Un lavoratore dipendente, avente mansioni di manutentore presso una società incaricata della gestione in appalto di un impianto di differenziazione e recupero rifiuti, subiva un infortunio mentre lavorava nel capannone di proprietà della società medesima, a causa del cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio, il quale rovinava addosso al lavoratore, procurandogli lesioni personali valutate come gravi. Si discute della responsabilità del datore di lavoro quale custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Massima
Responsabilità del custode – art. 2051 c.c. – accertamento del fatto del terzo o del danneggiato – esclusione – sussiste – prova del fatto del terzo o di un evento imprevedibile od eccezionale – necessità – idoneità a produrre l’evento - necessità
In tema di responsabilità del custode, se è vero che essa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, è anche vero che il soggetto qualificato come custode responsabile deve fornire la prova che l’evento è stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile od eccezionale, considerato che, per ottenere l’esonero dalla responsabilità al custode, è richiesta la prova che il fatto del terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità, quindi, dell’idoneità a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti.
Riepilogo dei fatti di causa
In data 27 ottobre 2010, un lavoratore dipendente, avente mansioni di manutentore presso una società incaricata della gestione in appalto di un impianto di differenziazione e recupero rifiuti, subiva un infortunio mentre lavorava nel capannone di proprietà della società medesima, a causa del cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio, il quale rovinava addosso al lavoratore, procurandogli lesioni personali valutate come gravi.
L’INAIL provvedeva ad erogare in favore del lavoratore...