La Cassazione afferma che l'indennità di trasferta ex art. 77 CCNL Mobilità – Attività ferroviarie spetta anche quando l'assegnazione fuori Comune derivi dalla necessità di ricollocare il lavoratore temporaneamente inidoneo alle mansioni originarie. L'adempimento dell'obbligo datoriale di tutela della salute non esclude le "esigenze di servizio", insite nella scelta organizzativa. Ne consegue l'illegittimità della pretesa restitutoria datoriale e il riconoscimento della piena tutela economica del lavoratore.
Il fatto e il giudizio di merito
Con la sentenza n. 331/2021 la Corte d'appello di Venezia aveva respinto l'appello proposto dalla società datrice di lavoro, confermando integralmente la decisione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla medesima società. Il decreto era stato emesso su ricorso del lavoratore, volto a ottenere il pagamento dell'indennità di trasferta per il periodo compreso tra novembre 2013 e luglio 2015.
La vicenda prendeva le mosse dalla situazione sanitaria del dipendente...


