La Cassazione, in materia di mobbing, ha statuito la responsabilità extracontrattuale della direttrice di un centro di salute mentale per le condotte vessatorie attuate nei riguardi di una psichiatra della struttura medica, rispetto alle quali è stata, diversamente, esclusa la responsabilità ex art. 2087 c.c. della struttura sanitaria datrice di lavoro
Il fatto e il giudizio di merito
La controversia trae origine dall'azione risarcitoria promossa da una dirigente medico psichiatra nei confronti dell'allora Direttrice del Centro di Salute Mentale presso cui la prima aveva prestato servizio tra il marzo 2009 e l'ottobre 2011.
Secondo la prospettazione attorea, nel periodo indicato la Direttrice avrebbe posto in essere una pluralità sistematica di comportamenti vessatori, formalmente riconducibili all'esercizio di poteri organizzativi e disciplinari, ma sostanzialmente animati da ...


