La Cassazione affronta il tema del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato in presenza di una condizione psichica del lavoratore. La Corte conferma l'illegittimità del recesso, evidenziando come, in presenza di segnali di possibile patologia psichica, l'amministrazione sia tenuta ad attivare le procedure di verifica sanitaria ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, potendo eventualmente giungere alla risoluzione del rapporto solo per inidoneità accertata e non per via disciplinare. La pronuncia chiarisce altresì che, in caso di reintegrazione, l'indennità risarcitoria resta soggetta al limite massimo di ventiquattro mensilità, mentre i contributi previdenziali sono dovuti per l'intero periodo.

Cass., sez. lav., 17 marzo 2026, n. 6165

Fatto e giudizio di merito

La vicenda prendeva le mosse da una serie di condotte contestate a un dipendente di azienda sanitaria pubblica nel periodo compreso tra luglio e settembre 2019, consistenti in reiterate assenze ingiustificate e in abbandoni del posto di lavoro, per le quali l'amministrazione aveva irrogato sanzioni conservative. In un momento successivo, e segnatamente nell'ottobre 2020, l'ente avviava un ulteriore procedimento disciplinare, culminato nel licenziamento per giusta causa, contestando al lavoratore ...

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