Insussistenza del fatto contestato, insussistenza del fatto economico, insussistenza del patto di prova: la sanzione deve essere identica. Il recesso intimato per mancato superamento di un patto di prova affetto da «nullità genetica» – ovvero inesistente – configura, infatti, un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto materiale, poiché «manca l’esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice». In tali casi, si impone l’applicazione della ...

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