Il «rischio da calore» deve essere valutato in base all’articolo 28 del Dlgs 81/2008 come ogni altro rischio, e il potere di fermare le lavorazioni, quando le condizioni lo impongono, opera già all’interno dell’azienda, prima e a prescindere dall’intervento dell’ispettore. È questo il messaggio arrivato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 5484 del 6 luglio 2026. Nel diffondere al proprio personale le indicazioni operative per la vigilanza estiva sul rischio da calore, l’Inl ha richiamato...

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