Riscatti e ricongiunzioni: attestazioni fiscali on line
Le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2015 per gli oneri da Riscatto, Ricongiunzione o Rendita utili per effettuare la dichiarazione dei redditi non saranno spedite agli interessati, ma saranno direttamente prelevabili dal sito dell'Inps.
L'Istituto, con il messaggio 28 aprile 2016, n. 1858, elimina l'invio cartaceo delle attestazioni in questione per sostituirle con l'accesso telematico dell'assicurato al sito web dell'ente previdenziale.
Gli interessati potranno in ogni caso richiedere alle sedi Inps la stampa delle attestazioni e, qualora riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.
Contributi non obbligatori - Tutti i contributi non obbligatori, come nel caso del riscatto o della ricongiunzione o della rendita, versati agli enti previdenziali per coprire determinati periodi privi del relativo accredito e necessari per incrementare l'anzianità contributiva utile per la pensione, sono deducibili fiscalmente dal reddito del contribuente. La deducibilità fiscale è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi, ed è fruibile nell'ambito dell'assistenza fiscale (modello di dichiarazione 730) per i lavoratori dipendenti, oppure nel quadro RP del modello di dichiarazione Unico negli altri casi.
Esclusioni – Non rientrano nelle nuove modalità:
- le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti ex Enpals, ai quali verranno spedite secondo le consuete modalità;
- le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap, perché in questo caso gli enti datori di lavoro operano la deduzione fiscale direttamente alla onte in qualità di sostituto di imposta.