Recupero in unica soluzione per gli indebiti civili e di condotta
Indebiti propri, da condotta e civili: con la circolare 47/2018 l’Inps ha effettuato una differenziazione tra le somme erroneamente erogate. La circolare disciplina e uniforma, tra le diverse gestioni che sono confluite in Inps nel corso degli ultimi anni, il recupero delle somme nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
Di norma gli indebiti pensionistici sono irripetibili se le somme sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo, comunicato all’interessato, e non vi sia stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente erogatore.
Gli indebiti propri nella Gestione pubblica riguardano solitamente il conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione. In questo caso, se l’errore dipende dalle comunicazioni effettuate dal datore di lavoro pubblico, l’obbligo di restituzione grava sull’amministrazione la quale, successivamente, si attiverà nei confronti del lavoratore/pensionato.
Tuttavia nel corso degli anni si è consolidata una giurisprudenza che ha introdotto il principio di tutela dell’affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio. Ciò deve essere valutato in funzione del lasso di tempo trascorso tra l’erogazione della pensione e il momento in cui viene richiesta la parziale restituzione.
Tra gli indebiti di condotta vengono annoverati quelli riconducibili a un comportamento doloso del percettore. Rientrano in tale fattispecie le prestazioni erogate su false attestazioni oppure quelle inesportabili all’estero nonché quelle derivanti da rapporti di lavoro nulli o simulati. Questi indebiti non subiscono lo stesso trattamento di favore di quelli precedenti.
Tra gli indebiti civili si possono trovare le riscossioni di rate di pensione post mortem nonché quelle derivanti dall’esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato e successivamente riformate in un successivo grado di giudizio.
Per gli indebiti propri formatisi dal 2001 per la gestione privata (dal 1996 per la gestione pubblica) si dovrà procedere mediante compensazione con crediti arretrati vantati nei confronti dell’Inps oppure mediante trattenute sulle prestazioni o, in subordine, con pagamento mediante rimesse in denaro. Il recupero può avvenire anche facendo ricorso a più forme insieme.
Per gli altri indebiti (di condotta e civili) il recupero è effettuato in unica soluzione, fatte salve le situazioni socio economiche del debitore, con compensazione con crediti vantati nei confronti dell’Inps, in unica trattenuta sulle prestazioni sempreché ci sia capienza, oppure rimessa in denaro.
I recuperi in forma rateale vanno effettuati nei limiti del quinto e salvaguardando l’importo del trattamento minimo, con un massimo di 72 rate. La pensione sociale, l’assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile possono formare oggetto di trattenuta solo per somme erogate indebitamente allo stesso titolo. Il pensionato può comunque autorizzare su tali prestazioni il recupero di altre prestazioni percepite e non dovute. I piani di recupero non potranno superare i 24 mesi per gli indebiti di condotta e 36 mesi per quelli civili. L’eventuale importo residuo dovrà essere pagato in unica soluzione e per i soli indebiti civili, in via complementare, mediante contestuali rimesse in denaro.