PATTO DI NON CONCORRENZA

Patto di non concorrenza: attività similare

Tribunale di Bolzano 26 settembre 2025 - Giud. Marchesini; Ric. D.AG; Res. F.R.

Contratto di lavoro – Restituzione – Penale – Interessi – richiesta – Subordinata – Indebito – Arricchimento senza giusta causa – Eccezione – Deduzione – Nullità – Prove orali – Prova documentale – contestazione – Cessazione - Imprese collegate – Dimissioni – Partecipazione – Distacco.

In mancanza di prova certa, i codici Ateco e le descrizioni dell'oggetto sociale delle visure camerali non sono idonei a provare l'attività similare, in quanto notoriamente generali e finalizzati a consentire di non avere ostacoli in caso di allargamento futuro dell'oggetto sociale effettivo.

Nota

Parte datoriale chiedeva al Tribunale: a) di accertare e dichiarare che il convenuto aveva violato il patto di non concorrenza (post-contrattuale) contenuto nel contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile e, di conseguenza, di restituire gli importi percepiti a tale titolo nonché a pagare la medesima somma a titolo di penale, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, oltre agli interessi di mora a partire dalla data della richiesta di pagamento; b) in via subordinata, a restituire l'importo percepito, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, a titolo di indebito oggettivo o in ogni caso ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, quale arricchimento senza giusta causa. Parte convenuta chiedeva il rigetto, in quanto la domanda doveva essere ritenuta infondata, sia in fatto che in diritto e in subordine di rideterminare le somme dovute, in ragione di tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto nella memoria, sia in relazione alla nullità del patto di non concorrenza, sia in relazione all'erroneità dei conteggi avversari. Esaminata la documentazione ed esperita la prova orale, la domanda di parte ricorrente veniva ritenuta infondata e veniva rigettata. Con riferimento alla prova documentale, peraltro, priva di qualsiasi contestazione, doveva ritenersi pacifico: a) che il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di determinate mansioni; b) che il lavoratore si era impegnato dopo la cessazione del rapporto di lavoro a non svolgere attività simile per altra azienda individuata nello stesso patto, anche con riferimento alle imprese collegate e nei segmenti di mercato dell'impresa del datore di lavoro in Italia e in altra nazioni citate; c) che il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni; d) che il lavoratore era stato assunto da altra impresa, nei confronti della quale la società indicata nel patto non avena alcuna partecipazione, essendo la partecipazione esistente in capo alla Holding del gruppo. Per il Giudice il punto focale oggetto di accertamento doveva essere la verifica dell'attività svolta nel corso dei due rapporti, al fine di affermare l'esistenza o meno dell'attività similare. Per il Tribunale doveva affermarsi, senza ombra di dubbio, che l'attività svolta nei confronti della ricorrente (così come risultante dal mansionario e da ritenere quale circostanza pacifica) non poteva ricomprendere l'attività svolta successivamente alla cessazione del rapporto con la stessa. A ciò si aggiunga che il lavoratore aveva sempre lavorato a favore del datore di lavoro successivo, senza essere in alcun modo distaccato o, comunque, utilizzato da altre società facenti capo alla Holding. Da ultimo veniva rilevato che le società coinvolte operavano in segmenti di mercato diverso, con conseguente esclusione della possibilità di sussistenza di alcuna "concorrenza" tra le stesse. Al riguardo non si riteneva significativa, alla luce del quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria, la visura camerale prodotta da parte ricorrente posto che i codici Ateco e le descrizioni dell'oggetto sociale delle visure camerali dovevano ritenersi notoriamente generali, al fine di non creare ostacoli in caso di allargamento futuro dell'oggetto sociale effettivo.

FERIE

Il compenso durante le ferie

Tribunale di Bolzano 30 luglio 2025 - Giud. Marchesini; Ric. D.S; Res. T.S.R.L.

Retribuzione – Lavoro ordinario – Straordinario – Personale viaggiante – Orario discontinuo – Indennità trasferta – Ferie – Superamento orario – Integrità fisica/psichica – Contestazione – Equità – An – Presunzione - Quantum.

Il lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni nonché a tutti quelli collegati allo status personale e professionale.

Nota

Con la costituzione la Società resistente precisava: a) di aver sempre retribuito il lavoratore per le ore di lavoro ordinario svolte e per le ore di straordinario; b) di aver manifestato al rappresentante sindacale la volontà di adottare formalmente il regime orario discontinuo e quindi di aver assolto agli obblighi di cui al CCNL. Proseguiva poi la convenuta contestando: 1) che nella retribuzione delle ferie doveva essere ricompresa ogni componente della busta paga, 2) la mancata inclusione nella base di calcolo del TFR dell'indennità di trasferta, 3) la sussistenza di un danno da usura psico-fisica, in assenza di documentazione medico legale idonea ad attestare l'esistenza di una lesione all'integrità psico-fisica, 3) in maniera assolutamente generica, i conteggi avversari perché "palesemente errati". Preliminarmente, il Giudice affrontava la domanda connessa al lavoro discontinuo e le argomentazioni di parte datoriale non venivano ritenute fondate e la domanda del lavoratore veniva accolto. In particolare, il giudice riteneva che la comunicazione effettuata dalla convenuta al rappresentante sindacale – ovvero anteriforma del CCNL del 2017 – non era idonea a integrare gli estremi di cui alla procedura prevista dal CCNL per l'accertamento del carattere discontinuo della prestazione. Conseguentemente, veniva ritenuto corretto il ragionamento posto alla base dei conteggi depositati da parte ricorrente, attesa anche la mancata contestazione specifica mossa dalla convenuta agli analitici conteggi depositati. Definito quanto sopra, il Giudice affrontava la domanda relativa alla determinazione della retribuzione da corrispondere durante le ferie. Preliminarmente, veniva richiamato il quadro normativo di riferimento delle ferie e precisamente: a) l'articolo 36 della Costituzione "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; b) l'articolo 2109 del Codice civile, 1 e 2 comma "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito"; c) l'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d) l'articolo 31 n. 2 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite"; e) l'articolo 7 della Direttiva n. 88/2003/CE "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Veniva, inoltre, evidenziato che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva, dapprima, chiarito che "l'espressione (di cui all'art. 7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, confermata Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350; sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Robinson-Steele e a., punto 50; Schultz- Hoff e a., cit., punto 58). In ragione della normativa e della giurisprudenza evidenziata, il Giudice affermava che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, con esclusione degli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Precisava, inoltre, che tra gli elementi da prendere in considerazione dovevano essere computati l'importo delle provvigioni e che quelli correlati allo status personale e professionale erano quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (cfr. sentenza europea CGUE, 22.05.2014, C-539/12). La giurisprudenza europea sopra riportata veniva recepita, peraltro, nell'ordinamento nazionale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425), dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spettava alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez. lav., 17.10.2001, n. 12683). In merito alla propria competenza, il giudice rilevava che: a) era compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro, b) questa valutazione doveva essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, ovverosia, doveva trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro straordinario, non poteva essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detti emolumenti non risultavano "intrinsecamente" connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il lavoro straordinario notturno o diurno (o domenicale), infatti, non integrava una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, si trattava di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difettava, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità. Analogamente, l'indennità di trasferta non poteva essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risultava "intrinsecamente" connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. La trasferta, infatti, non integrava una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una modalità logistica del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, si trattava di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Al contrario, la mancata inclusione nella base di calcolo del TFR dell'indennità di trasferta veniva ritenuta fondata. A sostegno dell'accoglimento veniva richiamata la disciplina del CCNL, la quale, pur definendo la natura restitutoria dell'indennità di trasferta, difettava dell'accordo di secondo livello per definire la misura restitutoria dell'indennità. Ne conseguiva che l'indennità in parola aveva la natura retributiva. In tal senso, veniva ritenuto utile ricordare che la Corte di Cassazione aveva più volte confermato l'interpretazione delle corti di merito che, per l'appunto, avevano ritenuto che, in assenza di pattuizioni aziendali o individuali di fissazione della misura restitutoria, l'indennità di trasferta assume natura retributiva (cfr. Cass. 7484/18; Cass. 1378/19). Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno alla sua salute psico fisica e soprattutto alla vita di relazione e in generale alla qualità della vita (da liquidarsi in via equitativa), la domanda trovava accoglimento, atteso che il ricorrente aveva ottemperato all'onere: superamento con il sistema di rilevazione in dotazione ai mezzi utilizzati dal ricorrente. A sostegno delle proprie argomentazioni, il Tribunale richiamava l'ordinanza n. 26450 del 29.09.2021, con la quale la Cassazione aveva affermato che il lavoro straordinario, prestato – nel corso di diversi anni – oltre il limite previsto dalla legge e dal CCNL, faceva sorgere in capo al dipendente il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica. In particolare, la Corte aveva rilevato, preliminarmente, che la prestazione lavorativa eccedente, che superava di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protraeva per diversi anni, cagionava al lavoratore un danno da usura-psico fisica. Per la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, l'esistenza di detto danno era presunta nell'an, in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 della Costituzione, mentre ai fini della determinazione del relativo ristoro occorreva tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento. Secondo i Giudici di legittimità, ne conseguiva che, in tali ipotesi, per assolvere il proprio onere probatorio, il lavoratore doveva dimostrare soltanto il numero delle ore straordinarie svolte ed il periodo di riferimento. Ne conseguiva la liquidazione del danno in via equitativa nonché la condanna alla rifusione delle spese legali.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Licenziamento per motivo oggettivo e insindacabilità del giudice

Tribunale di Bolzano 27 giugno 2025 – Giud. Marchesini; Ric. A.G.S.; Res. A. S.R.L.

Legittimità – Soppressione posto – Nesso causale – Organizzazione – Repêchage – Ruolo – Ius variandi – Testimonianza – Attendibilità – Produzione – Mansioni- Compatibili – Esperienza.

Il "motivo oggettivo" è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 della Costituzione

Nota

Il Tribunale veniva investito per la verifica della legittimità o meno del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo. In ragione della domanda del ricorrente e, tenuto conto della normativa di riferimento (legge 604/1966 e articolo 41 della Costituzione), il Giudice procedeva alla verifica: a) della effettiva copertura da parte del ricorrente del ruolo, poi soppresso; b) dell'effettivo svolgimento di tali mansioni, o, al contrario, dell'effettivo illegittimo esercizio dello ius variandi, al fine di escludere che l'esercizio era stato attuato al solo fine di precostituire una valida ragione di licenziamento. All'esito dell'istruttoria emergeva che: a) il lavoratore aveva accettato la modifica delle mansioni; b) l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro era stato assolutamente coerente con la riorganizzazione della società, la quale si era resa necessaria considerata la crescita esponenziale registrata negli anni; c) la modifica era stata effettiva, avendo avuto concreta attuazione; peraltro, veniva rilevato che l'unica testimonianza contraria, sull'effettiva attribuzione delle mansioni, non veniva considerata attendibile, avendo espresso, durante l'escussione, astio nei confronti della società convenuta, con insinuazioni spontanee non richieste e non connesse alla domanda e, comunque, ritenute finalizzate esclusivamente a sostenere le tersi difensive del ricorrente. A sostegno delle proprie argomentazioni, il Giudice osservava che, per stessa ammissione di parte ricorrente, la società aveva pianificato un aumento della produzione rispetto alla produzione dell'anno precedente e, quindi, non poteva nemmeno presumersi che l'esercizio dello ius variandi era avvenuto da parte del datore di lavoro con l'intento di precostituirsi una valida ragione di licenziamento. Infatti, nulla all'epoca lasciava presagire il calo di ordini e, conseguentemente, di produzione, come invece verificatosi successivamente. In conclusione, il licenziamento doveva ritenersi legittimo, attesa che il datore di lavoro aveva provato la fondatezza delle ragioni poste a sostegno dello stesso (calo della produzione e unificazione delle mansioni). In merito alla violazione dell'obbligo di repêchage, veniva rilevato che, parte convenuta, aveva provato in giudizio che non vi era possibilità di assegnare il ricorrente ad altre mansioni, siccome non vi erano posti vacanti per mansioni omogenee e/o inferiori, ma, comunque, compatibili con il bagaglio professionale del ricorrente

SICUREZZA DEL LAVORO

Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile

Tribunale di Bolzano 27 giugno 2025 – Giud. E. Marchesini; Ric. G.V.; Res. K.G.P.&C. S.N.C. nonché P.S.A.S. e P.G.; Chiamata in causa: L.I.C.S.A.

Assunzione – Mansioni – Risarcimento – Rinvio a giudizio – Chiamata in causa – Manleva – Garanzia - Esperienza – Anzianità – Prassi – Anomalia – Prevedibilità – Quantificazione – Contumacia – Revoca – Conciliazione – Regresso – Riunione – Prove – Consulenza tecnica – Colpa – Imprudenza – Negligenza – Procedure – Vigilanza – Omissione – Detrazione.

Una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto proprio (responsabilità diretta) o dei suoi dipendenti (responsabilità indiretta), al lavoratore deve essere riconosciuto il diritto ad essere risarcito s in base ai principi generali civilistici, compresi anche eventuali danni non patrimoniali.

Nota

Il lavoratore, cittadino estero, regolamento entrato in Italia, premetteva: a) di non aver ricevuto una formazione adeguata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo rivestito, in ragione che al momento dell'assunzione non parlava tedesco e parlava poco l'italiano; b) di aver subito un infortunio mentre svolgeva mansioni richieste dal datore di lavoro. Conseguentemente, il ricorrente chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, deducendo, altresì, che il titolare e legale rappresentante del datore di lavoro era stato rinviato a giudizio per l'evento subito dal ricorrente. Con la costituzione, i convenuti, preliminarmente, chiedevano la chiamata in causa dell'Assicurazione in manleva e/o garanzia e nel merito contestavano la ricostruzione dei fatti di parte ricorrente e precisavano che lo stesso aveva ricevuto la formazione attraverso un periodo di affiancamento da parte di collega più esperto e con maggiore anzianità, il quale, peraltro, parlava la stessa lingua dello stesso ricorrente. Tanto premesso, parte contenuta contestava l'esistenza di una prassi, con riferimento alla condotta posta in essere dal ricorrente ed eccepiva che la stessa condotta doveva ritenersi anomala, dissennata e non prevedibile, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla società per l'evento verificatosi e contestava in ogni caso la quantificazione del danno operata da parte ricorrente. Il giudice autorizzava la chiamata in causa dell'assicurazione, la quale si costituiva dopo la dichiarazione di contumacia. Preso atto dell'esistenza di un procedimento instaurato nelle more dall'INAIL per regresso contro il datore di lavoro, il Giudice disponeva la riunione. Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, veniva disposta l'assunzione delle prove orali e la Consulenza tecnica. A conclusione dell'istruttoria, il ricorso veniva dichiarato parzialmente fondato. Ciò in quanto, alla luce dei documenti in atti, dall'istruttoria orale espletata e da quanto dichiarato dallo stesso infortunato, per il Tribunale l'infortunio era da ascriversi in parte a colpa del datore di lavoro e in parte a colpa del lavoratore. In particolare: a) con riferimento alla condotta del lavoratore veniva rilevato che lo stesso al momento del sinistro aveva operato con un comportamento altamente imprudente/negligente non avendo arrestato il funzionamento della macchina oggetto dell'attività affidata allo stesso; b) con riferimento al datore di lavoro, avendo consapevolezza della mancata partecipazione ai corsi, doveva imporre il proseguimento dell'attività in coppia con un collega esperto o imporre alcuni obblighi o predisporre interventi correttivi per eliminare il rischio. Infatti, per il Giudice la procedura imposta dal datore di lavoro doveva ritenersi in linea con le istruzioni del fornitore e tale da evitare infortuni. Inoltre, veniva esclusa qualsiasi prassi, come invocata dal ricorrente con riferimento alla condotta posta in essere dal lavoratore. In conclusione, la responsabilità del datore di lavoro veniva affermata con riferimento alla mancata vigilanza sulla osservanza delle direttive date, tanto più che il lavoratore era stato assunto da pochi mesi e non aveva ancora partecipato ai corsi di formazione in materia di sicurezza che si sarebbero tenuto solo successivamente. L'omessa vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza, soprattutto nel caso di specie (ove si ripete il lavoratore non aveva ancora partecipato ai corsi di formazione in materia di sicurezza) comportava che il sinistro doveva essere ricondotto in parte anche a responsabilità del datore di lavoro. Per i descritti motivi il Tribunale riteneva di ripartire la colpa al 50% tra datore di lavoro e lavoratore. Una volta accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto proprio (responsabilità diretta) o dei suoi dipendenti (responsabilità indiretta), al lavoratore veniva riconosciuto il diritto ad essere risarcito secondo le norme di diritto comune e veniva liquidato in base ai principi generali civilistici (artt.1223,1226, 1227 e 2056 c.c.) e comprende anche eventuali danni non patrimoniali (artt. 2039 c.c. e 185 c.p.). Con riferimento al danno patrimoniale, veniva precisato che dal dovuto doveva detrarsi quanto corrisposto dall'Inail.

WELFARE

Fondo sanitario integrativo, adesione e misura del contributo

Tribunale di Bolzano 9 maggio 2025 – Giud. Mussner; Ric. F.N.A.S.I.L.E.; Res. C.E.B. oltre C. e F.S.A.A. nonché con l'intervento F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.

Legittimazione – Nullità – Interesse – Opponibilità – Deroga – Datore lavoro – Luogo di lavoro – Libertà contrattuale – Libertà – Funzioni pubbliche – Enti privati – Iniziativa economica – Previdenza.

Il CCNL costituisce espressione della libertà sindacale garantita costituzionalmente, la quale non impedisce alle parti sociali locali di attivarsi e di regolare la materia del rapporto di lavoro e le questioni ad esso strettamente connesse.

Nota

La ricorrente da un lato chiedeva l'inefficacia nei suoi confronti del contratto istitutivo del F.S.A.A., dall'altro, che la convenuta C.E.B. doveva continuare a versare gli importi direttamente. Preliminarmente veniva esaminata e dichiarata la legittimazione attiva della ricorrente: a) ad invocare la nullità dell'accordo istitutivo del nuovo fondo sanitario integrativo, tenuto conto dell'esistenza, in capo alla stessa, dell'interesse di fatto, concreto ed attuale, in ragione dell'effetto sul numero degli iscritti e sui corrispondenti versamenti; b) a richiedere il versamento di determinate somme in suo favore, il quale costituiva potenzialmente un diritto da azionare autonomamente. Chiariti gli aspetti preliminari, il Tribunale affrontava la questione centrale della controversia e precisamente la opponibilità o meno alla ricorrente degli accordi locali, di fatto derogatori di quelli nazionali. Al riguardo, veniva premesso quanto segue: 1) che costituiva circostanza indiscussa la valenza pratica e concreta della coesistenza dei fondi (F.N.A.S.I.L.E. e F.S.A.A.) e della difficoltà applicativa nei confronti dei lavoratori, in conseguenza del cambio del datore di lavoro e del luogo di lavoro, 2) che veniva ritenuta indiscussa anche la mancanza di normativa esplicita a regolare la materia e che la stessa trovava il suo fondamento nella libertà contrattuale delle parti coinvolte, 3) che il CCNL costituiva espressione della libertà sindacale garantita costituzionalmente, la quale non impediva alle parti sociali locali di attivarsi e di regolare la materia del rapporto di lavoro e le questioni ad esso strettamente connesse, 4) che Le Casse Edili, pur svolgendo, in determinati casi normativamente previsti, anche funzioni pubblicistiche, costituivano enti di diritto privato. Tanto premesso, le domande venivano rigettate nel merito, tenuto conto che non veniva rilevata nessuna contrarietà a norme imperative degli accordi istitutivi della convenuta F.S.A.A. La posizione del Giudice scaturiva dall'esame della norma invocata (peraltro da entrambi le parti) e precisamente l'art. 1, comma 177 della la legge del 27/12/2017 n. 205: "Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste". In particolare: in primo luogo, dall'applicazione del principio Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit., doveva affermarsi che la norma di riferimento non escludeva esplicitamente, dal proprio ambito applicativo, il settore imprenditoriale di riferimento della ricorrente; b) in secondo luogo, doveva affermarsi che dal testo non emergeva nessun ostacolo a quanto le parti sociali, o parte di essi, avevano previsto per la Provincia di Bolzano. Con riferimento alla tesi di parte ricorrente, il Giudice evidenziava che la stessa rappresentava una forzatura e non rispecchiava la volontà normativa. Inoltre, veniva puntualizzato che eventuali problemi applicativi, non potevano abrogare la norma o limitare la libertà contrattuale o la libera iniziativa economica. Ad abundantiam veniva precisato: a) che la previsione nello statuto della ricorrente, di iscrizione automatica e di diritto di qualsiasi lavoratore del settore di pertinenza, doveva essere interpretata quale riconoscimento di un diritto proprio di ogni lavoratore, senza alcun obbligo per il fondo convenuto; b) l'istituzione del fondo convento non incideva sul sistema previdenziale pubblico, atteso che la ricorrente (e la relativa iscrizione) non trovava alcuna previsione nell'ordinamento giuridico. Quindi, in assenza di divieto, la relativa attività del fondo convenuto doveva ritenersi lecita e giammai poteva ritenersi vietata per il sol fatto che complicava la vita ad altri.

LAVORO A TERMINE

Contratto a termine e patto di stabilità

Tribunale di Bolzano 29 novembre 2024 – Giud. Marchesini; Ric. S.A. s.r.l.; Res. G.C.

Decreto Ingiuntivo – Opposizione – Dimissioni – Penale – Documentazione – Contestazione – Formazione – Recupero – Giusta causa – Risarcimento danni – Interpretazione – Prova – Ingiustificato arricchimento – prescrizione – Decadenza – Nullità – Interesse – Utilità.

Sussiste incompatibilità tra la clausola di stabilità e il contratto a termine, ove previsto il superamento rispetto alla durata del contratto a termine, tenuto conto che il lavoratore non ha alcun obbligo di prestare il consenso alla proroga e il mancato consenso non può essere interpretato in termini di recesso dal contratto

Nota

Il presente giudizio veniva instaurato dal datore di lavoro, il quale proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano, con il quale veniva ingiunto di pagare spettanze connesse alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta con le dimissioni rassegnate dal lavoratore, in violazione del dettato contrattuale che prevedeva una clausola di stabilità, con relativa penale. Il decreto ingiuntivo opposto veniva confermato e ne veniva disposta la esecutorietà. In fatto, il giudice riteneva pacifici, documentati e non contestati, i seguenti fatti: a) le parti avevano stipulato un contratto di lavoro subordinato, con la previsione di un periodo di prova soggetto a libera recedibilità, senza oneri di preavviso; b) le parti avevano previsto un patto di stabilità, in ragione dell'investimento per la formazione, con la possibilità del datore di lavoro di recuperare i costi non ammortizzati mediante la riduzione pro-rata mensile dell'importo. In diritto veniva rilevato la infondatezza della domanda di parte datoriale, con riferimento alla validità del patto di stabilità e della correlata clausola penale ed al riguarda veniva affermata: 1) la compatibilità della clausola di stabilità, con relativa previsione della penale, con il contratto a termine. Conseguentemente, la mancanza della giusta causa comportava il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura predeterminata in penale, senza dover fornire la prova del danno effettivamente subito; 2) la non compatibilità tra la clausola di stabilità e il contratto a termine, tenuto conto che il lavoratore non aveva alcun obbligo di prestare il consenso alla proroga e il mancato consenso non poteva essere interpretato in termini di recesso dal contratto. Infatti, l'eventuale consenso del lavoratore alla proroga determinava l'operatività del patto di stabilità (e annessa penale) per l'ulteriore periodo (lo stesso discorso trovava applicazione anche alle successive proroghe); 3) la non compatibilità tra la clausola di stabilità e il patto di prova. In particolare, veniva ritenuto in contrasto con il principio di recedibilità durante il periodo di prova, l'apposizione di un patto di stabilità, che prevedeva il pagamento di una penale. Ne conseguiva che la validità del patto di stabilità, al superamento del periodo di prova, doveva ritenersi conforme al dettato dell'articolo 1367 del Codice civile. Analoga conclusione doveva affermarsi - nel senso della prevalenza del patto di prova, rispetto al patto di stabilità minima garantita - anche con l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1370 del Codice civile "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano nel dubbio, a favore dell'altro", attesa, nel caso specifico, della predisposizione dello schema negoziale da parte datoriale (per espressa ammissione della stessa), con relativa applicazione a tutto il personale che svolgeva le stesse mansioni del ricorrente. Veniva ritenuto inconferente il richiamo operato, da parte datoriale, alla sentenza della Cassazione citata (n. 20239 del 14 ottobre 2023), atteso che la Suprema Corte non si era affatto espressa in tema di compatibilità del patto di prova con la clausola di durata minima garantita, bensì aveva affermato il diverso principio, in base al quale le parti durante tutto il periodo di prova potevano liberamente recedere, a meno che non veniva previsto un periodo minimo di durata della prova. Quindi le parti potevano individuare ex ante il periodo minimo di prova e una simile previsione non privava di efficacia il patto di prova e la libera recedibilità. Da ultimo, il Tribunale respingeva la richiesta di parte datoriale avanzata con la domanda riconvenzionale di arricchimento del lavoratore senza giusta causa ai danni del datore di lavoro. Preliminarmente veniva precisato che la domanda doveva ritenersi ammissibile e al riguardo veniva ricimato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale aveva precisato: "Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico". Nel caso di specie, non ricorrendo alcune delle ipotesi sopra specificate, la domanda riconvenzionale subordinata doveva ritenersi ammissibile, tenuto conto che la domanda riconvenzionale principale era in astratto proponibile e veniva rigettata non per prescrizione, decadenza o nullità del contratto per contrasto con norme imperative, essendosi il Tribunale limitato ad interpretare le clausole del contratto di lavoro in conformità ai canoni del Codice civile. Nel merito, non veniva condiviso l'assunto di parte datoriale, atteso che il lavoratore era stato assunto per svolgere le mansioni che richiedevano una particolare abilitazione e, nonostante ciò, il datore di lavoro aveva provveduto all'assunzione, facendosi carico dei costi della formazione. In sostanza la spesa veniva affrontata per soddisfare un proprio interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

La natura previdenziale della Naspi

Tribunale di Bolzano 29 novembre 2024 - Giud. Marchesini; Ric. INPS.; Res. M.J.

Pignoramento – Assegnazione – Opposizione – Termine perentorio – Retribuzione – Pensione – Equità – Spese – Discussione – Contumacia – Incostituzionalità – Interpretazione – Crediti privilegiati.

La Naspi ha natura previdenziale e si colloca nell'ambito di quelle prestazioni di cui all'articolo 38, comma 2, della Costituzione.

Nota

A seguito della mancata assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione di un quinto della Naspi che il terzo pignorato (INPS) doveva al debitore pignorato, l'INPS proponeva opposizione agli atti esecutivi/all'esecuzione e il Giudice dell'Esecuzione assegnava termine perentorio per introdurre il giudizio di merito. L'INPS introduceva il giudizio di merito e chiedeva l'assegnazione della quinta parte della NASPI spettante al debitore convenuto, sostenendo: a) da un lato, che la Naspi aveva il carattere sostitutivo della retribuzione e non natura pensionistica; b) dall'altro, che, comunque, nel caso di debiti nei confronti dell'INPS non doveva trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 545 c.p.c., comma 7, bensì la disciplina di cui all'articolo 69 della legge 153/1969. il Giudice, dichiarata la contumacia del debitore convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione. Il ricorso veniva ritenuto fondato e la domanda di INPS trovava accoglimento. Preliminarmente, il Giudice evidenziava che all'indennità di disoccupazione (oggi Naspi) doveva attribuirsi una funzione di indennizzo e non di integrazione della retribuzione (si veda: Cass. 1.4.2011 n.7589, 5.4.2007 n.8581). Quindi, per il Giudice, costituiva una tipica forma di previdenza che, basandosi sulla sussistenza di una minima anzianità contributiva, tendeva a soccorrere l'assicurato in uno stato di disoccupazione involontaria per il tempo presumibilmente necessario a reperire una nuova occupazione (sulla natura previdenziale dell'indennità di disoccupazione – oggi Naspi - la giurisprudenza di legittimità è pacifica: si veda Cass. 5.1.1995 n.145, Cass 7.3.2003 n.3488, Cass 12.03.2002 n.3616, Cass 10.09.1997 n.8871). Al riguardo, veniva rilevato che la Naspi, come prima l'indennità di disoccupazione, si collocava nell'ambito di quelle prestazioni di cui all'articolo 38, comma 2, della Costituzione, finalizzato a garantire il diritto dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Chiarito quanto sopra, veniva esaminata la questione relativa alla pignorabilità e al riguardo veniva evidenziato: a) in primis, che la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di trattamenti pensionistici, aveva affermato che "l'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona), che, all'art. 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato" (si veda: Cass. Civile 22.03.2011 n.6548; Cass. 11.6.1999 n.5761); principi che, atteso il carattere previdenziale dell'istituto, dovevano trovare applicazione anche al caso di specie; b) in secundis che la Corte Costituzionale, con la sentenza 4.12.2002 n.5063, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n.1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936 n.1155, nella parte in cui escludeva la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Ne conseguiva, pertanto, per il Giudice la necessità di determinare la parte dell'indennità necessaria a garantire all'assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita. Al riguardo, veniva precisato che la Corte costituzionale aveva affermato che rientrava nella discrezionalità del legislatore l'individuazione della parte di pensione assoggettata al regime di assoluta impignorabilità. Secondo l'interpretazione del Giudice, l'importo c.d. "minimo vitale" era disciplinato dall'articolo 545 c.p.c., comma 7: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché' dalle speciali disposizioni di legge." Peraltro, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza 506 del 2002, nell'affermare i citati principi aveva confermato, d'altra parte, che restavano sottratti per così dire all'esigenza di bilanciamento alcuni crediti "privilegiati" e tra questi crediti privilegiati doveva essere collocato quello vantato dall'INPS nei confronti del convenuto per la Naspi. A ciò si aggiunga, che la Corte Costituzionale nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale, sollevata relativamente all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n.153, aveva osservato che costituiva facoltà del legislatore selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione poteva essere pignorabile, indicando, quale elemento di giustificazione (in altri termini di coerenza costituzionale), l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione e, quindi, la qualità del credito azionato che doveva, in altre parole, essere espressione di altri valori costituzionali, con ciò, evidentemente, intendendo valori diversi da quelli espressi dall'articolo 24 Costituzione a generica tutela del credito (si veda: Corte Cost. 506/2002). Veniva segnalato di particolare interesse il seguente passaggio della parte della pronuncia dedicata al riepilogo dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di pignorabilità delle pensioni "la pensione (e i suoi equivalenti) costituisce "bene" aggredibile (sempre nei limiti previsti dalla legge) soltanto da alcuni creditori, selezionati (dall'art. 2 primo comma del DPR 180 del 1950) in ragione della causa del credito alimentare o tributario, nonché – per gli ex dipendenti pubblici – un credito del datore di lavoro derivante dal rapporto di impiego ovvero – per i titolari di pensioni INPS – un credito dell'Istituto derivante da indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive (così l'art. 69 della legge 153 del 1969 che ha sostituito – a seguito della sentenza n.22 del 1969 – l'art. 128 secondo comma del regio decreto legge 1827 del 1935"). L'aspetto distintivo doveva, quindi, ravvisarsi nella particolare natura del credito, in ragione del quale, al regime riservato alla generalità dei creditori si opponeva quello privilegiato riservato ad alcuni creditori qualificati. Veniva rilevato, in particolare, che per la Corte costituzionale le norme che direttamente – o per effetti di successivi interventi della Corte stessa – consentivano di soddisfarsi (nei limiti del quinto) sull'intero ammontare della pensione, non confliggevano con il principio affermato in relazione all'articolo 38 Cost. e alla garanzia ivi prevista di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita, "in quanto ben può il legislatore nella sua discrezionalità selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione – anche nella parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitae – è (pro quota dell'intero) pignorabile. La qualità del credito, in altre parole, giustifica – quando è espressione di altri valori costituzionali – il discrezionale bilanciamento con il valore espresso dall'art. 38 comma 2 della Costituzione". La Consulta aveva, in conclusione, dichiarato "manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata relativamente all'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n.153 dal momento che, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato (l'INPS per indebite prestazioni ovvero omissioni contributive) può assoggettare a pignoramento un quinto dell'intero ammontare della pensione (v. art. 69 della legge 30.04.1969 n.153: "Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del RDL 4 ottobre 1935 n.1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 19687 n.1115, possono esser ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi, salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato"). In tal guisa la Corte costituzionale confermava, dunque, la sua precedente giurisprudenza (sentenza 88 del 1963, sentenza 49 del 1976, sentenza 105 del 1977, sentenza 37 del 1985, sentenza 468 del 2002) relativa ai crediti privilegiati o qualificati, intendendosi con questi termini alcune legittime pretese che trovavano il loro fondamento direttamente in precetti costituzionali e che, come tali, siano state partitamente considerate dal legislatore. Fra tali crediti qualificati devono essere sussunti quelli di cui all'articolo 69 della legge 30.04.1969 n.153, posto che tale norma era stata dichiarata dalla Consulta costituzionalmente legittima proprio sulla base della considerazione che "ben può il legislatore nella sua discrezionalità selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione – anche nella parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitale – è (pro quota dell'intero) pignorabile". Da ultimo, veniva aggiunto che la disciplina dei "crediti privilegiati" ancora oggi – anche dopo l'introduzione del comma 7 all'articolo 545 c.p.c. – doveva essere rinvenuta nella disciplina del D.P.R. 180 e che la soluzione indicata dalla Corte Costituzionale costituiva una sorta di clausola generale, suscettibile di individuare e validare anche ulteriori crediti privilegiati, quando essi rappresentavano appunto espressione di altri valori costituzionali tali da bilanciare le garanzie espresse dall'articolo 38, comma 2. In ragione, dell'interpretazione offerta dal Giudice all'INPS veniva assegnata la quinta parte della NASPI dalla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Inidoneità sopravvenuta alla prestazione con limitazioni: legittima la sospensione del lavoratore

Tribunale di Bolzano 29 novembre 2024 – Giud. Marchesini; Ric. K.F.; Res. G. S.p.A.

Attività lavorativa – Retribuzione – Inabilità temporanea – Sorveglianza sanitaria - Idoneità – Limitazioni – Sospensione – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Consulenza tecnica – Valutazione dei rischi – Legittimità – Integrità fisica – Equivalenza – Inferiori – Onere prova – Rifiuto - Mora credendi – Rinuncia – Accettazione – Cessazione materia contendere – Contributi previdenziali e assistenziali.

Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di alterare, adattare o imporre modifiche all'assetto organizzativo dell'azienda al fine di ricollocare il dipendente.

Nota

Il giudice in fatto, evidenziava quanto segue: 1) il medico competente dichiarava il ricorrente "idoneo con limitazioni" per l'attività connesse al profilo rivestito; 2) parte convenuta, preso atto della certificazione de qua, sospendeva il ricorrente dallo svolgimento dell'attività lavorativa e dalla retribuzione, per asserita impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro; peraltro, ritenendo trattarsi di inabilità temporanea, il datore di lavoro riteneva di non procedere con il licenziamento; 3) nel corso del giudizio veniva disposta consulenza medico legale sulla persona del ricorrente e il consulente: a) confermava la valutazione di inidoneità con limitazioni del medico competente (accertata al momento della visita) e che le stesse prescrizioni erano incompatibili con lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni in relazione alle quali era stato assunto nonché l'impossibilità di adibirlo ad altre mansioni, tenuto conto del documento di valutazione dei rischi; b) accertava l'idoneità acquisita successivamente da parte del lavoratore. Tanto premesso, la domanda principale del lavoratore, non trovava accoglimento, tenuto conto della legittimità della scelta datoriale di sospendere il lavoratore, anziché licenziarlo. A sostegno della propria posizione, il Giudice richiamava il disposto dell'articolo 42 del decreto legislativo 81/2008, secondo il quale "il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza". In ragione di tale previsione, il datore di lavoro era tenuto: a) in primis a verificare l'esistenza di altre mansioni disponibili a cui adibire il dipendente; b) in secondo luogo accertare la compatibilità con l'inabilità dello stesso. Anzi, veniva precisato che: a) in assenza di mansioni disponibili e solo in caso di inidoneità definitiva, il datore di lavoro poteva procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; b) in caso di inidoneità temporanea, il datore di lavoro era tenuto a sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali era addetto; in caso contrario, lo svolgimento delle stesse mansioni doveva ritenersi in contrasto con l'articolo 2087 Codice civile (il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti). Superata la questione della legittimità della scelta operata dal datore di lavoro di sospendere il lavoratore, anziché licenziarlo, veniva esaminato il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno in ragione della mancata corresponsione della retribuzione. Al riguardo, sempre con riferimento alle conclusioni del CTU, il Giudice riteneva di esaminare separatamente il diritto del lavoratore per il periodo in cui le prescrizioni erano incompatibili con il profilo rivestito, da quello in cui aveva acquisito, in via definitiva, la idoneità alla mansione del profilo rivestito presso la convenuta. Per il primo periodo veniva rilevato che parte datoriale aveva raggiunto la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni inferiori o equivalenti compatibili con il suo stato di salute. Al riguardo, veniva precisato che il datore di lavoro non aveva alcun obbligo di alterare, adattare o imporre modifiche all'assetto organizzativo dell'azienda al fine di ricollocare il dipendente: anzi, una diversa interpretazione, costituiva un'ingerenza non giustificata nell'assetto organizzativo dell'azienda. In particolare, veniva precisato che l'onere della prova del datore di lavoro rimaneva circoscritto alle allegazioni "specifiche" (cfr. Cass. sentenza 10018/2016) aventi la finalità di rendere ragionevole l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro e di fornire elementi utili ad individuare l'esistenza di altri eventuali posti di lavoro in azienda nei quali il dipendente poteva essere collocato. La sospensione, pertanto, per il primo periodo (si ripete ove il CTU aveva confermato l'inidoneità con limitazioni) era una scelta obbligata e legittima. Accertata la legittimità della decisione datoriale, il Giudice affrontava l'aspetto dell'obbligo della retribuzione, a fronte di uno stand by del rapporto di lavoro (qual è la sospensione adottata dal datore di lavoro). Anche l'omessa corresponsione della retribuzione veniva ritenuta giustificata, atteso che il rifiuto di ricevere la prestazione da parte del datore di lavoro risultava sorretta da "giustificato motivo", tenuto conto che il diritto alla retribuzione sorgeva in virtù dell'effettivo svolgimento da parte del dipendente della prestazione lavorativa sulla base della natura sinallagmatica del contratto di lavoro (cfr. Cass.4677/2006). Per il periodo successivo (con riferimento all'accertamento del CTU circa l'acquisita idoneità del lavoratore alle mansioni del profilo rivestito), tenuto conto dell'offerta della prestazione da parte del lavoratore (peraltro non necessaria, tenuto conto che per giurisprudenza costante della Suprema Corte "il dipendente sospeso non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva" Cass. 7300/2004), la sospensione veniva ritenuta illegittima e il datore di lavoro veniva condannato al pagamento della retribuzione sino alla riammissione in servizio (cfr. in senso conforme Corte d'Appello Torino, 28/06/2001 "II provvedimento di sospensione del lavoratore a seguito di un primo giudizio medico che aveva ritenuto il lavoratore inidoneo alle mansioni cui era addetto, provvedimento legittimo al momento della sua emanazione, diviene illegittimo fin dall'origine per effetto del giudizio della ASL che riforma il precedente giudizio medico, cosicché, indipendentemente dalla sussistenza o meno della colpa del datore di lavoro - che potrebbe eventualmente venire in considerazione in ipotesi di richiesta di ulteriori danni - la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo in cui egli non ha lavorato senza sua colpa deve essere regolarmente corrisposta"). La tesi di parte datoriale non veniva ritenuta condivisibile, atteso che il rifiuto alla prestazione, originariamente giustificato/giustificabile, risultava non giustificato una volta che era stato emesso il giudizio del CTU (nel caso in esame era trascorso un anno e otto mesi), il quale poteva costituire l'elemento di valutazione dell'offerta del lavoratore allo svolgimento alle prestazioni. Peraltro, veniva rilevato che l'articolo 5 della legge 300/70 non vietava la visita coattiva e lo stesso articolo nulla impediva al datore di lavoro di offrire al lavoratore la possibilità di sottoporsi nuovamente a tale visita su base volontaria; offerta che non risultava fatta. La domanda del ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali veniva respinta per mancanza di prova. Con riferimento alla domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, veniva rilevato che era stata oggetto di rinuncia da parte ricorrente. Al riguardo, veniva precisato: a) che la rinuncia alla domanda non necessitava di accettazione e la stessa determinava la cessazione della materia del contendere sul punto; b) Il titolare esclusivo della contribuzione obbligatoria era l'Ente Previdenziale (non il lavoratore), il quale poteva agire nei confronti del datore di lavoro per richiedere il pagamento della contribuzione omessa (nei limiti della prescrizione e ove il datore di lavoro non provveda volontariamente).

FERIE

Ferie e retribuzione spettante

Tribunale di Bolzano 31 ottobre 2024 – Giud. Marchesini; Ric. B.A. oltre sette ricorrenti.; Res. T. S.p.A. oltre INPS

Attività lavorativa – Contrattazione collettiva – Indennità – Libertà – Consulenza tecnica – Osservazioni – Contributi previdenziali – Prescrizione – Improponibilità – Rendita vitalizia – petitum - causa petendi – Costituzione

La nozione europea di "retribuzione" comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore

Nota

Con la sentenza oggetto di esame, il Tribunale veniva chiamato a derimere la controversia in merito alla legittimità della contrattazione collettiva (anche a livello aziendale), che prevedeva l'esclusione dal conteggio della retribuzione i giorni di ferie nonché di alcune indennità collegate alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel merito, la domanda dei lavoratori veniva ritenuta fondata, in ragione dell'accertata violazione nel conteggio della retribuzione dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, secondo i quali: a) il calcolo doveva ricomprendere le indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore era tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro (prendendo a riferimento un periodo giudicato rappresentativo) e quelle legate allo status professionale (sentenza Williams piloti); b) il calcolo doveva ricomprendere le indennità erogate stabilmente, in quanto costituivano parte integrante della retribuzione ordinaria (sentenza Koch provvigioni); c) l'importo doveva essere calcolata senza tener conto dei periodi in cui il lavoratore non svolgeva normale attività (S. Hein disoccupazione); d) la retribuzione durante le ferie non doveva essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro effettivo (pena un potenziale effetto dissuasivo); e) nel calcolo andava riconosciuto anche lo straordinario, ove prevedibile ed abituale (S.HEIN disoccupazione e straordinario). In linea di diritto veniva precisato che principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria erano stati confermati anche a livello nazionale dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 13425 del 17.5.2019. Nello stesso senso si era espressa la Suprema Corte anche con sentenze successive: 36342/23, 13972/24, 13932/24 e molte altre.), che aveva affermato, in primo luogo: a) che "in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore", e che è "compito del Giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE"; b) che "l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)". Veniva ritenuta priva di pregio la prospettazione difensiva di parte resistente, secondo la quale, seguendo le argomentazioni dei ricorrenti, veniva compromesso il potere delle parti sociali. In particolare, veniva osservato che l'applicazione dei principi non privava la libertà di determinare, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore, bensì non consentiva alle parti sociali di scendere in modo "non paragonabile", quando disciplinavano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie. In punto di quantum, veniva rilevato che andava riconosciuto l'importo accertato dalla consulenza tecnica disposta, atteso che le conclusioni erano state condivise dai consulenti di parte, i quali non avevano formulato osservazioni sull'elaborato trasmesso. Alla condanna al versamento delle differenze retributive, come sopra determinate, seguiva l'accertamento del diritto dei ricorrenti: a) alla regolarizzazione contributiva per il periodo non era prescritto; b) per il periodo prescritto (5 anni ante notifica della chiamata in causa all'INPS) al versamento all'INPS da parte della società convenuta, della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'articolo 13 della legge 1338/62 (Cassazione SSU 3608/09 - Tribunale Roma 497/2023). L'eccezione di improponibilità, sollevata da parte datoriale, veniva respinta e al riguardo veniva richiamata la sentenza della Cassazione n. 31337/2022 "sebbene le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali si siano nel tempo differenziate per ciò che concerne l'inquadramento della responsabilità datoriale (se contrattuale o extracontrattuale) e più aspramente circa la decorrenza della prescrizione di tale azione specifica (omissis) su un punto l'elaborazione congiunta della dottrina e della giurisprudenza è rimasta ferma, ed è che la costituzione della rendita non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, rappresentando piuttosto un modo (un "congegno", per usare le parole della relazione introduttiva ai già citati lavori preparatori) per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore: tant'è che da ultimo Cass. 32500 del 2021 ha escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962 sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47 d.P.R. 639/1970, precisamente sul rilievo che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. Così inquadrata l'azione proposta nel presente giudizio, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: il principio della necessità della previa proposizione della domanda amministrativa è infatti principio che questa Corte ha costantemente affermato allorché il giudizio abbia ad oggetto una prestazione previdenziale (Cass. 19797 del 2017 e 6624 del 2020) ed è dunque malamente invocato allorché, come nella specie, nessuna prestazione previdenziale venga in rilievo". Ad ogni modo veniva precisato che la domanda formulata da parte ricorrente non era di costituzione della rendita, ma di accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il versamento dei contributi per la costituzione della rendita, accertata la prescrizione di contributi. Inoltre, venivano ritenute infondate anche le ulteriori eccezioni sollevate dalla Società resistente e precisamente: a) la genericità del ricorso e la carenza di allegazione in ordine ai fatti costitutivi della domanda. Sul punto, il Tribunale riteneva sufficiente rilevare che nel ricorso veniva espressamente definito il petitum (condanna della resistente al pagamento delle somme espressamente indicate nelle conclusioni a titolo di differenze retributive per i periodi in cui i ricorrenti hanno goduto di ferie) e la causa petendi (l'esistenza di norme imperative che impongono quale debba essere la retribuzione del lavoratore in ferie ed il contrasto tra tali norme e la contrattazione collettiva applicata nel caso di specie), tanto da aver consentito alla convenuta di esercitare una compiuta difesa; b) l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria. Sulla questione, si riteneva ormai decisiva la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 26246/2022 che in punto di prescrizione dopo le riforme introdotte con la L 92/2012 e con il D. Lgs. n. 23/2015, ha sancito che "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. Cass. 36342/23, 13972/24) La domanda dei ricorrenti era svolta a partire da una data, la quale non poneva in concreto alcun problema di prescrizione.

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