La rinnovazione del licenziamento pone delicati problemi di coordinamento tra autonomia degli atti di recesso, termini di impugnazione e regime delle tutele. Quando a un primo licenziamento nullo per vizio di forma segue un secondo recesso, fondato sui medesimi fatti ma formalmente corretto, quest'ultimo assume rilievo autonomo e deve essere impugnato separatamente. In difetto, il rapporto si estingue e la tutela del lavoratore resta limitata al risarcimento per il periodo intermedio, con esclusione della reintegrazione.

Premessa

La tematica della rinnovazione del licenziamento – ossia l'adozione di un secondo recesso a valle di un primo atto espulsivo affetto da vizi di forma o di procedura – è oggi uno dei terreni più sensibili del diritto del lavoro, intersecando profili di teoria generale del negozio, disciplina delle tutele (reale/indennitaria), termini decadenziali e limiti al potere disciplinare (ne bis in idem, consumazione del potere) [1]. Essa si colloca al confine tra il potere datoriale di recesso, l'esigenza ...

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