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Responsabilità per infortunio del datore in relazione al danno da cose in custodia

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 15

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Un lavoratore dipendente, avente mansioni di manutentore presso una società incaricata della gestione in appalto di un impianto di differenziazione e recupero rifiuti, subiva un infortunio mentre lavorava nel capannone di proprietà della società medesima, a causa del cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio, il quale rovinava addosso al lavoratore, procurandogli lesioni personali valutate come gravi. Si discute della responsabilità del datore di lavoro quale custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Massima

  • Responsabilità del custode – art. 2051 c.c. – accertamento del fatto del terzo o del danneggiato – esclusione – sussiste – prova del fatto del terzo o di un evento imprevedibile od eccezionale – necessità – idoneità a produrre l’evento - necessità

    In tema di responsabilità del custode, se è vero che essa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, è anche vero che il soggetto qualificato come custode responsabile deve fornire la prova che l’evento è stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile od eccezionale, considerato che, per ottenere l’esonero dalla responsabilità al custode, è richiesta la prova che il fatto del terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità, quindi, dell’idoneità a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti.

Riepilogo dei fatti di causa

In data 27 ottobre 2010, un lavoratore dipendente, avente mansioni di manutentore presso una società incaricata della gestione in appalto di un impianto di differenziazione e recupero rifiuti, subiva un infortunio mentre lavorava nel capannone di proprietà della società medesima, a causa del cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio, il quale rovinava addosso al lavoratore, procurandogli lesioni personali valutate come gravi.

L’INAIL provvedeva ad erogare in favore del lavoratore...

  • [1] La richiamata sentenza ha infatti espresso la seguente massima di diritto: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.”

  • [2] In tale pronuncia la S.C. ha affermato: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto, naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode.”