LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
La mancata emissione di uno o più scontrini non è giusta causa di licenziamento
Omessa emissione e consegna scontrino fiscale - Licenziamento per giusta causa – Impugnazione – Inammissibilità tutela reale – Ammissibilità tutela indennitaria.
Non integra giusta causa di licenziamento la mancata emissione di uno o più scontrini da parte della dipendente-cassiera se non si dimostri che quest'ultima abbia trattenuto per sé le relative somme incassate, commettendo il reato di appropriazione indebita.
Con il ricorso introduttivo la lavoratrice dipendente di una società ha impugnato il licenziamento per giusta causa che le era stato intimato con una comunicazione scritta, nel mese di novembre 2022. La ricorrente ha richiesto altresì la condanna della convenuta-resistente al pagamento di una somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, a titolo di differenze retributive, indicate al lordo dei contributi previdenziali. La ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della società dal 1° marzo 2022 al 3 novembre 2022 con le mansioni di cassiera e inquadramento nel 5° livello del C.C.N.L. "pubblici esercizi".Dopo avere indicato gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale dove la ricorrente lavorava (differenti nella stagione estiva e in quella invernale), la stessa ha specificato che: l'organizzazione del lavoro imposta dal datore di lavoro prevedeva la presenza di una o due cassiere per turno; le cassiere iniziavano e finivano il servizio in orari diversi, ma parte della prestazione era svolta in compresenza; all'ora di pranzo, comunque, erano presenti quasi sempre due unità lavorative.Ancora, la ricorrente ha affermato di essere stata assunta con un contratto a tempo parziale di 30 ore settimanali e di avere lavorato dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo variabile che, salvo in due casi, non era mai coincidente con il finesettimana.Inoltre la ricorrente – secondo quanto allegato - era obbligata a rispettare i turni comunicati ogni settimana dal datore di lavoro con il sistema di messaggeria WhatsApp ed essi prevedevano una prestazione lavorativa normalmente per 7 o 8 ore giornaliere, alcune delle quali da svolgersi anche in orario notturno.La lavoratrice ha quindi allegato di non aver mai percepito l'indennità per il lavoro notturno e di aver ricevuto solo una parte dell'indennità per le numerose ore di lavoro supplementare e/o straordinario effettivamente prestate, nonché per il lavoro domenicale. Pertanto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, le retribuzioni corrispostele, tenuto conto delle modalità con le quali erano state fornite le prestazioni lavorative, erano del tutto sproporzionate rispetto ai valori retributivi contrattualmente previsti, oltre che in contrasto con i principi costituzionali in tema di equa retribuzione.In particolare, la ricorrente ha allegato una consulenza tecnica contenente i conteggi relativi alle differenze retributive non percepite e complessivamente ammontante a un importo di circa 5.000 euro.Quanto al licenziamento per giusta causa intimatole, la ricorrente ha poi esposto che il provvedimento era stato fondato sul fatto che ella – mentre svolgeva le proprie mansioni di cassiera nel corso del turno dalle 18.00 alle 02.00 - a causa di un elevato afflusso di clientela e della sopraggiunta stanchezza, aveva omesso di emettere un solo scontrino. Tale errore era stato subito rilevato dalla responsabile di sala, che lo aveva segnalato alla lavoratrice, la quale - riconosciuto l'errore - aveva provveduto a emettere immediatamente lo scontrino.Con una successiva comunicazione scritta, il datore di lavoro aveva contestato alla dipendente l'omessa emissione dello scontrino e le aveva applicato la sanzione della sospensione dal lavoro (e dallo stipendio) per cinque giorni; contestualmente aveva invitato la lavoratrice a fornire le proprie giustificazioni salva, in loro mancanza, l'adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari.La dipendente aveva richiesto di poter fornire le proprie giustificazioni, cosa che avveniva successivamente, in occasione della sua audizione, disposta dal datore.Nelle more, scontata la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, la ricorrente era stata richiamata in servizio e, dunque, era stata collocata in ferie.Le ferie erano state interrotte dalla sopraggiunta malattia.Con una successiva lettera, il datore di lavoro comunicava il licenziamento per giusta causa che la ricorrente impugnava con una propria comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A/R.Dopo avere descritto la vicenda, la ricorrente ha, in primo luogo, invocato la nullità del licenziamento, sostenendo che il datore fosse incorso nella decadenza dal potere disciplinare.Infatti il datore di lavoro, contestualmente alla contestazione disciplinare, aveva applicato la sanzione della sospensione dal lavoro per cinque giorni, espressamente prevista dal C.C.N.L. applicato.Tuttavia, secondo la parte ricorrente, tale sospensione non poteva essere qualificata come sospensione cautelare, stante la pendenza del procedimento disciplinare e l'attesa del suo esito.Secondo la prospettazione della ricorrente, la sospensione cautelare integra una misura provvisoria e strumentale all'accertamento dei fatti posti a base della violazione contestata al lavoratore. Tale misura, tuttavia, esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi. Per la parte ricorrente, nel caso di specie, invece, una volta applicata la sanzione disciplinare, la lavoratrice era rientrata in servizio allorquando il procedimento disciplinare non era esaurito, non essendosi ancora svolta la richiesta audizione.Inoltre, anche il tenore letterale della lettera di contestazione confermava l'assunto della lavoratrice, giacchè il datore di lavoro, dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la invitava a fornire le opportune giustificazioni entro 5 giorni, con l'avvertimento che, in difetto, sarebbero stati adottati nei suoi confronti “altrettanti” provvedimenti disciplinari, secondo le previsioni del vigente C.C.N.L. e del codice civile.In via subordinata rispetto alla deduzione della nullità del licenziamento, parte ricorrente ha affermato l'illegittimità del provvedimento in ragione della violazione del principio di proporzionalità tra l'addebito contestato (mancata emissione di uno scontrino), certamente non grave, e la sanzione applicata.La società convenuta si è costituita in giudizio e ha richiesto il rigetto dell'avverso ricorso. La resistente ha affermato la piena legittimità della propria condotta, innanzitutto osservando come, nel corso del rapporto, l'orario di lavoro previsto contrattualmente fosse stato rispettato.Poi, in ordine al licenziamento, la resistente ha osservato, in primo luogo, come non si fosse verificata la decadenza invocata da controparte, a causa della natura soltanto cautelare della sospensione dalla prestazione lavorativa imposta alla dipendente.Nel merito, il datore ha affermato la piena legittimità della sanzione irrogata, anche in relazione al principio di proporzionalità, osservando come le condotte poste in essere dalla ricorrente – così come correttamente indicate nella contestazione disciplinare - avessero riguardato non solo lo scontrino la cui omessa battitura era stata espressamente ammessa dalla lavoratrice, bensì anche altre irregolarità nella gestione della cassa dell'esercizio commerciale.Infatti, la resistente ha allegato come in un'altra circostanza la lavoratrice, di fronte a un ulteriore, specifico rilievo disciplinare, avesse omesso di fornire alcuna plausibile giustificazione circa la mancata "quadratura" della cassa dell'esercizio commerciale.La causa è stata istruita con produzioni documentali, nonché mediante prova per testimoni.Il ricorso è stato ritenuto fondato.Innanzitutto è stata ritenuta fondata la domanda avente ad oggetto la corresponsione delle differenze retributive.Invero, i testimoni indicati dalla ricorrente – suoi colleghi di lavoro - sentiti nel corso del procedimento, hanno confermato lo svolgimento, da parte della dipendente, di numerose ore di lavoro supplementare (straordinario) in tal modo avvalorando le deduzioni contenute nel ricorso in ordine all'orario effettivamente svolto.Per contro, non sono state ritenute altrettanto precise e dettagliate le deposizioni dei testimoni citati da parte resistente.In considerazione delle risultanze istruttorie sul punto, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate e quantificate nei conteggi analitici allegati al ricorso.Tali conteggi, peraltro, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della società datrice di lavoro, in questo modo contribuendo, anche ai sensi dell'art. 116, comma secondo, c.p.c., al rafforzamento del convincimento del Tribunale circa l'esattezza dei calcoli suddetti.Riguardo all'impugnazione del licenziamento, il Tribunale di Cagliari, dopo averne accertato e attestato la tempestività a fronte della decadenza eccepita dalla parte resistente, prima di entrare nel merito della questione si è pure pronunciato sulla seconda contestazione disciplinare rivolta alla dipendente.A questo proposito il giudice del lavoro ha osservato come non potesse assumere alcun rilievo tale ulteriore contestazione, avente ad oggetto delle ravvisate responsabilità in ordine alla "quadratura" della cassa, in quanto la lettera con la quale era stato comunicato il licenziamento alla dipendente faceva espresso riferimento solo alla prima contestazione disciplinare (la mancata battitura dello scontrino) e non anche all'irregolarità nella tenuta della cassa.A sostegno di tale assunto, il Tribunale ha richiamato il contenuto della lettera di licenziamento ove il datore aveva fatto espresso riferimento solo alla prima contestazione disciplinare, al successivo verbale di audizione della dipendente nonchè all'ulteriore istruttoria e su tali elementi aveva fondato e motivato il licenziamento.Dalla valutazione dei sopra citati elementi, il giudice del lavoro ha considerato la seconda contestazione disciplinare priva di rilievo, ritenendo che la società datrice avesse inteso irrogare la sanzione espulsiva unicamente in ragione degli addebiti contestati con la prima. Quanto al merito dell'impugnazione proposta dalla ricorrente, il Tribunale di Cagliari ha, innanzitutto, preso in considerazione la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in conseguenza della ravvisata decadenza dal potere disciplinare, ipotizzando che tale potere si fosse "consumato" per effetto della disposta sospensione dal lavoro, da intendersi quale sanzione disciplinare.Il giudice adito ha rigettato la censura considerato che, dal complessivo tenore della lettera di contestazione e dal riferimento alla sospensione “dal luogo di lavoro”, si deve ritenere che la datrice abbia inteso sospendere la lavoratrice in via cautelare, per poi procedere all'irrogazione dell'eventuale sanzione a conclusione del procedimento disciplinare.Il Tribunale ha, invece, ritenuto fondata l'impugnazione del licenziamento in ragione della ravvisata sproporzione tra il fatto e la sanzione adottata.A questo proposito il giudice del lavoro ha osservato come la ricorrente, già in sede di audizione, avesse ammesso che, nel corso di un suo turno, non avesse emesso uno scontrino fiscale e che, dopo essere stata redarguita dalla responsabile di sala, avesse poi provveduto all'emissione del corrispettivo di spesa.Il giudice ha, quindi, dato atto che il datore di lavoro, a ciò onerato, aveva provato che la ricorrente avesse omesso di battere gli scontrini durante il corso di una ulteriore e diversa giornata di lavoro.Tuttavia, secondo il Tribunale, anche ammettendo che la condotta posta in essere dalla ricorrente avesse avuto ad oggetto plurime omissioni, si ritiene che essa non fosse meritevole di essere sanzionata con la più grave sanzione disciplinare prevista, ovverosia con il licenziamento per giusta causa.A questo proposito è stato richiamato l'art. 213 del C.C.N.L. Pubblici Esercizi - applicato al rapporto de quo in quanto richiamato nella lettera di assunzione e rubricato “Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo” - per evidenziare che, se da un lato il primo comma della disposizione rimanda alla nozione generale di giusta causa, il successivo quinto comma prevede delle ipotesi, esemplificative, di gravissime condotte poste in essere dal lavoratore.Sul punto la sentenza in commento, richiamando la giurisprudenza dalla Cassazione (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26599 del 9.11.2017) ha ricordato come " il licenziamento del cassiere che ometta la battitura degli scontrini è giustificato laddove si rinvengano degli elementi dai quali desumere che egli abbia trattenuto per sé il denaro, in tal modo commettendo il reato di appropriazione indebita".Pertanto, la condotta del dipendente che trascuri l'emissione dei corrispettivi degli acquisti, è idoneo a incidere in modo decisivo sul vincolo di fiducia col datore se accompagnato anche dall'appropriazione delle somme non "scontrinate", e configura dunque giusta causa di licenziamento in tale ipotesi.Qualora, invece, non ricorrano delle condotte appropriative, si ritiene che soltanto le gravi e ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio degli scontrini possano rivestire un'obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti.Nella fattispecie affrontata dal Tribunale di Cagliari, per un verso si è trattato della prima contestazione di tali condotte nei confronti della lavoratrice; per altro verso è mancata ogni contestazione in ordine al fatto che la mera omissione nella battitura degli scontrini sia stata finalizzata ad occultare l'appropriazione dei corrispettivi delle consumazioni pagate dai clienti.Peraltro, dall'istruttoria testimoniale è emerso con chiarezza come l'omessa battitura sia dipesa da mera negligenza, a fronte di consumazioni pur sempre pagate dai clienti, i quali talvolta si recavano alla cassa per ricevere lo scontrino successivamente alla consumazione.Per le ragioni sopra evidenziate, il giudice del lavoro ha ritenuto che la condotta della ricorrente, seppur rilevante sul piano disciplinare in quanto connotata da negligenza, avrebbe meritato di essere sanzionata con l'irrogazione di una sanzione di tipo conservativo in base all'art. 144 comma 7, lettera c) del richiamato C.C.N.L. a mente del quale “Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione” il lavoratore che “non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza”.Da ultimo il Tribunale si è espresso sul tipo di tutela applicabile nel caso concreto, ritenendo la fattispecie sussumibile nel primo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2015, comportante la tutela indennitaria e non quella reintegratoria.A questo proposito la sentenza ricorda che, " in tema di licenziamento disciplinare, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui al secondo comma del citato art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare" (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 12174 dell'8.5.2019).Orbene, a giudizio del Tribunale adito, seppure nel caso di specie il fatto si sia effettivamente verificato nella sua materialità ed abbia avuto rilievo disciplinare, tuttavia si appalesa di portata meno grave rispetto alla massima sanzione comminata.In considerazione di ciò è stata ritenuta applicabile la tutela del primo comma e non quella del secondo comma di cui al citato art. 3 in base al quale (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018) “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale (…), in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.In considerazione delle circostanze del caso concreto, avuto riguardo all'anzianità di servizio della ricorrente e al comportamento complessivamente tenuto dalle parti, il giudice del lavoro ha ritenuto di dover determinare la predetta indennità in misura pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.Infine, quanto alle spese legali, considerato che le domande della ricorrente non sono state integralmente accolte, avuto riguardo, in particolare, al mancato riconoscimento della tutela reintegratoria, vi è stata la loro compensazione nella misura di un terzo, salva la condanna della resistente alla rifusione delle spese residue, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della vigente tabella di riferimento per le controversie di lavoro di valore indeterminabile.In conclusione, con la decisione segnalata, il Tribunale del lavoro di Cagliari, nel caso affrontato ha disposto:la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma richiesta a titolo di differenze retributive e di T.F.R.;la dichiarazione di estinzione, alla data del licenziamento, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della prevista indennità;la compensazione per un terzo delle spese legali e la condanna della resistente al pagamento dell'importo corrispondente ai residui due terzi.
PROCESSO DEL LAVORO
Cessazione della materia del contendere e principio della cd. soccombenza virtuale
Malattia professionale – Danno biologico – Richiesta indennizzo – Riconoscimento in corso di causa – Cessazione della materia del contendere - Soccombenza virtuale.
In caso di originaria fondatezza della pretesa del lavoratore-ricorrente, il riconoscimento in corso di causa di tale pretesa, se per un verso può dare luogo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per altro verso non esclude che il giudice adito si pronunci sulle spese legali applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Con il ricorso introduttivo il lavoratore ha adito la sezione lavoro del Tribunale di Cagliari ed ha esposto di aver prestato attività lavorativa presso diverse ditte già dal finire degli anni '80.In particolare, il ricorrente ha affermato di avere, nel corso degli anni, svolto diverse mansioni tra le quali quelle di addetto alla pulizia delle spiagge, di operatore ecologico, spazzamento delle strade, pulizia con decespugliatore, ritiro manuale dei cassonetti, ritiro dei rifiuti, e, dal 2021, su indicazione del medico del lavoro, di addetto all'isola ecologica.Lo stesso ricorrente ha pure sostenuto di essere stato esposto, a causa delle mansioni svolte, in maniera continuativa e sistematica a diversi fattori di rischio, tra cui movimentazione manuale di carichi, sovraccarico biomeccanico, posture incongrue, vibrazioni trasmesse al corpo intero e al sistema mano-braccio.In conseguenza dell'esposizione ai fattori di rischio elencati, il lavoratore ha rappresentato di aver presentato al competente Istituto nazionale, le domande volte ad ottenere il riconoscimento delle seguenti patologie professionali: " Tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale", " Spondilodiscopatia lombare - Ernia discale lombare", " Sindrome del tunnel carpale destro", " Epicondilite/Epitrocleite bilaterale".Le richieste avanzate dal lavoratore sono state respinte, al pari delle successive opposizioni.Pertanto, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per il danno biologico connesso alle menomazioni derivanti dalle denunciate malattie professionali.Secondo la prospettazione del ricorrente l'entità del danno in questione sarebbe stata quantificabile nella misura del 29 per cento (di cui 10% per " Tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale"; 12% per " Spondilodiscopatia lombare - Ernia discale lombare”; 2% per " Sindrome del tunnel carpale destro”; 5% per " Epicondilite/Epitrocleite bilaterale”).Tale ammontare sarebbe stato da conglobare con un preesistente, e già accertato e riconosciuto, danno alla salute da infortunio sul lavoro, per un totale di danno biologico pari al 35 per cento, ovvero pari alla diversa misura che fosse stata accertata in causa; il ricorrente ha altresì chiesto la corresponsione della relativa rendita, con decorrenza di legge.L'Istituto nazionale a cui è demandata la gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, costituitosi in giudizio, ha dato atto di aver proceduto al riesame della fattispecie e ha proposto di comporre bonariamente la controversia mediante il riconoscimento di un indennizzo pari alla misura di danno biologico del 22 per cento, di cui: 6% per tendinite calcificante di spalla; 10% per spondilodiscopatia lombare ed ernia discale lombare; 5% per epicondilite bilaterale; 2% per sindrome del tunnel carpale.L'ammontare di danno complessivamente riconosciuto, una volta effettuato il conglobamento con quanto già attribuito per i postumi del precedente infortunio sul lavoro (6 per cento), sarebbe stato pari al 27 per cento.Il ricorrente, preso atto del riconoscimento compiuto dall'Ente resistente, con proprie note scritte, ha accettato la quantificazione del danno offerta in causa e ha domandato la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.Il Tribunale adito, preso atto del raggiungimento – in corso di causa - dell'utilità richiesta da parte del ricorrente, ha provveduto a dichiarare cessata la materia del contendere.Tuttavia, il giudice del lavoro ha accolto l'istanza del ricorrente in ordine alle spese di lite e le ha regolate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale. Sul punto, il Tribunale ha valutato la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito e ha quindi condannanto l'Ente resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate secondo le previsioni tabellari.
RETRIBUZIONE
Lavoro straordinario, retribuzione e fringe benefit
Richiesta retribuzione lavoro straordinario – Inammissibilità prova mediante timbratura badge – Richiesta pagamento ticket restaurant – Presenza mensa aziendale – Rigetto domanda.
Il dipendente che assuma di avere diritto alla retribuzione di ore di lavoro straordinario asseritamente prestato, ha l'onere di fornire la prova dello svolgimento di tale lavoro. La prova deve quanto meno sostanziarsi nel fornire al giudice tempestivi e utili elementi d'indagine e/o un qualsiasi principio di prova che consenta di esercitare i poteri ex art 421 c.p.c.
Non ha diritto a percepire i ticket restaurant il dipendente dell'azienda che fornisca il servizio mensa, neppure in caso di difficoltà nell'agevole fruizione di tale servizio a causa dell'articolazione dei turni di lavoro.
Il lavoratore dipendente ha proposto ricorso nei confronti dell'azienda datrice al fine di ottenere il pagamento di competenze retributive maturate in forza del rapporto di lavoro subordinato.Nella specie, il ricorrente ha rappresentato di avere lavorato dal 2009 al 2020 alle dipendenze della resistente con la qualifica di autista livello C 2 (CCNL autorimesse e noleggio con conducente) e che il contratto prevedeva un orario di lavoro di 42 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi, a seconda delle esigenze dell'azienda.Il lavoratore ha segnalato che l'azienda datrice operava nel settore dei trasporti all'interno di altra azienda e per conto della stessa svolgeva in appalto il servizio di trasporto del suo personale, all'interno e all'esterno dell'azienda "madre". Inoltre il ricorrente non ha mancato di evidenziare di essere stato soggetto ai poteri direttivi, organizzativi e gerarchici della datrice di lavoro e di essere stato di fatto impiegato con orario di lavoro funzionale a quello in uso per il personale dipendente dell'azienda madre/committente. Dopo avere fornito il dettaglio dei turni e dell'orario di lavoro, il ricorrente ha evidenziato che tale orario, sia nei turni mattutini che in quelli pomeridiani, veniva spesso prolungato per soddisfare l'esigenza di ricondurre il personale della committente alle rispettive residenze. Inoltre il dipendente ha allegato di essere stato chiamato a svolgere la propria attività lavorativa al di fuori del proprio orario di lavoro notturno e diurno, maturando crediti di lavoro straordinario notturno e diurno per oltre 1.500 ore. Il ricorrente ha anche affermato di non avere mai beneficiato del servizio mensa in quanto non aveva la possibilità di usufruire del pranzo presso la mensa aziendale, né di poter fare rientro a casa o altrove, a cagione dell'ordine di estensione degli orari di lavoro impartitigli all'ultimo momento. Egli, infatti, ha sostenuto di essersi occupato, oltre che di effettuare i trasporti esterni all'azienda committente (conducendo il personale della ditta madre, dalle loro residenze al posto di lavoro e viceversa) anche di trasporti interni all'area di pertinenza della ditta madre, conducendo il personale dai vari reparti alla mensa e dalla mensa nei rispettivi reparti di lavoro. Al ricorrente sarebbe stato pure negato il valore dei ticket restaurant (pari a 6,00 ciascuno dall'anno 2020 e di euro 5,29 per gli anni precedenti) e di avere, pertanto, maturato un'indennità di mensa pari a oltre 6.000 euro. Oltre a quanto sopra, il lavoratore ha allegato di non avere mai goduto del riposo settimanale previsto nel contratto, né di avere ricevuto il riconoscimento economico corrispondente, essendo rimasto sempre reperibile per nuove chiamate del datore di lavoro per ulteriore presa di servizio, oltre la giornata di lavoro già svolta, non godendo di fatto del cd "diritto alla disconnessione" con rischi gravissimi per la sua salute psicofisica. Il lavoratore ha evidenziato che le disposizioni di lavoro gli venivano impartite dal responsabile del personale, anche mediante messaggi telefonici vocali e/o WhatsApp. Sulla base del CCNL applicabile, il ricorrente ha sostenuto di essere creditore di una somma somma lorda complessiva di oltre 30.000 euro, comprensiva dell'orario straordinario svolto, dei ticket restaurant non corrisposti e delle differenze sui ratei 13ª, 14ª e T.F.R. oltre interessi e rivalutazione, il tutto come meglio evidenziato nei conteggi che ha allegato. Il dipendente ha concluso affermando di avere sempre timbrato regolarmente il badge utilizzato dall'azienda per verificare gli orari di accesso e di uscita dal posto di lavoro e che, pertanto, tutte le ore di lavoro straordinario si sarebbero potute rilevare dalla mera lettura dei badge rilasciati dalla ditta datrice. Quest'ultima si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente sul presupposto della conformità della prestazione lavorativa a quanto previsto dal CCNL in ordine al trattamento retributivo, all'orario di lavoro e al servizio mensa. La resistente ha altresì sottolineato come i badge di riferimento, posti a base del calcolo delle somme richieste dal ricorrente, " non possono certo essere presi in considerazione per il conteggio dell’orario di lavoro poiché aventi una sola funzione di controllo e sicurezza". La resistente ha, poi, analiticamente contestato la ricostruzione operata dal ricorrente evidenziando che: il lavoratore entrava e usciva dalla sede dell'azienda madre anche solo per fare rifornimento e per altri motivi legati al lavoro, ma egli poteva entrare e uscire dallo stabilimento, in qualsiasi orario, anche per propri motivi personali (ad esempio, poteva entrare durante la notte per andare a prendere un mezzo, trovando più comodo partire dalla propria abitazione per il turno del giorno successivo); che il CCNL prevede il pagamento delle sole ore in cui l'autista si trova effettivamente alla guida, contemplando, ovviamente, la possibilità del turno frazionato, come nel caso di specie; che dalla tabella degli orari del trasporto interno, risultava evidente che il lavoratore aveva a disposizione i tempi per pause e micropause non solo tra un turno e l'altro ma, altresì, tra un "percorso" e l'altro all'interno dello stabilimento; che completamente erronea e non corrispondente al vero era la ricostruzione di cui alla "legenda giornaliere" manoscritte, non firmate, prodotte dal ricorrente unitamente alle buste paga e asseritamente ricostruite dallo stesso; che, con riferimento al mancato riconoscimento del riposo settimanale, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, anche la stessa documentazione fornita dal ricorrente confermava la perfetta fruizione dei riposi de quibus; che in alcuni periodi il lavoratore aveva goduto settimanalmente del riposo e in altri periodi aveva effettivamente lavorato per più di 7 giorni consecutivi ma, prendendo come riferimento un arco temporale più ampio, mai superiore ai 14 giorni, gli erano state concesse 2 giornate di riposo come prescritto dalla normativa; che l'asserita reperibilità al termine del turno di lavoro, oltre che non provata, appariva frutto di mera invenzione; che il ricorso al lavoro straordinario da parte del datore lavoro era del tutto limitato, sporadico e dettato da ragioni imprevedibili, legate alla tipologia di attività svolta e che, pertanto, le maggiorazioni per lavoro straordinario non sarebbero state computabili e le differenze sui ratei di tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto non dovute; che infondata sarebbe stata anche la richiesta di pagamento dell'indennità di mensa, poiché il ricorrente svolgeva il proprio turno di lavoro, come autista, quasi esclusivamente all'interno degli stabilimenti dell'azienda madre, fatto quest'ultimo che permetteva al lavoratore non solo di poter andare a ritirare il pasto sostitutivo, ma di poter consumare tale pasto all'interno della stessa mensa aziendale; che, dalla disamina degli orari riferiti ai turni di guida, il lavoratore avrebbe potuto recarsi tranquillamente in mensa ovvero ritirare il sacchetto sostitutivo, essendo palese, per quanto riguarda il proprio turno, che egli avesse tutto il tempo necessario per poter consumare il pasto o ritirare il sacchetto-mensa sostitutivo che poteva anche essergli recapitato in portineria da un collega ovvero consegnato in reparto (pratica invalsa fin dall'anno 2007); che, il CCNL di riferimento esclude la corresponsione dell'indennità di mensa " Laddove, a livello aziendale, venga fornito un servizio di mensa, il T.R. non sarà riconosciuto" (art. 43 CCNL, Autorimesse e Noleggio con Conducente); che in ogni caso, per quanto concerne l'indennità di mensa, il Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, in altro procedimento promosso contro la resistente, si era già espresso nel senso che l'indennità di mensa o, meglio, il ticket restaurant, non è dovuto dall'azienda ai propri dipendenti in quanto, dall'anno 2013, all'interno dello stabilimento era disponibile una mensa aziendale fruibile dai dipendenti della stessa resistente, a prescindere dall'orario di lavoro; che il ricorrente aveva, peraltro, deciso liberamente di non utilizzare il servizio mensa, preferendo fare rientro presso la propria abitazione; che quanto asserito dal ricorrente circa il suo maggiore impegno lavorativo, che sarebbe stato provato attraverso le chat e gli audio con cui egli avrebbe impartito gli ordini al personale nella sua qualità di responsabile, sarebbe falso giacchè il dipendente svolgeva, come tutti gli altri, esclusivamente la mansione di autista. Il ricorrente si è anche opposto alla ammissione dl materiale "informatico" relativo alla predetta messaggistica WhatsApp e audio, stante la sua non genuinità a cagione della rilevata modifica di buona parte dei file allegati al ricorso. La causa è stata istruita con prova per interpello, prova per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate. Il Tribunale adito, in via preliminare, ha ribadito il rigetto della C.T.U. richiesta dal ricorrente e volta a provare lo svolgimento di lavoro straordinario attraverso l'esame delle " ore di lavoro risultanti dai badge di entrate ed uscita dal luogo di lavoro del dipendente, richiesti e rilasciati dall’azienda madre e confrontarle con le somme risultanti in busta paga". Tale rigetto è stato motivato con la considerazione che le predette timbrature non avevano la funzione di attestare la presenza in servizio del ricorrente e non provano lo svolgimento di lavoro straordinario. Nel merito, poi, la domanda proposta dal lavoratore è stata ritenuta infondata ed è stata rigettata. Per il giudice del lavoro, anzitutto, è da ritenersi pacifico - anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - che il ricorrente fosse stato assunto per il periodo dal 2009 al 2020, con la mansione di autista livello C2, CCNL autorimesse e autonoleggi. Constatata, altresì, la presenza in atti delle buste paga del ricorrente, da cui è stato possibile evincere anche l'abituale svolgimento e il pagamento di ore di lavoro straordinario, il giudice ha ritenuto documentalmente provato che il dipendente compilasse fogli di presenza, denominati "rapportini" ovvero "giornaliere", in cui lo stesso indicava i turni, i servizi e gli straordinari svolti di giorno in giorno. Inoltre sono state ritenute di evidenza documentale le registrazioni degli ingressi e delle uscite del dipendete dallo stabilimento dell'azienda madre. Quanto alle specifiche domande proposte dal ricorrente, il giudice del lavoro ha, per prima, esaminato la domanda relativa allo svolgimento di orario di lavoro straordinario. A questo proposito sono state valutate come certamente attendibili le affermazioni dai testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni coerenti tra loro, idonee a provare lo svolgimento abituale, da parte del ricorrente, di orario di lavoro straordinario (circostanza pure ammessa dal legale rappresentante della società datrice) e la compilazione di "giornaliere", ossia di un report personalmente tenuto dal lavoratore, poi trasmesso alla datrice di lavoro, con l'indicazione dei turni di lavoro svolti e dell'eventuale lavoro straordinario. Dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società datrice e dalle testimonianze raccolte, è emersa, infatti, l'osservanza abituale da parte del ricorrente di lavoro straordinario in media per due o tre volte alla settimana. Tuttavia è pure risultato che, sia un teste di parte ricorrente sia un teste comune a entrambe le parti, hanno dichiarato essere vero che esistevano due tipi di "giornaliere", una mensile fornita dal datore di lavoro e sottoscritta dal lavoratore, consegnata una settimana prima dell'inizio di ciascun nuovo mese, e una, invece, compilata dallo stesso dipendente con l'indicazione dei turni osservati e le eventuali variazioni orarie, trasmessa al datore di lavoro. Il giudice ha ritenuto non dimostrato l'ulteriore orario di lavoro straordinario non registrato nelle citate "giornaliere" e, pertanto, non retribuito, (che a detta del ricorrente sarebbe emerso, in particolare, dalla comparazione tra le predette "giornaliere" e le rilevazioni di entrata e di uscita dallo stabilimento della società committente). Invero, sebbene anche dalle prove testimoniali fosse emerso che il ricorrente lavorasse per un orario abitualmente superiore a quello contrattualmente previsto, svolgendo straordinario per una media di due o tre volte alla settimana (fatto, peraltro, emergente anche dalle buste paga in atti), tuttavia non è stata fornita spiegazione sulla ragione per cui nel report personale dello stesso ricorrente non fossero state riportate tutte le ore di lavoro straordinario effettivamente osservato. Quanto, poi, alle timbrature in entrata e in uscita dallo stabilimento della ditta committente, il Tribunale ha ritenuto che esse non rappresentassero una prova (o comunque un'utile rilevazione) della presenza in servizio del ricorrente. Tale circostanza, peraltro, è stata ritenuta desumibile anche dal contegno dello stesso lavoratore, considerato che egli ha omesso di esporre un qualsivoglia valido motivo per cui nelle cd. "giornaliere" (che egli stesso compilava) avesse autocertificato un orario di lavoro straordinario differente rispetto a quello effettivamente svolto. Né, d'altra parte, sulle ragioni per cui il ricorrente avrebbe compilato dei report non fedeli sono stati allegati utili elementi di indagine, con la conseguenza che tale contegno, unitamente all'assenza di un qualsiasi principio di prova quanto a circostanze di tempo, luogo e persona, non ha neppure consentito al Tribunale di esercitare i poteri di cui all'art. 421 c.p.c. Per le suesposte ragioni il giudice del lavoro ha, dunque, rigettato la domanda relativa al pagamento di compensi per lavoro straordinario. Il giudice adito ha poi esaminato la domanda di pagamento dei ticket restaurant. Sul punto il Tribunale ha evidenziato come , dalla complessiva prova per testi, sia emerso che la resistente consentisse ai propri dipendenti di usufruire del servizio mensa del personale presso lo stabilimento della ditta committente e che, in alternativa al servizio mensa, vi fosse la possibilità di chiedere e ritirare il cd. sacchetto sostitutivo, cosa che certamente aveva fatto pure il ricorrente in talune occasioni. Il giudice adito, ha richiamato (per condividerla) anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - poiché rilevante e significativa - la sentenza n. 324/2023 del 07.03.2023 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, emessa a conclusione di una vicenda del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio. Nella circostanza il Tribunale del capoluogo sardo ha affermato che sulla tematica dei ticket restaurant dovuti dalla medesima resistente, in alternativa al servizio mensa non goduto, il contratto collettivo di riferimento, valido dal 01.01.2013, ha previsto che per tutto il personale assunto dalle aziende cui si applica il vigente CCNL, espressamente richiamato dall'art. 1, rubricato " Campo di applicazione", le parti sociali avevano convenuto che a far data dal 01.07.2013 il valore del ticket restaurant sarebbe stato pari a euro 5,29 per ogni giornata di effettiva prestazione e che laddove, a livello aziendale, fosse stato fornito un servizio di mensa, il ticket restaurant non sarebbe stato riconosciuto. In particolare, è risultato assicurato al personale della resistente il servizio mensa, cosicché il diritto alla fruizione dei buoni pasto, per espressa previsione contrattuale, in tal caso è venuto meno. Ben diversa questione, deve ritenersi, rappresenta la difficoltà circa l'agevole utilizzo del servizio mensa: invero tale profilo concerne non l'esistenza del servizio, ma la corretta articolazione dei turni di lavoro nel rispetto delle previsioni contrattuali e dunque la pratica fruibilità dello stesso servizio mensa. Ebbene, nella vicenda de qua è emerso che la società resistente avesse messo a disposizione dei propri lavoratori anche il servizio mensa presso lo stabilimento ovvero, in alternativa, un sacco da asporto contenente il pranzo. E' altresì emerso che gli autisti non ne fruissero a causa dei turni osservati, ma tuttavia, sulla corretta articolazione di tale turnazione, non risulta siano mai stati sollevati puntuali rilievi. Per tali ragioni anche la domanda di pagamento dei ticket restaurant non corrisposti è stata rigettata e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, stante la integrale soccombenza.
INPS
Prescrizione dei crediti previdenziali e legittimazione passiva
Crediti previdenziali – Impugnazione cartella di pagamento – Sospensione termini prescrizionali – Prescrizione – Infondatezza eccezione difetto di legittimazione passiva ente concessionario della riscossione.
Non può ritenersi correttamente sospeso il termine prescrizionale quinquennale relativo a crediti di tipo previdenziale, se non in presenza di specifiche, espresse e tassative cause di sospensione previste dalla legge.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione se la controversia non ha ad oggetto un'opposizione c.d. recuperatoria, ma, piuttosto, l'impugnazione di una cartella esattoriale formulata con un'opposizione all'esecuzione fondata sull'eccepita prescrizione maturata successivamente alla notificazione di detta cartella, volta, quindi, a contestare, oltre che la sussistenza del diritto di credito di cui è titolare l'ente impositore, il diritto, di cui è titolare il concessionario, di procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso di specie, il ricorrente in primo grado aveva adito la sezione lavoro del Tribunale di Cagliari allegando di avere ricevuto, nel mese di ottobre 2022, la notificazione di un'intimazione di pagamento con la quale egli era stato informato che non risultava pervenuto il pagamento di talune somme relative a una pregressa cartella esattoriale che gli era stata notificata nel mese di gennaio del 2005. Nell'occasione il ricorrente era stato invitato ad effettuare il detto pagamento entro il termine di 5 giorni, trascorso inutilmente il quale si sarebbe proceduto con l'esecuzione forzata. I predetti importi, aveva esposto il ricorrente, erano relativi a presunti debiti contributivi per asserite inadempienze relative agli anni 1996 e 1997.Il ricorrente già in primo grado aveva sostenuto che la cartella di pagamento a base dell'intimazione di pagamento notificata a ottobre 2022, non solo aveva perso la sua efficacia esecutiva, ma addirittura, essendo stata notificata ben oltre cinque anni prima rispetto alla notifica dell'anzidetta intimazione, senza che fossero intervenuti ulteriori atti interruttivi, riguardava crediti ormai prescritti.Inoltre, il ricorrente aveva soggiunto che era già risultato vincitore per due gradi di giudizio in relazione alle pretese vantate dall'ente di previdenza per l'intero periodo dal 1995 al 2001. Riguardo a tale periodo la Corte D'Appello di Cagliari, con propria sentenza del 2016, aveva accertato definitivamente l'insussistenza, di crediti per presunte inadempienze contributive del ricorrente, tanto che l'ente indicato aveva provveduto, a suo tempo, allo sgravio delle somme asseritamente dovute per gli anni 1995/1997.Il ricorrente aveva, quindi, concluso domandando che fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inammissibilità della cartella di pagamento sopra indicata, nonché, in subordine, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate ovvero, in via di ulteriore subordine, che fosse dichiarata l'inefficacia esecutiva del titolo.Si era costituito, innanzi al Tribunale, l'ente previdenziale che, dopo avere osservato come il ricorrente non avesse contestato an e quantum dell'originaria pretesa creditoria, aveva precisato che la sentenza della Corte D'Appello richiamata dalla controparte riguardava un altro avviso di addebito, che era stato puntualmente sgravato all'esito del giudizio. Quanto all'invocata prescrizione, aveva proseguito l'ente, nessun addebito poteva essere ad esso contestato, in quanto gli atti censurati rientravano nella competenza e nella disponibilità esclusiva dell'agente della riscossione, su cui gravava, pertanto, l'onere di dimostrare la regolarità e la tempestività della propria azione, con tutte le conseguenti ricadute anche in punto di spese di lite. D'altro canto, l'ente di previdenza aveva ulteriormente precisato come l'agente della riscossione gli avesse comunicato di avere radicato, negli anni, numerose procedure esecutive, così azionando il credito portato nella cartella di pagamento oggetto del giudizio e, pertanto, avesse impedito il perfezionamento della prescrizione. Ciò premesso, l'ente aveva, concluso per il rigetto del ricorso ovvero, nel caso di accoglimento, per la compensazione, nei propri confronti, delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità.Anche l'agenzia della riscossione si era costituita nel giudizio di primo grado e aveva resistito.Quanto alla sentenza del 2016 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari, l'agenzia convenuta aveva evidenziato come la pronuncia in questione riguardasse altra cartella di pagamento, che era stata puntualmente sgravata dall'ente impositore all'esito del giudizio. In ogni caso, aveva precisato l'agente della riscossione, esso era il soggetto istituzionalmente preposto alla sola attività di riscossione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori e, pertanto, non poteva recedere dall'azione di riscossione in assenza di comunicazioni dell'ente creditore relative ad eventuali provvedimenti di annullamento e/o sgravio e discarico delle somme iscritte a ruolo, che, nella fattispecie, non erano pervenute. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente, l'agente della riscossione aveva sostenuto come, nel caso di specie, nessun termine prescrizionale fosse maturato grazie all'intervento di svariati, pregressi, atti interruttivi, susseguenti alla notifica di taluni solleciti e intimazioni di pagamento, oltre all'intimazione di pagamento impugnata.Inoltre, l'agente della riscossione, aveva sostenuto che i termini di prescrizione erano stati sospesi dal 13 novembre 2013 al 17 febbraio 2014 per l'alluvione in Sardegna e dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014 per consentire la definizione agevolata prevista dall'art.1, comma 618, legge 147/2013 e successive modifiche (c.d. prima rottamazione). Sempre l'agente della riscossione, aveva richiamato una serie di decreti legge che avevano disposto la sospensione del termine di prescrizione in occasione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 e la proroga di tale sospensione.L'agente della riscossione aveva, quindi, concluso, sostenendo che il carico contenuto nella cartella di pagamento richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata, dovesse considerarsi esigibile e aveva, dunque, domandato di essere mandata assolta da ogni avversa pretesa, previa dichiarazione di legittimità del proprio operato.Il Tribunale di Cagliari – sezione lavoro -, con propria sentenza del luglio 2023, aveva rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente e lo aveva condannato alla rifusione, in favore dell'ente previdenziale e dell'agente della riscossione, delle spese di lite.Il primo giudice, dopo avere rilevato che il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato la cartella di pagamento oggetto del giudizio, notificatagli a gennaio 2005, aveva evidenziato che, a cagione di tale circostanza, ormai avrebbero potuto essere fatti valere soltanto i fatti estintivi successivi alla notifica della cartella, tra i quali non poteva annoverarsi il giudicato dallo stesso eccepito in ragione della precedente pronuncia del Tribunale di Cagliari, poi confermata dalla Corte D'Appello.Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, il Tribunale aveva rilevato come l'agente della riscossione avesse comprovato la rituale notificazione, sia dei ripetuti solleciti di pagamento a cui aveva fatto riferimento, sia delle varie intimazioni di pagamento tra cui anche quella del maggio 2016 e quella impugnata.Inoltre, secondo il primo giudice, al caso di specie risultavano applicabili tutte le sospensioni della prescrizione richiamate dall'agenzia di riscossione e non poteva, invece, condividersi quanto sostenuto dalla parte ricorrente in ordine al fatto che le sospensioni dei termini di prescrizione invocate dai resistenti (soprattutto quelle relative all'emergenza COVID) avessero riguardato esclusivamente i ruoli in scadenza e non ogni altra fattispecie.Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello il ricorrente in primo grado ed entrambe le controparti hanno resistito, riproponendo le eccezioni e le difese già formulate nel primo giudizio. L'agente della riscossione ha, altresì, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.L'appellante ha affidato il gravame a due fondamentali motivi.Innanzitutto, ha posto l'accento sull'errata interpretazione di legge circa l'applicazione delle varie discipline della sospensione dei termini prescrizionali. Infatti, per il ricorrente la sentenza impugnata è risultata censurabile per avere, il Tribunale, erroneamente ritenuto applicabili alla fattispecie de qua tutte le ipotesi di sospensione della prescrizione menzionate dalla resistente, tra le quali, in particolare, la sospensione operante dal 18 novembre 2013 al 17 febbraio 2014 per l'alluvione in Sardegna nonchè quella introdotta in relazione al periodo dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014 per consentire la definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 1, comma 618, legge 147/2013 e successive modifiche (c.d. prima rottamazione).Sul punto l'appellante/ricorrente, nell'impugnare la decisione di primo grado, ha sottolineato come la disciplina richiamata, non avesse previsto che la sospensione dei termini prescrizionali fosse estesa all'intera Regione Sardegna. In realtà tale sospensione era circoscritta all'elenco di Comuni riportato nell'allegato A) del D.M. 30 novembre 2013. nell'ambito del quale non rientrava il Comune di residenza del ricorrente/appellante. Sulla base di tale previsione, ha osservato il ricorrente, la sospensione della prescrizione non poteva applicarsi al caso di specie.Ad avviso dell'appellante, poi, ad analoga conclusione si deve giungere in conseguenza dell'applicazione della normativa relativa alla c.d. prima rottamazione. Infatti, l'anzidetta normativa non trova applicazione alle comunicazioni di addebito emesse dall'ente previdenziale resistente, come peraltro affermato dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza n. 2368/18 del 28 maggio 2018, e dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, sentenza n. 55/2020 del 29 gennaio 2020, i quali hanno sostenuto l'applicabilità della disposizione in questione ai soli carichi inclusi in ruoli emessi da "uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni", tra i quali non rientrerebbe l'ente previdenziale resistente, visto che, come tali, devono essere intesi gli "uffici dell'amministrazione statale in senso stretto".Pertanto, secondo l'appellante, ricostruita correttamente la disciplina della sospensione della prescrizione, è indubbio che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine prescrizionale quinquennale fosse pacificamente ed ampiamente spirato, vieppiù tenuto conto che un precedente avviso era stato notificato nel mese di novembre 2009, e che, quindi, al caso di specie non risultavano applicabili né la sospensione della prescrizione decretata per l'alluvione Sardegna, né, tantomeno, le successive disposizioni sospensive legate all'emergenza COVID.Con un secondo motivo di appello, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale avesse omesso di spiegare la ragione per la quale il giudicato eccepito nel ricorso introduttivo del primo grado non potesse valere quale fatto estintivo successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata. In particolare, la parte appellante ha evidenziato come il primo giudice si era limitato a riportare i fatti, omettendo di indicare le ragioni per le quali la sentenza che aveva annullato le cartelle oggetto di impugnazione in quel giudizio - che erano state emesse in relazione ad un arco temporale che comprendeva anche le pretese del presente giudizio - non costituisse essa stessa il fatto estintivo successivo cui si riferiva la giurisprudenza richiamata dallo stesso giudice a fondamento del rigetto del ricorso.Chiamata a decidere, la Corte d'Appello di Cagliari ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.Secondo il giudice di secondo grado, alla fattispecie in questione, come correttamente affermato dall'appellante, non risultano applicabili né la disciplina della sospensione relativa al periodo dal 18 novembre 2013 al 17 febbraio 2014, introdotta in occasione dell'alluvione verificatasi in Sardegna nel novembre 2013, né quella relativa al periodo dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014, introdotta con la c.d. prima rottamazione.Quanto alla prima, tra i Comuni indicati nell'elenco riportato nell'allegato A) del D.M. 30 novembre 2013, non era compreso il Comune di residenza del ricorrente; la Corte d'Appello ha, quindi, escluso che i termini di prescrizione dei diritti portati nella cartella esattoriale indicata nell'intimazione di pagamento impugnata, fossero rimasti sospesi nel periodo sopra indicato, dal 18 novembre 2013 al 17 febbraio 2014.Riguardo, inoltre, alla sospensione dei termini di prescrizione prevista per consentire la definizione agevolata dei carichi (c.d. prima rottamazione), la Corte territoriale, ha richiamato il comma 623 della legge introduttiva secondo cui: "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione".Il giudice dell'appello ha poi richiamato l'insegnamento della dalla Suprema Corte (Cass. 7285/2024), a mente del quale deve escludersi che la definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 618, sopra richiamato, si applichi ai crediti previdenziali. Infatti, secondo quanto indicato dal giudice di legittimità, "la conclusione di inapplicabilità dell'istituto della definizione agevolata ex l. n.143/17 ai crediti, discende dal testo dell'art.1, co. 618 di detta legge". Esso, come detto, si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, pertanto l'Istituto nazionale della previdenza appellato, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma richiamata. D'altronde, ha pure evidenziato la Corte di Cassazione, come il riferimento esplicito agli uffici statali faccia capire che, dal punto di vista soggettivo, la definizione agevolata non riguarda i ruoli emessi da un ente parastatale come l'Istituto resistente, ma i soli ruoli emessi dallo Stato o dagli enti locali. A tale stregua, secondo la Corte d'Appello resta inapplicabile la sospensione della prescrizione ex art.1, co. 623, l. n.147/13, dovendosi, quindi, escludere, nella fattispecie in esame, che i termini di prescrizione dei diritti portati nella cartella di pagamento in contestazione fossero rimasti sospesi nel periodo indicato, decorrente dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014.Il giudice di seconde cure quindi, dopo avere effettuato la puntuale ricognizione degli atti interruttivi della prescrizione allegati dalle parti e presenti in atti, e dopo avere considerato che le sospensioni dovute all'emergenza Covid sono risultate operanti a decorrere dall'anno 2020, ha ritenuto evidente che tra il 14 novembre 2009 e il 22 gennaio 2015 (periodo entro il quale sarebbe stato possibile riscuotere le somme di cui alla cartella di pagamento) è trascorso un termine superiore al quinquennio, senza l'intervento intermedio di alcun atto interruttivo o l'operare di alcuna sospensione.Sulla scorte di tali considerazioni, la Corte d'Appello ha ritenuto accertato che i crediti portati nella cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata si sono estinti per decorso del termine quinquennale di prescrizione e che è conseguentemente venuto meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero coattivo degli stessi.Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'agente della riscossione, considerato che la controversia non ha ad oggetto un'opposizione c.d. recuperatoria, ma, piuttosto, un'opposizione all'esecuzione fondata sull'eccepita prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e diretta, quindi, a contestare, oltre che la sussistenza del diritto di credito di cui è titolare l'ente impositore, il diritto del concessionario di procedere a esecuzione forzata.Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il giudice di secondo grado ha accolto l'appello proposto e, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti portati nella cartella di pagamento oggetto del ricorso e li ha dichiarati insussistenti; nel contempo ha dichiarato insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per il relativo soddisfacimento.Le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio sono state liquidate seguendo la soccombenza.
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Contratto di agenzia e lavoro subordinato
Contratto di agenzia – Domanda per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato – Mancanza di prova in caso di elementi non sufficientemente concordanti – Rigetto della domanda – Liquidazione spese per la fase istruttoria del giudizio anche in caso di mancato espletamento delle prove richieste.
Non può essere riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro in presenza di plurimi contratti di agenzia susseguitisi nel tempo, qualora manchi la prova certa e univocamente diretta a dimostrare la sussistenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione e solo in presenza di dati ambigui e non concordanti.
Sebbene l'azione volta all'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, per contro sono soggetti a prescrizione i diritti conseguenti al suddetto accertamento.
Devono essere liquidate le spese legali per la fase istruttoria del giudizio, anche se le prove dedotte non sono state espletate, qualora vi siano state ulteriori attività difensive incluse in tale fase, tra cui richieste di prova e memorie illustrative di precisazione e/o integrazione di domande già proposte.
Con l'impugnazione della sentenza di primo grado, il ricorrente ha ribadito innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari le domande già formulate innanzi al Tribunale e aventi a oggetto l'accertamento e la declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra lui e le due società appellate, nonché la condanna di queste ultime al pagamento di somme a titolo di crediti retributivi e contributivi, maturati in dipendenza del rapporto lavorativo.In particolare, con il primo motivo d'appello il ricorrente – agente di commercio - ha criticato l'impugnata pronuncia per avere – il giudice di prime cure - limitato l'esame della domanda tesa al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra lui e le due società appellate, esclusivamente al profilo della prescrizione dei crediti retributivi e contributivi di cui egli aveva domandato il pagamento o, in alternativa, la compensazione con i crediti eventualmente riconosciuti in capo alle appellate.Queste ultime, nel giudizio di primo grado, avevano convenuto l'appellante, al fine di vedersi restituite delle somme che erano state attribuite al primo come anticipazioni su quanto dovutogli a titolo di provvigioni.L'odierno appellante si era costituito in giudizio e aveva dispiegato domanda riconvenzionale tesa alla riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, nell'evidente intento di giungere al rigetto delle domande formulate dalle ricorrenti e fondate sul rapporto di agenzia e di vedersi altresì riconosciuti gli asseriti crediti per retribuzioni e contributi previdenziali, dei quali aveva chiesto il pagamento.Il giudice del primo grado non aveva preso in esame la domanda riconvenzionale, se non per escluderne la rilevanza a cagione dell'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall'allora resistente.Con il motivo in questione, l'appellante ha sottolineato come la sua domanda, volta al riconoscimento della subordinazione, avrebbe ex se determinato, qualora esaminata ed accolta, il rigetto delle pretese avanzate dalle società appellate e fondate sul rapporto di agenzia. Inoltre, l'esame e l'accoglimento della riconvenzionale (e quindi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, con la connessa imprescrittibilità della relativa azione) si sarebbe posto in contrasto con qualsiasi ipotesi di collegamento tra la prescrizione dei crediti del lavoratore ed il suo diritto a vedere accertata la reale natura del rapporto di lavoro intercorso.Col secondo secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto superfluo procedere all'espletamento della dedotta prova testimoniale. Per l'appellante, infatti, l'integrazione istruttoria sarebbe stata necessaria per contestare taluni documenti prodotti dalle controparti nonchè per fornire ulteriori elementi di cognizione rispetto alla documentazione che era già stata versata in atti. Tali documenti avrebbero contribuito a chiarire il carattere subordinato del rapporto di lavoro (anche con riferimento a orari, eterodirezione, esercizio del controllo datoriale, dotazione di materiali aziendali) e avrebbero comprovato le contestazioni svolte in relazione ai metodi di calcolo e alla provenienza dei dati utilizzati per la quantificazione delle provvigioni, inoltre avrebbero confermato che l'appellante aveva subito, da parte del datore di lavoro, delle condotte ritorsive e vessatorie affinché accettasse condizioni contrattuali peggiorative.In aggiunta, il ricorrente in appello ha censurato la valutazione compiuta dal giudice di prime cure delle prove espletate (interrogatorio formale, prove documentali e testimoniali) e ha contestato l'interpretazione fornita alla propria comunicazione di dimissioni del 2013. Per l'appellante sarebbe stato attribuito a tale documento un significato ulteriore rispetto al suo tenore letterale, atteso che in nessuna sua parte sarebbe stata indicata la volontà dell'appellante di recedere immediatamente e che tale ultimo effetto istantaneo non sarebbe stato compatibile con la richiesta di riscontro, rivolta alla società preponente, finalizzata a chiarire le condizioni del rapporto lavorativo.Conseguentemente, secondo il ricorrente, la missiva in questione non poteva ritenersi volta a comunicare le sue dimissioni, senza preavviso, ma sarebbe stata diretta a domandare e ottenere condizioni migliorative – al rifiuto delle quali egli si sarebbe dimesso – e aveva, comunque, attraverso la richiesta di riscontro, assegnato al destinatario un termine per rispondere.Infine, l'appellante ha censurato la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla prova del preteso credito di una delle appellate per conguaglio degli anticipi provvigionali. Inoltre, sempre l'appellante ha richiamato le critiche già formulate in primo grado circa la metodologia di calcolo utilizzata dalle convenute per determinare le provvigioni e ha pure richiamato le critiche circa il valore probatorio dei tabulati prodotti.Secondo il ricorrente in appello, in definitiva, il giudicante sarebbe incorso in una sostanziale inversione dell'onere probatorio laddove aveva preteso che fosse lo stesso appellante a contestare in modo specifico i calcoli della controparte – pur non avendo egli a disposizione gli elementi per poterlo fare – invece che fosse quest'ultima ad essere gravata del compito di provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito affermato contro il ricorrente per la restituzione delle anticipazioni sulle provvigioni.Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto che la sua domanda riconvenzionale (dispiegata a fronte della domanda della controparte diretta alla restituzione delle somme pagate quale anticipazioni sulle provvigioni) tesa all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, fosse fondata e meritevole di accoglimento. A supporto della riconvenzionale l'appellante aveva sostenuto che la prestazione dell'agente non avrebbe un contenuto predefinito e che egli è tenuto a un'obbligazione di risultato per il cui adempimento è libero di stabilire, di volta in volta e con autonomia decisionale e organizzativa, quali atti siano necessari ed opportuni per la promozione della conclusione di contratti, per conto del preponente, nella zona assegnata.Nel caso di specie, l'appellante ha ricordato come egli era stato sottoposto a una serie di obblighi dettagliati e periodici, contrattualmente previsti – come il vincolo di 95 visite mensili a medici e pediatri, l'obbligo di visita, ogni 60 giorni, di tutti i medici pediatri di base e pediatri di libera professione nella zona assegnata, l'impegno di visitare una farmacia per ogni giorno lavorato (così limitando i margini di autonomia nella determinazione dell'itinerario) e di dimostrare le visite effettuate tramite il c.d. " scarico campioni" da effettuarsi entro il quinto giorno di ogni mese – sintomatici, per numero, tipologia e frequenza, di un vero e proprio potere di direzione e coordinamento da parte del datore di lavoro.In aggiunta, il ricorrente in appello era stato dotato dalle società appellate di strumenti di lavoro (vettura aziendale e telefono cellulare); era stabilmente inserimento nell'organizzazione aziendale (come dimostrato dal contratto monomandatario e dalla fornitura di biglietti da visita con il logo della società appellata); percepiva, quale emolumento, una componente economica fissa del tutto indipendente dai risultati di vendita.Peraltro, ha affermato l'appellante, successivamente all'ultimo contratto di agenzia si sarebbe verificato il versamento di importi solo apparentemente a titolo di acconto provvigionale che non avrebbero trovato altra giustificazione se non nella volontà di celarne la natura di retribuzione per lavoro subordinato.Con un ulteriore motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado in ordine all' an e al quantum delle spese legali liquidate, soprattutto con riferimento alla fase istruttoria, stante – a suo dire – il mancato o parziale espletamento.La resistente (in proprio, e quale società che aveva incorporato per fusione altra società) si è costituita nel giudizio di secondo grado e ha eccepito, innanzitutto, che l'appellante, con il ricorso d'appello, non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale erano state rigettate tutte le domande che egli aveva proposto in via riconvenzionale ed era stata dichiarata l'estinzione di tutti i crediti azionati (compresi quelli di natura retributiva fondati sull'asserita natura subordinata del rapporto) in ragione dell'intervenuta prescrizione.Pertanto, il passaggio in giudicato del capo della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti retributivi azionati in via riconvenzionale avrebbe precluso, ad avviso dell'appellata, la possibilità di censurare la decisione del giudice di prime cure per avere omesso di esaminare il fatto costitutivo di quel credito, con conseguente improcedibilità dei connessi motivi di gravame.Secondo la parte appellata, l'odierno appellante, nel giudizio di primo grado, aveva richiesto l'accertamento della (asserita) subordinazione, non come domanda autonoma, bensì unicamente come fatto costituivo (mero antecedente logico giuridico) del diritto di credito per differenze retributive e per TFR azionato in via riconvenzionale per contrastare la legittima richiesta creditoria di restituzione delle somme pagate a titolo di anticipazioni sulle provvigioni. Pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto assorbita la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, il cui esame non avrebbe, comunque, potuto portare al riconoscimento degli invocati crediti.L'appellata ha, poi, evidenziato come fosse del tutto assente la prova dell'asserita natura subordinata del rapporto professionale intercorso fra le parti del giudizio e, anzi, che dai sette contratti sottoscritti dalle stesse e dalla menzionata lettera di dimissioni, risultava chiaramente come l'appellante avesse sempre riconosciuto la propria qualifica di agente.A corroborare tale conclusione, secondo l'appellata, contribuirebbe la circostanza che nei sette anni intercorsi tra la lettera di recesso dell'appellante e la sua costituzione nel giudizio di primo grado, costui non aveva mai rivendicato la natura subordinata del rapporto con la stessa resistente.L'appellata ha, quindi, puntualmente contestato i fatti asseriti dal ricorrente come esplicativi della subordinazione e ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado circa la quantificazione degli accertati crediti per provvigioni, per indennità di mancato preavviso e per l'invocata restituzione di quanto versato dalla società in pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, nonché in ordine alla determinazione delle spese processuali, anche con riferimento alla fase istruttoria.Esaminate le posizioni dell'appellante e delle appellate, la Corte ha ritenuto il gravame infondato e lo ha rigettato.A mente del primo motivo di gravame il quale il giudice di prima istanza aveva errato nell'omettere di esaminare (e accogliere) la domanda dell'allora convenuto volta alla riqualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato (se non per escluderne la rilevanza in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti).Ebbene, ad avviso della Corte d'Appello, esso non può condurre al rigetto delle pretese avanzate dall'appellata sulla base del rapporto di agenzia. Invero, la parte appellata, nel giudizio di primo grado, aveva fornito plurimi elementi a sostegno della sussumibilità del rapporto professionale intercorso con l'appellante entro lo schema negoziale delineato dall'art. 1742 c.c. e ss.In particolare, la Corte, nel valutare la posizione della resistente in appello, ha valorizzato sotto il profilo probatorio i sette contratti – espressamente qualificati dalle parti come di " agenzia monomandatario" – sottoscritti da fra il 2008 e il 2012 (prodotti con il ricorso introduttivo) e le fatture contenti richiami alle provvigioni dovute.A parere del giudice dell'appello si tratta di elementi che, correttamente, da primo giudice erano stati posti a fondamento della " prova quantomeno presuntiva del credito per provvigioni azionato dalla ricorrente, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile".Peraltro, per il giudice del secondo grado anche il contratto di agenzia monomandatario del 2012, prodotto in giudizio dallo stesso resistente, a ben vedere ha contribuito a corroborare la tesi che le parti avessero sempre inteso il reciproco rapporto come riconducibile al programma negoziale tipico dell'agenzia.A tale stregua, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dunque, l'accoglimento della pretesa creditoria di parte resistente non poteva essere inficiata dall'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di contenzioso.Quanto al secondo motivo d'impugnazione, la Corte d'Appello ha posto in evidenza come la dedotta prova testimoniale, seppure espletata, sarebbe stata del tutto priva di pregnante valore probatorio. Invero, i fatti che essa mirava a dimostrare erano, in ogni caso, in ragione della formulazione dei capi, insufficienti a comprovare in modo univoco la subordinazione sostanziale del rapporto lavorativo, in contrapposizione alla veste formale che era stata ad esso, invece, conferita dalle parti in via contrattuale.E' vero, infatti, a giudizio della Corte, che dalla formulazione dei capi da sottoporre ai testi, non è risultato comprensibile né quale fosse esattamente l'orario di lavoro svolto dall'odierno appellante, né quali direttive lo stesso precisamente ricevesse. A tale stregua l'escussione dei testimoni indicati non avrebbe potuto integrare un compendio probatorio idoneo a sorreggere l'accoglimento della ricostruzione del rapporto lavorativo per come prospettata dal ricorrente e certamente non desumibile dalla mera disponibilità di un'auto aziendale e di bigliettini da visita recanti il logo delle menzionate società.Immuni alle censure formulate nel motivo di doglianza sono apparse al Collegio, anche le valutazioni compiute dal giudice di prime cure circa l'interrogatorio formale, che sarebbe stato del tutto inconcludente, in ragione dell'inidoneità della formulazione dei relativi capitoli a provocare la confessione della parte sulla natura del rapporto professionale.Riguardo, poi, alla comunicazione rivolta dall'odierno appellante alle società appellate e con la quale era stato comunicato il recesso, la Corte non ha ritenuto condivisibile la qualificazione offertane dallo stesso appellante (ovvero che questa fosse meramente strumentale al conseguimento di migliori condizioni lavorative) considerato che, a ben vedere, lo stesso tenore letterale della missiva non pare revocare in dubbio l'interpretazione datane dal giudice di prime cure e l'esattezza della sua decisione.Sotto altro profilo, il Collegio, circa la metodologia di calcolo utilizzata per il computo delle provvigioni, ha reputato che le critiche formulate dall'appellante non colgano nel segno. In realtà, stanti la (reiterata nel tempo) accettazione di tali modalità contenuta nei plurimi contratti da lui sottoscritti, l'ausilio di una società terza nella predisposizione e nell'utilizzo dell'analizzato metodo e, infine, l'assenza di un criterio differente e alternativo (peraltro mai illustrato) sulla base del quale le provvigioni avrebbero dovuto essere altrimenti conteggiate, le censure mosse dall'appellante sono apparse prive di pregio e l'ammontare del quantum debeatur è stato ritenuto esattamente riconosciuto dal giudicante.Né, sul punto, a giudizio della Corte d'Appello, l' iter logico-giuridico seguito dal primo giudice è stato viziato da un'inversione dell'onere della prova a danno dell'appellante. Quest'ultimo aveva, difatti, compiutamente dimostrato la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, mentre non aveva comprovato l'esistenza dei diritti posti alla base della sua domanda riconvenzionale.La Corte d'Appello ha ritenuto di non poter accogliere nemmeno il terzo motivo di doglianza.Infatti, secondo il giudice del secondo grado, l'appellante non ha dimostrato in giudizio i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale formulata con l'atto di costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale e della tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'appellata.Sulla questione, la Corte ha ribadito come gli elementi di prova dedotti dall'appellante – compresi quelli non espletati poiché valutati superflui dal Tribunale in primo grado – non sono stati capaci di comprovare, in modo univoco, il vincolo di dipendenza dal datore di lavoro, l'assenza di autonomia decisionale e organizzativa, l'eterodirezione e il sistematico inserimento all'interno delle imprese, che il rapporto di agenzia avrebbe dissimulato.A questo riguardo, la sentenza in commento richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale " il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale" (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 18262 del 2018).D'altra parte, la Corte ha osservato come nel caso di specie sia mancata persino la prospettazione, da parte dell'appellante di un orario di lavoro stabile e continuativo (a tempo pieno o parziale), della materiale disponibilità di un ufficio in Sardegna o la dimostrazione dell'esistenza di dettagliate direttive (a titolo esemplificativo, concernenti quali medici visitare e in quali date) che avrebbero potuto costituire indici rivelatori della natura subordinata del rapporto.D'altronde, le prestazioni richieste all'appellante in forza del patto negoziale erano del tutto compatibili con la veste formale – il contratto di agenzia – conferita al rapporto professionale analizzato. Nè la disponibilità di un'auto di servizio e di bigliettini da visita recanti il logo della società preponente appellate pare essere incompatibile con la suddetta veste formale fornita dalle parti al rapporto professionale fra loro intercorrente.In base alle suesposte valutazioni, la Corte d'Appello ha ritenuto che, nel caso di specie, sia mancata la prova rigorosa della deviazione dallo schema contrattuale e di un divario dalle regole e dai principi del rapporto di agenzia. Quest'ultimo, se per un verso risulta anch'esso caratterizzato da poteri di etero-conformazione e di controllo da parte del preponente, per altro verso è qualificato da obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto da parte dell'agente (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 18262 del 2018). Su tale scorta, il giudice di seconde cure ha ritenuto che la valutazione compiuta dal Tribunale in primo grado fosse immune dalle critiche riportate nell'atto di gravame.Peraltro, la Corte adita ha ulteriormente chiosato che, anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro sarebbe imprescrittibile, l'appellante non avrebbe potuto comunque ottenere l'invocata condanna delle appellate al pagamento delle somme da lui indicate (o la loro eventuale compensazione) atteso che, stando allo stesso indirizzo interpretativo, i singoli diritti conseguenti al menzionato accertamento sarebbero stati soggetti al termine di prescrizione (" Non è soggetta a prescrizione l'azione diretta all'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, essendo per contro soggetti a prescrizione i diritti conseguenti al suddetto accertamento": Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 12213 del 03/07/2004; Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 10824 del 04/11/1997).Peraltro, dall'esame dell'atto di appello, la Corte ha rilevato l'omessa impugnazione del capo della sentenza con cui era stata dichiarata l'estinzione, per intervenuta prescrizione, di tutti i crediti azionati in via riconvenzionale, di conseguenza la statuizione sul punto è stata ritenuta coperta dal giudicato.In ultimo, la Corte d'Appello di Cagliari ha ritenuto di non dovere accogliere nemmeno il quarto motivo d'impugnazione, ritenendo la liquidazione delle spese operata dal Tribunale, con specifico riferimento alla fase " istruttoria e/o di trattazione", rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.Sul punto la Corte ha osservato che, sebbene non si sia proceduto all'escussione di testi o all'interrogatorio formale invocati dal ricorrente, la trattazione del processo di primo grado è stata scandita da due udienze, in occasione delle quali vi sono state osservazioni e deduzioni delle parti, anche finalizzate all'istruttoria.In particolare, la Corte d'Appello ha rilevato come a un'udienza, dopo l'interrogatorio libero delle parti comparse e l'esperimento del tentativo di conciliazione, le medesime hanno chiesto l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti, opponendosi a quelli offerti da controparte.Inoltre, dal verbale redatto nel corso di un'ulteriore udienza la Corte ha evinto che le parti hanno ampiamente contraddetto le opposte deduzioni istruttorie, sia sul piano dell'ammissibilità che su quello di merito, e solo a scioglimento della riserva il giudicante ha ritenuto che fosse superfluo procedere all'assunzione delle prove orali dedotte.All luce di quanto sopra, nonché richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui " In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte" (Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 4698 del 18/02/2019; più di recente, vedasi Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8561 del 2023) – la Corte ha ritenuto di non condividere quanto asserito dall'appellante secondo cui la fase istruttoria non si sarebbe svolta (o si sarebbe svolta solo in parte). Sulla questione il giudice dell'appello ha ricordato come, per esempio, fossero state avanzate richieste di prova, eccezioni e conclusioni relative all'esame degli scritti, dei documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati in funzione dell'istruzione.In conclusione dell'iter argomentativo, la Corte d'Appello di Cagliari ha rigettato il gravame proposto, ha confermato integralmente la sentenza impugnata e ha condannato la parte appellante al pagamento delle spese legali, in applicazione del principio della soccombenza.


