salerno 23 aprile 2024 n. 849 - Giud. Laudati - Ric.te. xx.; res.te y.y.
Nel processo del lavoro, la contumacia della parte convenuta non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, dovendo pur sempre il giudice esercitare il potere-dovere di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, in quanto lo stato contumaciale del convenuto non vale a rendere non contestati le circostanze allegate dall'altra parte e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti posti a base della pretesa dedotta in giudizio
Tra le pieghe di una ordinaria vicenda di recupero retributivo – virtualmente destinata all'anonimato – emerge un incipit che brilla di luce propria, non sfuggito agli affinati radar dell'interprete.Succede allora che una lavoratrice agisca per alcune poste retributive, relative ad un'appendice per così dire "in nero" del rapporto di lavoro intrattenuto con una determinata azienda.Quest'ultima, però, nonostante le rituali notifiche, non si costituisce in giudizio.Il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Salerno ha ugualmente dato ingresso alle prove richieste, ritenendo che dalla mancata costituzione non potesse discendere alcuna situazione processuale favorevole a parte ricorrente. Ha infatti ritenuto che "....nel processo del lavoro, la contumacia della parte convenuta non comporta alcuna inversione dell'onere della prova, dovendo pur sempre il giudice esercitare il potere-dovere di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, in quanto lo stato contumaciale del convenuto non vale a rendere non contestati le circostanze allegate dall'altra parte e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti posti a base della pretesa dedotta in giudizio".Lo ius dispensato dal Tribunale campano è conforme ai più recetti approdi della giurisprudenza di legittimità.Secondo Cass. 25 agosto 2022, n. 25337 "La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio"; tutto ciò sul presupposto – puntualmente chiarito da Cass. 29 ottobre 2021 n. 30908 – che "...l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia o tardiva costituzione che come tali non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (v. Cass. 21 novembre 2014, n. 24885; Cass. 1° dicembre 2009, n. 25281; si veda anche Cass. 14 gennaio 2015, n. 461)...".Il distillato di tale impostazione è ulteriormente affinato da Cass. 27 ottobre 2021 n. 30326 secondo cui "..la contumacia integra un comportamento neutrale al quale non può essere attribuita valenza confessoria e, pertanto, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione della fondatezza della domanda né impedisce al contumace di svolgere difese nel giudizio d'appello e di prospettare questioni rilevabili d'ufficio...".La situazione processuale che si viene a creare a seguito della mancata partecipazione al processo del convenuto risulta infine efficacemente riassunta da Cass. 19 marzo 2021, n. 7860, secondo cui "...la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente, accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate...".Per un utile riferimento in termini, relativamente alla giurisprudenza di merito, rimandiamo il lettore ad App. Milano 4 febbraio 2020.


