Previdenza

Rita al via dal 1° maggio 2017

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di Pietro Gremigni

Gli iscritti alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, che si trovino in possesso dei requisiti per chiedere l'APE e che cessino dal rapporto di lavoro, possono su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa, per fruire di un anticipo pensionistico della durata massima di 3 anni e 7 mesi.

La Covip con una nota del 22 marzo 2017 ha fornito i chiarimenti per la concessione della rendita integrativa temporanea (Rita) da parte dei fondi pensione come forma di sostegno al reddito in vista di perfezionare la pensione di vecchiaia.

Ricordiamo che la Rita può essere chiesta in alternativa o unitamente all'APE volontaria che consiste in un prestito bancario concedibile fino alla pensione e la cui restituzione avviene con trattenute dalla pensione mensile per 20 anni.

La Rita non è un prestito, in quanto si tratta di percepire il montante accumulato presso il fondo pensione in forma di rendita fino alla maturazione della pensione di vecchiaia.

Requisiti - La concessione in tutto o in parte della Rita è condizionata alla presenza dei requisiti per ottenere l'APE e cioè:
-iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata;
-età anagrafica minima di 63 anni;
-maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
-anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
-diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell'APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (circa poco più di 700 euro/mese lorde);
-non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.
Occorre cessare il rapporto di lavoro.
E' poco chiaro il perché dovrebbe essere rispettato il requisito dell'importo minimo maturato, se il lavoratore intende chiedere come anticipo pensionistico solo la Rita, senza richiedere l'APE volontaria.

Adempimenti - L'interessato deve presentare al Fondo pensione la certificazione rilasciata dall'Inps circa il possesso dei requisiti pensionistici indicati in precedenza.
Ciascun Fondo pensione provvederà ad emanare i moduli informativi agli iscritti e il modello di domanda.
L'informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, dovrà essere fornita su base annuale, mediante la comunicazione periodica. Al riguardo la Covip si riserva di fornire indicazioni di maggior dettaglio circa le integrazioni che si ritiene opportuno inserire nella comunicazione periodica per coloro che hanno fruito della “rendita integrativa temporanea anticipata.
Oltre ad eventuali altri adempimenti procedurali che ciascun fondo pensione dovesse eventualmente prevedere, altri obblighi in capo all'interessato non sono previsti.
Quanto ai costi, il documento sulla “rendita integrativa temporanea anticipata” dovrà esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l'erogazione di ogni rata, ovvero “una tantum”. Tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Alle rate della “rendita integrativa temporanea anticipata” si applichino i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Misura - L'interessato valuterà quanta parte di montante accumulato chiedere e, come detto, se percepirla o meno unitamente all'APE. La Covip infatti precisa che non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell'APE. E' infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell'APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.
L'utilizzo in modo congiunto comporta la possibilità per l'assicurato di scegliere quanto anticipo pensionistico richiedere e di conseguenza quanta Rita utilizzare.
La rendita RITA consiste nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto.
Il fondo pensione stabilirà la periodicità del frazionamento e provvederà direttamente all'erogazione.
Il montante prescelto per il frazionamento continua ad essere mantenuto in gestione da parte del Fondo, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti, purché venga assegnato ad un comparto di investimento più prudente, salvo diversa volontà dell'iscritto.
Inoltre l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari e andrà consigliato di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.
L'eventuale quota del montante accumulato non richiesto a titolo di Rita sarà gestito e concesso alle condizioni previste al momento dell'adesione dell'interessato.

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