Rinnovato il Ccnl Amministratori di condominio Anaci/Saci
Decorre dal 1° luglio 2022 e scadrà il 30 giugno 2025, sia per la parte economica sia per quella normativa
In data 16 luglio 2022 Anaci, Saci e Cisal Terziario con l'assistenza di Cisal hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili, società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.
Il contratto rinnovato decorre dal 1° luglio 2022 e scadrà il 30 giugno 2025, sia per la parte economica sia per quella normativa.
L'accordo di rinnovo prevede, a decorrere dal 1° luglio 2022, una revisione della classificazione del personale; tra l'altro, gli operatori di vendita vengono distinti in tre categorie:
- 1a categoria: impiegato commerciale B2
- 2a categoria: impiegato commerciale C1
- 3a categoria: impiegato commerciale C2
L'accordo prevede un aumento a regime della componente parametrica da erogarsi in due tranche di pari importo ed in particolare:
- 1a tranche dal 1° luglio 2022
- 2a tranche dal 1° luglio 2023
Per ciascuna delle due tranche si va da un incremento di 25,00 euro per il livello D2 (ex 8°) ad euro 56,25 per il livello Quadro, non assorbibili in quanto riferiti alla rivalutazione dell'indice IPCA.
Per l'effetto degli incrementi retributivi fissati dall'accordo di rinnovo, a decorrere dal 1° luglio 2022 non è più dovuta l'indennità di vacanza contrattuale.
La retribuzione minima contrattuale territoriale mensile (RMCTM) è composta da componente parametrica, elemento perequativo regionale, indennità contrattuale, indennità sostitutiva di mensa. L'RMCTM è utile al calcolo delle retribuzioni dirette, indirette, differite e del TFR, rappresentando inoltre il valore di riferimento ai fini delle comparazioni contrattuali nell'ipotesi di passaggio da altro contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'accordo fornisce gli importi degli scatti di anzianità a seguito dell'aggiornamento del sistema di classificazione del personale.
In assenza di contrattazione collettiva aziendale di secondo livello e/o di contrattazione aziendale viene prevista un'indennità mensile di mancata contrattazione, da corrispondere per 12 mensilità. L'importo dell'indennità effettivamente dovuta si potrà determinare moltiplicando il valore mensile (teorico) per il correttivo dei giorni di assenza nel mese.
L'indennità di maneggio denaro viene incrementata a 78,00 euro mensili, importo spettante anche per i lavoratori a tempo parziale.
Per i lavoratori discontinui è prevista una indennità di attesa pari a 4,00 euro lordi per ciascuna ora ordinaria, eccedente le 40 ore settimanali e fino alla 45^ ora.
Viene introdotto un welfare contrattuale, da mettere a disposizione dei lavoratori a partire dal 2022, pari ai seguenti importi annui:
- 1.200,00 euro per il Quadro
- 600,00 euro per gli altri livelli
Il welfare sarà a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova all'atto dell'accredito nella misura del 50% nel mese di luglio e del 50% nel mese di dicembre.
Ulteriori novità sono previste, tra le altre, in materia di ente bilaterale federale (ENBIF) e previdenza integrativa.
Inoltre, vengono organicamente disciplinati il lavoro a tempo parziale, a tempo determinato ed il telelavoro.