01 febbraioSERVIZI AUSILIARI (ANPIT - CISAL)
IstitutoRetribuzione
Riferimenti
Adempimento
Le Parti, a seguito di analisi applicativa, hanno rilevato che nei c.d. Servizi Distributivi la mansione di Corriere risulta prevalente nella normalità degli addetti ed impegna generalmente il lavoratore per almeno il 50% del tempo lavorato. In tali contesti, il lavoratore è esposto a maggiori disagi (quali continue discese e salite dal mazzo, diversi cambi di temperatura ecc.), rischi stradali e necessità di svolgimento di attività extraorario preparatorie od accessorie alle consegne o di ultimazione dell’orario di lavoro (quali, pulizia mezzo, rifornimento, rientro in sede, piccole manutenzioni ecc.).
Per tali considerazioni, le Parti hanno concordato di introdurre una specifica Indennità di Funzione Corriere con decorrenza dall’1.2.2026, quale componente fissa della retribuzione degli addetti alle consegne (Corrieri) con carattere di prevalenza e continuità (per almeno 15 giorni solari nel mese), che assorbe e sostituisce integralmente la precedente Indennità variabile di Mansione Corriere ex art. 278 del C.C.N.L. del 29.10.2021.
La nuova Indennità di Funzione Corriere che ristora il disagio e le attività extraorario entro la media di 10 ore/mese, dovrà essere riconosciuta per 13 mensilità/anno, sarà utile alla maturazione delle retribuzioni indirette e del T.F.R. e, in caso di passaggio o confronto con altro C.C.N.L., dovrà essere considerata quale elemento fisso utile nella determinazione del confronto tra le retribuzioni di provenienza e quelle di approdo previste dal presente C.C.N.L..
I valori dell’Indennità di Funzione Corriere dal 1° febbraio 2026 sono i seguenti:
- Livelli D (D2 e D1) = euro 70 lordi/mese nel tempo pieno
- Livelli C (C2 e C1) = euro 75 lordi/mese nel tempo pieno
Di conseguenza, dall’1.2.2026, decade a tutti gli effetti l’Indennità variabile di Mansione Corriere ex art. 278 del C.C.N.L. del 29.10.2021.
Viceversa, al personale adibito alle attività di consegna ma senza carattere di continuità, ovvero per sostituzione di lavoratori o in caso di attività fino a 14 giorni solari nel mese, dall’1.2.2026 non sarà dovuta l’Indennità di Funzione Corriere di cui al presente articolo e non sarà dovuta l’Indennità prevista dall’art. 278 del previgente C.C.N.L. del 29.10.2021, essendo le mansioni svolte già comprese nel Trattamento Economico Nazionale.
Restano salvo le condizioni migliorative che fossero definite in sede aziendale, tramite apposito Accordo Aziendale di Secondo Livello.
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