Rischio da interferenze anche se due aziende svolgono la stessa attività
Subappaltatore obbligato a rimuoverli anche se non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si lavora
In materia di sicurezza sul lavoro, il rischio da interferenze, oggetto dell’articolo 26, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, ha origine in conseguenza del solo fatto che siano coinvolti nella procedura aziende differenti, indipendentemente dalla circostanza che al momento dell’infortunio di un lavoratore le due imprese presenti stiano svolgendo la stessa attività.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 8297/2025, chiamata a decidere sul ricorso...