Muovendo dall'ordinanza della Cassazione 25254/2026, il contributo propone una lettura dell'art. 51 TUIR fondata sulla previa qualificazione della causa dello spostamento. Si sostiene che il trattamento fiscale dei rimborsi di mobilità non dipende, di per sé, né dal costo sostenuto dal lavoratore né dalla funzione reintegratoria dell'erogazione, ma dall'accertamento del rapporto tra lo spostamento e la sede ordinaria della prestazione. In questa prospettiva, il normale accesso al luogo abituale di lavoro va distinto dalle fattispecie derogatorie tipizzate dal legislatore, tra cui la trasferta temporanea di cui all'art. 51, comma 5, TUIR.

Cassazione, sez. trib., 12 settembre 2026, n. 25254

Il problema: un costo reale non implica un rimborso fiscalmente neutro

Il collegamento di un'erogazione a una spesa effettivamente sostenuta dal lavoratore non ne assicura, da solo, l'esclusione dal reddito imponibile, poiché l'art. 51, comma 1, TUIR assoggetta a tassazione tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe di legge.

Nel sistema dell'art. 51 TUIR, la motivazione dell'ordinanza invita prima di tutto a verificare se il costo riguardi il normale raggiungimento della sede ordinaria di lavoro oppure una trasferta. Quest'...

Riproduzione riservata Ⓒ