01 gennaioDIRIGENTI IMPRESE AUTOTRASPORTO
IstitutoRisoluzione del rapporto
Adempimento
1. A decorrere dall’1.1.2026, il contributo di cui al comma 9 dell’art. 23 del C.C.N.L. viene fissato in 2.000 euro. Con la stessa decorrenza, nelle tipologie di cessazione da cui deriva il suddetto obbligo contributivo sono incluse le risoluzioni consensuali. Per tale tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto i 64 anni di età.
2. Per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma uno, con la medesima decorrenza ivi indicata, il comma 9 dell’art. 39 del C.C.N.L. 18.5.2023 è sostituito dal seguente:
“Art. 39 - Preavviso o indennità sostitutiva
9. Ai sensi dell’art. 23, comma 9, del presente C.C.N.L., il datore di lavoro liquiderà al CFMT - per ogni dirigente licenziato - un contributo pari a euro [2.500] 2.000”.
Riproduzione riservata Ⓒ