01 giugnoAEROPORTI (TRASPORTO AEREO) - Sezione Handlers
IstitutoRetribuzione
Adempimento
Articolo H19. Indennità giornaliera
A ciascun dipendente viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, una indennità di euro 2,38 giornaliere.
Limitatamente al personale le cui prestazioni non sono regolate da un sistema di turni avvicendati (H16 e, H24) e per il quale non trova applicazione quanto previsto al successivo Art. H20, (Indennità di turno) la misura giornaliera di cui al precedente comma viene stabilita in euro 3,62.
L’indennità giornaliera di cui sopra sarà incrementata nelle misure di cui alla seguente tabella e sarà riconosciuta anche in ipotesi di godimento di ferie:
- Dall’1.1.2024 - euro 0,93 per il personale turnista ed euro 0,83 per il personale non turnista;
- Dall’1.7.2025 - euro 0,93 per il personale turnista ed euro 0,83 per il personale non turnista;
- Dall’1.6.2026 - euro 0,93 per il personale turnista ed euro 0,83 per il personale non turnista.
Tale indennità ha natura omnicomprensiva comprendendo i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08. Essa, inoltre, non è utile ai fini del calcolo del T.F.R..
Nota a verbale
In relazione all'Accordo di rinnovo contrattuale 18.12.1980 l'indennità giornaliera assorbe a tutti gli effetti l'E.D.R. di euro 6,19 di cui all'Accordo Interconfederale 4.2.1975 e all'Accordo Aigasa 12.3.1975.
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