Richiesto il Dvr per autorizzare impianti di sorveglianza per esigenze di sicurezza
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la lettera circolare del 18 giugno 2018, fornisce indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi secondo l'articolo 4 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori) a seguito di istanze motivate da esigenze di "sicurezza del lavoro".
Nella nota viene evidenziata la necessità di valutare, in fase istruttoria, le motivazioni che giustificano e legittimano l'utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Non sembra, quindi, essere sufficiente l'indicazione di generiche "esigenze di sicurezza".
A tal proposito si richiama quanto normato dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 151/2015, il quale prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati unicamente in presenza di esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Inoltre la norma stabilisce che l'installazione può avvenire solo previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In assenza dell’accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati, previa autorizzazione della competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Relativamente alla fase istruttoria, finalizzata al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la circolare 5/2018 dell'Inl sottolinea che il focus delle istruttorie non deve essere una valutazione tecnica dei dispositivi, bensì una valutazione delle motivazioni che ne giustificano e legittimano l'utilizzo, nonché della correlazione tra tali motivazioni e lo strumento da utilizzare. Come si legge nella circolare, «l'oggetto dell'attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale».
Sulla scorta di tale indicazione, per quanto riguarda le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori legate alle "esigenze di sicurezza del lavoro", l'Ispettorato ritiene che quest'ultime debbano essere puntualmente evidenziate e corredate da apposita documentazione di supporto.
Tale documentazione si sostanzia nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) elaborato dal datore, nel quale si deve poter trovare adeguato riscontro della necessità di procedere all'installazione e utilizzo degli impianti di sorveglianza legata alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, conclude la lettera circolare, «l'istanza rivolta alle strutture territoriali e all'Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l'installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori».
In altre parole, qualora la volontà di installare di impianti di sorveglianza sia dettata da esigenze di sicurezza sul lavoro, non è sufficiente allegare all'istanza di autorizzazione, da presentare all'Ispettorato competente, la sola relazione del datore di lavoro in cui vengono specificate le esigenze di sicurezza, poste a fondamento dell'istanza, ma è necessario allegare l'estratto del Dvr. E non solo. Infatti, nel documento deve essere espressamente prevista l'installazione degli strumenti quale misura per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui possono incorrere i lavoratori.
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